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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2344/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2344/2024 RGN, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vanni, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Marcone, giusta CP_1
procura allegata al documento denominato “note di trattazione scritta e istanza congiunta di conversione del rito”, depositato in data 24/01/2025. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Notaresco in data 21/12/2012 con da cui CP_1
erano nati i figli (il 10/03/2015) e (il 03/12/2013) - ha chiesto: Per_1 Per_2
dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 350,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data
05/12/2018; ripartire in parti uguali tra genitori l'assegno unico INPS.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto coniugale naufragato a causa di incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- non aveva un'occupazione mentre il marito svolgeva attività lavorativa di operaio, percependo una regolare retribuzione mensile.
Con “note di trattazione scritta e istanza congiunta di conversione del rito” in data 24/01/2025, si è costituito in giudizio il resistente e le parti hanno congiuntamente dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, trascritte nell'allegata scrittura privata in data 21/01/2024.
All'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare la separazione personale di coniugi alle condizioni di cui alla citata scrittura privata.
Il Presidente, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla chiara volontà degli stessi di non volersi riconciliare può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'atto di accordo ( per quanto di interesse: i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui verrà assegnata la casa coniugale;
adeguata calendarizzazione dei tempi di permanenza presso il padre;
il marito corrisponderà l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, in ragione di €200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
detto importo verrà aumentato, previo accordo tra le parti, allorquando il padre intraprenderà un'attività lavorativa, essendo allo stato disoccupato;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; l'assegno unico INPS verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, le spese processuali, come richiesto, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto in data 22/01/2025, di cui si è dato conto nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2344/2024 RGN, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Vanni, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Marcone, giusta CP_1
procura allegata al documento denominato “note di trattazione scritta e istanza congiunta di conversione del rito”, depositato in data 24/01/2025. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta in data 21/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Notaresco in data 21/12/2012 con da cui CP_1
erano nati i figli (il 10/03/2015) e (il 03/12/2013) - ha chiesto: Per_1 Per_2
dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, regolando i tempi di permanenza presso il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 350,00 per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data
05/12/2018; ripartire in parti uguali tra genitori l'assegno unico INPS.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- il rapporto coniugale naufragato a causa di incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- non aveva un'occupazione mentre il marito svolgeva attività lavorativa di operaio, percependo una regolare retribuzione mensile.
Con “note di trattazione scritta e istanza congiunta di conversione del rito” in data 24/01/2025, si è costituito in giudizio il resistente e le parti hanno congiuntamente dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, trascritte nell'allegata scrittura privata in data 21/01/2024.
All'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare la separazione personale di coniugi alle condizioni di cui alla citata scrittura privata.
Il Presidente, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla chiara volontà degli stessi di non volersi riconciliare può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle concordate dalle parti nell'atto di accordo ( per quanto di interesse: i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui verrà assegnata la casa coniugale;
adeguata calendarizzazione dei tempi di permanenza presso il padre;
il marito corrisponderà l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, in ragione di €200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
detto importo verrà aumentato, previo accordo tra le parti, allorquando il padre intraprenderà un'attività lavorativa, essendo allo stato disoccupato;
le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il COA di Teramo in data 05/12/2018; l'assegno unico INPS verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno).
Tali condizioni, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, le spese processuali, come richiesto, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto in data 22/01/2025, di cui si è dato conto nella parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)