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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/11/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI REGGIO IL
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. EF CA Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 153-1/2025 depositato il 9-9-2025 dalla stessa società con sede in Reggio Parte_1
Emilia Via Gian Battista Vico 192, Codice Fiscale e P. I.V.A.
REA RE-261961; P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in questa prospettiva, che Parte_1 [...] è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), Parte_1 essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività di affitto e gestione di terreni ed edifici non residenziali;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33
CCII;
rilevato che socio accomandatario è il sig.
[...]
, nato il [...] a [...] codice fiscale Parte_1
, residente a [...] C.F._1 che deteneva il 95% del capitale sociale;
rilevato che in data 2.4.2025 la quota di proprietà del sig.
[...]
è stata sottoposta a sequestro preventivo, in Parte_1 esecuzione del Decreto del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del P.P. N. 3925/2024;
rilevato che, il GIP con ordinanza del 4-4-2025, depositata in
Cancelleria in pari data, ha nominato amministratore giudiziario delle quote la dott.ssa Persona_1
rilevato che l'amministratore giudiziario dott.ssa Per_1
, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha evidenziato come
[...] dalla contabilità della società emergano debiti per un importo superiore ai 702.000,00 euro ed ha evidenziato che dall'istruttoria esperita dal tribunale risultano debiti fiscali iscritti a ruolo per euro 3138,39 e debiti non ancora iscritti a ruolo per euro 20.205,03;
rilevato che nel ricorso introduttivo si riferisce che, dopo l'apertura della liquidazione sociale della che Controparte_1 era il principale cliente della la società ha di fatto Pt_1 cessato l'attività e non ha più dipendenti;
rilevato che la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio
Emilia ha evidenziato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e vi sono elementi di connessione con la società , nei cui confronti si CP_1
è già aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
versa effettivamente in stato di CP_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede in Parte_1
Reggio Emilia Via Gian Battista Vico 192, Codice Fiscale e P.
I.V.A. REA RE-261961 e del socio accomandatario P.IVA_1
CF: ; Parte_1 C.F._1 nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. curatore, che alla luce Persona_2 dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 28 ottobre 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
EF CA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. EF CA Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 153-1/2025 depositato il 9-9-2025 dalla stessa società con sede in Reggio Parte_1
Emilia Via Gian Battista Vico 192, Codice Fiscale e P. I.V.A.
REA RE-261961; P.IVA_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato, in questa prospettiva, che Parte_1 [...] è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), Parte_1 essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività di affitto e gestione di terreni ed edifici non residenziali;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33
CCII;
rilevato che socio accomandatario è il sig.
[...]
, nato il [...] a [...] codice fiscale Parte_1
, residente a [...] C.F._1 che deteneva il 95% del capitale sociale;
rilevato che in data 2.4.2025 la quota di proprietà del sig.
[...]
è stata sottoposta a sequestro preventivo, in Parte_1 esecuzione del Decreto del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del P.P. N. 3925/2024;
rilevato che, il GIP con ordinanza del 4-4-2025, depositata in
Cancelleria in pari data, ha nominato amministratore giudiziario delle quote la dott.ssa Persona_1
rilevato che l'amministratore giudiziario dott.ssa Per_1
, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha evidenziato come
[...] dalla contabilità della società emergano debiti per un importo superiore ai 702.000,00 euro ed ha evidenziato che dall'istruttoria esperita dal tribunale risultano debiti fiscali iscritti a ruolo per euro 3138,39 e debiti non ancora iscritti a ruolo per euro 20.205,03;
rilevato che nel ricorso introduttivo si riferisce che, dopo l'apertura della liquidazione sociale della che Controparte_1 era il principale cliente della la società ha di fatto Pt_1 cessato l'attività e non ha più dipendenti;
rilevato che la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio
Emilia ha evidenziato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e vi sono elementi di connessione con la società , nei cui confronti si CP_1
è già aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
versa effettivamente in stato di CP_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede in Parte_1
Reggio Emilia Via Gian Battista Vico 192, Codice Fiscale e P.
I.V.A. REA RE-261961 e del socio accomandatario P.IVA_1
CF: ; Parte_1 C.F._1 nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina il dott. curatore, che alla luce Persona_2 dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 febbraio 2026 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 28 ottobre 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
EF CA