Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione "in limine litis", presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell'ordinanza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8276 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso l'avvocato V. BELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CASAROTTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PADOVA,
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PADOVA CONCESSIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SpA;
- intimati -
avverso l'ordinanza della Pretura di PADOVA, depositata l'08/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Goggiamani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Padova con ordinanza 8 gennaio 1997 a norma dell'art. 23, primo comma, legge 689/1981 dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da EN AT avverso le cartelle esattoriali recanti la iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative (inflitte al AT per violazioni di precetti di circolazione stradale), perché le copie fotostatiche delle cartelle impugnate - allegate al ricorso - non riproducevano la relazione di notificazione e non era perciò "accertabile la proposizione del ricorso nel termine previsto dal primo comma dell'art. 22 legge 689/1981". Contro tale ordinanza EN AT ha proposto ricorso per cassazione (notificato al Comune di Padova e all'esattore Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.) deducendo cinque motivi di impugnazione illustrati con memoria.
Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La unitaria censura, argomentata nei cinque motivi di impugnazione come denuncia di violazione degli artt. 22 e 23 legge 689/1981, è fondata. A ragione, il ricorrente rileva, da un lato,
che là dove l'art. 23, comma 3, onera l'opponente di allegare al ricorso "l'ordinanza notificata" non pone, al riguardo, una condizione di ammissibilità dell'opposizione; e la esigenza di sicura identificazione del provvedimento impugnato ben può essere soddisfatta pur attraverso la produzione di una copia di esso;
dall'altro, che il potere straordinario dato al Pretore dall'art. 23, primo comma (con norma palesemente eccezionale, insuscettibile perciò di essere applicata oltre il caso considerato) postula l'accertamento positivo che il ricorso sia stato "proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22", sicché deve concludersi (conformemente all'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: per tutte, Cass. n. 7385 del 1997) nel senso che la ordinanza di inammissibilità non può essere pronunciata quando, come nella specie, la documentazione relativa al provvedimento impugnato - allegata al ricorso - non consenta di verificare la tempestività del ricorso stesso ma neppure offra la prova sicura della sua tardività. In tale ipotesi, la verifica della tempestività del ricorso non può essere rimessa che allo sviluppo del procedimento, nulla escludendo che il Pretore proceda a un previo interpello del ricorrente (prima cioè di fissare l'udienza di comparizione, nell'esercizio anticipato degli stessi poteri ufficiosi che l'art. 23, comma 5, gli attribuisce nel giudizio di opposizione);
ovvero, fissata tuttavia l'udienza di comparizione, quella verifica formerà oggetto di accertamento nella istruzione probatoria. Accolto, dunque, il ricorso, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Pretore di Padova che, nella persona di un diverso magistrato, provvederà conformemente al principio qui sopra enunciato (disponendo anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Pretore di Padova nella persona di un diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999