Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8276
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Sentenza 30 luglio 1999

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In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione "in limine litis", presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell'ordinanza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8276
    Data del deposito : 30 luglio 1999

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