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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Il ritardo del volo determina danno risarcibile, salvo forza maggioreAccesso limitatoRoberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3200/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. , nato a CP_1 C.F._1 CP_2
Gorgonzola (MI), il 22.09.1967, c.f. , , nata in [...], il C.F._2 CP_3
16.03.1972, c.f. , , nato a [...], il [...], C.F._3 Controparte_4
c.f. , nata a [...], il [...], c.f. C.F._4 CP_5
nato a [...], il [...], c.f. C.F._5 Controparte_6
nato a [...], il [...], c.f. C.F._6 Controparte_7
nato a [...], il 1°.02.1961, c.f. C.F._7 Controparte_8
, nato a [...]ù), il 20.02.1964, c.f. C.F._8 Controparte_9
, nata a [...], il [...], c.f. C.F._9 Parte_1
, nato a [...], [...], c.f. C.F._10 Controparte_10
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._11 Parte_2
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._12 Controparte_11
, nato a [...], il 1°.11.1965, c.f. C.F._13 Parte_3
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._14 Controparte_12
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._15 CP_13 C.F._16
nata a [...] ( MB), il 14.06.1975, c.f. in proprio e Controparte_14 C.F._17 in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore , nata a [...] Persona_1
(MI), il 20.01.2016, c.f. , , nato a [...], il [...], C.F._18 CP_15
c.f. , nata a [...], il [...], c.f. C.F._19 CP_16
nato a [...], il [...], c.f. , C.F._20 CP_17 C.F._21
nata a [...], il [...], c.f. , nato CP_18 C.F._22 Controparte_19
a Rapolla (PZ), il 25.04.1957, c.f. , nata a [...] C.F._23 CP_20
(BA), il 2.08.1961, c.f. , nato a [...], il 1°.06.1955, c.f. C.F._24 Parte_4
, nata a [...], il [...],c.f. C.F._25 CP_21
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._26 CP_22
, nata ad [...], il [...], c.f. C.F._27 CP_23
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._28 Controparte_24
, , nata a [...], l'[...], c.f. , C.F._29 CP_25 C.F._30
, nato a [...], il [...], c.f. , nata Controparte_26 C.F._31 CP_27
a Milano (MI), il 17.01.1961, c.f. nato a [...], il C.F._32 CP_28
16.07.1974, c.f., , nato a [...], il [...], C.F._33 Controparte_29
c.f. nata a [...], il [...], c.f. C.F._34 CP_30
nato a [...], il [...], c.f. C.F._35 CP_31
pagina 1 di 6 , nata a [...], il [...], c.f. C.F._36 CP_32
, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore C.F._37
nato a [...], il [...], c.f. , , Persona_2 C.F._38 Parte_5 nato a [...], il [...], c.f. , nato a C.F._39 Controparte_33
Vimercate (MB), il 10.10.1966, c.f. , nato a [...], il C.F._40 CP_34
10.09.1955, c.f. , , nato a [...], il C.F._41 Parte_6
27.09.1966, c.f. , , nato a [...], il [...], c.f. C.F._42 Controparte_35
, nato a [...], il [...], c.f. , C.F._43 CP_36 C.F._44
, nata il [...], c.f. , in proprio e in qualità di esercenti Parte_7 C.F._45 la potestà genitoriale nei confronti dei minori nato a [...], il [...], c.f. Persona_3
, nata a [...], il [...], c.f. , C.F._46 Per_4 C.F._47
nato a [...], il 1°.3.1956, c.f. nata Parte_8 C.F._48 CP_37
a Pimonte (NA), il 26.09.1958, c.f. , , nato a [...], C.F._49 Controparte_38 il 19.09.1955, c.f. , nata a [...]-Cizzago (BS), il C.F._50 CP_39
17.01.1957, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._51 CP_40
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._52 CP_41
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._53 CP_42
, nato a [...], il [...], c.f. , C.F._54 CP_43 C.F._55
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_44 C.F._56
nata a [...], il [...], c.f. , nato Parte_9 C.F._57 Parte_10
a Milano (MI), il 28.07.1960, c.f. , nato a [...], il C.F._58 Parte_11
25.04.1973, c.f. , nata ad [...], il [...], C.F._59 Parte_12
c.f. , in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei C.F._60 minori nato a [...], il [...], c.f. , e Persona_5 C.F._61 Parte_13 nata a [...], il [...], c.f. , , nato a [...] C.F._62 Controparte_45
(FG), il 30.06.1960, c.f. , , nata a [...], il [...], C.F._63 CP_46
c.f. , nato in [...], il [...], c.f. C.F._64 Controparte_47
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._65 Controparte_48
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._66 Controparte_49
nato a [...], il [...], c.f. C.F._67 Parte_14
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._68 Parte_15
in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore C.F._69
