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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 A Catania Il 26.04.1956 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Resistente_1 Per La Riscossione Coattiva Delle Entrate Del Comun - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180002130438484 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente contesta la produzione documentale di Municipia in quanto non rituale per assenza di dichiarazione di conformità e comunque inconferente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202403722180002130438484 del 28 maggio 2024 che assume notificata il 10 giugno
2025 eccependo:
1) la nullità dell'atto impugnato poiché emesso da concessionario costituito in ATI i cui associati non potevano in alcun modo esercitare tale attività, poiché non presenti nell'elenco nazionale previsto dal d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53;
2) la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/73 e art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 504/92
3) l'omessa notifica degli atti presupposti;
4) il difetto di motivazione;
5) la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza previsto dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.
472/97, nonché del novellato statuto dei diritti del contribuente all'art. 10-ter;
6) l'intervenuta decadenza art.1 comma 161 L. n.296/2006, nonché maturata prescrizione quinquennale art. 2948, comma 4 c.c. dei crediti comunali della sanzioni e degli interessi, ai sensi d.lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.a. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame il terzo motivo di ricorso che è fondato e va accolto.
E invero, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato 5 agosto 2025, sicché si applica l'ultima e vigente versione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992 (integralmente vigore dal 13 giugno 2025) e, in particolare, il comma 5-bis secondo cui "Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale" introdotto dall'art. 1, lett. m) del d.lgs. n. 220/2023 che ai sensi del successivo art. 4 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
La documentazione depositata da Municipia il 19 novembre 2025 è priva della rituaale tale attestazione di conformità (da apporre ai sensi del comma 1 del citato art. 25-bis), con la conseguente inutilizzabilità della stessa da parte del giudice così come eccepito dalla parte ricorrente all'udienza in cui il ricorso è stato posto in decisione.
Alla luce di tali considerazioni il motivo afferente alla mancata notifica degli atti presupposti deve accogliersi e assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La novità della questione posta a fondamento della decisione legittima la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e la declaratoria di irripetibilità nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario;
spese irripetibili nei rapporti tra la parte ricorrente e il
Comune non costituito.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4933/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 A Catania Il 26.04.1956 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Resistente_1 Per La Riscossione Coattiva Delle Entrate Del Comun - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180002130438484 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente contesta la produzione documentale di Municipia in quanto non rituale per assenza di dichiarazione di conformità e comunque inconferente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202403722180002130438484 del 28 maggio 2024 che assume notificata il 10 giugno
2025 eccependo:
1) la nullità dell'atto impugnato poiché emesso da concessionario costituito in ATI i cui associati non potevano in alcun modo esercitare tale attività, poiché non presenti nell'elenco nazionale previsto dal d.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53;
2) la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/73 e art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 504/92
3) l'omessa notifica degli atti presupposti;
4) il difetto di motivazione;
5) la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza previsto dell'art. 7 comma 4 del d.lgs n.
472/97, nonché del novellato statuto dei diritti del contribuente all'art. 10-ter;
6) l'intervenuta decadenza art.1 comma 161 L. n.296/2006, nonché maturata prescrizione quinquennale art. 2948, comma 4 c.c. dei crediti comunali della sanzioni e degli interessi, ai sensi d.lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.a. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame il terzo motivo di ricorso che è fondato e va accolto.
E invero, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato 5 agosto 2025, sicché si applica l'ultima e vigente versione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992 (integralmente vigore dal 13 giugno 2025) e, in particolare, il comma 5-bis secondo cui "Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale" introdotto dall'art. 1, lett. m) del d.lgs. n. 220/2023 che ai sensi del successivo art. 4 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
La documentazione depositata da Municipia il 19 novembre 2025 è priva della rituaale tale attestazione di conformità (da apporre ai sensi del comma 1 del citato art. 25-bis), con la conseguente inutilizzabilità della stessa da parte del giudice così come eccepito dalla parte ricorrente all'udienza in cui il ricorso è stato posto in decisione.
Alla luce di tali considerazioni il motivo afferente alla mancata notifica degli atti presupposti deve accogliersi e assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La novità della questione posta a fondamento della decisione legittima la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e la declaratoria di irripetibilità nei confronti della parte non costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e il concessionario;
spese irripetibili nei rapporti tra la parte ricorrente e il
Comune non costituito.