Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.754 del Ruolo Generale per l'anno 2011
promosso da
(CF ), (CF e - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
quali eredi dell'attrice -, (CF Persona_1 Parte_3
), (CF ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(CF ), (CF ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(CF ) e (CF ), elettivamente C.F._7 Parte_8 C.F._8
domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Raffaello Spano e Simone Valentini, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure speciali a margine dell'atto di citazione
(i primi 2) e a margine del ricorso per riassunzione (gli eredi Per_1
attori e ricorrenti in riassunzione contro
(CF ), sia in proprio che quale amministratore pro Controparte_1 C.F._9
tempore del (PI , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Marcello Meloni, che li rappresenta e pagina 1 di 19
convenuti e contro
(CF ), sia in proprio che quale amministratore pro Controparte_3 C.F._10
tempore del (PI , Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Ettore Atzori, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il 10.5.2011
convenuti in contraddittorio con
(PI ), in persona del suo Controparte_5 P.IVA_3
amministratore in carica dott. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Controparte_6
dell'avv. Franco Pilia, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione depositata il 10.11.2011
chiamato in causa ex art.102 cpc e con
(CF ), quale erede dell'attrice Controparte_7 C.F._11 Persona_1
[...]
convenuta in riassunzione, contumace la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 29.3.2024) voglia il Tribunale,
ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa: A) accertato il divieto di ingombrare o sostare con automezzi, macchine mobili ed ingombri di qualsiasi genere sulle strade interne e sulla strada di accesso dal di cui all'espositiva dell'atto di citazione, accertare la violazione CP_2
del predetto divieto da parte dei condomini di viale Merello 27/A e 27/B di Cagliari;
B) per l'effetto,
pagina 2 di 19 condannare i in persona dei rispettivi Controparte_8
amministratori pro tempore, ad adottare, entro un congruo termine da stabilirsi dal giudice, i provvedimenti necessari e opportuni al fine di far cessare i comportamenti abusivi descritti in espositiva, ordinando la collocazione di appositi dissuasori di parcheggio nei viali interni o rimedi similari, atti a impedire la sosta e/o il parcheggio di automezzi o altri veicoli;
C) accertare l'inadempimento degli amministratori dott. e dott. nell'espletamento Controparte_1 CP_3
delle attribuzioni di cui all'art.1130 cc - per non aver curato l'osservanza del regolamento di condominio nella parte in cui prevede il divieto di ingombrare e sostare con automezzi nelle strade interne e nella strada di accesso dal - e per l'effetto condannarli, ciascuno per le CP_2
rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti e patendi, da quantificarsi in via equitativa;
(D) con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse del dott. e del (come da note ex art.127-ter CP_1 Controparte_8
cpc depositate il 16.1.2024) si confermano le conclusioni assunte a mezzo note di trattazione scritta depositate il 24.03.2021 e note di replica depositate il 01.04.2021 - ovvero (come da ivi richiamate memorie ex art.183 n.1 cpc) voglia il Tribunale, contrariis reiectis: (1) rigettare le domande formulate da attori e chiamati in causa, siccome assolutamente improcedibili e/o inammissibili e/o nulle e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esplicitati negli atti difensivi;
(2) vinte le spese di giudizio -, con vittoria di spese e distrazione in proprio favore di quelle concernenti la posizione del dott. in proprio, siccome integralmente anticipate dal suo difensore. Controparte_1
Nell'interesse del dott. e del (come da note ex art.127-ter cpc CP_3 Controparte_8
depositate il 26.1.2024) voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, (1)
respingere le domande attrici perché destituite di ogni fondamento nonché - per quanto di ragione -
quelle proposte in via riconvenzionale dal chiamato in causa, (2) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da maggiorarsi del rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Nell'interesse del (come da note ex art.127-ter cpc depositate il Controparte_9
pagina 3 di 19 29.1.2024) voglia il Tribunale, contrariis reiectis: (I) in via principale: accertare e dichiarare la totale estraneità del rispetto ai fatti per cui è causa e, in Controparte_10
particolare, rispetto alle condotte dannose lamentate nell'atto di citazione e, per l'effetto, tenerlo indenne da ogni avversa pretesa, anche di natura risarcitoria;
(II) in via riconvenzionale: (a)
regolamentare l'uso e la fruizione della strada comune di accesso dal , (b) condannando CP_2
e comunque ordinando ai convenuti del civico 27/A e del civico 27/B del , in CP_8 CP_2
persona dei rispettivi amministratori p.t., nonché agli attori, di installare un cancello o una sbarra con domando a distanza, ovvero ogni altra misura idonea a consentire l'accesso ai soli condomini e a inibirlo ai terzi estranei, adottando i provvedimenti che si rendano necessari a tal fine, compresi quelli volti ad impedire la sosta nella predetta strada comune, ponendo i relativi costi, pro quota, a carico dei comproprietari e degli attori;
(III) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di CP_8
causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati nel gennaio 2011 , e Persona_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio e , sia in proprio che quali Pt_1 Controparte_1 CP_3
amministratori (rispettivamente) dei per Controparte_8
concludere come sopra dopo aver dedotto che:
la è proprietaria di un immobile facente parte del Condominio avente accesso dal Per_1 [...]
nonché comproprietaria, unitamente a e altri, della “ CP_8 Parte_2 CP_11
, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 ed avente accesso secondario dai
[...]
Condominii di viale Merello 27/A e 27/B;
Part il è proprietario di un immobile facente parte del Condominio avente accesso dal viale Merello
27/A;
i Condominii convenuti hanno in comune le strade interne, il giardino e, in parte, la strada privata di accesso al civico 27;
pagina 4 di 19 detta strada di accesso dal , come attestato anche dal regolamento di condominio (all.6), CP_2
in forza del titolo prodotto come all.7 (atto di cessione a rogito notaio del 5 gennaio 1959, Persona_2
rep.42481/9092) è di proprietà pro quota anche dei proprietari della “ , aventi Controparte_11
causa da ved. Persona_3 Per_1
con riguardo alle predette parti comuni il regolamento di condominio stabilisce espressamente, alla sezione 2, capo 3), lettera b), il divieto di “ingombrare o sostare con automezzi macchine, mobili ed ingombri di qualsiasi genere sulle strade interne e sulla strada di acceso dal ”; la stessa CP_2
disposizione è poi riprodotta nei singoli atti di proprietà dei condomini;
nonostante tale espresso divieto alcuni condomini lasciano gli autoveicoli in sosta sulle strade interne condominiali e sulla strada di accesso al , creando ostacolo al passaggio verso le CP_2
proprietà esclusive e compromettendo quindi il normale utilizzo di dette parti comuni, secondo la funzione imposta dai citati atti;
la stessa condotta, inoltre, non consente in caso di necessità l'accesso di mezzi di soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.);
gli attori hanno ripetutamente invitato gli amministratori dei Condominii convenuti ad adoperarsi per far cessare tali condotte abusive e ripristinare la situazione precedente, nel rispetto del regolamento condominiale e dei diritti dei singoli, e tuttavia: (a) l'amministratore del Controparte_8
( ) si è limitato a convocare l'assemblea dei condomini per esaminare le richieste
[...] CP_3
degli attori, senza che da ciò sia scaturita alcuna utile iniziativa;
(b) l'amministratore del CP_8
sebbene abbia incaricato una ditta per la posa lungo la
[...] Parte_9
strada condominiale di fioriere aventi anche la funzione di dissuasori del parcheggio, non ha poi assunto ulteriori iniziative di fronte alla mancata esecuzione dell'opera, ostacolata dalla mancata collaborazione di alcuni condomini che non hanno spostato le proprie autovetture al fine di consentire la predetta posa;
pare opportuno precisare che al fine di attivarsi per far cessare gli abusi l'amministratore di condominio non necessita di alcuna previa delibera assembleare, essendo tenuto “ex lege”, ai sensi pagina 5 di 19 dell'art.1130, comma 1, n.1, cc, a curare l'osservanza del regolamento condominiale al fine di tutelare l'interesse generale al decoro, tranquillità ed abitabilità dell'edificio (“ex plurimis”, Cass. Civ. Sez. II,
26.06.2006 n.14735 e 29.10.2003 n.16240);
gli amministratori dei Condominii convenuti avevano pertanto il potere-dovere di agire in giudizio nei confronti dei condomini responsabili delle predette violazioni del regolamento, nonché di irrogare ai medesimi sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art.70 dip. att. c.p.c.
costituito sia in proprio che quale amministratore in carica del Controparte_1 Controparte_8
, ha concluso come sopra indicato (con esclusione dei riferimenti al chiamato in causa)
[...]
