TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 22/10/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 24 giugno 2025 nella causa iscritta al n.449/2024 R.G.A.L e vertente TRA
elettivamente domiciliato in Castel di Sangro presso lo studio dell'avv. Leonardo Parte_1 Spada, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati e Armando Gambino, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Sulmona presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia dell' CP_1
RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura, la seguente SENTENZA
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara estinta la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024, il sig. ha proposto opposizione ad Parte_1 ordinanza-ingiunzione n. OI-002114333 prot. n. .3801.27/05/2024.0019920, notificata il 10.06.2024, con CP_1 la quale l'Ente Previdenziale gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di €.6.660,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta
2017.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la decadenza ex art. 14 della legge n. 689 del 1981; - sproporzionalità del regime sanzionatorio.
Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024 si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, siccome inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. CP_1
463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
La rilevanza amministrativa dell'omissione deriva dalla depenalizzazione dell'illecito penale operata dalla legge 28.04.14 n. 67 che con l'art. 2, comma 2, lettera c), ha conferito delega al Governo al fine di
1 “trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché
l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In attuazione delle delega governativa, il D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 all'art. 3 rubricato “Altri casi di depenalizzazione”, comma 6, ha disposto: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
L ha contestato e chiesto il rigetto dell'eccezione di decadenza sul presupposto della non CP_1 applicabilità, al procedimento sanzionatorio in esame, della norma di cui all'art. 14 L. 689/81.
La ricostruzione dell' ri non appare condivisibile. CP_1
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. n.8 del 2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. n.8 del 2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il
“vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
2 Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è ribadita dall'art. 23, co. 2 del D.L. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni in L. n. 85 del 2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa. Per quelle successive, si ritiene individuabile nel momento in cui l ha avuto contezza dell'omissione e della sua esclusiva rilevanza amministrativa, ovvero sotto la CP_1 soglia dei 10.000 euro annue.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
La data di decorrenza deve, tuttavia, nel caso in esame, fare i conti con il momento nel quale si sono verificate le omissioni poi sanzionate.
Ed, invero, per quelle precedenti alla depenalizzazione, il dies della decadenza è individuabile nel momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.8 del 2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è CP_1 stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, il termine può essere individuato nella data di scadenza dei contributi omessi, ossia entro il giorno sedici del mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti CP_1 tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti, infatti, non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
In concreto, per quanto riguarda le omissioni oggetto dell'atto di accertamento del 15.11.2018, la scadenza dell'ultimo pagamento risale al 16 dicembre 2017, trattandosi di ritenute pretese fino al periodo
11/2017. CP_ Partendo da tale data, l'atto di accertamento e diffida con il quale l ha reso noti al ricorrente la possibilità di un pagamento nei successivi tre mesi giorni, risale, come detto, al 15.11.2018 ed è stato notificato solo il 2.01.2019, quindi in un momento ben successivo al termine di novanta giorni a decorrere dall'accertamento (16.12.2017).
Dovendosi concludersi per l'inutile decorso del termine decadenziale, si è prodotto l'effetto estintivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della L. n.689/1980 e, di conseguenza, dichiara estinta la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
3 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sulmona, 24 giugno 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
4
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 24 giugno 2025 nella causa iscritta al n.449/2024 R.G.A.L e vertente TRA
elettivamente domiciliato in Castel di Sangro presso lo studio dell'avv. Leonardo Parte_1 Spada, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trovati e Armando Gambino, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Sulmona presso l'Ufficio Legale dell'Agenzia dell' CP_1
RESISTENTE Visto l'art. 429 c.p.c. Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura, la seguente SENTENZA
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara estinta la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024, il sig. ha proposto opposizione ad Parte_1 ordinanza-ingiunzione n. OI-002114333 prot. n. .3801.27/05/2024.0019920, notificata il 10.06.2024, con CP_1 la quale l'Ente Previdenziale gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di €.6.660,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta
2017.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - la decadenza ex art. 14 della legge n. 689 del 1981; - sproporzionalità del regime sanzionatorio.
Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024 si è costituito in giudizio l' , chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, siccome inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza, senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art. 2, comma 1-bis d.l. CP_1
463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
La rilevanza amministrativa dell'omissione deriva dalla depenalizzazione dell'illecito penale operata dalla legge 28.04.14 n. 67 che con l'art. 2, comma 2, lettera c), ha conferito delega al Governo al fine di
1 “trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché
l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
In attuazione delle delega governativa, il D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 all'art. 3 rubricato “Altri casi di depenalizzazione”, comma 6, ha disposto: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
L ha contestato e chiesto il rigetto dell'eccezione di decadenza sul presupposto della non CP_1 applicabilità, al procedimento sanzionatorio in esame, della norma di cui all'art. 14 L. 689/81.
La ricostruzione dell' ri non appare condivisibile. CP_1
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. n.8 del 2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. n.8 del 2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il
“vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
2 Da ultimo, l'applicabilità dell'art. 14 è ribadita dall'art. 23, co. 2 del D.L. n. 48 del 2023, convertito con modificazioni in L. n. 85 del 2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa. Per quelle successive, si ritiene individuabile nel momento in cui l ha avuto contezza dell'omissione e della sua esclusiva rilevanza amministrativa, ovvero sotto la CP_1 soglia dei 10.000 euro annue.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
La data di decorrenza deve, tuttavia, nel caso in esame, fare i conti con il momento nel quale si sono verificate le omissioni poi sanzionate.
Ed, invero, per quelle precedenti alla depenalizzazione, il dies della decadenza è individuabile nel momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.8 del 2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l è CP_1 stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso di specie, il termine può essere individuato nella data di scadenza dei contributi omessi, ossia entro il giorno sedici del mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti CP_1 tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti, infatti, non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
In concreto, per quanto riguarda le omissioni oggetto dell'atto di accertamento del 15.11.2018, la scadenza dell'ultimo pagamento risale al 16 dicembre 2017, trattandosi di ritenute pretese fino al periodo
11/2017. CP_ Partendo da tale data, l'atto di accertamento e diffida con il quale l ha reso noti al ricorrente la possibilità di un pagamento nei successivi tre mesi giorni, risale, come detto, al 15.11.2018 ed è stato notificato solo il 2.01.2019, quindi in un momento ben successivo al termine di novanta giorni a decorrere dall'accertamento (16.12.2017).
Dovendosi concludersi per l'inutile decorso del termine decadenziale, si è prodotto l'effetto estintivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della L. n.689/1980 e, di conseguenza, dichiara estinta la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.
3 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sulmona, 24 giugno 2025
La Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
4