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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliata a Caserta, piazza Cattaneo n. 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t. CP_2
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
(c.f. , in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t.;
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t.
Parte resistente – contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha adito il Tribunale di Prato affinché dichiari la nullità del provvedimento Parte_1
dirigenziale di rettifica del punteggio emesso il 2 novembre 2022 e, per l'effetto, la nullità del recesso anticipato dal contratto, con condanna dell'amministrazione datrice di lavoro a reintegrarla nel suo posto di lavoro;
chiede inoltre l'inserimento nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 28 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo comportamento serbato dalla resistente.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata individuata quale destinataria di una proposta di assunzione per trentasei ore settimanali con il profilo professionale di collaboratore scolastico, in base alla posizione in graduatoria III fascia, con l'attribuzione di 12,15 punti (posizione 397);
- di aver prestato servizio dal 29 settembre 2022 al 28 ottobre 2022, alle dipendenze del resistente, presso l'istituto di;
CP_1 Pt_2 CP_4
- che con nota prot. n. 3225 del 2 novembre 2022, emessa dal Dirigente scolastico, il suo punteggio nella graduatoria definitiva III fascia personale A.T.A., triennio 2021/2024, è stato rideterminato da 12,60 a 9,50 punti per il profilo di assistente amministrativo e da 12, 15 a 7,50 per il profilo di collaboratore scolastico;
- che nella stessa nota è stato evidenziato che il servizio prestato dal 29 settembre 2022 al 28
ottobre 2022 presso l' sarebbe stato considerato valido di fatto e non di diritto;
Parte_2
- che il 2 novembre 2022 le è stato comunicato verbalmente dall'Istituto che il servizio era cessato a far data dal 28 ottobre 2022;
- che il punteggio è stato rideterminato per l'asserita assenza del titolo di studio previsto dalla normativa per lo svolgimento dei servizi di docente di scuola primaria già prestato.
Rileva che la comunicazione del recesso del rapporto di lavoro è avvenuta solo verbalmente ed è pertanto nullo, poiché necessaria la forma scritta ad substantiam.
Rappresenta di aver svolto i servizi con i titoli abilitanti all'insegnamento (ossia, il diploma di maturità classica e la laurea in scienze dell'educazione) ed evidenzia che al fine della valutazione dei titoli di servizio occorre considerare il servizio prestato e non il titolo idoneo all'espletamento
2 dello stesso. Infine, eccepisce la nullità del decreto di rideterminazione del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalla ricorrente e da ultimo calendarizzato per la discussione all'udienza del 24 gennaio 2025, all'esito della quale si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre prendere le mosse dal provvedimento in questa sede censurato, vale a dire, la nota con la quale è stato ricalcolato il punteggio della ricorrente.
Tale determinazione è stata adottata sulla scorta dell'art. 6 del D.M. 50 del 3/3/2021, richiamato dalla stessa nota, nonché dell'allegato A al D.M. che contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI
ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.”.
Quanto alla prima disposizione richiamata, per quanto qui interessa, il co. 15 prevede:
“conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13” – ossia, quelle adottate dal Dirigente scolastico per l'ipotesi di esito negativo della verifica relativa alle dichiarazioni rilasciate dall'aspirante e di cui al comma 11 – “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di
fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
L'allegato A, contenente la menzionata tabella di valutazione prevede, per il personale ATA, la valutazione dei titoli di servizio e, in particolare, oltre a quelli prestati nel medesimo profilo in scuole statali e non (art.
7.1 e 7.2), anche la valorizzazione di “altro servizio prestato in una qualsiasi
3 delle scuole elencate al punto 7.1” (in misura diversa a seconda che l'incarico si sia protratto per l'intero anno o per una frazione di esso) e di quello prestato nelle scuole di cui al punto 7.2. (con punteggio ridotto alla metà rispetto all'ipotesi che precede).
Come si vede, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, si evince che il servizio
eventualmente prestato sarà valutato come di fatto e non di diritto quando venga accertato che manchi il titolo di studio “per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti” o che esso è stato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci;
per i servizi indicati come già svolti, invece (come, nel caso di specie, quelli di docenza), la verifica attiene alla veridicità della dichiarazione, con conseguente rettifica del punteggio solo in caso di esito negativo rispetto alla ricorrenza di tale circostanza.
In ogni caso, vi è poi da dire che la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti anche per gli incarichi di docenza a suo tempo svolti (doc. 3 ricorso), con conseguente illegittimità del provvedimento anche sotto questo profilo. Del resto, il , rimanendo CP_1
contumace, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Alla accertata illegittimità del provvedimento di rettifica adottato consegue l'illegittimità del provvedimento di recesso, nonché la condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento del punteggio originariamente attribuito per il servizio prestato dal 29 settembre al 28 ottobre
2022.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di reintegra, dal momento che il contratto rispetto al quale la parte datrice di lavoro ha anticipatamente esercitato il recesso aveva scadenza dal 30 giugno 2023.
Tuttavia, a fronte della dichiarata illegittimità di detto provvedimento, il resistente CP_1
deve essere condannato al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 29 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000), della sua natura documentale (con esclusione, dunque, della fase istruttoria), nonché della non particolare complessità delle questioni trattate (che giustifica la quantificazione in misura compresa tra i valori minimi e quelli medi dello scaglione di riferimento).
4 Le stesse devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato il 2 novembre 2022 e, per l'effetto,
- condanna parte resistente al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio prestato dal 29 settembre 2022 al 28 ottobre 2022;
- condanna il resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni CP_1
mensili perdute dal 29 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre accessori di legge;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.500 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PASQUARELLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliata a Caserta, piazza Cattaneo n. 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t. CP_2
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
(c.f. , in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t.;
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_4
persona del legale rappresentante p.t.
