Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile www
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 883/2021 R.G. vertente tra
' nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
) elettivamente domiciliati in Brolo, Via Vittorio Emanuele III n. 26 presso e C.F. 1 nello studio degli Avv.ti Avv.ti Carmelo Occhiuto ( C.F. Codice Fiscale_2 ) e Mike Bonomo Email 1( C.F. Codice Fiscale 3 рес
Email 2 0941-56107
Appellante
e nata a [...], il [...] C.F. C.F. 4 e Controparte 2 , CP 1 nato a [...], il [...] C.F C.F. 5
Appellati contumaci
OGGETTO: Appello avverso il decreto emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Patti, nel procedimento civile n. 1947/2020, in data 26/11/2021, depositato in data 31/11/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 proponeva appello avverso il Con citazione ritualmente notificata, decreto indicato in epigrafe.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2024 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35
d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 6 dicembre 2024, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo", rinviava alla data del 24 febbraio 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati, non costituitisi, benché ritualmente citati.
In via ulteriormente preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 883/2021 R.G. sull'appello proposto da contro CP 1 eParte 1 Controparte_2 avverso il decreto emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Patti, nel procedimento civile n. 1947/2020, in data 26/11/2021, depositato in data 31/11/2021, così provvede:
dichiara la contumacia degli appellati;
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino