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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12.04.1974
Ricorrente
E
, (C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
28.02.1975
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Crimi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e verbale d'udienza del 16.10.24 cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria Parte_2
rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 15.12.2000, in
Custonaci (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 4, parte II, Serie B, ufficio 1, dell'anno 2001; -che, dall'unione coniugale, è nato un figlio: in Per_1
data 04.10.2007; - che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “ CASA CONIUGALE ED AFFIDAMENTO DEGLIO: La casa coniugale, sita in Trapani, Via Avellone 5, è di proprietà esclusiva della sig.ra ove dimora con il figlio e, pertanto, a CP_1 Per_1
quest'ultima resta assegnata, posto che il sig. ha già rinvenuto altra Pt_1
dimora in locazione;
Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi genitori ed avrà collocazione prevalente presso la dimora materna e, tuttavia, considerati gli ottimi rapporti intrattenuti con entrambi genitori, la maturità
e la quasi maggiore età, questi sarà libero di frequentare il padre e sostare presso la di lui dimora ogni qual volta lo vorrà, sicché le parti hanno deciso di non stabilire regole rigide in ordine al diritto di visita genitoriale;
CONDIZIONI PATRIMONALI/MANTENIMENTO DEL FIGLIO: le parti, entrambe diplomate, godono di un tenore di vita sufficiente poiché autonome da punto di vista finanziario, entrambe occupate con rapporto di lavoro a tempo parziale. Per tali ragioni non si prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra parte, piuttosto il mantenimento diretto del figlio da parte del padre, anche mediante Per_1 il versamento allo stesso di un importo mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alla contribuzione, in misura del 50%, alle spese straordinarie;
il sig.
è proprietario di un immobile sito in Trapani nella via San Parte_1
Francesco di Paola al civico n. 23, individuato al catasto fabbricati del
Comune di Trapani al foglio di mappa 303, particella 214 Sub.2, piano terra, categoria C1, classe 6, consistenza mq 11, come meglio descritto nel titolo che si allega al presente ricorso. Detto immobile è stato sempre adibito dalle parti a finalità esclusivamente familiari e, pertanto, con il presente atto il sig. ne trasferisce la piena proprietà alla sig.ra Parte_1 [...]
la quale accetta”. CP_1
All'udienza del 16.1024 le parti, invitate dal Tribunale ad interloquire, hanno puntualizzato che la previsione relativa al trasferimento dell'immobile in favore di deve intendersi circoscritto ai soli effetti Controparte_1
obbligatori tra le parti, sicchè le stesse provvederanno al trasferimento con separato rogito;
le stesse confermano la previsione di un assegno a carico del quale contributo per il mantenimento del figlio minore, nella Pt_1
misura di € 300,00 mensili e con previsione che il versamento avverrà a mezzo carta prepagata che sarà nella disponibilità del ragazzo e che le parti avranno cura di attivare, anche in vista dei prossimi studi universitari fuori sede.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.04.1974 e nata a [...], il [...], Controparte_1
matrimonio celebrato in Custonaci (Tp) il 15.12.2000, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 4, parte 2, serie B, ufficio1, dell'anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva .
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 31.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
12.04.1974
Ricorrente
E
, (C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
28.02.1975
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Crimi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e verbale d'udienza del 16.10.24 cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria Parte_2
rappresentando: - che hanno contratto matrimonio in data 15.12.2000, in
Custonaci (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 4, parte II, Serie B, ufficio 1, dell'anno 2001; -che, dall'unione coniugale, è nato un figlio: in Per_1
data 04.10.2007; - che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “ CASA CONIUGALE ED AFFIDAMENTO DEGLIO: La casa coniugale, sita in Trapani, Via Avellone 5, è di proprietà esclusiva della sig.ra ove dimora con il figlio e, pertanto, a CP_1 Per_1
quest'ultima resta assegnata, posto che il sig. ha già rinvenuto altra Pt_1
dimora in locazione;
Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi genitori ed avrà collocazione prevalente presso la dimora materna e, tuttavia, considerati gli ottimi rapporti intrattenuti con entrambi genitori, la maturità
e la quasi maggiore età, questi sarà libero di frequentare il padre e sostare presso la di lui dimora ogni qual volta lo vorrà, sicché le parti hanno deciso di non stabilire regole rigide in ordine al diritto di visita genitoriale;
CONDIZIONI PATRIMONALI/MANTENIMENTO DEL FIGLIO: le parti, entrambe diplomate, godono di un tenore di vita sufficiente poiché autonome da punto di vista finanziario, entrambe occupate con rapporto di lavoro a tempo parziale. Per tali ragioni non si prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra parte, piuttosto il mantenimento diretto del figlio da parte del padre, anche mediante Per_1 il versamento allo stesso di un importo mensile non inferiore ad euro 300,00 oltre alla contribuzione, in misura del 50%, alle spese straordinarie;
il sig.
è proprietario di un immobile sito in Trapani nella via San Parte_1
Francesco di Paola al civico n. 23, individuato al catasto fabbricati del
Comune di Trapani al foglio di mappa 303, particella 214 Sub.2, piano terra, categoria C1, classe 6, consistenza mq 11, come meglio descritto nel titolo che si allega al presente ricorso. Detto immobile è stato sempre adibito dalle parti a finalità esclusivamente familiari e, pertanto, con il presente atto il sig. ne trasferisce la piena proprietà alla sig.ra Parte_1 [...]
la quale accetta”. CP_1
All'udienza del 16.1024 le parti, invitate dal Tribunale ad interloquire, hanno puntualizzato che la previsione relativa al trasferimento dell'immobile in favore di deve intendersi circoscritto ai soli effetti Controparte_1
obbligatori tra le parti, sicchè le stesse provvederanno al trasferimento con separato rogito;
le stesse confermano la previsione di un assegno a carico del quale contributo per il mantenimento del figlio minore, nella Pt_1
misura di € 300,00 mensili e con previsione che il versamento avverrà a mezzo carta prepagata che sarà nella disponibilità del ragazzo e che le parti avranno cura di attivare, anche in vista dei prossimi studi universitari fuori sede.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.04.1974 e nata a [...], il [...], Controparte_1
matrimonio celebrato in Custonaci (Tp) il 15.12.2000, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci al n. 4, parte 2, serie B, ufficio1, dell'anno 2001, alle condizioni di cui in parte motiva .
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 31.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo