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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9468/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del la Giudice, dott.ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9468/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VITO CARABOTTA P.IVA_1
C ( ), .salerno. ; C.F._1 Email_1 CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELINA ALBANESE C.F._4
( ), C.F._5 Email_2
APPELLATI
Nonché
(APPELLATO CONTUMACE) CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .
Con distinti e separati atti di citazione regolarmente notificati, il sig.
[...]
e la sig.ra evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace CP_2 CP_3 di Salerno la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere, quanto al sig. CP_2
pagi na 1 di 17 , le seguenti conclusioni: «
1. accogliere la domanda attorea e CP_2 condannare la convenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore del sig. , come in narrativa determinata, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno subito, quale proprietario del motociclo Kawasaki tg.
AD88696, oltre al danno da fermo tecnico, o a quella maggiore o minore che
l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di C.T.U., il tutto con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
2.
Condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. Controparte_2 della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento danni per le lesioni patite, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniale e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi invalidanti con esiti permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica e/o generica, danno biologico, danno psicologico e pretium doloris, oltre al danno morale nella misura che sarà determinato dall'On.le Giudicante, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di CTU che fin da questo momento si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì del soddisfo della stessa il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto proc. antistatario».
A fondamento della propria domanda il sig. dedusse che: Controparte_2
− in data 10.10.2013, alle ore 15:00 circa, mentre percorreva, alla guida del motociclo Kawasaki tg AD88696, di sua proprietà, la strada Provinciale Cava dei Tirreni-Vietri, veniva tamponato dal veicolo Peugeot tg BV145RV, di proprietà del sig. e, a seguito del predetto evento, il predetto CP_4 motoveicolo riportava danni alla parte posteriore e alla fiancata destra, quantificabili in € 1.000,00;esso attore riportava lesioni personali che lo avevano costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni di Dio di Cava de' Tirreni dove gli veniva diagnosticato un “trauma pagi na 2 di 17 addominale, distorsione traumatica ginocchio dx con ematoma ed escoriazione, distorsione caviglia dx con edema perimalleolare e lim. Funz.
Legamentosa”;
− aveva, quindi, provveduto a costituire regolarmente in mora, ai sensi dell'art. 145 e 149 del D.Lgs. 209/2005 la al fine di Controparte_5 ottenere il risarcimento sia dei danni riportati dal motoveicolo che delle lesioni subite.
Il predetto giudizio era regolarmente iscritto a ruolo del G.d.P. di Salerno e rubricato con r.g. 9434/2014.
, invece, adì in giudizio la predetta compagnia assicurativa, con CP_3 riguardo al medesimo sinistro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1.accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della sig.ra della somma di € CP_3
7.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni patite, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniali e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi invalidanti con esito permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica
e/o generica, danno biologico, danno psicologico e pretium doloris, oltre al danno morale nella misura che sarà determinato dall'On.le Giudicante, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo,
o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di CTU che fin da questo momento si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì del soddisfo della stessa il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
2. Condannare i convenuti in solido o disgiuntamente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto proc. antistatario ».
A fondamento della propria domanda la sig.ra dedusse che: CP_3
− in data 10.10.2013, alle ore 15:00 circa, si trovava in qualità di trasportata a bordo del motociclo Kawasaki tg AD88696, di proprietà e condotto dal sig. , quando, era stata coinvolta in un Controparte_2 sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo Peugeot tg. BV145RV che pagi na 3 di 17 tamponava il predetto motoveicolo causandone la successiva caduta al suolo sul lato destro in uno al conducente e a essa trasportata;
− a seguito del predetto evento, essa attrice riportava lesioni personali che la costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cava de' Tirreni dove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo- distorsivo spalla dx con lim. funz. distorsione polso e mano dx con edema e dolore alla flesso-estensioene, escoriazioni”;nonostante la regolazione costituzione in mora, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 209/2005, della al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite Controparte_5 nel predetto evento, alcun risarcimento era stato corrisposto.
Il giudizio appena descritto veniva iscritto dinanzi al G.d.P. di Salerno e rubricato con r.g. 9748/2014 .
Si costituì in entrambi i giudizi, la la quale, Parte_1 impugnati gli avversi atti introduttivi, formulò le seguenti eccezioni e chiese il rigetto delle avverse domande per le seguenti motivazioni:
▪ in via preliminare, segnalava l'opportunità diriunire i due giudizi, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
▪ contestava la dinamica del sinistro , evidenziando che i danni lamentati dagli attori, sia per quanto concerne i danni al motoveicolo, sia in ordine alle lesioni personali subite, non erano compatibili con la stessa;
nel giudizio introdotto dal sig. , parte convenuta chiedeva il Controparte_2 differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del sig. atteso che, dalla dinamica degli eventi prospettata, era CP_4 evidente la sua responsabilità nell'evento ed essendo lo stesso litisconsorte necessario nel giudizio;
riguardo alla domanda proposta dalla sig.ra
[...]
, evidenziava l'improcedibilità della stessa in quanto, seppur invitata CP_3 regolarmente a sottoporsi a visita medico legale, essa attrice si era sottratta a tale obbligo, per cui i termini per proporre la domanda di risarcimento erano da ritenersi sospesi, con violazione dello “spatium deliberandi” per la
Compagnia ai sensi dell'art 145 C.d.A.; quest'ultima, inoltre, era rimasta coinvolta già in data 18.11.2012 in altro sinistro stradale nel quale aveva pagi na 4 di 17 riportato una frattura al polso sinistro e il riconoscimento di un danno biologico del 2,5%, per cui , nell'ipotesi di accoglimento della domanda, occereva tenere conto solo delle lesioni riconducibili all'evento del 10.10.2013.
Concludeva, pertanto, affinché: «Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE, accertata la violazione della normativa del CdA, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda;
NEL MERITO, accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori, rigettare le proposte domande siccome infondate in fatto e diritto
e non provate. In ogni caso, voglia chiamare il CTU a rendere i necessari chiarimenti sul punto, ovvero disporre la rinnovazione della CTU che non ha fornito adeguata risposta alle controdeduzioni sollevate dal CTP;
si Per_1 insiste per la richiesta di acquisizione della documentazione della motorizzazione civile relativa alla revisione del motociclo Kawasaki tg.
AD88696, di proprietà del sig. effettuata il 14.11.13. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ri \durre l'entità delle pretese risarcitorie nei limiti di quanto provato ed accertato, anche alla luce del concorso degli attori nella produzione dell'evento de quo, con compensazione delle spese di giudizio, attesa la notevole sproporzione tra la quantificazione delle domande e quanto rilevato dai CC.TT.UU ».
