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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5928/2024 promossa da:
( C.F. ) con l'Avv. NIZZARI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. ) con l'Avv. DONVITO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , notificato in data 15.10.2024 , il sig. ha promosso Parte_1 opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti dell'atto di precetto mediante il quale la
, quale cessionaria del credito di , Controparte_1 Controparte_2 gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 40.155,74 derivante dal contratto di mutuo fondiario risalente al giorno 11/4/2025 ( come da doc.4 ) costituente il titolo esecutivo del presente giudizio , detratti gli incassi derivanti dalla procedura esecutiva immobiliare RG. n . 367/2015 del Tribunale di
AM .
Parte attrice opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta
[...]
, lamentando anche l'indeterminatezza del credito vantato dalla convenuta , Controparte_1 con eccedenza dell'importo intimato rispetto a quello effettivamente dovuto . L'attore chiedeva , pertanto , fosse dichiarata la nullità del precetto per le motivazioni sopra indicate .
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale contestava e respingeva tutte le eccezioni di parte attrice , chiedendo di accertare la
[...] propria legittimazione attiva nel procedere ad esecuzione forzata , con liquidazione delle spese di lite in proprio favore .
pagina 1 di 4 Alla prima udienza del presente giudizio , le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione . Lo scrivente giudicante , ritenuta la causa matura per la decisione , anche in considerazione della propria natura meramente documentale , veniva rinviata all'udienza del 13/5/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza , le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615 cpc 1° comma è infondata e va pertanto rigettata . L'oggetto del presente giudizio attiene alla contestazione della legittimazione della convenuta a procedere ad esecuzione forzata al fine di recuperare la Controparte_1 residua parte del credito vantato , dopo aver escusso la garanzia ipotecaria , derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 11/4/2005 ( doc. n.4 titolo n.1 ). Oggetto del presente giudizio attiene anche alla contestazione sull'importo esatto del credito azionato in precetto .
Per quanto riguarda la prima contestazione relativa alla titolarità del credito da parte di
[...]
, occorre evidenziare come il credito trae origine da un contratto di mutuo Controparte_1 fondiario del 11.4.2025 , originariamente stipulato dall'attore con la Controparte_3 ed oggetto di due cessioni di crediti in blocco e pro soluto ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione , con la prima cessione da a ( doc. 16) , la seconda da CP_3 Controparte_4
a . Controparte_5 Controparte_1
In relazione alle sopra indicate cessione dei crediti , parte convenuta ha indicato tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile alle cessioni di crediti in blocco avvenute mediante cartolarizzazione , producendo gli avvisi di cessione in AZ AL ( come da doc.
16,17,18, 21 di parte convenuta ).
A tale riguardo la disciplina delle cessioni di crediti in blocco è regolata dall'art. 58 TUB ( testo unico bancario ) , il quale prevede quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti , la pubblicazione di un avviso nella AZ AL , dispensando la Banca cessionaria dall'obbligo di provvedere alla notifica delle cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti . La Banca cessionaria dà quindi notizia dell'avvenuta cessione tramite iscrizione nel Registro delle Imprese e relativa pubblicazione nella AZ AL . Gli adempimenti sopra indicati , determinano nei confronti dei debitori gli effetti indicati dall'art. 1264 cc ( la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando lo stesso l'ha accettata o quando gli è stata notificata ). Pertanto alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione , al fine di provare la titolarità del credito nei confronti del cessionario , risulta sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione in AZ AL ( Cass. N. 31188/2017 , Cass n. 31188/2017 ).
Inoltre si evidenzia che parte convenuta , oltre a produrre la documentazione relativa alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale , ha prodotto le dichiarazioni dell'intervenuta cessione da parte delle banche cedenti , dove si evince che il credito vantato nei confronti del sig. Parte_1
è stato oggetto di cessione .
[...]
In relazione alla contestazione relativa alla determinazione dell'importo indicato in precetto , si osserva come l'opponente non abbia contestato in maniera specifica le singole voci indicate nell'atto di precetto
, eccependo in via astratta una presunta indeterminatezza . A tale riguardo , esaminando la documentazione prodotta agli atti , non si evince o comunque non vi sono elementi per ritenere non dovute le somme indicate nel precetto .
pagina 2 di 4 Le spese di lite , liquidate come da D.M. 55/2014 , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attore opponente alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta opposta che si liquidano per Controparte_1 compensi professionali in € 9.257,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
AM ,12/6/2015 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5928/2024 promossa da:
( C.F. ) con l'Avv. NIZZARI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. ) con l'Avv. DONVITO ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione a precetto ex art. 615 1° comma cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , notificato in data 15.10.2024 , il sig. ha promosso Parte_1 opposizione ex art. 615 1° comma cpc nei confronti dell'atto di precetto mediante il quale la
, quale cessionaria del credito di , Controparte_1 Controparte_2 gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 40.155,74 derivante dal contratto di mutuo fondiario risalente al giorno 11/4/2025 ( come da doc.4 ) costituente il titolo esecutivo del presente giudizio , detratti gli incassi derivanti dalla procedura esecutiva immobiliare RG. n . 367/2015 del Tribunale di
AM .
Parte attrice opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della convenuta
[...]
, lamentando anche l'indeterminatezza del credito vantato dalla convenuta , Controparte_1 con eccedenza dell'importo intimato rispetto a quello effettivamente dovuto . L'attore chiedeva , pertanto , fosse dichiarata la nullità del precetto per le motivazioni sopra indicate .
Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la Controparte_1
, la quale contestava e respingeva tutte le eccezioni di parte attrice , chiedendo di accertare la
[...] propria legittimazione attiva nel procedere ad esecuzione forzata , con liquidazione delle spese di lite in proprio favore .
pagina 1 di 4 Alla prima udienza del presente giudizio , le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione . Lo scrivente giudicante , ritenuta la causa matura per la decisione , anche in considerazione della propria natura meramente documentale , veniva rinviata all'udienza del 13/5/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza , le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 615 cpc 1° comma è infondata e va pertanto rigettata . L'oggetto del presente giudizio attiene alla contestazione della legittimazione della convenuta a procedere ad esecuzione forzata al fine di recuperare la Controparte_1 residua parte del credito vantato , dopo aver escusso la garanzia ipotecaria , derivante dal mutuo fondiario stipulato in data 11/4/2005 ( doc. n.4 titolo n.1 ). Oggetto del presente giudizio attiene anche alla contestazione sull'importo esatto del credito azionato in precetto .
Per quanto riguarda la prima contestazione relativa alla titolarità del credito da parte di
[...]
, occorre evidenziare come il credito trae origine da un contratto di mutuo Controparte_1 fondiario del 11.4.2025 , originariamente stipulato dall'attore con la Controparte_3 ed oggetto di due cessioni di crediti in blocco e pro soluto ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione , con la prima cessione da a ( doc. 16) , la seconda da CP_3 Controparte_4
a . Controparte_5 Controparte_1
In relazione alle sopra indicate cessione dei crediti , parte convenuta ha indicato tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile alle cessioni di crediti in blocco avvenute mediante cartolarizzazione , producendo gli avvisi di cessione in AZ AL ( come da doc.
16,17,18, 21 di parte convenuta ).
A tale riguardo la disciplina delle cessioni di crediti in blocco è regolata dall'art. 58 TUB ( testo unico bancario ) , il quale prevede quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti , la pubblicazione di un avviso nella AZ AL , dispensando la Banca cessionaria dall'obbligo di provvedere alla notifica delle cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti . La Banca cessionaria dà quindi notizia dell'avvenuta cessione tramite iscrizione nel Registro delle Imprese e relativa pubblicazione nella AZ AL . Gli adempimenti sopra indicati , determinano nei confronti dei debitori gli effetti indicati dall'art. 1264 cc ( la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando lo stesso l'ha accettata o quando gli è stata notificata ). Pertanto alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione , al fine di provare la titolarità del credito nei confronti del cessionario , risulta sufficiente la sola produzione dell'avviso di cessione in AZ AL ( Cass. N. 31188/2017 , Cass n. 31188/2017 ).
Inoltre si evidenzia che parte convenuta , oltre a produrre la documentazione relativa alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale , ha prodotto le dichiarazioni dell'intervenuta cessione da parte delle banche cedenti , dove si evince che il credito vantato nei confronti del sig. Parte_1
è stato oggetto di cessione .
[...]
In relazione alla contestazione relativa alla determinazione dell'importo indicato in precetto , si osserva come l'opponente non abbia contestato in maniera specifica le singole voci indicate nell'atto di precetto
, eccependo in via astratta una presunta indeterminatezza . A tale riguardo , esaminando la documentazione prodotta agli atti , non si evince o comunque non vi sono elementi per ritenere non dovute le somme indicate nel precetto .
pagina 2 di 4 Le spese di lite , liquidate come da D.M. 55/2014 , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc
2. Condanna l'attore opponente alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta opposta che si liquidano per Controparte_1 compensi professionali in € 9.257,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
AM ,12/6/2015 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 3 di 4
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