Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 43306/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 5 dicembre 2024 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Monica Maria Del Col, presso il cui studio in Milano Via E. De Amicis n. 49, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Parisotto presso il cui studio in Cesano Boscone (MI), via
M. Monegherio, n. 6, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Con figli: OM Milazzo, nato il [...] in [...]
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 7
Per : Parte_1
“nel merito in modifica dei provvedimenti in atto, disporre l'affido esclusivo di OM alla madre, con la quale è convivente, per le motivazioni di cui alla narrativa;
disporre l'obbligo a carico del sig. di versare l'importo mensile di € 550,00, in Controparte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento di OM, somma rivalutabile al 100% annualmente in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da linee guida dell'intestato Tribunale;
disporre che le frequentazioni tra il padre ed il minore avvengano, secondo gli accordi tra i genitori, almeno due fine settimana al mese dal sabato dopo la scuola alla domenica sera, durante le vacanze di Natale nel periodo concordato tra i genitori ed almeno una settimana durante le vacanze estive, ovvero disporre le modalità ritenute più opportune, sentito il minore, confermando il collocamento di OM presso la madre.
Porre a carico del ricorrente i compensi di procedura, che in base ai parametri di cui al D.M. 140/2012 si indicano in € 3000,00 per compensi, oltre oneri di legge. In via istruttoria si indicano quali persone informate sui fatti la sig.ra residente a [...]
Voghera (PV) Via Mascherini n. 3 ed il sig. Via della Chiesa n. 12 Codevilla Testimone_2
(PV). Si chiede, inoltre, disporsi indagine sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del sig.
, disponendo opportuni accertamenti da effettuarsi mediante l'acquisizione e la CP_1 comunicazione di informazioni in possesso della Guardia di Finanza o da questa reperibili, con l'accesso ai sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, delle Camere di Commercio, del Pubblico registro Automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari ovvero mediante indagini di polizia tributaria, anche su soggetti diversi dall'obbligato.”
Per : Controparte_1
“nel merito respingere integralmente le domande della ricorrente di modifica del regime di affido e della misura del contributo al mantenimento riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio naturale, come modificato inter partes, per essere la stessa inammissibile, carente di ogni sostegno probatorio e nel merito destituita di ogni fondamento, confermando l'obbligo a carico del sig.
di versare l'importo mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore Controparte_1 della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento di OM, confermando altresì Parte_1 l'affido condiviso ed il collocamento di OM presso la madre . In via istruttoria si indicano quali persone informate sui fatti la NO , res. In Parte_2
Cesano Boscone, v.le Pasubio 5; la NO , In Cesano Boscone, via A. Persona_1
Vespucci,23; NO , vicolo Cortuccio 10, Cesano Boscone. Parte_3 Porre a carico del ricorrente i compensi di procedura.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5 dicembre 2024, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva, il Controparte_1
pagina 2 di 7 14.10.2010, il figlio OM, domandava l'affido esclusivo del minore, la regolamentazione delle visite paterne come in atti e un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve essere premesso che, con decreto n. 552/2012 del 05.03.2012 del Tribunale per i minorenni di
Milano venivano ratificati gli accordi raggiunti tra le parti, che prevedevano l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, un contributo paterno al mantenimento del figlio fissato in euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, con scrittura privata del 11.04.2014, le parti riducevano il contributo paterno ad euro 400,00 mensili, ferma la misura delle spese straordinarie per il figlio poste al 50% a carico di entrambi i genitori.
Con decreto n. 2719/2021 del 12.11.2021, il Tribunale di Milano ratificava gli accordi intervenuti tra le parti che prevedevano un'ulteriore riduzione ad euro 300,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio, decorrente dall'ottobre 2021, ferme le spese straordinarie.
In data 05.03.2025 si costituiva il convenuto il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande della ricorrente e conferma delle statuizioni di cui al decreto n. 2719/2021.