Parte resistente – contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha adito il Tribunale di Prato affinché dichiari la nullità del provvedimento Parte_1
dirigenziale di rettifica del punteggio emesso il 2 novembre 2022 e, per l'effetto, la nullità del recesso anticipato dal contratto, con condanna dell'amministrazione datrice di lavoro a reintegrarla nel suo posto di lavoro;
chiede inoltre l'inserimento nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 28 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 e il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo comportamento serbato dalla resistente.
A sostegno della pretesa espone:
- di essere stata individuata quale destinataria di una proposta di assunzione per trentasei ore settimanali con il profilo professionale di collaboratore scolastico, in base alla posizione in graduatoria III fascia, con l'attribuzione di 12,15 punti (posizione 397);
- di aver prestato servizio dal 29 settembre 2022 al 28 ottobre 2022, alle dipendenze del resistente, presso l'istituto di;
CP_1 Pt_2 CP_4
- che con nota prot. n. 3225 del 2 novembre 2022, emessa dal Dirigente scolastico, il suo punteggio nella graduatoria definitiva III fascia personale A.T.A., triennio 2021/2024, è stato rideterminato da 12,60 a 9,50 punti per il profilo di assistente amministrativo e da 12, 15 a 7,50 per il profilo di collaboratore scolastico;
- che nella stessa nota è stato evidenziato che il servizio prestato dal 29 settembre 2022 al 28
ottobre 2022 presso l' sarebbe stato considerato valido di fatto e non di diritto;
Parte_2
- che il 2 novembre 2022 le è stato comunicato verbalmente dall'Istituto che il servizio era cessato a far data dal 28 ottobre 2022;
- che il punteggio è stato rideterminato per l'asserita assenza del titolo di studio previsto dalla normativa per lo svolgimento dei servizi di docente di scuola primaria già prestato.
Rileva che la comunicazione del recesso del rapporto di lavoro è avvenuta solo verbalmente ed è pertanto nullo, poiché necessaria la forma scritta ad substantiam.
Rappresenta di aver svolto i servizi con i titoli abilitanti all'insegnamento (ossia, il diploma di maturità classica e la laurea in scienze dell'educazione) ed evidenzia che al fine della valutazione dei titoli di servizio occorre considerare il servizio prestato e non il titolo idoneo all'espletamento
2 dello stesso. Infine, eccepisce la nullità del decreto di rideterminazione del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalla ricorrente e da ultimo calendarizzato per la discussione all'udienza del 24 gennaio 2025, all'esito della quale si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre prendere le mosse dal provvedimento in questa sede censurato, vale a dire, la nota con la quale è stato ricalcolato il punteggio della ricorrente.
Tale determinazione è stata adottata sulla scorta dell'art. 6 del D.M. 50 del 3/3/2021, richiamato dalla stessa nota, nonché dell'allegato A al D.M. che contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI
ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.”.
Quanto alla prima disposizione richiamata, per quanto qui interessa, il co. 15 prevede:
“conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13” – ossia, quelle adottate dal Dirigente scolastico per l'ipotesi di esito negativo della verifica relativa alle dichiarazioni rilasciate dall'aspirante e di cui al comma 11 – “l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di
fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.
L'allegato A, contenente la menzionata tabella di valutazione prevede, per il personale ATA, la valutazione dei titoli di servizio e, in particolare, oltre a quelli prestati nel medesimo profilo in scuole statali e non (art.
7.1 e 7.2), anche la valorizzazione di “altro servizio prestato in una qualsiasi
3 delle scuole elencate al punto 7.1” (in misura diversa a seconda che l'incarico si sia protratto per l'intero anno o per una frazione di esso) e di quello prestato nelle scuole di cui al punto 7.2. (con punteggio ridotto alla metà rispetto all'ipotesi che precede).
Come si vede, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, si evince che il servizio
eventualmente prestato sarà valutato come di fatto e non di diritto quando venga accertato che manchi il titolo di studio “per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti” o che esso è stato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci;
per i servizi indicati come già svolti, invece (come, nel caso di specie, quelli di docenza), la verifica attiene alla veridicità della dichiarazione, con conseguente rettifica del punteggio solo in caso di esito negativo rispetto alla ricorrenza di tale circostanza.
In ogni caso, vi è poi da dire che la ricorrente ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti anche per gli incarichi di docenza a suo tempo svolti (doc. 3 ricorso), con conseguente illegittimità del provvedimento anche sotto questo profilo. Del resto, il , rimanendo CP_1
contumace, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Alla accertata illegittimità del provvedimento di rettifica adottato consegue l'illegittimità del provvedimento di recesso, nonché la condanna dell'amministrazione resistente al riconoscimento del punteggio originariamente attribuito per il servizio prestato dal 29 settembre al 28 ottobre
2022.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di reintegra, dal momento che il contratto rispetto al quale la parte datrice di lavoro ha anticipatamente esercitato il recesso aveva scadenza dal 30 giugno 2023.
Tuttavia, a fronte della dichiarata illegittimità di detto provvedimento, il resistente CP_1
deve essere condannato al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 29 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000), della sua natura documentale (con esclusione, dunque, della fase istruttoria), nonché della non particolare complessità delle questioni trattate (che giustifica la quantificazione in misura compresa tra i valori minimi e quelli medi dello scaglione di riferimento).
4 Le stesse devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- In accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato il 2 novembre 2022 e, per l'effetto,
- condanna parte resistente al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio prestato dal 29 settembre 2022 al 28 ottobre 2022;
- condanna il resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni CP_1
mensili perdute dal 29 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, oltre accessori di legge;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.500 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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