Nelle rispettive prime udienze di comparizione i fascicoli erano rimessi al
Coordinatore del G.d.P. di Salerno al fine di valutare la richiesta di riunione dei due giudizi;
quest'ultimo, con provvedimento depositato in data
23.01.2015, assegnava i due giudizi al titolare del fascicolo più datato per il prosieguo e l'adozione del relativo provvedimento di riunione. All'udienza del
08.04.2015, il Giudice di Pace di Salerno, ritenutane la necessità, disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti del presunto responsabile civile, sig. con onere a carico di parte attorea. All'udienza del CP_4
12.01.2016, le parti articolavano le rispettive richieste istruttorie. La convenuta chiedeva, in particolar modo, disporsi Controparte_5
pagi na 5 di 17 l'acquisizione della documentazione relativa al certificato di revisione presso la
Motorizzazione Civile avendo il motoveicolo attoreo superato la stessa in data
14.11.2013, ovvero con danni ancora in atto dalla data del sinistro.
Quest'ultima richiesta non era ammessa.
All'udienza del 26.01.2016 veniva, quindi, espletata la sola prova testimoniale richiesta dalle parti attoree ed escusso il teste sig. . All'esito, Testimone_1 veniva disposta sia la Consulenza tecnica d'ufficio sul motoveicolo attoreo, al fine di verificare la compatibilità dei danni subiti dallo stesso rispetto alla dinamica dell'evento, sia la Consulenza medico legale su entrambi gli attori al fine di quantificare il danno biologico subito dagli stessi nell'evento del
10.10.2013 e, di verificare, l'esistenza del nesso eziologico tra le stesse e la dinamica dell'evento.
Depositati entrambi gli elaborati peritali, all'udienza del 01.03.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta chiedeva di chiamare a chiarimenti il Consulente tecnico in quanto, a suo avviso, non aveva risposto alle controdeduzioni avanzate dal Consulente di parte. Le richieste di parte convenuta erano rigettate e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il Giudice di Pace di Salerno, nella persona del dott. Coppola, al quale nel frattempo erano stati assegnati i giudizi, riuniti in data 09.09.2015, con
Sentenza n. 2059/2016, del 29.03.2016, depositata in data 05.05.2016, ha accolto le domande proposte dagli attori condannando la Controparte_5 al pagamento dei seguenti importi: 1) in favore del sig.
[...] [...]
del complessivo importo, sia per i danni al motoveicolo che per le CP_2 lesioni subite, di € 3.312,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di C.T.U.; 2) al pagamento in favore della sig.ra , CP_3 dell'importo di € 5.021,76, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di C.T.U.; 3) al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'avv.
Falconieri, procuratore antistatario, quantificate in complessivi € 2.750,00, di cui € 550,00 per spese, oltre oneri di legge.
La con atto di citazione notificato in data 11.10.2016, Controparte_5 ha proposto appello avverso la predetta Sentenza, chiedendone l'integrale pagi na 6 di 17 riforma, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice del Gravame, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza di primo grado, e per l'effetto, dichiarare• IN
VIA PRELIMINARE, accertato il mancato rispetto del cosiddetto “SPATIUM
DELIBERANDI”, siccome i presunti danneggiati, chiamati a visita medico- legale, si sono sottratti a tale obbligo di cooperazione – previsto ex lege – con conseguente sospensione del termine previsto dalla disciplina del CdA entro il quale l'impresa assicurativa è tenuta a formulare la propria offerta, voglia dichiarare improponibili le domande;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto non CP_4 provata la titolarità del veicolo convenuto;
dichiarare – altresì – non provata la copertura assicurativa del veicolo Peugeot tg. BV145RV, e per l'effetto non applicabile l'art. 149 CdA e 141 CdA, rispettivamente per il sig. CP_2
e . NEL MERITO, accertato e dichiarato il regolare
[...] CP_3 esito della revisione della moto in data 14.11.2013, dichiarare non provati i danni alla moto cui all'evento del giorno 10.10.2013, ed in ogni caso dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori, sia per la genericità delle dichiarazioni rese dal teste che per
l'anomalia della regolarità sulla revisione del motociclo attoreo, per l'effetto, voglia rigettare le domande proposte in primo grado, siccome infondate in fatto e diritto e non provate e, in via subordinata, ridurre l'entità delle pretese risarcitorie nei limiti di quanto provato ed accertato, anche tramite gradazione delle responsabilità ex art.2054 c.c eventualmente applicabile, con conseguente restituzione delle somme già pagate agli attori in virtù della sentenza di primo grado, e dei relativi interessi, e spese legali. Con condanna al pagamento delle competenze legali del primo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e anche delle competenze legali del presente appello».
La stessa ha posto a fondamento della propria domanda di riforma della sentenza impugnata le seguenti ragioni:
pagi na 7 di 17 - con primo motivo di appello, è stata censurata la sentenza per non aver dichiarato l'improponibilità della domanda per la violazione dello “spatium deliberandi” poiché gli attori, invitati a sottoporsi a visita medico legale, si erano sottratti a tale onere, per cui non si poteva ritenere maturato il termine previsto dal D.Lgs. 209/2005 per la proposizione della domanda giudiziale;
- con secondo motivo di gravame, è censurato che gli attori, nel corso del giudizio di primo grado, non hanno provato il fatto storico 0, in quanto la domanda risulta essere stata accolta sulla scorta di quanto riferito dall'un unico teste escusso, il quale, peraltro, ha reso dichiarazioni generiche e vaghe;
- con separato motivo di gravame, parte appellante ha eccepito la nullità della
C.T.U. tecnica espletata nel giudizio di primo grado, in quanto la stessa è stata eseguita da un perito assicurativo per cui, trattandosi, secondo la prospettazione di essa appellante, di una consulenza cinematica eseguita da un soggetto non idoneo a redigerla, per tale ragione ha chiesto inoltre la rinnovazione della C.T.U. in quanto il Consulente tecnico non ha risposto alle osservazioni del Consulente di parte in primo grado, omettendo, inoltre, di acquisire la documentazione relativa alla revisione presso la motorizzazione e, in ogni caso, redigendo una consulenza vaga e imprecisa.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio, in data 03.04.2017, con comparsa di costituzione e risposta, i sigg. e , Controparte_2 CP_3
i quali hanno concluso affinché il Tribunale adito voglia: «Rigettare l'appello così come proposto dalla , in quanto destituito di ogni Controparte_5 fondamento giuridico sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti
e, per l'effetto confermare in toto la Sentenza n° 2059/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Salerno in data 29.03.2016 e depositata in data 05.05.2016 con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta proc. antistataria . Rigettare le richieste istruttorie di controparte per violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di mezzi istruttori “NUOVI” rispetto a quelli richiesti in primo grado».
A sostegno delle proprie richieste di conferma della sentenza di primo grado, hanno ribadito: pagi na 8 di 17 - l'infondatezza dell'eccezione d'improponibilità della domanda, avendo esse parti attoree hanno provato di aver richiesto tramite fax del 15.01.2014, successivo all'invio della richiesta di risarcimento danni del 02.11.2013, la nomina di medico legale alla Unipol Ass.ni, in riferimento al quale nessuna risposto era stata fornita dalla Compagnia;
- il fatto storico era stato pienamente provato nel corso del giudizio di primo grado, sia attraverso le dichiarazioni rese dal teste escusso, sia mediante il deposito di modello CAI con doppia sottoscrizione e, inoltre, i Consulenti tecnici avevano confermato l'esistenza del nesso causale, sia per i danni al motoveicolo, sia per le lesioni riportate;
- Il c.t.u. aveva correttamente ricostruito l'intera dinamica del sinistro;
- l'inammissibilità dellarichiesta di acquisizione della documentazione relativa alla revisione del motoveicolo del 14.11.2013, poichè tardiva.
Dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado con le relative produzioni di parte, l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno con dichiarazione del 17.05.2018, in atti, comunicava che lo stesso risultava essere smarrito. Il Tribunale di Salerno invitava le parti al deposito e/o ricostruzione della documentazione del primo grado del giudizio, ma veniva ricostruito il solo fascicolo d'ufficio mentre agli atti né le parti appellate, né la parte appellante, hanno provveduto al deposito dei documenti di parte.
***
1. Sul primo motivo di appello.
1.1. In via preliminare si rileva la circostanza che il presente giudizio viene deciso in assenza di entrambe le produzioni di parte del primo grado poichè, nonostante l'esplicita autorizzazione alla ricostruzione delle stesse formulata, da ultima, all'udienza del 10.12.2020, visto anche lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, nessuna delle parti del presente giudizio ha provveduto al deposito di alcun documento del fascicolo di parte. Si dà atto che la sola parte appellante ha provveduto alla ricostruzione, con deposito in data 06.04.2020, dei documenti riguardanti il fascicolo d'ufficio del primo grado. pagi na 9 di 17 1.2. 1.2 Sul punto si ritiene opportuno allinearsi a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia, non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice d'appello la disponibilità in funzione della decisione;
inoltre, nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte che intende avvalersene «ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine » (Cass. 6645/2024, Cass., 8 febbraio 2013, n.3055). Nel caso di specie le parti non hanno provveduto al deposito dei fascicoli di parte, che avrebbero dovuto, peraltro, depositare entrambe all'atto delle rispettive costituzioni, e nonostante siano state autorizzate alla ricostruzione delle stesse, non vi hanno provveduto.
1.3. L'appello proposto dalla risulta, Parte_1 essere tempestivo e ammissibile in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c.
2. Con primo motivo di gravame la stessa chiede la riforma della Sentenza chiedendo accertarsi la violazione dello “spatium deliberandi” in quanto i tempi per la proposizione della domanda non risulterebbero maturati poiché, entrambi gli appellati, seppur invitati a sottoporsi regolarmente a visita medico legale per la valutazione delle lesioni, non avrebbero assolto pagi na 10 di 17 tale onere. Di conseguenza i termini per la proposizione della domanda giudiziale erano da considerare sospesi.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato, perché non provato.
2.2. È vero, infatti, che, secondo una parte della giurisprudenza, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico -legale (Cass. Civ, Sez sent. n.
1829/2018, in tal senso anche Cass. Civ Ord. n. 1756/2022). Tuttavia grava sempre sulla compagnia l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di aver invitato il danneggiato a sottoporsi alla predetta visita. Nel caso di specie la parte appellante, sia in sede di appello, ma per quel che
è dato desumere anche dalla lettura degli atti anche nel giudizio di primo grado, non ha prodotto agli atti la nomina del medico fiduciario, né
l'invito inviato da quest'ultimo presso il procuratore dei sigg.
e . Riprova di ciò è che, oltre all'assenza di qualsiasi CP_2 CP_3 documento che provi il predetto invito, giammai è indicata la data di ricezione dello stesso ovvero presso quale medico fiduciario gli appellati siano stati invitati.
3. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame.Sulla nullità della CTU tecnica.
2.1. Parte appellante, con altro motivo di gravame, ha chiesto dichiararsi la nullità della Consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio di primo grado per due motivi separati.
2.2 In primo luogo, in quanto, la stessa, trattandosi, secondo la prospettazione dell'appellante, di una C.T.U. cinematica, sarebbe stata eseguita da un soggetto non abilitato a redigerla, essendo il Consulente un perito assicurativo, per cui non iscritto in nessun albo, mentre per la predetta
Consulenza era necessario un ingegnere iscritto in apposito albo.
2.3. La censura è infondata e ciò, preliminarmente, perché la Consulenza pagi na 11 di 17 tecnica disposta dal Giudice di Prime cure non era una consulenza cinematica ma semplicemente una consulenza ricostruttiva della dinamica del sinistro ed estimativa dei danni subiti dal motoveicolo attoreo.
2.4. In ogni caso, anche la dedotta nullità della consulenza perché espletata da soggetto non autorizzato è eccezione infondata tenendo conto dell'orientamento pressoché unanimitario della giurisprudenza sul punto.
Infatti la Suprema Corte ha evidenziato, anche recentemente, che «la scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c » (Cass.
2981/2025, Cass, Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023) . Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha anche precisato che l'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro Tribunale, o non iscritto in alcun albo, anche nell'ipotesi di assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, «trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e
22 disp. att. c.p.c» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015; v. anche
Cass., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011).
2.5. Tanto appare essere dirimente ai fini dell'infondatezza del motivo di gravame, peraltro, non proposto in primo grado all'esito della C.T.U. per la quale, la Compagnia assicurativa aveva nominato quale proprio consulente di parte non un ingegnere, ma un geometra. Il Consulente tecnico Persona_2 risultava, in ogni caso, iscritto al ruolo nazionale periti e presso l'albo
[...] del Tribunale di Salerno.
2.6. Per quanto concerne la medesima Consulenza tecnica, la parte appellante si duole delle conclusioni cui la stessa perviene, per non aver il consulente tenuto conto della circostanza che il motoveicolo attoreo, con danni in atto, aveva superato la revisione del 14.11.2013 e per non aver dato riscontro alle pagi na 12 di 17 osservazioni prodotte.
Per questi motivi
parte appellante ha chiesto disporsi, quindi, la rinnovazione della stessa.
2.7. Sul punto occorre evidenziare che la richiesta di acquisire copia della documentazione presso la Motorizzazione civile relativa alla regolare
“revisione” del motoveicolo, seppur formulata prima del conferimento dell'incarico, a differenza di quanto asserito dalla parte appellata, non era stata ammessa dal Giudice di Pace in primo grado. Allo stesso modo, però,
l'acquisizione della predetta documentazione nulla avrebbe influito sull'esito della consulenza atteso che in sede di revisione non vengono eseguite foto sui veicoli per cui quelle formulate da parte appellante restano mere congetture a riprova delle quali non risultano essere stati forniti elementi probatori concreti. Si aggiunga che i predetti documenti (perizia di parte, foto motoveicolo, certificato di revisione, ecc.) non risultano esser stati depositati dall'appellante per cui anche una rinnovazione della C.T.U. sarebbe impossibile e, ad ogni modo, il c.t.u. ha dato conto di avere visionato il motoveicolo e ha riportato nella perizia le foto dello stesso.
2.8. In relazione al presunto mancato riscontro del C.T.U. alle note contro deduttive, occorre evidenziare che il p.a. seppur in maniera succinta, Per_2 ha replicato alle osservazioni del consulente di parte dell'odierna appellante
(pag. 22 della consulenza allegata) affermando che «relativamente alla osservazione sulla compatibilità, il sottoscritto ha riferito nelle conclusioni rassegnate che anche una modesta sollecitazione dinamica impressa ad un motociclo, crea squilibrio di stabilità allo stesso con il conseguente ribaltamento. Invero anche lo stesso C.T.P. nella sua relazione versata Per_1 in atti riferisce che vi è coerenza del danno con la dinamica del sinistro ».