dopo aver eccepito e dedotto che:
il è carente di legittimazione passiva, in quanto i fatti sulla base dei Controparte_8
quali gli attori pretendono di fondare la propria azione costituirebbero azioni poste in essere da singoli, di cui non può neppure riconoscersi la qualità di condomini, o di condomini di quello o quell'altro Condominio - visto che l'accesso alla strada è consentito anche ai terzi -, così che nessuna rappresentanza processuale né sostanziale è ravvisabile in capo al Condominio esponente;
in ogni caso il destinatario delle norme regolamentari è il singolo condomino, e non il , e CP_8
pertanto solo il primo si pone come responsabile delle relative violazioni;
per quanto precede si eccepisce la nullità dell'atto di citazione, che contiene domande formulate in modo confuso nei confronti di diversi soggetti, senza nulla specificare circa la relazione tra ciascuno di loro ed i destinatari delle domande formulate, comunque traenti fondamento dalla pretesa inosservanza di una norma regolamentare che è, per quanto detto, valevole nei soli confronti dei condomini di quello specifico Condominio;
la e la sono carenti di legittimazione attiva in relazione alle domande formulate
contro
Per_1 Pt_2
il , in quanto non sono condomine di quest'ultimo e non possono Controparte_8
quindi formulare domande basate sulla pretesa violazione di norma regolamentare del medesimo
Condominio né possono domandare, rilevare od eccepire le pretese inosservanze del suo regolamento;
pagina 6 di 19 la strada di cui si discute, inoltre, è in comproprietà oltre che delle parti in causa anche dei condomini di , quali aventi causa dai sigg.ri SI e PP, ai quali la norma regolamentare cui Controparte_9
gli attori fanno riferimento non potrebbe però applicarsi;
gli stessi attori si sono resi responsabili degli stessi fatti sui quali fondano la loro domanda, visto che spesso e volentieri parcheggiano e sostano negli indicati spazi comuni, e ciononostante chiedono la condanna del , in rappresentanza di tutti i condomini, sulla base di una sorta di CP_8
responsabilità oggettiva, atteso che si pretende che di tali pretese violazioni rispondano tutti i condomini di due diversi Condominii, a prescindere dal fatto che abbiano mai sostato o ingombrato la strada, o addirittura che posseggano o meno una autovettura;
restano quindi non individuabili né comprensibili: a) il titolo giuridico che legittimerebbe gli attori ad agire nei confronti degli odierni convenuti, data la personalità delle pretese violazioni, il fatto che gli autori siano rimasti condomini senza nome e di condominio non individuato ed il fatto che sia stato evocato in giudizio anche un altro Condominio;
b) il titolo e le ragioni sulla cui base gli attori pretendono di addebitare all'amministratore esponente una qualsiasi responsabilità per quanto accaduto, visto che: 1) la norma del regolamento condominiale obbliga come detto i singoli condomini, rendendoli individualmente responsabili nella sola ipotesi in cui risulti provata la loro specifica condotta violatrice;
2) nel caso di specie l'amministratore ha dato seguito alle richieste degli attori, facendo posizionare delle fioriere per ostacolare la sosta dei veicoli ed invitando più volte i condomini ad evitare gli ingombri e la sosta;
3) le eventuali sanzioni economiche presuppongono l'individuazione del soggetto responsabile, il fatto che questi sia un condomino e l'esistenza di una deliberazione dell'assemblea condominiale che le stabilisca per quella specifica violazione (vedi art.39
2° comma regolamento); 4) qualsiasi iniziativa volta all'esecuzione di lavori diretti ad evitare sosta e ingombri, oltre a dover essere deliberata dalla comunione dei comproprietari della strada, dovrebbe restare a carico, pro quota, degli stessi comproprietari, con la conseguenza che non poteva né può porsi pagina 7 di 19 quale onere dell'amministratore del Condominio esponente quello di esorbitare dal proprio incarico e di anticipare le necessarie spese;
in ogni caso, nei giorni scorsi il convenuto ha deliberato la soppressione dell'articolo del CP_8
regolamento su cui gli attori fondano le proprie domande, ciò che le rende comunque improponibili e/o comunque inammissibili, quantomeno per quanto concerne il Condominio esponente;
le stesse domande, a prescindere da quanto appena esposto, sono comunque improcedibili e/o inammissibili e/o nulle per assoluta indeterminatezza del “petitum” (e/o infondate), in quanto non sarebbe possibile per il giudice sostituirsi alla volontà dei condomini per determinare, a carico di tutti indistintamente, obblighi di fare con oggetto indeterminato ed indeterminabile;
circa l'indeterminabilità dell'oggetto della domanda si rileva che per poter evitare che chiunque possa parcheggiare o sostare nella strada sarebbe necessario chiuderla, non potendo i soli dissuasori bastare ad evitare la sosta al centro della strada od in qualsivoglia altra posizione;
lo stesso profilo di nullità per assoluta genericità e difetto di indicazione dei necessari elementi di riscontro si ravvisa relativamente ai danni che gli attori pretendono di aver subito (e per i quali richiedono la condanna degli amministratori in proprio).
