Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3982/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3982/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. RT C.F._1
Antonio Cappello
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Antonio Cappello CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 11/03/2024)
rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 15/10/2024, e , RT CP_1 premettendo di avere contratto matrimonio a Siracusa in data 18/06/2005, nel corso del quale sono nate le figlie (il 13/03/2003) e (il Persona_1 Persona_2
29/04/2000), chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della pagina 1 di 4
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Siracusa (SR) in via Papa Stefano IV
n.18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi nonostante la figlia maggiore risulti essere iscritta all'Università di Bologna ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
in ogni caso, la SI.ra si CP_1 impegna comunque a reperire ulteriore abitazione ove potersi trasferire insieme alle figlie qualora queste lo desidereranno entro anni 1 dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, ove in ogni caso si trasferirà entro il suddetto termine con possibilità del SI. di trasferirsi a sua volta a vivere insieme alle figlie nella dimora RT coniugale;
la SI.ra , si obbliga nei confronti del SI. qualora il CP_1 RT termine suddetto di anni 1 dovesse decorrere infruttuosamente senza che la stessa abbia reperito e/o acquistato un ulteriore immobile ove potersi trasferire, a corrispondere la somma di € 20,00 per ogni giorno successivo al suddetto termine in cui permarrà all'interno del medesimo immobile a titolo di indennità di occupazione.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Essendo entrambe le figlie maggiorenni non occorre predisporre un piano genitoriale per le stesse inerente il diritto di visita ed il collocamento delle medesime;
4. Il SI. verserà direttamente alle figlie tramite accredito in RT apposite carte bancomat / prepagate intestate alle stesse, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
500,00 e così € 250,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa universitaria e per trasporto aereo ed alloggio in hotel, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non pagina 2 di 4 richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI. RT
non verserà alcunchè alla SI.ra a titolo di contributo per il suo
[...] CP_1 mantenimento e viceversa.
7. Entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti oltre che di quelli dei figli ai fini della validità per l'espatrio e dichiarano di aver regolato ogni loro reciproco rapporto e/o pendenza e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale al di fuori di quanto sopra meglio specificato e pattuito con il presente accordo.”
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3982/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e RT
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Siracusa il CP_1
18/06/2005 (Atto n. 163, parte II, Serie A, anno 2005); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
pagina 3 di 4 prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
08.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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