Art. 4.
Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e' ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.
La predetta anzianita' minima e' stabilita:
1) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 65;
2) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in eta' non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).
Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , e' ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianita' minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.
La predetta anzianita' minima e' stabilita:
1) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in eta' inferiore ad anni 65;
2) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in eta' non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).