, costituito sia in proprio che quale amministratore in carica del CP_3 Controparte_8
, ha concluso come sopra indicato (salva l'esclusione dei riferimenti al chiamato in causa)
[...]
dopo aver formulato difese analoghe a quelle degli altri convenuti;
lo stesso ha in particolare dedotto che:
Part si eccepiscono, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei signori e e la Pt_2
carenza di legittimazione passiva degli esponenti, la genericità dell'atto di citazione e delle domande proposte nonché l'irregolare instaurazione del contraddittorio;
sulla prima eccezione si evidenzia che pare che gli attori intendano promuovere l'azione in forza del
Part Regolamento del Condominio di , del quale però non fanno parte il e la Controparte_8 Pt_2
gli attori riferiscono poi una serie di comportamenti da attribuirsi, a loro dire, ad alcuni condomini,
pagina 8 di 19 senza tuttavia individuare con la dovuta precisione chi essi siano ed a quale Condominio
appartengano, ciò che comporta la nullità dell'atto di citazione;
le strade di cui si discute, inoltre, come chiaramente risulta dal regolamento per i caseggiati costruiti dall'impresa Ing. Attilio Mariani, non appartengono in via esclusiva ai convenuti ma CP_8
anche ai signori SI ed PP e, oggi, ai condomini di , aventi causa da questi ultimi: Controparte_9
detti condomini dovrebbero quindi essere parti del presente giudizio, stante il tenore delle domande proposte (in particolare la richiesta adozione di provvedimenti che - qualora adottabili - di fatto andrebbero ad incidere nella sfera di tutti i comproprietari delle aree predette);
nel presente giudizio dovrebbero essere altresì coinvolti tutti i condomini di viale Merello 27/A e 27/B,
posto che le pretese avanzate dagli attori concernono l'esistenza, il contenuto e l'estensione di diritti spettanti ai singoli condomini ed incidono sui medesimi diritti;
le condotte dei soggetti ignoti descritte in citazione non possono comunque essere imputate sic et simpliciter a tutti i partecipanti ai Condominii convenuti, essendo tra l'altro certo che anche nell'ipotesi in cui gli attori provvedessero ad individuare gli autori materiali si renderebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti;
d'altro canto, non si riesce a comprendere come mai gli attori non abbiano esperito direttamente nei confronti degli autori dei “misfatti” le azioni a tutela delle turbative, preferendo agire con l'azione contrattuale fondata sul regolamento di Condominio;
la genericità e parzialità dell'esposizione di parte attrice è confermata dal fatto che si tenti di addossare al dott. così come all'amministratore dell'altro Condominio convenuto, CP_3
responsabilità per non essersi adoperato per impedire gli accadimenti lamentati e non aver irrogato sanzione agli autori delle pretese mancanze: sul punto si osserva che nessun potere sanzionatorio competeva all'amministratore, almeno nel senso preteso dagli attori, poiché solo il regolamento o l'assemblea condominiale glielo avrebbero potuto attribuire, cosa che non è mai avvenuta (il pagina 9 di 19 regolamento, infatti, riconosce un potere siffatto solo all'art.14, ma per violazioni di tipo diverso, con esclusione di quelle riferibili all'art.3 invocato da controparte);
a quanto sopra va aggiunto: che l'assemblea dei condomini di ha espressamente Controparte_8
inibito all'amministratore l'intrapresa di qualsiasi azione, avendo già da parecchio tempo deciso di consentire il parcheggio, regolamentandolo con delibera che consta non essere stata impugnata;
che la dispone di autonomo ed agevole ingresso dal corso Vittorio Emanuele, per cui nessun Controparte_11
impedimento sarebbe ipotizzabile per l'accesso alla stessa;
che la sosta di alcune auto nelle aree di cui si discute non ha mai impedito né intralciato il normale utilizzo delle strade di accesso ed interne;
per quanto precede nessun addebito può essere mosso al o al suo Controparte_8
amministratore;
infine, quanto alla domanda risarcitoria, si eccepisce che nessun danno si è verificato a carico degli attori - che infatti non chiariscono in che cosa lo stesso si concreti -, men che meno attribuibile a responsabilità di alcuno dei convenuti (ma, al più, a qualche condomino).
