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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6425/2023 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Pasini
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Andreatta CP_1 C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1. - Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Comune di Cartigliano (VI) il 20.11.2010 tra i IGg. e , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di detto Comune, atto n. 8 parte II serie A, anno 2010;
2. – Confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, nonché in considerazione degli impegni ricreativi e sportivi del figlio. Le parti, tuttavia, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita:
pagina 1 di 4 -un fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre si occuperà di accompagnare direttamente il minore a scuola (ovvero a casa della IG.ra nel CP_1
periodo estivo di vacanza scolastica) ed un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre si occuperà di accompagnare direttamente il minore a scuola (ovvero a casa della IG.ra nel periodo estivo di vacanza CP_1
scolastica);
-il figlio poi trascorrerà le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) con i genitori ad anni alterni, come da precise indicazioni di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con impegno di entrambi i genitori a concordare i periodi prescelti entro il 31 maggio.
In ogni caso i genitori concordano fin d'ora che dette modalità potranno essere modificate in qualsiasi momento, previo accordo, anche secondo le indicazioni del figlio oggi quattordicenne. Per_1
3. – Confermare che il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1
Il padre poi si farà carico in via esclusiva di tutte le spese per l'abbigliamento del figlio, nonché delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che i coniugi dichiarano di conoscere
– Confermare che il IG. , inoltre si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie Parte_1
relative alla gestione del cane , che rimarrà nella casa di abitazione familiare con moglie e i Pt_2
ragazzi e verrà da questi accudito. Il IG. si farà carico anche delle eventuali spese Parte_1
necessarie per la pensione nel caso in cui la IG.ra e i figli maggiorenni si allontanino da casa CP_1
per un periodo superiore alle 24 ore previa comunicazione al marito.
5. – Confermare l'assegnazione della casa di abitazione coniugale sita in Cartigliano (VI) Via Duca di
Modena n. 63/B, di proprietà esclusiva del IG. , alla madre in considerazione della Parte_1
prevalente collocazione del figlio minore presso la stessa e ciò fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica. I coniugi confermano di aver individuato con separato elenco in sede di separazione quali sono i beni mobili di proprietà esclusiva della IG.ra , che la stessa potrà, CP_1 pertanto, asportare al momento del rilascio dell'abitazione. I beni mobili, le suppellettili ed i quadri di proprietà esclusiva del IG. rimarranno nell'abitazione coniugale ove saranno utilizzati Parte_1
dalla IG.ra con la diligenza del buon padre di famiglia. CP_1
Confermare che la IG.ra si farà carico in via diretta del pagamento delle utenze, nonché di ogni CP_1 spesa relativa all'ordinaria manutenzione dell'immobile, oltre a tutte le spese relative alla
pagina 2 di 4 manutenzione ordinaria del giardino.
6. – Confermare la rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad assegni di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
7. – Confermare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello del figlio minorenne.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cartigliano (VI) in data 20.11.2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
All'esito dell'udienza del 7.3.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 638/2024 resa all'esito della camera di conIGlio del 12.3.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio riportate nel provvedimento, disponendo la trasmissione della copia della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni e incombenti di competenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di conIGlio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 26.11.2024, poi trattata ex art. 127ter c.p.c. disponendosi che le parti producessero copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, poi depositata dalle parti. Nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti precisavano di non essersi riconciliati, di non aver intenzione di riconciliarsi e chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
pagina 3 di 4 - le parti hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa l'affidamento, il collocamento, i regimi di visita e di assegno di mantenimento del figlio minore , che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed Per_1
alle eIGenze del figlio;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 20.11.2010 nel Comune di Cartigliano (Vi) alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2010;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6425/2023 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Pasini
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Andreatta CP_1 C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “1. - Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Comune di Cartigliano (VI) il 20.11.2010 tra i IGg. e , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di detto Comune, atto n. 8 parte II serie A, anno 2010;
2. – Confermare l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, mentre il padre avrà diritto di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, nonché in considerazione degli impegni ricreativi e sportivi del figlio. Le parti, tuttavia, stabiliscono sin d'ora le seguenti modalità di visita:
pagina 1 di 4 -un fine settimana alternato dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina quando il padre si occuperà di accompagnare direttamente il minore a scuola (ovvero a casa della IG.ra nel CP_1
periodo estivo di vacanza scolastica) ed un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola alla mattina successiva quando il padre si occuperà di accompagnare direttamente il minore a scuola (ovvero a casa della IG.ra nel periodo estivo di vacanza CP_1
scolastica);
-il figlio poi trascorrerà le festività (Natale, Capodanno e Pasqua) con i genitori ad anni alterni, come da precise indicazioni di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- durante le vacanze estive due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con impegno di entrambi i genitori a concordare i periodi prescelti entro il 31 maggio.
In ogni caso i genitori concordano fin d'ora che dette modalità potranno essere modificate in qualsiasi momento, previo accordo, anche secondo le indicazioni del figlio oggi quattordicenne. Per_1
3. – Confermare che il padre corrisponderà alla madre in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per_1
Il padre poi si farà carico in via esclusiva di tutte le spese per l'abbigliamento del figlio, nonché delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo quanto riportato nel protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, che i coniugi dichiarano di conoscere
– Confermare che il IG. , inoltre si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie Parte_1
relative alla gestione del cane , che rimarrà nella casa di abitazione familiare con moglie e i Pt_2
ragazzi e verrà da questi accudito. Il IG. si farà carico anche delle eventuali spese Parte_1
necessarie per la pensione nel caso in cui la IG.ra e i figli maggiorenni si allontanino da casa CP_1
per un periodo superiore alle 24 ore previa comunicazione al marito.
5. – Confermare l'assegnazione della casa di abitazione coniugale sita in Cartigliano (VI) Via Duca di
Modena n. 63/B, di proprietà esclusiva del IG. , alla madre in considerazione della Parte_1
prevalente collocazione del figlio minore presso la stessa e ciò fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica. I coniugi confermano di aver individuato con separato elenco in sede di separazione quali sono i beni mobili di proprietà esclusiva della IG.ra , che la stessa potrà, CP_1 pertanto, asportare al momento del rilascio dell'abitazione. I beni mobili, le suppellettili ed i quadri di proprietà esclusiva del IG. rimarranno nell'abitazione coniugale ove saranno utilizzati Parte_1
dalla IG.ra con la diligenza del buon padre di famiglia. CP_1
Confermare che la IG.ra si farà carico in via diretta del pagamento delle utenze, nonché di ogni CP_1 spesa relativa all'ordinaria manutenzione dell'immobile, oltre a tutte le spese relative alla
pagina 2 di 4 manutenzione ordinaria del giardino.
6. – Confermare la rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad assegni di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
7. – Confermare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché a quello del figlio minorenne.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cartigliano (VI) in data 20.11.2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
All'esito dell'udienza del 7.3.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 638/2024 resa all'esito della camera di conIGlio del 12.3.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio riportate nel provvedimento, disponendo la trasmissione della copia della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni e incombenti di competenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di conIGlio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 26.11.2024, poi trattata ex art. 127ter c.p.c. disponendosi che le parti producessero copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, poi depositata dalle parti. Nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti precisavano di non essersi riconciliati, di non aver intenzione di riconciliarsi e chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
pagina 3 di 4 - le parti hanno confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa l'affidamento, il collocamento, i regimi di visita e di assegno di mantenimento del figlio minore , che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed Per_1
alle eIGenze del figlio;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 20.11.2010 nel Comune di Cartigliano (Vi) alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2010;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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