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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/01/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1632/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A nel procedim ent o r.g.n. 1632/2021 avent e ad oggetto: di ritti reali
Usucapione
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1938 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv.
Massimo Galasso, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino alla via Luigi Tosti n. n. 38
ATTORE
E
(CF , nata a [...] CP_1 C.F._2
il 03/06/1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Papa e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla via E. De Nicola n. 116
CONVENUT A
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 25.10.2023
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere il riconoscimento, in suo favore, della CP_1 proprietà piena ed esclusiva dell'immobile sito in Cervaro alla Via Rodi n. 97, foglio 20 mappale 50, cat. A/2, classe 7, vani catastali 15,5 per maturata usucapione acquisitiva ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 e seg. cc
A fondamento della domanda ha dedotto:
• Di aver ereditato con la figlia a seguito della CP_1
successione a causa di morte della moglie avvenuta in Persona_1 data 17.06.1989, l'immobile sito nel Comune di Cervaro alla Via Rodi
n. 97, foglio 20 mappale 50, cat A/2, classe 7, vani catastali 15,5 rendita euro 1.120,71
• Di possedere, uti dominus, da oltre trent'anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva tale immobile, unitamente all'attuale moglie ed alla loro figlia Parte_2 [...]
Controparte_2
• Di aver contribuito all'edificazione dell'immobile, al pagamento delle imposte, tasse ed utenze relative all'immobile, creando così un focolare domestico
• Di aver conferito alla seconda figlia una procura generale per disporre di tutte le sue sostanze
• La sussistenza dei presupposti ex art. 1158 cc e seguenti del cc per dichiarare acquisita la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile in capo all'attore
Ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale, verificato l'espletamento dell'onere della mediazione, esonerare dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex art.- 28/20187 per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, dichiarare usucapita, ai sensi degli artt. 1158 cc seg. Cod. Civ., in favore del
- 2 -
Sig. , già comproprietario pro quota dell'immobile sito in Parte_1
Cervaro (FR) alla Via Rodi n. 97, foglio 20 mappale 50, cat. A/2, classe 7, vani catastali15,5, rendita euro 1.120,7, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile su menzionato;
munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RRII di Frosinone e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' direzione Provinciale di Frosinone ufficio Organizzazione_1
provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli
Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con competenze di causa interamente rifuse in caso di opposizione. ”
Si è costituita in giudizio contestando le domande attoree CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto. Nello specifico ha dedotto: che, come risulta dal certificato di residenza storica dell'ufficio anagrafe del
Comune di Cervaro del 27.09.2021, non ha mai dimorato Parte_1 nell'immobile sito in Cervaro alla Via Rodi n. 97, di cui rivendica la proprietà esclusiva dal 1993 risiedendo attualmente all'estero; che la stessa è residente nel Comune di Cervaro dal 1978 e si è occupata, nei periodi in cui il padre dimorava all'estero, della cura e della manutenzione dell'immobile, in particolare tagliando l'erba, e ponendo in essere le riparazioni necessarie;
che solo recentemente ha impedito alla convenuta di accedere Parte_1 all'immobile, in concomitanza con il rilascio alla figlia nata dal secondo matrimonio di una procura generale per gestire tutte Controparte_2
le proprietà del padre;
che di conseguenza difettano, nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 1158 e seguenti del cc, il possesso continuato ed interrotto del bene e l'animus possidendi.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
- 3 -
Nel merito la domanda di usucapione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n 7221/2009) ha riconosciuto che il coerede può prima della divisione usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività.
Non è tuttavia sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, e ciò in quanto il coerede, che è già compossessore animo proprio ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad un'estensione dei limiti del suo possesso.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che comportando solo il soddisfacimento di obblighi, o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (vedi Cass. n.
14171/2007; Cass. n. 10294/1990; Cass. n. 2944/1990).
Orbene, dall'applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso che qui ci occupa, si rileva che parte attrice non ha allegato né dedotto gli elementi fattuali dai quali possa ricavarsi con tranquillizzante certezza la prova che lo
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stesso abbia goduto dei beni ereditari in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Innanzitutto, si rileva che, in questo contesto, non ha valore decisivo la circostanza dedotta e non provata che lo stesso abbia contribuito alle edificazione dell'immobile, né che lo stesso ne abbia curato la manutenzione o provveduto al pagamento delle imposte atteso che, ove un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr
Cass. Sentenza n. 10734 del 04/05/2018).
Le circostanze indicate in citazione non evidenziano già a livello assertivo il godimento del bene da parte dell'attore con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus”, dal momento che lo stesso ha utilizzato per fondare la sua pretesa espressioni del tutto generiche quali l'esericizio del possesso uti dominus da oltre trent'anni in maniera pubblica pacifica ininterrotta indisturbata ed esclusiva dell'immobile oggetto di causa.
Deve essere in ogni caso rilevato che la prova orale richiesta da parte attrice nella seconda memoria ex art 183 c.p.c. sulle circostanze dedotte in citazione
è inammissibile in quanto non articolata in capitoli specifici.
Quanto alla produzione dell'ulteriore documentazione comprovante la fondatezza della domanda unitamente alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art
183 c.p.c., poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o
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ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119).
Deve essere oltretutto rilevato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati negli atti di parte e nei termini di legge, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, e di individuare tra le stesse produzioni gli elementi utili a supportare la domanda attorea priva di specificità, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Sul punto si rileva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”. (cfr
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023).
Infine, non può trascurarsi la circostanza che ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria per il riconoscimento dell'usucapione la produzione delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa fossero ancora di proprietà del de cuius al momento della morte.
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L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto – a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte – stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. n. 2161/2005).
Rileva, invero, questo giudice che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili per cui è causa in capo al de cuius al momento della morte è stato prodotto dall'attore.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di usucapione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto l'accertamento dell'intervenuto usucapione.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato, infatti, prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza, in omaggio al principio di acquisizione, all'ispezione catastale nella produzione degli attori, che nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di divisione in capo ai soggetti della cui eredità si tratta ovvero alle certificazioni catastali che, secondo la giurisprudenza di
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legittimità, non sono idonei a provare la proprietà di un bene immobile, potendo essere assunti come elementi sussidiari (cfr. Cass. n. 24167/2013).
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza in favore del de cuius degli immobili per cui è causa, altresì, regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda di usucapione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda, ovvero di instaurazione del presente giudizio, poiché, solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento della proposizione della domanda di usucapione proposta nell'ambito del giudizio per lo scioglimento di comunione ereditaria.
Ciò posto, nessuno di detti documenti è stato prodotto in atti.
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, la parte istante ha l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con tranquillizzante certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la precisazione che il valore della causa, in applicazione dell'art 15 c.p.c., è pari ad euro 224.140,00 in quanto, ai fini della determinazione del valore della causa, l'importo della rendita catastale indicato in citazione, pari ad euro
1120,07, deve essere moltiplicato per duecento, trattandosi di controversia relativa a diritti di proprietà.
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte convenuta per dichiarato anticipo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cassino Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1632/2021 come innanzi proposta, così provvede:
1.rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2.condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della convenuta che liquida in euro 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore avv.to Beniamino Papa dichiaratosi antistatario.
Cassino 25.1.2024
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott.ssa Sara Lanzett a ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A nel procedim ent o r.g.n. 1632/2021 avent e ad oggetto: di ritti reali
Usucapione
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.03.1938 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv.
Massimo Galasso, e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino alla via Luigi Tosti n. n. 38
ATTORE
E
(CF , nata a [...] CP_1 C.F._2
il 03/06/1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Papa e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla via E. De Nicola n. 116
CONVENUT A
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 25.10.2023
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Il fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere il riconoscimento, in suo favore, della CP_1 proprietà piena ed esclusiva dell'immobile sito in Cervaro alla Via Rodi n. 97, foglio 20 mappale 50, cat. A/2, classe 7, vani catastali 15,5 per maturata usucapione acquisitiva ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 e seg. cc
A fondamento della domanda ha dedotto:
• Di aver ereditato con la figlia a seguito della CP_1
successione a causa di morte della moglie avvenuta in Persona_1 data 17.06.1989, l'immobile sito nel Comune di Cervaro alla Via Rodi
n. 97, foglio 20 mappale 50, cat A/2, classe 7, vani catastali 15,5 rendita euro 1.120,71
• Di possedere, uti dominus, da oltre trent'anni in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva tale immobile, unitamente all'attuale moglie ed alla loro figlia Parte_2 [...]
Controparte_2
• Di aver contribuito all'edificazione dell'immobile, al pagamento delle imposte, tasse ed utenze relative all'immobile, creando così un focolare domestico
• Di aver conferito alla seconda figlia una procura generale per disporre di tutte le sue sostanze
• La sussistenza dei presupposti ex art. 1158 cc e seguenti del cc per dichiarare acquisita la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile in capo all'attore
Ha concluso chiedendo: “in via pregiudiziale, verificato l'espletamento dell'onere della mediazione, esonerare dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex art.- 28/20187 per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, dichiarare usucapita, ai sensi degli artt. 1158 cc seg. Cod. Civ., in favore del
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Sig. , già comproprietario pro quota dell'immobile sito in Parte_1
Cervaro (FR) alla Via Rodi n. 97, foglio 20 mappale 50, cat. A/2, classe 7, vani catastali15,5, rendita euro 1.120,7, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile su menzionato;
munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RRII di Frosinone e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' direzione Provinciale di Frosinone ufficio Organizzazione_1
provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili degli
Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con competenze di causa interamente rifuse in caso di opposizione. ”
Si è costituita in giudizio contestando le domande attoree CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto. Nello specifico ha dedotto: che, come risulta dal certificato di residenza storica dell'ufficio anagrafe del
Comune di Cervaro del 27.09.2021, non ha mai dimorato Parte_1 nell'immobile sito in Cervaro alla Via Rodi n. 97, di cui rivendica la proprietà esclusiva dal 1993 risiedendo attualmente all'estero; che la stessa è residente nel Comune di Cervaro dal 1978 e si è occupata, nei periodi in cui il padre dimorava all'estero, della cura e della manutenzione dell'immobile, in particolare tagliando l'erba, e ponendo in essere le riparazioni necessarie;
che solo recentemente ha impedito alla convenuta di accedere Parte_1 all'immobile, in concomitanza con il rilascio alla figlia nata dal secondo matrimonio di una procura generale per gestire tutte Controparte_2
le proprietà del padre;
che di conseguenza difettano, nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 1158 e seguenti del cc, il possesso continuato ed interrotto del bene e l'animus possidendi.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
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Nel merito la domanda di usucapione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n 7221/2009) ha riconosciuto che il coerede può prima della divisione usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività.
Non è tuttavia sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, e ciò in quanto il coerede, che è già compossessore animo proprio ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad un'estensione dei limiti del suo possesso.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ai fini della prova dell'usucapione del bene in comunione non è sufficiente che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo comproprietario, oppure atti che comportando solo il soddisfacimento di obblighi, o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune, ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad un'estensione del possesso, occorrendo per contro la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri comproprietari ogni atto di godimento, o di gestione (vedi Cass. n.
14171/2007; Cass. n. 10294/1990; Cass. n. 2944/1990).
Orbene, dall'applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso che qui ci occupa, si rileva che parte attrice non ha allegato né dedotto gli elementi fattuali dai quali possa ricavarsi con tranquillizzante certezza la prova che lo
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stesso abbia goduto dei beni ereditari in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Innanzitutto, si rileva che, in questo contesto, non ha valore decisivo la circostanza dedotta e non provata che lo stesso abbia contribuito alle edificazione dell'immobile, né che lo stesso ne abbia curato la manutenzione o provveduto al pagamento delle imposte atteso che, ove un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr
Cass. Sentenza n. 10734 del 04/05/2018).