Alla prima udienza gli attori hanno contestato la fondatezza delle avverse difese deducendo, in particolare, che:
i soggetti convenuti sono tutti passivamente legittimati e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini - i quali hanno pur sempre la facoltà di intervenire nel giudizio -,
visto che per costante giurisprudenza: il e il suo amministratore possono essere convenuti CP_8
in giudizio per qualunque azione concernente parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art.1131 cc;
l'amministratore ha la rappresentanza sia sostanziale che processuale dei singoli condomini, con l'unico limite costituito dall'inerenza delle azioni proposte alle parti comuni, da intendersi in senso estensivo;
rientrano inoltre tra le attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art.1130 cc, sia curare l'osservanza del regolamento condominiale, sia disciplinare l'uso delle parti di proprietà comune in modo che siano garantiti i diritti di tutti i partecipanti alla comunione;
è altresì priva di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione delle signore e : Per_1 Pt_2
pagina 10 di 19 la qualità di partecipanti alla comunione delle stesse deriva infatti dalla loro comproprietà sul tratto di strada interno collegato all'accesso dal - sul quale è vietato parcheggiare e sostare per CP_2
espressa previsione dei titoli di provenienza, ribadita anche nel regolamento condominiale -,
relativamente al quale fanno quindi valere i propri diritti dominicali;
l'azione proposta, esattamente determinata, è dunque volta ad ottenere il rispetto dei diritti degli attori previsti nei rispettivi titoli di proprietà e nel regolamento condominiale, avente natura contrattuale;
non è poi necessario integrare il contraddittorio nei confronti del , visto Controparte_9
che lo stesso è comproprietario di altro tratto di strada, che unisce il predetto tratto alla via pubblica e non è oggetto di questa vertenza;
la delibera di modifica del regolamento condominiale adottata dal è Controparte_8
stata oggetto di impugnazione, in quanto nulla e/o annullabile e comunque irrilevante rispetto ai diritti previsti negli atti di proprietà degli attori;
quanto all'analoga delibera di modifica del regolamento citata dal , Controparte_8
la stessa, se effettivamente adottata, non è stata ancora comunicata agli attori e sarebbe in ogni caso nulla e/o annullabile e/o irrilevante per i medesimi motivi sopra esposti.
Con ordinanza del 12.5.2011 il GI, ritenuta superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini (essendo sufficiente il coinvolgimento dell'amministratore condominiale, ai sensi dell'art.1131, comma 2 cc e della giurisprudenza di legittimità ivi citata) e necessaria quella nei confronti del (risultando lo stesso comproprietario della strada di Controparte_9
accesso dal ), ha ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo, ai sensi dell'art.102 CP_2
cpc, a cura della parte più diligente.
Il , ritualmente citato dagli attori, si è tempestivamente costituito per Controparte_9
concludere come sopra dopo aver dedotto che:
l'esponente, pur avendo in comune con gli attori e i convenuti la strada privata di accesso CP_8
dal oggetto del presente giudizio, è totalmente estraneo alle vicende esposte in citazione CP_2
pagina 11 di 19 in quanto non ha alcuna responsabilità per le condotte ivi censurate, come riconosce anche parte attrice;
lo stesso esponente, infatti, raccogliendo le richieste dei propri condomini, al fine di assicurare ai medesimi la completa fruizione della predetta strada comune ed evitarne l'accesso a terzi non legittimati, che continuavano a parcheggiare proprio davanti all'ingresso dei parcheggi del fabbricato condominiale, aveva posizionato davanti a tale ingresso dei dissuasori di sosta che sono stati però
clandestinamente rimossi, così che anche il chiamato ha tuttora l'esigenza di tutelare il diritto dei propri condomini di accedere liberamente ai parcheggi interni dello stabile condominiale;
a ciò deve aggiungersi che il ha da tempo deliberato in assemblea di Controparte_9
adottare delle misure idonee ad impedire a terzi l'accesso alla strada comune, segnalando tale necessità anche ai Condominii convenuti;
in particolare: all'assemblea del 13.07.2005 (all.3) aveva deliberato di installare all'ingresso della strada una sbarra con comando a distanza, chiedendo agli altri stabili condominiali l'adesione all'iniziativa; all'assemblea del 23.06.2009 (all.4) aveva nominato il proprio rappresentante al comitato costituito dai Condomini dei civici 27/A e 27/B per la regolamentazione tecnica dell'accesso dall'ingresso comune dal;
CP_2
nonostante l'esponente abbia già installato una sbarra con comando a distanza nel punto di accesso dal alla strada comune - che sarebbe in grado di consentire il transito ai soli condomini -, a CP_2
tutt'oggi non si è arrivati ad una comune regolamentazione dell'accesso e dell'uso di tale strada: per tale ragione il terzo chiamato chiede che il Tribunale, verificata la necessità di regolamentare l'uso della strada comune alle attuali parti in causa, accolga la domanda riconvenzionale qui proposta individuando le misure tecniche più idonee a consentirne l'accesso ai soli comproprietari e a inibirlo a terzi estranei, nonché ad impedire la sosta ed il parcheggio delle auto, ponendone i relativi costi a carico dei Condominii comproprietari.
Con le prime memorie ex art.183 cpc (non depositate dal ): Controparte_8
gli attori hanno confermato le precedenti difese e conclusioni, ulteriormente deducendo:
pagina 12 di 19 I) con riguardo alla costituzione del - alla Controparte_9
cui domanda riconvenzionale non ci si oppone -, che lo stesso riconosce sostanzialmente le ragioni attoree, visto che non contesta i titoli fatti valere dalla parte attrice e conferma la veridicità di quanto esposto in citazione con riguardo ai comportamenti abusivi e illegittimi tenuta da soggetti che parcheggiano i propri veicoli sulle strade interne comuni;
II) per quanto concerne le difese formulate dal , che la citata Controparte_8
delibera di modifica del regolamento condominiale in seguito all'impugnazione proposta anche da uno degli attori (n.3586/11 RAC) è stata annullata in autotutela dall'assemblea del 14 luglio 2011;
III) con riguardo alla comparsa di costituzione del , che la modifica Controparte_8
del regolamento condominiale ivi citata è stata impugnata dalla la quale non ha Per_1
partecipato alla relativa assemblea, e il relativo giudizio è tuttora pendente (n.4763/11 RAC);
(IV) relativamente al comportamento degli amministratori e di alcuni condomini diretto ad impedire agli attori di esercitare i propri diritti, costringendoli a defatiganti azioni giudiziarie, che:
il 14 aprile 2011 l'assemblea del si è riunita in seconda Controparte_8
convocazione per discutere, fra l'altro, il seguente punto: “esame ed eventuale approvazione della proposta di modifica del regolamento condominiale circa l'uso delle parti comuni eventualmente destinabili a parcheggio”: in tale occasione ha deliberato di modificare l'art.2, terzo comma, lettera b)
del regolamento sostituendone la proposizione da “è vietato” a “ ” con la seguente: “è CP_2
consentito ai condomini sostare e parcheggiare con automezzi nelle strade interne e sulla strada di accesso dal purchè sia garantito il congruo accesso al , al CP_2 Controparte_8 CP_8
nonché alla proprietà ;
[...] Per_1
nel giudizio di impugnazione della delibera in parola il medesimo riconosce che una tale CP_8
modifica necessita dell'approvazione unanime dei partecipanti alla Comunione ma poi sostiene, in spregio all'evidenza, che la delibera non comporterebbe la modifica lamentata perché avrebbe valenza semplicemente “consultiva”;
pagina 13 di 19 ad ogni buon conto detta modifica è illegittima, priva di effetti e inopponibile alle controparti, non essendo il legittimato a modificare unilateralmente la prevista Controparte_9
destinazione delle strade comuni anche ai Condominii convenuti e ai proprietari della CP_11
tali parti comuni sono infatti disciplinate nell'art.1) del regolamento condominiale, che alla
[...]
lettera l) precisa che la strada di accesso da , le strade interne e il terreno che circonda i CP_2
due fabbricati sono di proprietà comune indivisibile dei Condomini dei due fabbricati (ossia di
[...]
27/A e 27/B), fatti salvi, per quanto concerne la strada di accesso da , i diritti CP_2 CP_2
degli altri comproprietari (ovvero 3/6 i sigg. SI e PP o loro aventi causa, 1/6 Persona_3
ved. o suoi aventi causa e 2/6 dei due Condominii sopra citati); Per_1
per quanto precede, qualsiasi modifica inerente le predette parti comuni deve essere deliberata all'unanimità da tutti i predetti soggetti;
tali diritti degli attori, derivanti dalla loro qualità di comproprietari e tutelati anche dal regolamento comune ai convenuti (sezione 2, capo 3°, lettera b)), sono perciò ignorati da questi ultimi, CP_8
che addirittura tentano di sopprimerli con deliberazioni illegittime che costringono gli esponenti a ulteriori azioni per farne dichiarare l'invalidità: per tale ragione gli amministratori dei predetti
Condominii devono considerarsi doppiamente negligenti e inerti e il loro comportamento fonte di responsabilità;
il ha integrato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto delle Controparte_8
domande del terzo chiamato, nei cui confronti valgono le stesse considerazioni ed eccezioni già svolte nella propria comparsa di costituzione;
il ha confermato le proprie difese e conclusioni. Controparte_9
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 e il provvedimento di ammissione delle prove dedotte la causa, interrotta il 9.10.2014 per il decesso di (dichiarato in udienza Persona_1
dal suo procuratore), è stata riassunta dai sopra indicati eredi con ricorso ritualmente Per_1
pagina 14 di 19 notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza a tutti coloro che dovevano costituirsi in prosecuzione.