Orbene, quest'ultima perizia, non prodotta, ma del cui contenuto riportato dal
C.T.U. non si può dubitare, appare essere dirimente per ritenere non opportuna la rinnovazione della C.T.U.
2.9. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, il Consulente ha dichiarato di aver esaminato il tratto stradale in cui si è verificato il sinistro nonché indicato il punto di urto del veicolo danneggiante con il motoveicolo di pagi na 13 di 17 proprietà del sig. : «il primo quale urto diretto con il veicolo CP_2 antagonista, ha interessato la targa ed il porta tar ga, la direzionalità del vettore d'urto è coassiale con l'asse di spina della prefata moto». Si ritiene, pertanto, che lo stesso abbia assolto al proprio mandato con sufficiente precisione.
3. Sulla valutazione della prova testimoniale.
3.1. La parte appellante chiede, inoltre, la riforma della Sentenza 2059/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in quanto le parti attoree non avrebbero provato l'an in quanto l'unico elemento su cui si sarebbe basato il Giudice per accogliere la domanda è la dichiarazione resa all'udienza del 26.01.2026 dall'unico teste escusso, il sig. . Testimone_1
3.2. L'appello anche sul punto è infondato. In particolare, dall'insieme degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, risulta provata la verificazione del sinistro così come prospettata dagli attori. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, con sufficiente certezza la dinamica dell'incidente costituente il fatto storico della pretesa risarcitoria.
3.3. Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto l'esistenza di prove idonee non solo all'accertamento della dinamica del sinistro, ma anche alla compatibilità tra lo stesso e i danni lamentati dagli appellati.
3.4. Le valutazioni fatte hanno tenuto conto non solo della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, ma anche di quanto accertato all'interno sia della consulenza medica sia di quella tecnica e della circostanza, non di secondario rilievo, dell'esistenza di un modello CAI a doppia firma.
3.5. Dell'esistenza di quest'ultimo, anche se non prodotto nel presente giudizio, si ha contezza anche all'interno della comparsa conclusionale della medesima compagnia assicurativa che a pag. 4 afferma «è escluso, infatti, che le dichiarazioni contenute nel modello CAI possano assumere valenza di prova piena … poiché la dichiarazione resa dal danneggiante al danneggiato non ha valore di piena prova nei confronti dell'assicuratore, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice”.
3.5. Tenendo conto dell'onere probatorio ricadente sulle parti che agiscono in pagi na 14 di 17 giudizio e che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., infatti, è espressamente previsto che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda», nel caso di specie si può ritenere assolto solo quello degli attori.
3.6. La descrizione del sinistro nell'atto introduttivo, infatti, è chiara «il sinistro si verificava in data 10 ottobre 2013 verso le ore 15:00, sulla strada
Provinciale Cava dei Tirreni -Vietri, con le seguenti modalità: il motociclo
Kawasaki tg. AD 88696 di proprietà ed in conduzione del sig. CP_2
, nel mentre percorreva la predetta strada, con direzione Vietri veniva
[...] tamponato dall'autovettura Peugeot tg BV145RV, di proprietà del sig. CP_4 in conduzione al sig. che procedeva nello stesso senso
[...] Persona_3 di fila di marcia. A seguito dell'urto il motociclo Kawasaki tg. AD88696 rovinava sul fondo stradale».
3.7. Il teste escusso, terzo ed estraneo alle parti, ha confermato la dinamica del sinistro affermando “si è verificato nel mese di ottobre del 2013 sulla strada di collegamento cava dei Tirreni -Salerno verso le ore 15:00… ricordo che mi trovavo a bordo della mia autovettura allorquando l'autovettura che mi precedeva urtò violentemente il veicolo che lo precedeva che ricordo fosse una moto di grossa cilindrata modello Kawasaki di colore chiaro».
Trattandosi di un tamponamento dalla dichiarazione del teste, anche se non vengono specificati i punti di urto tra i veicoli, è possibile facilmente desumere la dinamica del sinistro. Controparte eccepisce la genericità delle dichiarazioni rese. Se questo è vero, è altrettanto vero che il teste si è limitato a rispondere ai capitoli di prova che gli sono stati sottoposti. Non ha omesso di rispondere ad alcuna domanda né tanto meno vi ha risposto in maniera vaga con “non ricordo”. Né il Giudice di Prime Cure né alcuna delle parti ha fatto domande a chiarimento volte a ottenere maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro e per vagliare la sua attendibilità. D all'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto pagi na 15 di 17 al testimone di riferire, avrebbe portato il Giudice di Primo grado a cadere in contraddizione ove quest'ultimo deve essere considerato «un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere -dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire» (Cass. ci v. n. 17981/2020).
3.8. Corretto appare essere il principio utilizzato dal Giudice in primo grado al fine si superare il principio di corresponsabilità, ex art 2054 c.c. Invero,
l'art. 149 c.1, C.d.S. prevede che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono». Orbene, da ultimo con Ordinanze n. 3581/2023 e n.3398/2023, la Suprema Corte ha ribadito che «L'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente esclusione dell'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Grava pertanto sul conducente l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili» . Nel caso di specie né il responsabile civile né l'appellante, nulla hanno provato.
3.9. Corretto appare essere, infine, il calcolo del danno biologico eseguito e la liquidazione delle spese giudiziali.
3.10. Pertanto, la Sentenza del Giudice di Pace di Salerno deve essere confermata.
3.11. Allo stesso modo vanno respinte perché tardive e inammissibili, in quanto proposte per la prima volta solo nella comparsa conclusionale del presente giudizio, le eccezioni relative alla presunta carenza di legittimazione passiva del sig. e della relativa copertura assicurativa. CP_4 pagi na 16 di 17 4. Sulle spese del presente grado del giudizio.
4.1. Le spese seguono la soccombenza (valore entro € 26.000,00, ai minimi per le fasi di studio, fase introduttiva e per quella di trattazione e decisoria) vengono liquidate ai minimi e compensate per la metà tenendo conto del comportamento processuale delle parti che non hanno provveduto al deposito della documentazione tutta relativa ai fascicoli di parte del giudizio di primo grado.
4.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare in favore delle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 850,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Salerno 13 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'avv. Testimone_2
g.o.p. addetto all'UPP presso questo Tribunale
pagi na 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del la Giudice, dott.ssa Grazia Roscigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9468/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VITO CARABOTTA P.IVA_1
C ( ), .salerno. ; C.F._1 Email_1 CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MICHELINA ALBANESE C.F._4
( ), C.F._5 Email_2
APPELLATI
Nonché
(APPELLATO CONTUMACE) CP_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione .
Con distinti e separati atti di citazione regolarmente notificati, il sig.
