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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11792 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice FA RI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51612/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Paolo FRANZI';
- ricorrente -
contro
, in persona del p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente– Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 04.12.2024 Parte_1
ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha rigettato
[...] CP_1 la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia nata il [...], cittadina Persona_1 extracomunitaria regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Parte ricorrente ha rappresentato che il provvedimento di diniego della Questura si è basato:
- sulla condanna emessa nei propri confronti, divenuta irrevocabile il 18.12.2020, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre pene accessorie, per aver commesso i reati di cui agli artt. 609bis ultimo comma, 609 ter comma 1 nr.1, 609 septies comma 4 nr.1 c.p.;
- sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha respinto il ricorso da egli presentato ai sensi dell'art. 31 terzo comma del d.lgs. 286/98 poiché “…la commissione di tale fatto (fatto di violenza sessuale n.d.r.), evidentemente grave, deve considerarsi ostativo all'accoglimento del ricorso, in quanto si pone in conflitto radicale con l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, e manifesta evidenti preoccupazioni che la sua permanenza sul territorio italiano possa essere di sostegno alla figlia minore, in ragione della natura particolare del delitto commesso”;
- sulla circostanza secondo cui da una verifica effettuata sul Portale del Comune di risulta che il ricorrente non convive con la figlia con cui ha chiesto la CP_1 coesione, nè con la madre della stessa;
- sulla circostanza secondo cui da una verifica condotta sui portali in uso alla Questura risulta che i redditi da fonte lecita del ricorrente sono fermi al 2019.
1 Il ricorrente ha lamentato che il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno fosse frutto di un automatismo espulsivo, e che nessuna ulteriore valutazione delle conseguenze connesse ad un eventuale suo rimpatrio fosse stata effettuata dall'amministrazione convenuta;
contestava altresì quanto affermato dalla Questura circa l'assenza di convivenza con la compagna e con la figlia, affermando invece di abitare insieme a loro in un appartamento di proprietà dell'INPS, il cui stabile risulta occupato sito a in via dell'Imbruneta n. 15. CP_1 Ha inoltre evidenziato di occuparsi, insieme alla compagna, del sostentamento della figlia minore e di accompagnarla e riprenderla da scuola.
Il si è costituito in giudizio depositando la relazione della Controparte_3 Questura e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.
*** Tanto premesso, si rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto per le motivazioni che seguono. Preliminarmente, si evidenzia come nel caso in esame non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, atteso che tale permesso può essere rilasciato al soggetto straniero regolarmente soggiornante in Italia sulla base di diverso titolo. Nel caso di specie, dal provvedimento della Questura risulta che il ricorrente è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo fino al 20.03.2012 e che, pertanto, attualmente è presente irregolarmente sul territorio dello Stato. Inoltre, come visto, il ricorrente ha subito una condanna definitiva per la commissione di reati di particolare gravità, quale la violenza sessuale perpetrata nei confronti di soggetto minore degli anni dieci. In aggiunta, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con provvedimento piuttosto recente (12.10.2023), ha valutato negativamente la permanenza del ricorrente sul territorio italiano. In particolare nel suddetto decreto si legge: “dall'esame degli atti emerge che la madre della minore, con cui la bambina vive, sia munita di permesso di soggiorno di lunga durata, lavori regolarmente e si prenda cura della minore. Per converso, è risultato dal Casellario Giudiziario che il ricorrente abbia subito una condanna definitiva per un fatto di violenza sessuale commesso l'1.5.2011 in danno di minore di età di 10 anni. La commissione di tale fatto, evidentemente grave, deve considerarsi ostativo all'accoglimento del ricorso, in quanto si pone in conflitto radicale con l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, e manifesta evidenti preoccupazioni che la sua permanenza sul territorio italiano possa essere di sostegno alla figlia minore, in ragione della natura particolare del delitto commesso”. Posto che ai sensi dell'art. 28 comma 3 del d.lgs. 286/98 “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176”, si ritiene che l'amministrazione non abbia mancato di operare una valutazione comparativa delle conseguenze connesse all'eventuale rimpatrio del ricorrente. Per di più non è stato allegato nel caso in esame alcun elemento idoneo a dimostrare un'effettiva integrazione sociale e/o culturale del ricorrente nel territorio italiano, né è dato ravvisare l'esistenza di legami familiari meritevoli di tutela.
2 Invero, non vi sono elementi apprezzabili in ordine al rapporto tra il ricorrente e la figlia, né emerge in alcun modo che il primo contribuisca al mantenimento della minore (non sono stati prodotti fatture, ricevute o qualsiasi altro documento in tal senso). Dalla relazione della Questura risulta, come detto, che il ricorrente non percepisce redditi derivanti da fonte lecita dal 2019 e nulla è stato prodotto a dimostrazione del contrario. Alcun rilievo assume il certificato d'iscrizione scolastica della figlia minore allegato al ricorso poiché nulla dimostra circa l'asserito sostegno economico da parte del richiedente. Per le motivazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Totale € 1.453,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del
, che si liquidano nella misura di euro 1.453,00 per onorari, Controparte_3 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge Roma, 12 agosto 2025
Il Giudice
FA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice FA RI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51612/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Paolo FRANZI';
- ricorrente -
contro
, in persona del p.t., rappresentato ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente– Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 04.12.2024 Parte_1
ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha rigettato
[...] CP_1 la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia nata il [...], cittadina Persona_1 extracomunitaria regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Parte ricorrente ha rappresentato che il provvedimento di diniego della Questura si è basato:
- sulla condanna emessa nei propri confronti, divenuta irrevocabile il 18.12.2020, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre pene accessorie, per aver commesso i reati di cui agli artt. 609bis ultimo comma, 609 ter comma 1 nr.1, 609 septies comma 4 nr.1 c.p.;
- sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha respinto il ricorso da egli presentato ai sensi dell'art. 31 terzo comma del d.lgs. 286/98 poiché “…la commissione di tale fatto (fatto di violenza sessuale n.d.r.), evidentemente grave, deve considerarsi ostativo all'accoglimento del ricorso, in quanto si pone in conflitto radicale con l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, e manifesta evidenti preoccupazioni che la sua permanenza sul territorio italiano possa essere di sostegno alla figlia minore, in ragione della natura particolare del delitto commesso”;
- sulla circostanza secondo cui da una verifica effettuata sul Portale del Comune di risulta che il ricorrente non convive con la figlia con cui ha chiesto la CP_1 coesione, nè con la madre della stessa;
- sulla circostanza secondo cui da una verifica condotta sui portali in uso alla Questura risulta che i redditi da fonte lecita del ricorrente sono fermi al 2019.
1 Il ricorrente ha lamentato che il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno fosse frutto di un automatismo espulsivo, e che nessuna ulteriore valutazione delle conseguenze connesse ad un eventuale suo rimpatrio fosse stata effettuata dall'amministrazione convenuta;
contestava altresì quanto affermato dalla Questura circa l'assenza di convivenza con la compagna e con la figlia, affermando invece di abitare insieme a loro in un appartamento di proprietà dell'INPS, il cui stabile risulta occupato sito a in via dell'Imbruneta n. 15. CP_1 Ha inoltre evidenziato di occuparsi, insieme alla compagna, del sostentamento della figlia minore e di accompagnarla e riprenderla da scuola.
Il si è costituito in giudizio depositando la relazione della Controparte_3 Questura e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.
*** Tanto premesso, si rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto per le motivazioni che seguono. Preliminarmente, si evidenzia come nel caso in esame non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, atteso che tale permesso può essere rilasciato al soggetto straniero regolarmente soggiornante in Italia sulla base di diverso titolo. Nel caso di specie, dal provvedimento della Questura risulta che il ricorrente è stato titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo fino al 20.03.2012 e che, pertanto, attualmente è presente irregolarmente sul territorio dello Stato. Inoltre, come visto, il ricorrente ha subito una condanna definitiva per la commissione di reati di particolare gravità, quale la violenza sessuale perpetrata nei confronti di soggetto minore degli anni dieci. In aggiunta, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con provvedimento piuttosto recente (12.10.2023), ha valutato negativamente la permanenza del ricorrente sul territorio italiano. In particolare nel suddetto decreto si legge: “dall'esame degli atti emerge che la madre della minore, con cui la bambina vive, sia munita di permesso di soggiorno di lunga durata, lavori regolarmente e si prenda cura della minore. Per converso, è risultato dal Casellario Giudiziario che il ricorrente abbia subito una condanna definitiva per un fatto di violenza sessuale commesso l'1.5.2011 in danno di minore di età di 10 anni. La commissione di tale fatto, evidentemente grave, deve considerarsi ostativo all'accoglimento del ricorso, in quanto si pone in conflitto radicale con l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, e manifesta evidenti preoccupazioni che la sua permanenza sul territorio italiano possa essere di sostegno alla figlia minore, in ragione della natura particolare del delitto commesso”. Posto che ai sensi dell'art. 28 comma 3 del d.lgs. 286/98 “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176”, si ritiene che l'amministrazione non abbia mancato di operare una valutazione comparativa delle conseguenze connesse all'eventuale rimpatrio del ricorrente. Per di più non è stato allegato nel caso in esame alcun elemento idoneo a dimostrare un'effettiva integrazione sociale e/o culturale del ricorrente nel territorio italiano, né è dato ravvisare l'esistenza di legami familiari meritevoli di tutela.
2 Invero, non vi sono elementi apprezzabili in ordine al rapporto tra il ricorrente e la figlia, né emerge in alcun modo che il primo contribuisca al mantenimento della minore (non sono stati prodotti fatture, ricevute o qualsiasi altro documento in tal senso). Dalla relazione della Questura risulta, come detto, che il ricorrente non percepisce redditi derivanti da fonte lecita dal 2019 e nulla è stato prodotto a dimostrazione del contrario. Alcun rilievo assume il certificato d'iscrizione scolastica della figlia minore allegato al ricorso poiché nulla dimostra circa l'asserito sostegno economico da parte del richiedente. Per le motivazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del d.m. n° 55/2014 e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, alla serialità dei casi ed alla consistenza delle difese svolte, per le sole attività difensive effettivamente prestate, come appresso indicato al netto degli oneri di legge: fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00
Totale € 1.453,00 oltre rimborso spese generali al 15%, oneri previdenziali e fiscali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del
, che si liquidano nella misura di euro 1.453,00 per onorari, Controparte_3 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nelle misure di legge Roma, 12 agosto 2025
Il Giudice
FA RI
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