La causa, istruita con documenti, interrogatori formali delle parti costituite (e mancate risposte di
) e prova per testi, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo Controparte_7
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati ex art.190 cpc.
***
Le domande proposte dagli attori ai capi A) e B) delle sopra indicate conclusioni sono fondate, nei limiti che seguono, per le medesime ragioni dai medesimi addotte, che sono state confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le norme sostanziali e processuali riferite alla tutela del diritto di (com)proprietà e alla distribuzione del relativo onere probatorio: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del
16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con le loro tesi (e contestualmente confutando le contrarie difese dei convenuti) può in particolare rilevarsi che è documentato, oltre che pacifico in causa (essendo riconosciuto dagli stessi convenuti): a) che le strade oggetto di causa sono in comproprietà di tutte le parti in causa, compresi i proprietari di (ciò che evidenzia la legittimazione Parte_10
attiva di ciascun attore e quella passiva di ciascun Condominio convenuto); b) che l'utilizzo e la destinazione di tale proprietà privata è disciplinato dal regolamento contrattuale prodotto con la citazione - riportato anche negli atti di acquisto delle singole proprietà individuali con essa collegate -,
che per quanto qui rileva stabilisce (all'art.1, lettera l)) che non vi si possa sostare né parcheggiare;
c)
che da anni tale divieto è costantemente disatteso, in quanto sia la comune strada di accesso dal
[...]
che le altre strade interne sono costantemente occupate da numerosi automezzi (di soggetti non CP_2
identificati e non necessariamente condomini); d) che dalla stessa epoca - nonostante le richieste degli attori e le iniziative assunte dagli amministratori convenuti (e da quello del chiamato) - il problema di pagina 15 di 19 garantire il rispetto della richiamata disposizione regolamentare non è mai stato risolto (in quanto l'eventuale modifica della destinazione implicherebbe l'unanimità dei comunisti e le iniziative autonomamente assunte dai Condomini per l'installazione di dissuasori non Parte_11
hanno avuto alcun seguito); e) che alla luce di quanto premesso risulta ampiamente provato il diritto degli attori, quali comproprietari, di ottenere una condanna dei qui convenuti all'adozione CP_8
dei provvedimenti (fin qui non adottati) necessari a garantire il rispetto della suddetta norma regolamentare (che per quanto rilevato e documentato è vincolante per tutte le attuali parti in causa).
Tutto ciò premesso, l'unico rimedio idoneo ad assicurare definitivamente che la strada di accesso dal viale Merello 27 e le altre strade interne al compendio non siano occupate da veicoli parcheggiati o in sosta temporanea sembra essere quella di installare lungo il loro percorso degli appositi dissuasori -
previa eventuale rimozione forzata dei veicoli che lo impediscano - e garantire successivamente
(attraverso apposita vigilanza, sistema di videoregistrazione o altri analoghi rimedi) che gli stessi non vengano rimossi da condomini o da terzi e, comunque, che siano nel caso immediatamente reinstallati.
I costi di tali opere, essendo comuni a tutti i comproprietari delle strade oggetto del Regolamento in esame, ovvero a tutte le odierne parti in causa (compreso il terzo chiamato), dovranno essere naturalmente ripartiti tra le stesse parti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà (ex art.1101, comma 2, cc).
È invece infondata la domanda formulata dagli attori nei confronti dei dottori e CP_1 CP_3
dovendosi rilevare, sul punto: che è documentato (oltre che sostanzialmente riconosciuto dagli stessi attori) che i suddetti convenuti hanno ripetutamente tentato di risolvere il problema (con la convocazione delle relative assemblee e con il tentativo di installazione dei dissuasori), così
correttamente adempiendo agli obblighi di cui all'art.1130 cc (visto anche che nessuna sanzione poteva essere nel caso comminata, per le documentate ragioni indicate dai convenuti); che la sua mancata risoluzione, quindi, non sembra collegata ad alcuna violazione dei citati obblighi e non può essergli personalmente addebitata, visto tra l'altro che la soluzione (anche qui) proposta dagli attori necessitava pagina 16 di 19 dell'accordo di tutti i comunisti e non poteva essere autonomamente attuata dai dottori e CP_1
(e ciò per la stessa condivisibile ragione indicata dagli attori a sostegno dell'invalidità delle CP_3
delibere dei singoli Condominii che hanno tentato di modificare unilateralmente la destinazione impressa alle strade dal regolamento); che analoga assenza di responsabilità degli amministratori è
individuabile in relazione all'adozione delle delibere assembleari contestate (e impugnate) dagli attori,
trattandosi di condotte attribuibili esclusivamente ai condomini;
che gli attori, comunque, non hanno nemmeno genericamente allegato, e tantomeno dimostrato, che dalla descritta inosservanza del regolamento gli siano derivate conseguenze negative giuridicamente rilevanti e patrimonialmente valutabili.
