Decreto cautelare 17 luglio 2025
Decreto cautelare 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3448 del 2025, proposto da
MA Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina RI Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
RI FO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della revoca del nulla osta per lavoro subordinato del 9.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli con cui gli è stato revocato il nulla osta all’ingresso e denegato il rilascio di un permesso per attesa occupazione o il subentro in favore di altro datore di lavoro.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia in forza del nulla osta rilasciato alla datrice di lavoro richiedente; - la Prefettura ha convocato il ricorrente e la datrice di lavoro per la data del 17 dicembre 2024; - in tale data la datrice non si è presentata, mentre il ricorrente è stato presente ed ha prodotto tutta la documentazione in suo possesso ai fini dell’integrazione della pratica, ad eccezione della documentazione di competenza del datore richiedente, non posseduta; - nella stessa data, il ricorrente ha trasmesso a mezzo pec la documentazione consegnata in sede di convocazione e ha formulato istanza per il permesso di soggiorno per attesa occupazione; - il ricorrente ha anche formulato richiesta di subentro di altro datore perché nelle more ha espletato e sta espletando attività lavorativa con altro datore come da contratto di lavoro e unilav depositati; - inoltre il ricorrente si è immediatamente attivato, sollecitando la datrice originaria a mezzo Unep, ma senza ricevere alcun riscontro; - a seguito del preavviso e nonostante la memoria del ricorrente con relativa documentazione, la Prefettura ha adottato il provvedimento di revoca in data 9 giugno 2025, rigettando anche l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e di subentro di altro datore di lavoro.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 21 octies e nonies della legge n. 241 del 1990; violazione delle garanzie partecipative; violazione della disciplina di settore e delle circolari in materia; violazione dell’art. 5 TUI; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
In particolare evidenzia che non possono essere addebitati al lavoratore in buona fede le mancanze del datore di lavoro e che andava valorizzata la sopravvenienza costituita dal fatto che, a fronte del lasso di tempo trascorso per la convocazione e della circostanza che il datore di lavoro originario si è reso indisponibile, il ricorrente aveva trovato lavoro con altro datore.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato la relazione dell’amministrazione e relativa documentazione, con cui si argomenta per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1954 dell’11 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'amministrazione, invece, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe. Anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare la nuova situazione lavorativa, valutando la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero.
L'approccio rigido e formalistico seguito dalla Prefettura, che si trincera dietro la non previsione generale di un "subentro" di un nuovo datore di lavoro, si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un'integrazione già positivamente avviata. Ciò contrasta non solo con i principi di buon andamento, ma anche con la stessa ratio della normativa sui flussi, consistente nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
Quanto alla decisione sull’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la stessa, considerata la richiesta di integrazioni documentali da parte della apposita commissione, viene demandata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Demanda la decisione sull’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | AN ER |
IL SEGRETARIO