Le circostanze indicate in citazione non evidenziano già a livello assertivo il godimento del bene da parte dell'attore con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus”, dal momento che lo stesso ha utilizzato per fondare la sua pretesa espressioni del tutto generiche quali l'esericizio del possesso uti dominus da oltre trent'anni in maniera pubblica pacifica ininterrotta indisturbata ed esclusiva dell'immobile oggetto di causa.
Deve essere in ogni caso rilevato che la prova orale richiesta da parte attrice nella seconda memoria ex art 183 c.p.c. sulle circostanze dedotte in citazione
è inammissibile in quanto non articolata in capitoli specifici.
Quanto alla produzione dell'ulteriore documentazione comprovante la fondatezza della domanda unitamente alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione alla seconda memoria ex art
183 c.p.c., poiché le attività assertive della parte devono trovare la loro sede nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. n.1 e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova, sui fatti puntualmente dedotti o
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ulteriormente precisati nei precedenti scritti difensivi ( v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119).
Deve essere oltretutto rilevato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati negli atti di parte e nei termini di legge, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, e di individuare tra le stesse produzioni gli elementi utili a supportare la domanda attorea priva di specificità, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Sul punto si rileva che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”. (cfr
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023).
Infine, non può trascurarsi la circostanza che ai fini della prova dell'usucapione, la produzione documentale di parte attrice appare carente, reputandosi necessaria per il riconoscimento dell'usucapione la produzione delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto di causa, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se i beni per cui è causa fossero ancora di proprietà del de cuius al momento della morte.
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L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto – a prescindere dall'atteggiamento processuale di non contestazione o di ammissione della controparte – stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. n. 2161/2005).
Rileva, invero, questo giudice che nessun documento probante la proprietà dei beni immobili per cui è causa in capo al de cuius al momento della morte è stato prodotto dall'attore.
Se, infatti, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di usucapione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, di rapporti giuridici, alcuna prova è stata invece offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza al de cuius dei beni per i quali è stato chiesto l'accertamento dell'intervenuto usucapione.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al de cuius è stato, infatti, prodotto, non potendosi di certo attribuire una qualche rilevanza, in omaggio al principio di acquisizione, all'ispezione catastale nella produzione degli attori, che nulla dimostra in merito al titolo di provenienza del bene oggetto di divisione in capo ai soggetti della cui eredità si tratta ovvero alle certificazioni catastali che, secondo la giurisprudenza di
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legittimità, non sono idonei a provare la proprietà di un bene immobile, potendo essere assunti come elementi sussidiari (cfr. Cass. n. 24167/2013).
Sarebbe, invece, stato necessario produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, oltre al titolo di provenienza in favore del de cuius degli immobili per cui è causa, altresì, regolare certificazione notarile (ovvero rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari) contenente l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della domanda di usucapione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda, ovvero di instaurazione del presente giudizio, poiché, solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento della proposizione della domanda di usucapione proposta nell'ambito del giudizio per lo scioglimento di comunione ereditaria.
Ciò posto, nessuno di detti documenti è stato prodotto in atti.
Orbene, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, la parte istante ha l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerato che non è stata fornita con tranquillizzante certezza la prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati, si ritiene che la domanda di usucapione non possa essere accolta.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la precisazione che il valore della causa, in applicazione dell'art 15 c.p.c., è pari ad euro 224.140,00 in quanto, ai fini della determinazione del valore della causa, l'importo della rendita catastale indicato in citazione, pari ad euro
1120,07, deve essere moltiplicato per duecento, trattandosi di controversia relativa a diritti di proprietà.
La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento stante la bassa complessità delle questioni trattate e la limitata attività istruttoria svolta, con attribuzione in favore del procuratore di parte convenuta per dichiarato anticipo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cassino Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1632/2021 come innanzi proposta, così provvede:
1.rigetta la domanda proposta da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2.condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della convenuta che liquida in euro 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore avv.to Beniamino Papa dichiaratosi antistatario.
Cassino 25.1.2024
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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