Venendo alle domande svolte dal terzo chiamato, nulla può e deve dichiararsi in relazione alla domanda “in via principale”, visto che gli attori non hanno formulato alcuna richiesta nei suoi confronti
(essendo stato citato per ordine del giudice quale litisconsorte) e che non vi è dunque alcun interesse
(né necessità) di accertarne l'estraneità “alle condotte dannose lamentate” dagli attori e “tenerlo indenne da ogni avversa pretesa, anche di natura risarcitoria” (che, appunto, non è mai stata formulata).
È altresì inaccoglibile la domanda riconvenzionale dal medesimo formulata, apparendo insussistenti i presupposti per poter regolamentare in questa sede uso e fruizione della strada di accesso dal
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nel senso da esso preteso, ovvero imponendo l'adozione di dispositivi (come la proposta sbarra CP_2
con comando a distanza) in grado di impedirne l'accesso a qualunque soggetto diverso dai condomini.
Sul punto deve in particolare rilevarsi che il problema di tale strada - che mette in comunicazione la via pubblica con l'esteso compendio formato dai tre Condomini qui in causa e dai comproprietari di
[...]
- non è quello dell'accesso di terzi, che non è impedito dal regolamento e che appare Parte_10
anzi necessario (basti pensare alla necessità di garantirne l'ingresso a soccorritori, postini, fornitori ed ospiti dei condomini, ecc.), ma l'inibizione della sosta o parcheggio sulla stessa (da parte dei terzi o degli stessi condomini): ne consegue che l'eventuale apposizione di un cancello, sbarra o altro analogo dispositivo al suo ingresso, non essendo finalizzata a garantire l'osservanza del regolamento o i diritti pagina 17 di 19 dei singoli comproprietari (a differenza dei dissuasori) ed essendo nella disponibilità dell'autonomia negoziale dei soli comproprietari, potrebbe essere eventualmente decisa solo da questi ultimi e non può
essere imposta in questa sede dal Tribunale.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite (quantificate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti per ciascuna fase processuale dalle tabelle riferite, ratione temporis, ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa), ai sensi dell'art.91 cpc: i CP_8
convenuti, rimasti soccombenti rispetto alle domande formulate dagli attori e dai ricorrenti in riassunzione, devono essere condannate a rifonderle a questi ultimi;
gli attori e i ricorrenti in riassunzione, rimasti integralmente soccombenti nei confronti dei dottori e , devono CP_1 CP_3
essere invece condannati, in solido tra loro, a rifonderle a detti convenuti;
il rigetto delle domande del terzo chiamato, il suo coinvolgimento nel giudizio per ordine del giudice e la non individuabilità di una contrapposta parte rispetto alla quale lo stesso è rimasto soccombente consente invece di compensare integralmente le spese di lite tra esso e le altre parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande formulate dagli attori e dai ricorrenti in riassunzione nei confronti dei e di : Controparte_8 Controparte_8
accertata la violazione del divieto di parcheggiare o sostare con automezzi sulle strade interne e sulla strada di accesso dal viale Merello 27 comuni alle parti, stabilito dal relativo Regolamento, condanna i
Condominii convenuti, in persona degli amministratori in carica, ad installare lungo il loro percorso appositi dissuasori - previa eventuale rimozione forzata dei veicoli che lo impediscano - e a garantire successivamente (attraverso apposita vigilanza, sistema di videoregistrazione o altri analoghi rimedi)
che gli stessi non vengano rimossi da condomini o da terzi o che, comunque, siano nel caso immediatamente reinstallati, con ripartizione dei relativi costi tra tutte le odierne parti in causa, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà;
pagina 18 di 19 rigetta le domande formulate dagli attori e ricorrenti in riassunzione nei confronti dei convenuti e;
Controparte_1 CP_3
rigetta le domande formulate dal terzo chiamato;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il terzo chiamato e le altre parti;
condanna i e di Cagliari, in persona dei CP_8 Controparte_8 CP_8 CP_8
rispettivi amministratori in carica, a rifondere agli attori e ai ricorrenti in riassunzione le spese di lite,
che si liquidano a carico di ciascuno in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e accessori di legge, e in € 200,00 per esborsi;
condanna gli attori e i ricorrenti in riassunzione, in solido tra loro, a rifondere a e Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuno in € 6.500,00 per compensi CP_3
professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 22 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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