All'udienza del 14.04.2025, il Giudice, sentite le parti, tentata inutilmente la conciliazione, dava la parola ai difensori per la discussione. Le parti si riportavano alle rispettive conclusioni. Il Giudice, all'esito, rilevato che nessuna modifica urgente era necessaria e che l'attività istruttoria era totalmente superflua, non adottava i provvedimenti urgenti, acquisiva i documenti prodotti e respingeva le ulteriori domande di prova. Le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Devono pertanto essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti. L'istanza di indagini tributarie avanzata dalla ricorrente è esplorativa e generica. Le domande di prova orale formulate da entrambe le parti sono del tutto superflue ai fini della decisione.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale ed alle questioni economiche.
pagina 3 di 7 Responsabilità genitoriale e frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della prole a entrambi i genitori con collocamento materno, disponendo l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
Ritiene, invero, il Collegio, che entrambi i genitori si siano dimostrati idonei ad espletare il proprio ruolo genitoriale, sebbene tra gli stessi permangano elementi di conflittualità. Non sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo, come richiesto dalla madre, in quanto il padre è presente nella vita del minore, anche se in quantità ridotta rispetto alla NO , ed è in grado di Pt_1
occuparsi del ragazzo, garantendogli sostegno materiale ed affettivo (basti dire che a settembre la NO è stata ricoverata per una settimana e un mese e il minore ha trascorso tutto il periodo dal padre). La NO ha riferito al tribunale che il rapporto tra lei e il ricorrente è presente. La mera litigiosità tra i genitori su alcuni aspetti non osta all'affido condiviso, essendo superiore l'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori.
Deve, tuttavia, prendersi atto della particolare difficoltà riscontrata dalla madre nell'adozione delle decisioni che riguardano l'ordinaria gestione del minore. Per tali ragioni si ritiene necessario specificare l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, di cui si fa carico quasi in via esclusiva la madre, collocataria prevalente del minore.
In merito alle frequentazioni paterne le parti avevano raggiunto un accordo, ratificato con decreto n.
2719/2021 del Tribunale, che prevedeva fine settimana alternati, dal venerdì con prelievo del minore all'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre a un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì dall'uscita da scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo. La madre ora chiede che il weekend paterno sia ridotto nella durata - dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera - e chiede l'eliminazione del giorno infrasettimanale, allegando il mancato rispetto paterno del calendario concordato. Tale circostanza è stata confermata anche dal convenuto che ha però dichiarato che tale scelta non dipenderebbe da lui, ma sarebbe la conseguenza della conflittualità con la madre.
Alla luce della situazione familiare descritta, e tenuto conto dell'età di OM che ha quasi 15 anni e frequenta le superiori, deve essere ritenuta congrua la riduzione del fine settimana col padre dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna. Non vi è invece motivo di eliminare il giorno infrasettimanale, tenuto conto dell'interesse del minore a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, da conciliarsi con la necessaria flessibilità che l'età e gli impegni del ragazzo richiedono. La circostanza, allegata dal padre, che il giorno del pagina 4 di 7 mercoledì, a suo tempo concordato dalle parti, coincida con impegni sportivi ed extra scolastici di
OM, in assenza di accordo tra le parti su un diverso giorno infrasettimanale, non è da ostacolo alle frequentazioni infrasettimanali già disposte, che il Tribunale ritiene di dover mantenere. Il ragazzo ha diritto a trascorrere almeno un giorno alla settimana con il padre, cenando e pernottando presso di lui, indipendentemente dai propri impegni pomeridiani, che, in relazione all'età, devono essere gestiti in autonomia.
Per i periodi di festività deve essere mantenuta la regolamentazione già concordata tra le parti, in assenza di diversa specifica richiesta delle parti.
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio, analizzati i documenti reddituali ed economici depositati dalle parti, dai quali, nonostante l'opacità della situazione economica del resistente, emerge un miglioramento della sua condizione reddituale.
