Decreto cautelare 9 maggio 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2025, proposto da
ZA El Aqir, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta - istanza P-NA/L/Q/2023/126578 - al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 13/03/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 9 maggio 2025, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del 13 marzo 2025, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta emesso in suo favore in data e maggio 2023 su istanza del sig. RI Di IO, rappresentante dell’omonima azienda agricola.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione della prassi prima seguita dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura; violazione delle garanzie partecipative; violazione delle circolari del Ministero dell'Interno n. 2570/2006 e 3836/2007; violazione degli art. 21 octies co. 1^ e 21 nonies L. del 1990; violazione dell’art. 5, comma 5, T.U.I. ed eccesso di potere; violazione dell'art. 13 comma 7 D. Lgs. 286/98 per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal cittadino del Marocco; violazione dell’art.97 della Costituzione, violazione dell’art 6 della Legge 241/90; violazione dell'art. 17 bis L.241/90; violazione del giusto procedimento; ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha depositato documentazione e argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1329 del 18 giugno 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nel peculiare caso di specie, tenuto conto della complessiva tempistica procedimentale e di tutta la documentazione depositata da parte ricorrente, il ricorso va accolto ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, in ossequio al principio di buona fede e leale collaborazione e tenuto conto del disposto di cui all’art. 5 TUI, considerato che comunque il ricorrente aveva già inviato documentazione alloggiativa a mezzo pec alla Prefettura e ha poi depositato in giudizio ulteriore documentazione nonché la attestazione di disponibilità dell’originario datore di lavoro richiedente il nulla osta ad assumere il ricorrente, documentando anche che il medesimo datore di lavoro aveva già provveduto a sottoscrivere contratto di soggiorno con altro lavoratore.
Nei termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto con l’obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la situazione in contraddittorio con gli interessati.
Le peculiarità della fattispecie inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | SA UD |
IL SEGRETARIO