[...]
e la sig.ra evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace CP_2 CP_3 di Salerno la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere, quanto al sig. CP_2
pagi na 1 di 17 , le seguenti conclusioni: «
1. accogliere la domanda attorea e CP_2 condannare la convenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore del sig. , come in narrativa determinata, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno subito, quale proprietario del motociclo Kawasaki tg.
AD88696, oltre al danno da fermo tecnico, o a quella maggiore o minore che
l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di C.T.U., il tutto con interessi e rivalutazione dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
2.
Condannare la convenuta al pagamento in favore del sig. Controparte_2 della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento danni per le lesioni patite, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniale e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi invalidanti con esiti permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica e/o generica, danno biologico, danno psicologico e pretium doloris, oltre al danno morale nella misura che sarà determinato dall'On.le Giudicante, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di CTU che fin da questo momento si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì del soddisfo della stessa il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto proc. antistatario».
A fondamento della propria domanda il sig. dedusse che: Controparte_2
− in data 10.10.2013, alle ore 15:00 circa, mentre percorreva, alla guida del motociclo Kawasaki tg AD88696, di sua proprietà, la strada Provinciale Cava dei Tirreni-Vietri, veniva tamponato dal veicolo Peugeot tg BV145RV, di proprietà del sig. e, a seguito del predetto evento, il predetto CP_4 motoveicolo riportava danni alla parte posteriore e alla fiancata destra, quantificabili in € 1.000,00;esso attore riportava lesioni personali che lo avevano costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Giovanni di Dio di Cava de' Tirreni dove gli veniva diagnosticato un “trauma pagi na 2 di 17 addominale, distorsione traumatica ginocchio dx con ematoma ed escoriazione, distorsione caviglia dx con edema perimalleolare e lim. Funz.
Legamentosa”;
− aveva, quindi, provveduto a costituire regolarmente in mora, ai sensi dell'art. 145 e 149 del D.Lgs. 209/2005 la al fine di Controparte_5 ottenere il risarcimento sia dei danni riportati dal motoveicolo che delle lesioni subite.
Il predetto giudizio era regolarmente iscritto a ruolo del G.d.P. di Salerno e rubricato con r.g. 9434/2014.
, invece, adì in giudizio la predetta compagnia assicurativa, con CP_3 riguardo al medesimo sinistro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1.accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della sig.ra della somma di € CP_3
7.000,00 a titolo di risarcimento per le lesioni patite, discendenti dal sinistro per cui è causa, patrimoniali e non patrimoniali, nonché per le limitazioni della vita di relazione, con particolare riguardo alla persistenza dei postumi invalidanti con esito permanente incidenti sulla capacità lavorativa specifica
e/o generica, danno biologico, danno psicologico e pretium doloris, oltre al danno morale nella misura che sarà determinato dall'On.le Giudicante, con gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dall'evento al soddisfo,
o a quella somma maggiore o minore che l'adita Giustizia vorrà determinare, anche a seguito di CTU che fin da questo momento si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'evento al dì del soddisfo della stessa il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
2. Condannare i convenuti in solido o disgiuntamente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto proc. antistatario ».
A fondamento della propria domanda la sig.ra dedusse che: CP_3
− in data 10.10.2013, alle ore 15:00 circa, si trovava in qualità di trasportata a bordo del motociclo Kawasaki tg AD88696, di proprietà e condotto dal sig. , quando, era stata coinvolta in un Controparte_2 sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo Peugeot tg. BV145RV che pagi na 3 di 17 tamponava il predetto motoveicolo causandone la successiva caduta al suolo sul lato destro in uno al conducente e a essa trasportata;
− a seguito del predetto evento, essa attrice riportava lesioni personali che la costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Cava de' Tirreni dove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo- distorsivo spalla dx con lim. funz. distorsione polso e mano dx con edema e dolore alla flesso-estensioene, escoriazioni”;nonostante la regolazione costituzione in mora, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 209/2005, della al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite Controparte_5 nel predetto evento, alcun risarcimento era stato corrisposto.
Il giudizio appena descritto veniva iscritto dinanzi al G.d.P. di Salerno e rubricato con r.g. 9748/2014 .
Si costituì in entrambi i giudizi, la la quale, Parte_1 impugnati gli avversi atti introduttivi, formulò le seguenti eccezioni e chiese il rigetto delle avverse domande per le seguenti motivazioni:
▪ in via preliminare, segnalava l'opportunità diriunire i due giudizi, sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
▪ contestava la dinamica del sinistro , evidenziando che i danni lamentati dagli attori, sia per quanto concerne i danni al motoveicolo, sia in ordine alle lesioni personali subite, non erano compatibili con la stessa;
nel giudizio introdotto dal sig. , parte convenuta chiedeva il Controparte_2 differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del sig. atteso che, dalla dinamica degli eventi prospettata, era CP_4 evidente la sua responsabilità nell'evento ed essendo lo stesso litisconsorte necessario nel giudizio;
riguardo alla domanda proposta dalla sig.ra
[...]
, evidenziava l'improcedibilità della stessa in quanto, seppur invitata CP_3 regolarmente a sottoporsi a visita medico legale, essa attrice si era sottratta a tale obbligo, per cui i termini per proporre la domanda di risarcimento erano da ritenersi sospesi, con violazione dello “spatium deliberandi” per la
Compagnia ai sensi dell'art 145 C.d.A.; quest'ultima, inoltre, era rimasta coinvolta già in data 18.11.2012 in altro sinistro stradale nel quale aveva pagi na 4 di 17 riportato una frattura al polso sinistro e il riconoscimento di un danno biologico del 2,5%, per cui , nell'ipotesi di accoglimento della domanda, occereva tenere conto solo delle lesioni riconducibili all'evento del 10.10.2013.
Concludeva, pertanto, affinché: «Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE, accertata la violazione della normativa del CdA, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità della domanda;
NEL MERITO, accertato e dichiarato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori, rigettare le proposte domande siccome infondate in fatto e diritto
e non provate. In ogni caso, voglia chiamare il CTU a rendere i necessari chiarimenti sul punto, ovvero disporre la rinnovazione della CTU che non ha fornito adeguata risposta alle controdeduzioni sollevate dal CTP;
si Per_1 insiste per la richiesta di acquisizione della documentazione della motorizzazione civile relativa alla revisione del motociclo Kawasaki tg.
AD88696, di proprietà del sig. effettuata il 14.11.13. Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ri \durre l'entità delle pretese risarcitorie nei limiti di quanto provato ed accertato, anche alla luce del concorso degli attori nella produzione dell'evento de quo, con compensazione delle spese di giudizio, attesa la notevole sproporzione tra la quantificazione delle domande e quanto rilevato dai CC.TT.UU ».
Nelle rispettive prime udienze di comparizione i fascicoli erano rimessi al
Coordinatore del G.d.P. di Salerno al fine di valutare la richiesta di riunione dei due giudizi;
quest'ultimo, con provvedimento depositato in data
23.01.2015, assegnava i due giudizi al titolare del fascicolo più datato per il prosieguo e l'adozione del relativo provvedimento di riunione. All'udienza del
08.04.2015, il Giudice di Pace di Salerno, ritenutane la necessità, disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti del presunto responsabile civile, sig. con onere a carico di parte attorea. All'udienza del CP_4
12.01.2016, le parti articolavano le rispettive richieste istruttorie. La convenuta chiedeva, in particolar modo, disporsi Controparte_5
pagi na 5 di 17 l'acquisizione della documentazione relativa al certificato di revisione presso la
Motorizzazione Civile avendo il motoveicolo attoreo superato la stessa in data
14.11.2013, ovvero con danni ancora in atto dalla data del sinistro.
Quest'ultima richiesta non era ammessa.
All'udienza del 26.01.2016 veniva, quindi, espletata la sola prova testimoniale richiesta dalle parti attoree ed escusso il teste sig. . All'esito, Testimone_1 veniva disposta sia la Consulenza tecnica d'ufficio sul motoveicolo attoreo, al fine di verificare la compatibilità dei danni subiti dallo stesso rispetto alla dinamica dell'evento, sia la Consulenza medico legale su entrambi gli attori al fine di quantificare il danno biologico subito dagli stessi nell'evento del
10.10.2013 e, di verificare, l'esistenza del nesso eziologico tra le stesse e la dinamica dell'evento.
Depositati entrambi gli elaborati peritali, all'udienza del 01.03.2016, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte convenuta chiedeva di chiamare a chiarimenti il Consulente tecnico in quanto, a suo avviso, non aveva risposto alle controdeduzioni avanzate dal Consulente di parte. Le richieste di parte convenuta erano rigettate e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il Giudice di Pace di Salerno, nella persona del dott. Coppola, al quale nel frattempo erano stati assegnati i giudizi, riuniti in data 09.09.2015, con
Sentenza n. 2059/2016, del 29.03.2016, depositata in data 05.05.2016, ha accolto le domande proposte dagli attori condannando la Controparte_5 al pagamento dei seguenti importi: 1) in favore del sig.
[...] [...]
del complessivo importo, sia per i danni al motoveicolo che per le CP_2 lesioni subite, di € 3.312,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di C.T.U.; 2) al pagamento in favore della sig.ra , CP_3 dell'importo di € 5.021,76, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese di C.T.U.; 3) al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'avv.
Falconieri, procuratore antistatario, quantificate in complessivi € 2.750,00, di cui € 550,00 per spese, oltre oneri di legge.
La con atto di citazione notificato in data 11.10.2016, Controparte_5 ha proposto appello avverso la predetta Sentenza, chiedendone l'integrale pagi na 6 di 17 riforma, con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice del Gravame, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza di primo grado, e per l'effetto, dichiarare• IN
VIA PRELIMINARE, accertato il mancato rispetto del cosiddetto “SPATIUM
DELIBERANDI”, siccome i presunti danneggiati, chiamati a visita medico- legale, si sono sottratti a tale obbligo di cooperazione – previsto ex lege – con conseguente sospensione del termine previsto dalla disciplina del CdA entro il quale l'impresa assicurativa è tenuta a formulare la propria offerta, voglia dichiarare improponibili le domande;
sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto non CP_4 provata la titolarità del veicolo convenuto;
dichiarare – altresì – non provata la copertura assicurativa del veicolo Peugeot tg. BV145RV, e per l'effetto non applicabile l'art. 149 CdA e 141 CdA, rispettivamente per il sig. CP_2
e . NEL MERITO, accertato e dichiarato il regolare
[...] CP_3 esito della revisione della moto in data 14.11.2013, dichiarare non provati i danni alla moto cui all'evento del giorno 10.10.2013, ed in ogni caso dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo agli attori, sia per la genericità delle dichiarazioni rese dal teste che per
l'anomalia della regolarità sulla revisione del motociclo attoreo, per l'effetto, voglia rigettare le domande proposte in primo grado, siccome infondate in fatto e diritto e non provate e, in via subordinata, ridurre l'entità delle pretese risarcitorie nei limiti di quanto provato ed accertato, anche tramite gradazione delle responsabilità ex art.2054 c.c eventualmente applicabile, con conseguente restituzione delle somme già pagate agli attori in virtù della sentenza di primo grado, e dei relativi interessi, e spese legali. Con condanna al pagamento delle competenze legali del primo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e anche delle competenze legali del presente appello».
La stessa ha posto a fondamento della propria domanda di riforma della sentenza impugnata le seguenti ragioni:
pagi na 7 di 17 - con primo motivo di appello, è stata censurata la sentenza per non aver dichiarato l'improponibilità della domanda per la violazione dello “spatium deliberandi” poiché gli attori, invitati a sottoporsi a visita medico legale, si erano sottratti a tale onere, per cui non si poteva ritenere maturato il termine previsto dal D.Lgs. 209/2005 per la proposizione della domanda giudiziale;
- con secondo motivo di gravame, è censurato che gli attori, nel corso del giudizio di primo grado, non hanno provato il fatto storico 0, in quanto la domanda risulta essere stata accolta sulla scorta di quanto riferito dall'un unico teste escusso, il quale, peraltro, ha reso dichiarazioni generiche e vaghe;
- con separato motivo di gravame, parte appellante ha eccepito la nullità della
C.T.U. tecnica espletata nel giudizio di primo grado, in quanto la stessa è stata eseguita da un perito assicurativo per cui, trattandosi, secondo la prospettazione di essa appellante, di una consulenza cinematica eseguita da un soggetto non idoneo a redigerla, per tale ragione ha chiesto inoltre la rinnovazione della C.T.U. in quanto il Consulente tecnico non ha risposto alle osservazioni del Consulente di parte in primo grado, omettendo, inoltre, di acquisire la documentazione relativa alla revisione presso la motorizzazione e, in ogni caso, redigendo una consulenza vaga e imprecisa.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio, in data 03.04.2017, con comparsa di costituzione e risposta, i sigg. e , Controparte_2 CP_3
i quali hanno concluso affinché il Tribunale adito voglia: «Rigettare l'appello così come proposto dalla , in quanto destituito di ogni Controparte_5 fondamento giuridico sia in fatto che in diritto per tutti i motivi sopra esposti
e, per l'effetto confermare in toto la Sentenza n° 2059/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Salerno in data 29.03.2016 e depositata in data 05.05.2016 con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione alla sottoscritta proc. antistataria . Rigettare le richieste istruttorie di controparte per violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di mezzi istruttori “NUOVI” rispetto a quelli richiesti in primo grado».
A sostegno delle proprie richieste di conferma della sentenza di primo grado, hanno ribadito: pagi na 8 di 17 - l'infondatezza dell'eccezione d'improponibilità della domanda, avendo esse parti attoree hanno provato di aver richiesto tramite fax del 15.01.2014, successivo all'invio della richiesta di risarcimento danni del 02.11.2013, la nomina di medico legale alla Unipol Ass.ni, in riferimento al quale nessuna risposto era stata fornita dalla Compagnia;
- il fatto storico era stato pienamente provato nel corso del giudizio di primo grado, sia attraverso le dichiarazioni rese dal teste escusso, sia mediante il deposito di modello CAI con doppia sottoscrizione e, inoltre, i Consulenti tecnici avevano confermato l'esistenza del nesso causale, sia per i danni al motoveicolo, sia per le lesioni riportate;
- Il c.t.u. aveva correttamente ricostruito l'intera dinamica del sinistro;
- l'inammissibilità dellarichiesta di acquisizione della documentazione relativa alla revisione del motoveicolo del 14.11.2013, poichè tardiva.
Dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione del fascicolo di primo grado con le relative produzioni di parte, l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno con dichiarazione del 17.05.2018, in atti, comunicava che lo stesso risultava essere smarrito. Il Tribunale di Salerno invitava le parti al deposito e/o ricostruzione della documentazione del primo grado del giudizio, ma veniva ricostruito il solo fascicolo d'ufficio mentre agli atti né le parti appellate, né la parte appellante, hanno provveduto al deposito dei documenti di parte.
***
1. Sul primo motivo di appello.
1.1. In via preliminare si rileva la circostanza che il presente giudizio viene deciso in assenza di entrambe le produzioni di parte del primo grado poichè, nonostante l'esplicita autorizzazione alla ricostruzione delle stesse formulata, da ultima, all'udienza del 10.12.2020, visto anche lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, nessuna delle parti del presente giudizio ha provveduto al deposito di alcun documento del fascicolo di parte. Si dà atto che la sola parte appellante ha provveduto alla ricostruzione, con deposito in data 06.04.2020, dei documenti riguardanti il fascicolo d'ufficio del primo grado. pagi na 9 di 17 1.2. 1.2 Sul punto si ritiene opportuno allinearsi a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia, non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice d'appello la disponibilità in funzione della decisione;
inoltre, nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte che intende avvalersene «ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine » (Cass. 6645/2024, Cass., 8 febbraio 2013, n.3055). Nel caso di specie le parti non hanno provveduto al deposito dei fascicoli di parte, che avrebbero dovuto, peraltro, depositare entrambe all'atto delle rispettive costituzioni, e nonostante siano state autorizzate alla ricostruzione delle stesse, non vi hanno provveduto.
1.3. L'appello proposto dalla risulta, Parte_1 essere tempestivo e ammissibile in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c.
2. Con primo motivo di gravame la stessa chiede la riforma della Sentenza chiedendo accertarsi la violazione dello “spatium deliberandi” in quanto i tempi per la proposizione della domanda non risulterebbero maturati poiché, entrambi gli appellati, seppur invitati a sottoporsi regolarmente a visita medico legale per la valutazione delle lesioni, non avrebbero assolto pagi na 10 di 17 tale onere. Di conseguenza i termini per la proposizione della domanda giudiziale erano da considerare sospesi.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato, perché non provato.
2.2. È vero, infatti, che, secondo una parte della giurisprudenza, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un'offerta rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all'esito del compimento della visita medico -legale (Cass. Civ, Sez sent. n.
1829/2018, in tal senso anche Cass. Civ Ord. n. 1756/2022). Tuttavia grava sempre sulla compagnia l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di aver invitato il danneggiato a sottoporsi alla predetta visita. Nel caso di specie la parte appellante, sia in sede di appello, ma per quel che
è dato desumere anche dalla lettura degli atti anche nel giudizio di primo grado, non ha prodotto agli atti la nomina del medico fiduciario, né
l'invito inviato da quest'ultimo presso il procuratore dei sigg.
e . Riprova di ciò è che, oltre all'assenza di qualsiasi CP_2 CP_3 documento che provi il predetto invito, giammai è indicata la data di ricezione dello stesso ovvero presso quale medico fiduciario gli appellati siano stati invitati.
3. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame.Sulla nullità della CTU tecnica.
2.1. Parte appellante, con altro motivo di gravame, ha chiesto dichiararsi la nullità della Consulenza tecnica eseguita nel corso del giudizio di primo grado per due motivi separati.
2.2 In primo luogo, in quanto, la stessa, trattandosi, secondo la prospettazione dell'appellante, di una C.T.U. cinematica, sarebbe stata eseguita da un soggetto non abilitato a redigerla, essendo il Consulente un perito assicurativo, per cui non iscritto in nessun albo, mentre per la predetta
Consulenza era necessario un ingegnere iscritto in apposito albo.
2.3. La censura è infondata e ciò, preliminarmente, perché la Consulenza pagi na 11 di 17 tecnica disposta dal Giudice di Prime cure non era una consulenza cinematica ma semplicemente una consulenza ricostruttiva della dinamica del sinistro ed estimativa dei danni subiti dal motoveicolo attoreo.
2.4. In ogni caso, anche la dedotta nullità della consulenza perché espletata da soggetto non autorizzato è eccezione infondata tenendo conto dell'orientamento pressoché unanimitario della giurisprudenza sul punto.
Infatti la Suprema Corte ha evidenziato, anche recentemente, che «la scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c » (Cass.
2981/2025, Cass, Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023) . Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha anche precisato che l'affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell'albo di altro Tribunale, o non iscritto in alcun albo, anche nell'ipotesi di assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, «trattandosi di valutazione rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito attesa la natura non cogente delle norme di cui agli artt. 61, comma 2, c.p.c. e
22 disp. att. c.p.c» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19173 del 28/09/2015; v. anche
Cass., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14906 del 06/07/2011).
2.5. Tanto appare essere dirimente ai fini dell'infondatezza del motivo di gravame, peraltro, non proposto in primo grado all'esito della C.T.U. per la quale, la Compagnia assicurativa aveva nominato quale proprio consulente di parte non un ingegnere, ma un geometra. Il Consulente tecnico Persona_2 risultava, in ogni caso, iscritto al ruolo nazionale periti e presso l'albo
[...] del Tribunale di Salerno.
2.6. Per quanto concerne la medesima Consulenza tecnica, la parte appellante si duole delle conclusioni cui la stessa perviene, per non aver il consulente tenuto conto della circostanza che il motoveicolo attoreo, con danni in atto, aveva superato la revisione del 14.11.2013 e per non aver dato riscontro alle pagi na 12 di 17 osservazioni prodotte.
Per questi motivi
parte appellante ha chiesto disporsi, quindi, la rinnovazione della stessa.
2.7. Sul punto occorre evidenziare che la richiesta di acquisire copia della documentazione presso la Motorizzazione civile relativa alla regolare
“revisione” del motoveicolo, seppur formulata prima del conferimento dell'incarico, a differenza di quanto asserito dalla parte appellata, non era stata ammessa dal Giudice di Pace in primo grado. Allo stesso modo, però,
l'acquisizione della predetta documentazione nulla avrebbe influito sull'esito della consulenza atteso che in sede di revisione non vengono eseguite foto sui veicoli per cui quelle formulate da parte appellante restano mere congetture a riprova delle quali non risultano essere stati forniti elementi probatori concreti. Si aggiunga che i predetti documenti (perizia di parte, foto motoveicolo, certificato di revisione, ecc.) non risultano esser stati depositati dall'appellante per cui anche una rinnovazione della C.T.U. sarebbe impossibile e, ad ogni modo, il c.t.u. ha dato conto di avere visionato il motoveicolo e ha riportato nella perizia le foto dello stesso.
