Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Rovegno, con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, viale Sforza n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto del 5 settembre 2022, prot. n. -OMISSIS-Area 1^ O.S.P., notificato in data 10 novembre 2022, con il quale la Prefettura di Milano ha disposto la revoca della nomina a guardia particolare giurata e del porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta nonché il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
- di ogni altro atto, consequenziale, presupposto, inerente e connesso, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-con istanza del 4.6.2025, depositata in giudizio in data 8.6.2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non è stata formulata nel rispetto della procedura prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a., in quanto la rinuncia non è stata notificata alla controparte “almeno dieci giorni prima dell'udienza”.
Tuttavia, il Collegio ritiene che l’atto di rinuncia prodotto in giudizio costituisce argomento di prova della “sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., in quanto tramite la rinuncia al ricorso la parte sostanziale ha comunque manifesto la volontà, alla luce del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, di non aver più interesse alla decisione.
Il Collegio, nel prendere atto della manifestazione di volontà del ricorrente, accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., e per l’effetto dichiara improcedibile il ricorso.
In considerazione della definizione in rito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.