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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1383 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. GE RI CO Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1383 / 2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA C.F. 1 1) nata il [...] a [...] 1
(ROMANIA), con l'Avv. MARIA GRAZIA CARNEVALE, come da procura in atti RICORRENTE
E nato il [...] a [...], Controparte 1 C.F. 2 RESISTENTEcon l'Avv. FRANCESCA BUFALINI, come da procura in atti
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha chiesto dichiararsi la separazione Con ricorso in atti personale da Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato in Bomarzo (VT) in data 07.05.2012 con rito civile, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bomarzo al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2012. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava.
Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
"considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi si formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Bomarzo a parte ricorrente;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere e avere con sé ogni qualvolta lo desideri i figli minori, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 17,15 alle ore 21,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse, con ciascuno dei genitori alternativamente, iniziando dalla madre, vale a dire dalle ore 14,00 del
24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore
20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno trenta giorni divisi un due periodi di 15 giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 3. Controparte_1 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo
Tribunale di Viterbo. La Sig.ra Pt_1 percepirà per intero l'assegno unico universale;
4. ognuno provvederà al proprio mantenimento.
5. autorizza il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio.
6. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra celebrato in Bomarzo (VT) inParte 1 e Controparte 1 data 07.05.2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2012.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. GE RI CO Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1383 / 2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA C.F. 1 1) nata il [...] a [...] 1
(ROMANIA), con l'Avv. MARIA GRAZIA CARNEVALE, come da procura in atti RICORRENTE
E nato il [...] a [...], Controparte 1 C.F. 2 RESISTENTEcon l'Avv. FRANCESCA BUFALINI, come da procura in atti
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha chiesto dichiararsi la separazione Con ricorso in atti personale da Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato in Bomarzo (VT) in data 07.05.2012 con rito civile, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Bomarzo al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2012. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava.
Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
"considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi si formula la seguente proposta conciliativa della controversia:
1. assegnare la casa familiare sita in Bomarzo a parte ricorrente;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere e avere con sé ogni qualvolta lo desideri i figli minori, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 17,15 alle ore 21,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse, con ciascuno dei genitori alternativamente, iniziando dalla madre, vale a dire dalle ore 14,00 del
24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore
20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno trenta giorni divisi un due periodi di 15 giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. 3. Controparte_1 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo
Tribunale di Viterbo. La Sig.ra Pt_1 percepirà per intero l'assegno unico universale;
4. ognuno provvederà al proprio mantenimento.
5. autorizza il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio.
6. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra celebrato in Bomarzo (VT) inParte 1 e Controparte 1 data 07.05.2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bomarzo al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2012.
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/11/2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI CO