La ricorrente è lavoratrice dipendente presso la scuola Liceo G. Marconi a Milano, in qualità di personale ATA, con uno stipendio medio mensile di circa euro 1.500,00 su 12 mesi – il CU 2024 relativo ai redditi 2023 (doc. 11 ricorrente) riporta un reddito annuo lordo di euro 20.482,28 – che corrisponde ad un netto annuo di circa euro 17.828,00. La madre sostiene il pagamento del mutuo della casa di abitazione scadente nel 2036 per euro 317,00 mensili, oltre alle spese condominiali – per l'importo mensile di € 246,66 – e alle utenze.
Il resistente ha acquistato la licenza da taxista nel 2018, dopo aver in precedenza lavorato come gestore di un bar, per la quale ha dovuto sostenere un costo di euro 152.000,00, rateizzato in somme mensili di euro 1.000,00 (doc. 11 e 12 resistente). Il resistente nel 2023 – PF 2024, ultimo dato reddituale disponibile – ha avuto un reddito imponibile, per la sua attività di taxista, in parziale aumento rispetto agli anni precedenti: € 32.400,00 nel 2023 (pari a un netto mensile di circa €
2.000,00), € 22.842,00 nel 2022 (pari a un netto mensile di circa € 1.575,00) e € 18.017,00 nel 2021
(pari ad un netto mensile di € 1.360,00).
Il sig. sostiene, oltre al mutuo per l'acquisto della licenza, anche il mutuo per l'acquisto del CP_1 taxi, con rata mensile di € 800,00 (doc. 18 resistente), e il mutuo per l'acquisto della casa della madre, nella quale attualmente vive con la famiglia, per l'importo mensile di circa € 950,00 (doc. 13 resistente).
Risulta icto oculi evidente, in ragione dell'esborso mensile per i debiti che il resistente dichiara di sostenere in autonomia, l'inverosimiglianza della situazione economica come sopra ricostruita.
Invero, il GN , con i redditi dichiarati, non riuscirebbe nemmeno a coprire il pagamento CP_1
delle rate mensili dovute per i 3 mutui accesi.
pagina 5 di 7 Peraltro, non si è in grado di valutare l'effettiva capienza economica del resistente avendo lo stesso omesso di depositare copia degli estratti del conto corrente.
Inoltre, le allegazioni e i documenti depositati dal resistente non hanno permesso di individuare il contributo, potenziale o effettivo, della nuova compagna convivente, alle spese abitative. In assenza di dati, si deve ritenere verosimile che la NO abbia proprio reddito e contribuisca a sostenere le spese familiari, con relativa diminuzione del carico economico gravante sul resistente.
Per tali ragioni, tenuto conto dei limitati tempi paterni di mantenimento diretto e delle reciproche condizioni economiche, tenuto conto altresì della scarsa trasparenza reddituale ed economica del resistente, rilevato altresì che il padre ha avuto tre figli dalla nuova relazione e che dal 2021 ha goduto di un incremento reddituale, si ritiene equo e congruo rideterminare un contributo paterno per il mantenimento del figlio della somma mensile di 400,00 euro, con decorrenza dalla data ricorso.
Le spese straordinarie sostenuto per il figlio, come da domanda concorde delle parti, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, vista la reciproca soccombenza di responsabilità genitoriale e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto Tribunale di Milano n. 2719/2021, così decide:
1) Rigetta le istanze istruttorie;
2) Conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con la specificazione che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre possa vedere il minore secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
- durante la settimana, il mercoledì dall'uscita da scuola con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalla fine della scuola sino alle ore 15 del giorno 30 dicembre, ovvero dal pomeriggio del 30 dicembre alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, per tutto il periodo, indipendentemente dalla competenza del fine settimana;
pagina 6 di 7 - durante le vacanze estive, per tre settimane di cui una settimana a giugno ed almeno due consecutive tra luglio ed agosto, da concordarsi e comunicarsi tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- i ponti e le altre festività scolastiche saranno suddivise pariteticamente tra i genitori, secondo il criterio dell'alternanza;
4) Ridetermina il contributo paterno al mantenimento del figlio OM, in euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025 con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI);
5) Conferma nel resto per quanto di ragione;
6) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
SENTENZA esecutiva ex lege.
Così deciso, in Milano il giorno 28 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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