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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3979 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco CAPPIELLO (C.F: ), con studio in Napoli, Galleria Vanvitelli n. 26 C.F._1
Appellante
E
( , rappresentato, difeso e domiciliato, nel primo CP_1 CodiceFiscale_2 grado di giudizio, dall'Avv. Cosimo MANCINO (C.F. C.F._3
Appellato contumace Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 53/2024, pubblicata il 06/02/2024, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1895/2014, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140015248471000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del
CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto. Con sentenza n. 53/2024, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1. L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento;
la valenza probatoria della documentazione prodotta in primo grado e l'errata condanna alle spese. 1.2 L'appellato benché regolarmente citato in giudizio, ha omesso di costituirsi, CP_1 talché ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 24.05.2024, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 06.02.2024.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023).
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, si ritiene che presente appello debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. In proposito, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che il presente gravame è da accogliere in relazione alla carenza di interesse ad agire del debitore, dedotta da parte del concessionario, il quale contesta l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si
è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che “atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale, accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata. 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 53/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da ai sensi CP_1 dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021.
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 17.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3979 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
, (P. IV , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco CAPPIELLO (C.F: ), con studio in Napoli, Galleria Vanvitelli n. 26 C.F._1
Appellante
E
( , rappresentato, difeso e domiciliato, nel primo CP_1 CodiceFiscale_2 grado di giudizio, dall'Avv. Cosimo MANCINO (C.F. C.F._3
Appellato contumace Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 53/2024, pubblicata il 06/02/2024, non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1895/2014, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140015248471000, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del
CdS, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto. Con sentenza n. 53/2024, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1. L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, attesa la rituale notifica della cartella di pagamento;
la valenza probatoria della documentazione prodotta in primo grado e l'errata condanna alle spese. 1.2 L'appellato benché regolarmente citato in giudizio, ha omesso di costituirsi, CP_1 talché ne va dichiarata la contumacia.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata,
l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 24.05.2024, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 06.02.2024.
Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza (cfr.
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1634/2023 del 09-12-2023).
Nel compiere le valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene, altresì, che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass
10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
Ciò posto, si ritiene che presente appello debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. In proposito, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che il presente gravame è da accogliere in relazione alla carenza di interesse ad agire del debitore, dedotta da parte del concessionario, il quale contesta l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si
è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato seguito anche in più recenti pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, con cui si è chiarito che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire è coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ancora, ha puntualizzato che il giudizio di merito, avendo ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo, è senz'altro soggetto all'applicazione del nuovo comma 4-bis dell'art 12 D.P.R. n. 602/1973, così come interpretato dalle Sezioni Unite. Pertanto, vista la fattispecie concreta, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa promosso rilevando che “atteso che la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, secondo i casi specifici e tassativi della nuova disposizione, “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, il Tribunale, accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata. 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'appellato ; CP_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 53/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara inammissibile la domanda promossa da ai sensi CP_1 dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in legge n. 215/2021.
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 17.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro