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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4746/2020
Oggi, 01/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ERMINIA MAISANO, per , la quale si riporta alle approntate difese e CP_1 chiede che la causa venga decisa;
avv.to FELICIANA FAIELLA, per delega dell'avv. RAFFAELE MARCIANO, per il
[...] la quale si riporta alle rassegnate conclusioni e chiede il rigetto della domanda CP_2 attorea.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 20
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4746/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno cagionato da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Erminia Maisano, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Acquavitari, n. 46; CP_2
- ATTORE -
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_2 virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Marciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in CP_1 giudizio il onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 23.051,77 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 22.6.13, tra le ore 00:30 e le ore 1:00, nel territorio del
Comune di Segnatamente, la difesa dell'odierno istante ha dedotto: che nell'indicato frangente CP_2
pagina 2 di 20 quest'ultimo sarebbe stato intento a percorrere alla guida del motociclo tg. BY27752 via Dante
Alighieri, con direzione di marcia “verso il centro abitato”, allorquando, giunto “all'altezza del Centro
Commerciale ex Carrefour”, avrebbe finito “la corsa impattando contro le transenne che erano state ivi allocate a recinzione di un tombino della rete fognaria”; che presso il luogo teatro del testé descritto sinistro si sarebbero recati i Carabinieri della Tenenza di i quali avrebbero dato atto nel corpo CP_2 del verbale nell'occasione stilato che le suddette transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione”; che, in conseguenza dell'incidente de quo, l'odierno istante avrebbe riportato plurime lesioni, che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del
118, presso il pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari avrebbero diagnosticatogli la “frattura della base del I,II e III metatarso e infrazione della base della I e II falange del dito del piede con ferite escoriate”, nonché
“confezionato una valvola gessata”; che, in ragione delle riscontrate lesioni, in data 04.07.13 sarebbe occorso confezionare uno “stivale gessato”.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'attore ha dedotto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 22.6.13 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al proprietario del tratto stradale ove sarebbe occorso l'evento dannoso di cui si Controparte_2 discorre, giacché esso avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe causato il sinistro per cui è disputa, tenuto conto che “le transenne così come poste, prive di qualsivoglia segnale di preavviso, prive di segnali acustici e visivi, nonché di dispositivi luminosi”, avrebbero “rappresentato un ostacolo per l'utente della strada che non poteva prevedere l'esistenza di una struttura così insidiosa posta al centro della carreggiata”; in ogni caso, ha affermato che la responsabilità per l'evento dannoso per cui è disputa potrebbe essere imputata al summenzionato Ente anche in forza del dettato dell'art. 2043 c.c., in quanto la presenza delle transenne de quibus avrebbe integrato, per le ragioni testé illustrate, “una situazione di pericolo occulto”.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, il sig. di là dal risarcimento del pregiudizio CP_1 biologico, ha domandato il ristoro del danno morale, nonché il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto e del valore dell'orologio che si sarebbe danneggiato in conseguenza del sinistro.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.1.21, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del convenuto ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, ha sostenuto che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colpevole del sig. pagina 3 di 20 il quale non avrebbe “saputo rapportarsi con la dovuta diligenza alla strada che stava CP_1 percorrendo”, giacché, ad onta di quanto dal medesimo dedotto, l'ostacolo presente sulla carreggiata sarebbe stato senz'altro visibile profondendo un adeguato grado di diligenza.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di esaminare l'eccezione di nullità della citazione per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. La stessa non è meritevole di accoglimento, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio si evincono con nitore sia il petitum (risarcimento del danno asseritamente patito) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa (violazione di dovere di custodia da parte del convenuto). In proposito, deve osservarsi che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano presumere con elevato grado di nitore che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tanto atteso, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dall'attore. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 pagina 4 di 20 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso è progressivamente affermatosi un diverso indirizzo, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06): secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo, in quanto il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella pagina 5 di 20 responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››
(così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia. Peraltro, il contenuto di tale onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità. Detto altrimenti, l'istante è tenuto a dar prova che la cosa abbia costituito la causa e non mera occasione del danno che si è verificato, dovendo il danno esser provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. n. 10641/02; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14930/23, secondo cui, affinché possa affermarsi il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, “è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Fornita la prova dell'evento dannoso e della riconducibilità causale dello stesso alla res, il custode della stessa può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
Con specifico riguardo al caso fortuito, pare opportuno rilevare che lo stesso è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare pagina 6 di 20 l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. n. 5326/05; Cass. n.
