Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di recupero per assenza di parere preventivo del MISE

    La Corte ha ritenuto che non tutte le verifiche sui requisiti tecnico-scientifici dei progetti di ricerca e sviluppo richiedano valutazioni complesse e che l'assenza di un parere preventivo non possa comportare una zona di affrancamento fiscale.

  • Rigettato
    Nullità ed illegittimità dell'atto di recupero per illegittima applicazione del Manuale di Frascati

    La Corte ha disatteso il motivo, affermando che il Manuale di Frascati è un argomento ulteriore dell'Agenzia per disconoscere l'agevolazione, la quale non compete per carenza dei requisiti di legge e non per mancata adesione ai principi del manuale. Inoltre, l'interpretazione delle norme sugli aiuti di stato deve essere rigorosa.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti normativi per la fruizione dei crediti d'imposta da ricerca e sviluppo

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che i progetti descritti dall'amministratore configurino forniture personalizzate di beni e servizi su commessa, escluse dall'agevolazione fiscale. Le innovazioni sono state considerate adattamenti o innovazioni di processo, non sufficienti per l'agevolazione. La perizia tecnica è stata ritenuta apodittica e non probatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 95
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo