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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14246/2024 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Arno' Valentina Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Arno' Valentina Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica dele condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disporre l'integrale eliminazione/revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, , quale originariamente disposto a carico del padre Persona_1 nella misura di € 100,00, il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'aer.473 bis 29 c.p.c, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Mestrino (PD) il 21.12.1992, che dal matrimonio sono nate
Per_ due figlie, , nata il [...] e nata il [...] e che con sentenza n. 3288/2014, Per_1
pronunciata il 21.10.2014, depositata il 30.10.2014, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e precisamente la revoca dell'obbligo di di versare a , quale genitore convivente con Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di € 100,00, con Per_1
rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno allegato che ormai divenuta maggiorenne, Per_1
ha iniziato a lavorare in qualità di impiegata 4° livello superiore presso la Controparte_2 dapprima, fino all'1.09.2024, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e successivamente, con decorrenza dall'1.09.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per n.
40 ore settimanali, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti per la modifica delle condizioni di divorzio sono privi di profili di illegittimità e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3288/2014, depositata il 30.10.2014, del
Tribunale di Padova, si prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14246/2024 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Arno' Valentina Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Arno' Valentina Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica dele condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disporre l'integrale eliminazione/revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, , quale originariamente disposto a carico del padre Persona_1 nella misura di € 100,00, il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ai sensi dell'aer.473 bis 29 c.p.c, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Mestrino (PD) il 21.12.1992, che dal matrimonio sono nate
Per_ due figlie, , nata il [...] e nata il [...] e che con sentenza n. 3288/2014, Per_1
pronunciata il 21.10.2014, depositata il 30.10.2014, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e precisamente la revoca dell'obbligo di di versare a , quale genitore convivente con Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di € 100,00, con Per_1
rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno allegato che ormai divenuta maggiorenne, Per_1
ha iniziato a lavorare in qualità di impiegata 4° livello superiore presso la Controparte_2 dapprima, fino all'1.09.2024, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e successivamente, con decorrenza dall'1.09.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per n.
40 ore settimanali, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti per la modifica delle condizioni di divorzio sono privi di profili di illegittimità e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3288/2014, depositata il 30.10.2014, del
Tribunale di Padova, si prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 2 di 2