15429/04, Cass. n. 5236/04; Cass. n. 472/03; Cass. S.U. n. 12019/91).
3. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal pagina 7 di 20 danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, pagina 8 di 20 ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in pagina 9 di 20 quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno CP_2 di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che CP_2 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass n. 15383/06).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
4. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso all'attore in un'area urbanizzata (come si evince con nitore tanto dalla prospettazione dell'odierno istante quanto dai rilievi fotografici versati in atti dal medesimo), non v'è dubbio che sussistesse in pagina 10 di 20 concreto la possibilità da parte dell'Ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame.
In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 CP_2
c.c. assegna al soggetto che abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto CP_2 essere assoggettata ad una efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della fattispecie in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta nei termini che saranno precisati, avendo l'odierno istante dato prova sia dell'incidente che del nesso eziologico tra la cosa in custodia e detto evento.
Segnatamente, l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo, di là da non esser stata contestata dal convenuto è stata confermata dalle CP_2 dichiarazioni rese dall'unico teste escusso: invero, la sig.ra preliminarmente evidenziato Parte_1 che nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente stesse percorrendo a bordo della propria auto via Nazionale, preceduta dal motociclo condotto dall'odierno istante, ha confermato sia che quest'ultimo, giunto all'altezza del centro commerciale “Carrefour”, avesse impattato “contro alcuni ostacoli presenti sulla carreggiata, cadendo al suolo unitamente al proprio motociclo”, sia che, soltanto una volta scesa dalla propria vettura per prestare soccorso al centauro, avesse notato che al centro della semicarreggiata “era stata apposta una rete di plastica che circoscriveva un tombino non in asse con il manto stradale, sulla cui rete erano state allocate due transenne a strisce di piccola dimensione”; inoltre, ha precisato che non vi fosse segnaletica preordinata ad avvisare “della presenza di un ostacolo” e che la strada fosse “scarsamente illuminata”.
L'approdo cui si è testé pervenuti è confortato dai rilievi effettuati da Carabinieri della Tenenza di recatisi sul luogo teatro del sinistro poco dopo la verificazione dello stesso, desumibili da alcuni CP_2 stralci del verbale nell'occasione redatto dai medesimi riportati in virgolettato nel corpo dell'atto di citazione, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata mossa dal convenuto Ente: in particolare, i predetti militi hanno constatato che le transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione”.
Ulteriore elemento indiziario che può essere addotto a sostegno della prospettazione attorea è rappresentato dal verbale di pronto soccorso stilato dai sanitari del nosocomio di Nocera Inferiore, ove l'attore era giunto, a bordo di ambulanza del 118, alle ore 1:40 del 22.6.13, per poter ricevere le cure pagina 11 di 20 del caso, dal quale risulta che quest'ultimo avesse riferito al personale medico che le lesioni riscontrate fossero conseguenza di un incidente stradale.
L'effettiva verificazione del sinistro è corroborata, infine, dagli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato la compatibilità causale tra le lesioni subite dal sig. e la CP_1 dinamica dell'evento dannoso ricostruita nell'atto di citazione.
Alla luce di tali elementi, non può che affermarsi la responsabilità del per il sinistro Controparte_2 per cui è disputa, avendo l'attore dato prova che lo stesso sia stato causato della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla res custodita (presenza di transenne non visibili né segnalate sulla carreggiata scarsamente illuminata).
Né la prefata conclusione potrebbe essere destituita di fondamento asserendo – come fatto dal convenuto Ente – che il sig. avrebbe tenuto una condotta colposa idonea ad interrompere la CP_1 serie causale innescata dalla presenza delle transenne, atteggiantesi a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso, giacché, essendo detto ostacolo ben visibile, avrebbe omesso di frenare o di cambiare tempestivamente la direzione di marcia. A tale argomentazione risulta agevole replicare che dal raccolto compendio probatorio è emerso che nessun rimprovero di colpevolezza possa essere mosso all'attore, in quanto le transenne presenti sulla carreggiata non erano né visibili né segnalate: segnatamente, la presenza di segnaletica preordinata ad avvertire delle transenne di cui si discorre è stata espressamente esclusa, oltre che dall'unico teste escusso, anche dai Carabinieri della Tenenza di intervenuti sul luogo teatro del sinistro poco CP_2 dopo la verificazione dello stesso.
Quanto alla possibilità di avvistare per tempo le transenne in questione, la stessa pare potersi escludere non soltanto sulla base delle conclusioni rassegnate dai testé citati militi nel corpo dello stilato verbale
– avendo gli stessi dato claris litteris atto che le transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione” –, ma anche in forza dell'argomentazione per la quale la teste escussa, sig.ra si fosse accorta della presenza di tale ostacolo soltanto una volta scesa dalla propria Parte_1 vettura, che nel frangente era preceduta proprio dal motociclo condotto dal sig. per sincerarsi CP_1 delle condizioni dell'attore.
Talché, attesa l'impossibilità – o, comunque, la significativa difficoltà – di scorgere per tempo le transenne, deve ritenersi che il sig. non avrebbe in alcun modo potuto prevedere, in assenza di CP_1 una apposita segnaletica indicante il non apparente pericolo, la verificazione del sinistro.
5. Sulla quantificazione del danno pagina 12 di 20 Accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro di cui si discorre, CP_2 occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attore: lo stesso, oltre ad aver domandato il ristoro del pregiudizio biologico, ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto e del valore dell'orologio che si sarebbe danneggiato in conseguenza del sinistro.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, il nominato CTU ha accertato – sulla base della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo cui ha sottoposto l'attore – che il sig. ha subito in conseguenza del sinistro CP_1 occorsogli un “politrauma con frattura composta base del I, II, III metatarso destro, infrazione I e II falange alluce destro con ferite ed escoriazioni multiple”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nell'8%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta (ITT); 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale
(ITP) valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa dell'istante ha invocato il risarcimento del danno morale. Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o pagina 13 di 20 modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate pagina 14 di 20 disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima pagina 15 di 20 di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Con specifico riguardo al pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi pagina 16 di 20 non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle pagina 17 di 20 misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, non può essere riconosciuto un danno morale, tenuto conto, per un verso, della non significativa entità del pregiudizio alla salute determinato dal sinistro stradale;
per l'altro, della mancata allegazione – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale.
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, l'attore – come rilevato anche dal nominato CTU – non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare le spese mediche di cui ha domandato il rimborso.
Per quanto concerne, poi, l'allegato danneggiamento dell'orologio, nulla può essere riconosciuto all'attore, non essendo emerso con sufficiente grado di certezza che lo stesso sia occorso proprio in conseguenza del sinistro per cui è causa, giacché l'unico teste escusso si è limitato a riconoscere una fotografia immortalante detto orologio nello stato in cui si presentava dopo la verificazione dell'incidente, senza, tuttavia, aver riferito alcunché circa le condizioni antecedenti all'evento dannoso per cui è disputa.
6. Sulla liquidazione del danno
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. A tal fine, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi al sig. a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma ottenuta con il CP_1 seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno biologico” (pari ad euro 2.264,08) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (8 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,785) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (44 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 14.218,00;
pagina 18 di 20 b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 30 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 3.450,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 1.725,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 826,50.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 20.255,50. Su tale ammontare sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 20.255,50 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (22.6.13) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Sulle spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di citazione CP_1 ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del
Controparte_2
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del Controparte_2 pagina 19 di 20 b. condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Controparte_2 euro 20.255,50, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta.
Provvedimento depositato telematicamente in data 1.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 20 di 20
Oggi, 01/10/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ERMINIA MAISANO, per , la quale si riporta alle approntate difese e CP_1 chiede che la causa venga decisa;
avv.to FELICIANA FAIELLA, per delega dell'avv. RAFFAELE MARCIANO, per il
[...] la quale si riporta alle rassegnate conclusioni e chiede il rigetto della domanda CP_2 attorea.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 20
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4746/2020 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno cagionato da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto CP_1 introduttivo, dall'Avv. Erminia Maisano, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via Acquavitari, n. 46; CP_2
- ATTORE -
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in Controparte_2 virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Raffaele Marciano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 1.10.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in CP_1 giudizio il onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 23.051,77 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 22.6.13, tra le ore 00:30 e le ore 1:00, nel territorio del
Comune di Segnatamente, la difesa dell'odierno istante ha dedotto: che nell'indicato frangente CP_2
pagina 2 di 20 quest'ultimo sarebbe stato intento a percorrere alla guida del motociclo tg. BY27752 via Dante
Alighieri, con direzione di marcia “verso il centro abitato”, allorquando, giunto “all'altezza del Centro
Commerciale ex Carrefour”, avrebbe finito “la corsa impattando contro le transenne che erano state ivi allocate a recinzione di un tombino della rete fognaria”; che presso il luogo teatro del testé descritto sinistro si sarebbero recati i Carabinieri della Tenenza di i quali avrebbero dato atto nel corpo CP_2 del verbale nell'occasione stilato che le suddette transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione”; che, in conseguenza dell'incidente de quo, l'odierno istante avrebbe riportato plurime lesioni, che ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del
118, presso il pronto soccorso del nosocomio di Nocera Inferiore, i cui sanitari avrebbero diagnosticatogli la “frattura della base del I,II e III metatarso e infrazione della base della I e II falange del dito del piede con ferite escoriate”, nonché
“confezionato una valvola gessata”; che, in ragione delle riscontrate lesioni, in data 04.07.13 sarebbe occorso confezionare uno “stivale gessato”.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'attore ha dedotto che la responsabilità dell'incidente asseritamente verificatosi in data 22.6.13 dovrebbe essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al proprietario del tratto stradale ove sarebbe occorso l'evento dannoso di cui si Controparte_2 discorre, giacché esso avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe causato il sinistro per cui è disputa, tenuto conto che “le transenne così come poste, prive di qualsivoglia segnale di preavviso, prive di segnali acustici e visivi, nonché di dispositivi luminosi”, avrebbero “rappresentato un ostacolo per l'utente della strada che non poteva prevedere l'esistenza di una struttura così insidiosa posta al centro della carreggiata”; in ogni caso, ha affermato che la responsabilità per l'evento dannoso per cui è disputa potrebbe essere imputata al summenzionato Ente anche in forza del dettato dell'art. 2043 c.c., in quanto la presenza delle transenne de quibus avrebbe integrato, per le ragioni testé illustrate, “una situazione di pericolo occulto”.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, il sig. di là dal risarcimento del pregiudizio CP_1 biologico, ha domandato il ristoro del danno morale, nonché il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto e del valore dell'orologio che si sarebbe danneggiato in conseguenza del sinistro.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.1.21, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del convenuto ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, ha sostenuto che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colpevole del sig. pagina 3 di 20 il quale non avrebbe “saputo rapportarsi con la dovuta diligenza alla strada che stava CP_1 percorrendo”, giacché, ad onta di quanto dal medesimo dedotto, l'ostacolo presente sulla carreggiata sarebbe stato senz'altro visibile profondendo un adeguato grado di diligenza.
Concessi i termini di cui al VI comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stata disposta ed espletata una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone in limine di esaminare l'eccezione di nullità della citazione per l'asserita violazione dell'art. 163 c.p.c. in tema di editio actionis. La stessa non è meritevole di accoglimento, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio si evincono con nitore sia il petitum (risarcimento del danno asseritamente patito) che le ragioni a sostegno dell'avanzata pretesa (violazione di dovere di custodia da parte del convenuto). In proposito, deve osservarsi che la nullità dell'atto introduttivo per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano presumere con elevato grado di nitore che la stessa abbia ben inteso il contenuto delle avverse domande, sicché risulta non configurabile la prospettata lesione del diritto di difesa.
2. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tanto atteso, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dall'attore. A tal fine, non può prescindersi da una breve analisi delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.: muovendo dalla formulazione letterale di siffatta disposizione, emerge con nitore – vieppiù confrontando tale norma con il dettato dell'art. 1153 pagina 4 di 20 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. n. 38/56), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso è progressivamente affermatosi un diverso indirizzo, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. n. 20427/08; Cass. n. 25243/06): secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo, in quanto il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come “exacta”, “exsactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella pagina 5 di 20 responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo››
(così, testualmente, Cass. S.U. n. 12019/91).
Corollario di tale approdo interpretativo è quello per il quale il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia. Peraltro, il contenuto di tale onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità. Detto altrimenti, l'istante è tenuto a dar prova che la cosa abbia costituito la causa e non mera occasione del danno che si è verificato, dovendo il danno esser provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. n. 10641/02; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 14930/23, secondo cui, affinché possa affermarsi il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, “è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Fornita la prova dell'evento dannoso e della riconducibilità causale dello stesso alla res, il custode della stessa può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
Con specifico riguardo al caso fortuito, pare opportuno rilevare che lo stesso è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
(rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare pagina 6 di 20 l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. n. 5326/05; Cass. n.
15429/04, Cass. n. 5236/04; Cass. n. 472/03; Cass. S.U. n. 12019/91).
3. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella
“relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della
“custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass.,
15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699;
Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass.,
1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n.
11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal pagina 7 di 20 danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass.
15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578;
Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, pagina 8 di 20 ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi.
Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica – tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”.
La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n.
156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in pagina 9 di 20 quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso […], infatti, la localizzazione della strada all'interno CP_2 di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che CP_2 eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass n. 15383/06).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043
c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
4. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso all'attore in un'area urbanizzata (come si evince con nitore tanto dalla prospettazione dell'odierno istante quanto dai rilievi fotografici versati in atti dal medesimo), non v'è dubbio che sussistesse in pagina 10 di 20 concreto la possibilità da parte dell'Ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame.
In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 CP_2
c.c. assegna al soggetto che abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto CP_2 essere assoggettata ad una efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della fattispecie in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta nei termini che saranno precisati, avendo l'odierno istante dato prova sia dell'incidente che del nesso eziologico tra la cosa in custodia e detto evento.
Segnatamente, l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel libello introduttivo, di là da non esser stata contestata dal convenuto è stata confermata dalle CP_2 dichiarazioni rese dall'unico teste escusso: invero, la sig.ra preliminarmente evidenziato Parte_1 che nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente stesse percorrendo a bordo della propria auto via Nazionale, preceduta dal motociclo condotto dall'odierno istante, ha confermato sia che quest'ultimo, giunto all'altezza del centro commerciale “Carrefour”, avesse impattato “contro alcuni ostacoli presenti sulla carreggiata, cadendo al suolo unitamente al proprio motociclo”, sia che, soltanto una volta scesa dalla propria vettura per prestare soccorso al centauro, avesse notato che al centro della semicarreggiata “era stata apposta una rete di plastica che circoscriveva un tombino non in asse con il manto stradale, sulla cui rete erano state allocate due transenne a strisce di piccola dimensione”; inoltre, ha precisato che non vi fosse segnaletica preordinata ad avvisare “della presenza di un ostacolo” e che la strada fosse “scarsamente illuminata”.
L'approdo cui si è testé pervenuti è confortato dai rilievi effettuati da Carabinieri della Tenenza di recatisi sul luogo teatro del sinistro poco dopo la verificazione dello stesso, desumibili da alcuni CP_2 stralci del verbale nell'occasione redatto dai medesimi riportati in virgolettato nel corpo dell'atto di citazione, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata mossa dal convenuto Ente: in particolare, i predetti militi hanno constatato che le transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione”.
Ulteriore elemento indiziario che può essere addotto a sostegno della prospettazione attorea è rappresentato dal verbale di pronto soccorso stilato dai sanitari del nosocomio di Nocera Inferiore, ove l'attore era giunto, a bordo di ambulanza del 118, alle ore 1:40 del 22.6.13, per poter ricevere le cure pagina 11 di 20 del caso, dal quale risulta che quest'ultimo avesse riferito al personale medico che le lesioni riscontrate fossero conseguenza di un incidente stradale.
L'effettiva verificazione del sinistro è corroborata, infine, dagli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato la compatibilità causale tra le lesioni subite dal sig. e la CP_1 dinamica dell'evento dannoso ricostruita nell'atto di citazione.
Alla luce di tali elementi, non può che affermarsi la responsabilità del per il sinistro Controparte_2 per cui è disputa, avendo l'attore dato prova che lo stesso sia stato causato della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla res custodita (presenza di transenne non visibili né segnalate sulla carreggiata scarsamente illuminata).
Né la prefata conclusione potrebbe essere destituita di fondamento asserendo – come fatto dal convenuto Ente – che il sig. avrebbe tenuto una condotta colposa idonea ad interrompere la CP_1 serie causale innescata dalla presenza delle transenne, atteggiantesi a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso, giacché, essendo detto ostacolo ben visibile, avrebbe omesso di frenare o di cambiare tempestivamente la direzione di marcia. A tale argomentazione risulta agevole replicare che dal raccolto compendio probatorio è emerso che nessun rimprovero di colpevolezza possa essere mosso all'attore, in quanto le transenne presenti sulla carreggiata non erano né visibili né segnalate: segnatamente, la presenza di segnaletica preordinata ad avvertire delle transenne di cui si discorre è stata espressamente esclusa, oltre che dall'unico teste escusso, anche dai Carabinieri della Tenenza di intervenuti sul luogo teatro del sinistro poco CP_2 dopo la verificazione dello stesso.
Quanto alla possibilità di avvistare per tempo le transenne in questione, la stessa pare potersi escludere non soltanto sulla base delle conclusioni rassegnate dai testé citati militi nel corpo dello stilato verbale
– avendo gli stessi dato claris litteris atto che le transenne fossero state “collocate in maniera non idonea, non in sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto di notte poiché prive di illuminazione che indichi la loro collocazione” –, ma anche in forza dell'argomentazione per la quale la teste escussa, sig.ra si fosse accorta della presenza di tale ostacolo soltanto una volta scesa dalla propria Parte_1 vettura, che nel frangente era preceduta proprio dal motociclo condotto dal sig. per sincerarsi CP_1 delle condizioni dell'attore.
Talché, attesa l'impossibilità – o, comunque, la significativa difficoltà – di scorgere per tempo le transenne, deve ritenersi che il sig. non avrebbe in alcun modo potuto prevedere, in assenza di CP_1 una apposita segnaletica indicante il non apparente pericolo, la verificazione del sinistro.
5. Sulla quantificazione del danno pagina 12 di 20 Accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro di cui si discorre, CP_2 occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dall'attore: lo stesso, oltre ad aver domandato il ristoro del pregiudizio biologico, ha invocato il risarcimento del danno morale, nonché chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto e del valore dell'orologio che si sarebbe danneggiato in conseguenza del sinistro.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, il nominato CTU ha accertato – sulla base della documentazione medica prodotta e dell'esame obiettivo cui ha sottoposto l'attore – che il sig. ha subito in conseguenza del sinistro CP_1 occorsogli un “politrauma con frattura composta base del I, II, III metatarso destro, infrazione I e II falange alluce destro con ferite ed escoriazioni multiple”. Le sofferte lesioni hanno determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nell'8%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta (ITT); 30 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%; 30 giorni di invalidità temporanea parziale
(ITP) valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa dell'istante ha invocato il risarcimento del danno morale. Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o pagina 13 di 20 modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate pagina 14 di 20 disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima pagina 15 di 20 di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Con specifico riguardo al pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la
Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi pagina 16 di 20 non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle pagina 17 di 20 misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, non può essere riconosciuto un danno morale, tenuto conto, per un verso, della non significativa entità del pregiudizio alla salute determinato dal sinistro stradale;
per l'altro, della mancata allegazione – almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum – di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale.
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, l'attore – come rilevato anche dal nominato CTU – non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare le spese mediche di cui ha domandato il rimborso.
Per quanto concerne, poi, l'allegato danneggiamento dell'orologio, nulla può essere riconosciuto all'attore, non essendo emerso con sufficiente grado di certezza che lo stesso sia occorso proprio in conseguenza del sinistro per cui è causa, giacché l'unico teste escusso si è limitato a riconoscere una fotografia immortalante detto orologio nello stato in cui si presentava dopo la verificazione dell'incidente, senza, tuttavia, aver riferito alcunché circa le condizioni antecedenti all'evento dannoso per cui è disputa.
6. Sulla liquidazione del danno
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. A tal fine, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi al sig. a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma ottenuta con il CP_1 seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno biologico” (pari ad euro 2.264,08) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (8 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,785) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (44 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 14.218,00;
pagina 18 di 20 b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 30 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 3.450,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 1.725,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 30 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 826,50.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 20.255,50. Su tale ammontare sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 20.255,50 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (22.6.13) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Sulle spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di citazione CP_1 ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del
Controparte_2
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del Controparte_2 pagina 19 di 20 b. condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Controparte_2 euro 20.255,50, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. Condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte convenuta.
Provvedimento depositato telematicamente in data 1.10.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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