2.8. In relazione al presunto mancato riscontro del C.T.U. alle note contro deduttive, occorre evidenziare che il p.a. seppur in maniera succinta, Per_2 ha replicato alle osservazioni del consulente di parte dell'odierna appellante
(pag. 22 della consulenza allegata) affermando che «relativamente alla osservazione sulla compatibilità, il sottoscritto ha riferito nelle conclusioni rassegnate che anche una modesta sollecitazione dinamica impressa ad un motociclo, crea squilibrio di stabilità allo stesso con il conseguente ribaltamento. Invero anche lo stesso C.T.P. nella sua relazione versata Per_1 in atti riferisce che vi è coerenza del danno con la dinamica del sinistro ».
Orbene, quest'ultima perizia, non prodotta, ma del cui contenuto riportato dal
C.T.U. non si può dubitare, appare essere dirimente per ritenere non opportuna la rinnovazione della C.T.U.
2.9. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, il Consulente ha dichiarato di aver esaminato il tratto stradale in cui si è verificato il sinistro nonché indicato il punto di urto del veicolo danneggiante con il motoveicolo di pagi na 13 di 17 proprietà del sig. : «il primo quale urto diretto con il veicolo CP_2 antagonista, ha interessato la targa ed il porta tar ga, la direzionalità del vettore d'urto è coassiale con l'asse di spina della prefata moto». Si ritiene, pertanto, che lo stesso abbia assolto al proprio mandato con sufficiente precisione.
3. Sulla valutazione della prova testimoniale.
3.1. La parte appellante chiede, inoltre, la riforma della Sentenza 2059/2019 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in quanto le parti attoree non avrebbero provato l'an in quanto l'unico elemento su cui si sarebbe basato il Giudice per accogliere la domanda è la dichiarazione resa all'udienza del 26.01.2026 dall'unico teste escusso, il sig. . Testimone_1
3.2. L'appello anche sul punto è infondato. In particolare, dall'insieme degli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, risulta provata la verificazione del sinistro così come prospettata dagli attori. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, con sufficiente certezza la dinamica dell'incidente costituente il fatto storico della pretesa risarcitoria.
3.3. Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente ritenuto l'esistenza di prove idonee non solo all'accertamento della dinamica del sinistro, ma anche alla compatibilità tra lo stesso e i danni lamentati dagli appellati.
3.4. Le valutazioni fatte hanno tenuto conto non solo della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, ma anche di quanto accertato all'interno sia della consulenza medica sia di quella tecnica e della circostanza, non di secondario rilievo, dell'esistenza di un modello CAI a doppia firma.
3.5. Dell'esistenza di quest'ultimo, anche se non prodotto nel presente giudizio, si ha contezza anche all'interno della comparsa conclusionale della medesima compagnia assicurativa che a pag. 4 afferma «è escluso, infatti, che le dichiarazioni contenute nel modello CAI possano assumere valenza di prova piena … poiché la dichiarazione resa dal danneggiante al danneggiato non ha valore di piena prova nei confronti dell'assicuratore, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice”.
3.5. Tenendo conto dell'onere probatorio ricadente sulle parti che agiscono in pagi na 14 di 17 giudizio e che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., infatti, è espressamente previsto che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda», nel caso di specie si può ritenere assolto solo quello degli attori.
3.6. La descrizione del sinistro nell'atto introduttivo, infatti, è chiara «il sinistro si verificava in data 10 ottobre 2013 verso le ore 15:00, sulla strada
Provinciale Cava dei Tirreni -Vietri, con le seguenti modalità: il motociclo
Kawasaki tg. AD 88696 di proprietà ed in conduzione del sig. CP_2
, nel mentre percorreva la predetta strada, con direzione Vietri veniva
[...] tamponato dall'autovettura Peugeot tg BV145RV, di proprietà del sig. CP_4 in conduzione al sig. che procedeva nello stesso senso
[...] Persona_3 di fila di marcia. A seguito dell'urto il motociclo Kawasaki tg. AD88696 rovinava sul fondo stradale».
3.7. Il teste escusso, terzo ed estraneo alle parti, ha confermato la dinamica del sinistro affermando “si è verificato nel mese di ottobre del 2013 sulla strada di collegamento cava dei Tirreni -Salerno verso le ore 15:00… ricordo che mi trovavo a bordo della mia autovettura allorquando l'autovettura che mi precedeva urtò violentemente il veicolo che lo precedeva che ricordo fosse una moto di grossa cilindrata modello Kawasaki di colore chiaro».
Trattandosi di un tamponamento dalla dichiarazione del teste, anche se non vengono specificati i punti di urto tra i veicoli, è possibile facilmente desumere la dinamica del sinistro. Controparte eccepisce la genericità delle dichiarazioni rese. Se questo è vero, è altrettanto vero che il teste si è limitato a rispondere ai capitoli di prova che gli sono stati sottoposti. Non ha omesso di rispondere ad alcuna domanda né tanto meno vi ha risposto in maniera vaga con “non ricordo”. Né il Giudice di Prime Cure né alcuna delle parti ha fatto domande a chiarimento volte a ottenere maggiori dettagli sulla dinamica del sinistro e per vagliare la sua attendibilità. D all'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto pagi na 15 di 17 al testimone di riferire, avrebbe portato il Giudice di Primo grado a cadere in contraddizione ove quest'ultimo deve essere considerato «un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere -dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire» (Cass. ci v. n. 17981/2020).
3.8. Corretto appare essere il principio utilizzato dal Giudice in primo grado al fine si superare il principio di corresponsabilità, ex art 2054 c.c. Invero,
l'art. 149 c.1, C.d.S. prevede che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono». Orbene, da ultimo con Ordinanze n. 3581/2023 e n.3398/2023, la Suprema Corte ha ribadito che «L'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente esclusione dell'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Grava pertanto sul conducente l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili» . Nel caso di specie né il responsabile civile né l'appellante, nulla hanno provato.
3.9. Corretto appare essere, infine, il calcolo del danno biologico eseguito e la liquidazione delle spese giudiziali.
3.10. Pertanto, la Sentenza del Giudice di Pace di Salerno deve essere confermata.
3.11. Allo stesso modo vanno respinte perché tardive e inammissibili, in quanto proposte per la prima volta solo nella comparsa conclusionale del presente giudizio, le eccezioni relative alla presunta carenza di legittimazione passiva del sig. e della relativa copertura assicurativa. CP_4 pagi na 16 di 17 4. Sulle spese del presente grado del giudizio.
4.1. Le spese seguono la soccombenza (valore entro € 26.000,00, ai minimi per le fasi di studio, fase introduttiva e per quella di trattazione e decisoria) vengono liquidate ai minimi e compensate per la metà tenendo conto del comportamento processuale delle parti che non hanno provveduto al deposito della documentazione tutta relativa ai fascicoli di parte del giudizio di primo grado.
4.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante a rimborsare in favore delle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 850,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Salerno 13 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'avv. Testimone_2
g.o.p. addetto all'UPP presso questo Tribunale
pagi na 17 di 17