nato a [...], il 1°.1.2010, c.f. , Persona_6 C.F._70 Parte_16
, nato a [...], il [...], c.f. , ,
[...] C.F._71 Controparte_50 nato a [...], il [...], c.f. , nato a [...] C.F._72 Parte_17
Marchesato (KR), il 27.02.1966, c.f. , , nato a [...], C.F._73 Parte_18 il 20.05.1975, c.f. nato a [...], il [...], c.f. C.F._74 Parte_19
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._75 Controparte_51
nata a [...], il [...], c.f. , C.F._76 Controparte_52 C.F._77
, nata a [...], il [...], c.f. , , nato Controparte_53 C.F._78 CP_54
a Siracusa (SR), il 25.10.1961, c.f. , nata a [...], il C.F._79 CP_55
5.4.1964, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._80 CP_56
, nata a [...], il [...], c.f. C.F._81 Controparte_57
, , nato a [...], il [...], c.f. , C.F._82 CP_58 C.F._83
nato a [...], il [...], c.f. , nato a Controparte_59 C.F._84 CP_60
Cernusco sul Naviglio (MI), il 31.10.2003, c.f. , nato a [...] C.F._85 CP_61
Naviglio (MI), il 31.10.2003, c.f. , , nato a [...], il C.F._86 CP_62
06.02.1977, c.f. , , nata a [...], il [...], c.f. C.F._87 Controparte_63
, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei minori C.F._88
pagina 2 di 6 , nato a [...], il [...], c.f. , , nata a Persona_7 C.F._89 Controparte_64
ZO (MI), il 30.04.2010, c.f. nata a [...] C.F._90 Controparte_65
(8MI), il 21.01.1962, c.f. , nata a [...], il C.F._91 Controparte_66
18.08.1973, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._92 Controparte_67
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._93 CP_68
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._94 Controparte_69
, nata a [...] V.C. (AV), il 29.04.1968, c.f. C.F._95 Controparte_70
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._96 CP_71 C.F._97
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_72 C.F._98 CP_41 Pt_20 nato a [...], l'[...], c.f. , nata a [...], il C.F._99 Parte_21
20.09.1965, c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CICALA SAVERIO e DEL C.F._100
GAISO VINCENZO ATTORI APPELLANTI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dagli Avv.ti GATTI CP_73 P.IVA_1
EUGENIA NICOLETTA e VILLASCHI GIANLUIGI
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice appellante: Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento di tutte le domande originariamente proposte, così decidere:
• accertata l'assenza di circostanze eccezionali alla base della riprogrammazione aerea del volo NO6473 del 21.09.2019, dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del vettore aereo CP_73 in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine a tale riprogrammazione e al conseguente ritardo aereo all'arrivo subito dagli appellanti;
• per l'effetto, condannare l'appellato vettore aereo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore degli appellanti della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/04 pari, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata dal volo oggetto di giudizio, ad euro 250,00 cadauno;
• condannare infine l'appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari. Con riserva di ulteriori eccezioni e deduzioni all'esito dell'eventuale avversa replica.
Nell'interesse di parte convenuta appellata: Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dalla convenuta/appellata, in applicazione della normativa e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: In via principale: accertare e dichiarare che il Giudice di Pace è incorso in un vizio di extrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte di sentenza in cui ha ritenuto non dovuta la pretesa CP_7 compensazione pecuniaria applicando l'art. 3 par. 2 Reg. CE 261/04, eccezione mai sollevata da assumendo i provvedimenti opportuni, comunque con il favore delle spese;
In via concorrente e nel merito: respingere l'appello, infondato ed inammissibile, confermando la sentenza impugnata anche per intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 cpc;
comunque respingere l'appello, infondato e non provato, non risultando dovuta alcuna compensazione pecuniaria in
pagina 3 di 6 applicazione dell'art. 3 par. 3 Reg. CE 261/04, data la gratuità goduta dagli attori e/o la tariffa agevolata, non accessibile al pubblico;
In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti dedotti nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado ex art. 350 c.p.c.; a teste domiciliato presso la sede di in Somma Tes_1 CP_73
Lombardo (VA), Va della Chiesa n. 68.
Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite, o quantomeno loro compensazione, anche in considerazione del precedente giudizio introdotto avanti questo Tribunale, che per la medesima domanda ha liquidato in favore di € 1.615,00 (ad oggi mai corrisposte). CP_73
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.09.2024, gli attori proponevano appello avverso la sentenza n. 973/2024, pubblicata in data 19/02/2024, con la quale il Giudice di Pace di Busto Arsizio rigettava la domanda degli attori di riconoscimento della compensazione pecuniaria per ritardo del volo CP_7 NO6473 del 21.09.19 sulla tratta Milano Malpensa-Minorca e li condannava al rimborso delle spese di lite in favore della compagnia aerea Spa.
Nel giudizio di primo grado gli attori deducevano come il volo summenzionato giungeva a destinazione con 23 ore e 17 minuti di ritardo, ricorrendo i presupposti del diritto alla compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7, Reg. n. 261/2004 CE. La convenuta compagnia aerea si era costituita eccependo il ricorrere, nel caso di specie, di circostanze eccezionali che esimevano da responsabilità il vettore, ai sensi dell'art. 5, Reg. n. 261 cit. nonché la non spettanza della compensazione in quanto i passeggeri avevano goduto di una tariffa agevolata non accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, Reg. n. 261 cit., concludendo per il rigetto della domanda attorea. Il Giudice di pace di Busto Arsizio adito aveva rigettato la domanda stessa ritenendo che si fosse verificata una circostanza eccezionale nel volo di rotazione sulla tratta precedente ed in quanto i passeggeri erano stati ampiamente assistiti, non essendo stati costretti a presentarsi all'imbarco.
Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello deducendo l'erroneità della sentenza laddove dava rilievo, escludendo il diritto alla compensazione, alla mancata attesa in aeroporto e all'assistenza fornita dalla compagnia nonché la mancata prova, da parte del vettore, della sussistenza delle circostanze eccezionali giustificanti il ritardo del volo.
La compagnia aerea, regolarmente citata, si costituiva in giudizio e, reiterando le medesime difese avanzate in primo grado, chiedeva l'integrale rigetto dell'impugnazione. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, all'udienza del 7.5.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
*** L'appello è fondato e, come tale, merita di essere accolto. Deve premettersi che la finalità della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004 sia quella di risarcire in via forfettaria il danno per la perdita di tempo, pari o superiore alle tre ore, rispetto alla programmazione originaria del volo, oggetto dell'impegno contrattuale del vettore rimasto inesattamente adempiuto. Per avere diritto alla tutela risarcitoria prevista dall'art. 7 non si deve guardare alla considerazione del tempo trascorso o meno in aeroporto, bensì alla circostanza oggettiva del ritardo stesso (o della cancellazione), quali eventi imputabili al vettore aereo.
Come specificato anche dal paragrafo 4.4.6. degli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 emanati dalla Commissione UE: “Per quanto riguarda i «ritardi prolungati», la Corte ha stabilito che i passeggeri vittime di ritardi possono subire un danno analogo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato, consistente in una determinata perdita di tempo. In base al principio della parità di trattamento, i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più hanno diritto alla stessa compensazione pecuniaria (articolo 7) dei passeggeri il cui volo è stato cancellato. (..) La Corte ne ha dedotto che il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento
pagina 4 di 6 mira a risarcire una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ebbene, in ossequio alla ratio di tutela del passeggero sottesa al Regolamento in esame, deve ritenersi che presupposto del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria sia non già l'arrivo in aeroporto dei passeggeri all'orario originariamente fissato e l'attesa ivi protrattasi, bensì il mero ritardo prolungato del volo, superiore alle tre ore.
In tal senso, la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-
432/07) è chiara nel ribadire che il ritardo del volo è rilevante se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all'originario itinerario di viaggio previsto.
Le suddette conclusioni trovano conforto nei principi affermati dalla CGUE, Grande Sezione, nella pronuncia del 23 ottobre 2012 emessa nelle cause riunite C-581/10 e C-629/10.
Ed è proprio nella “perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione originaria del loro volo” che si sostanzia il pregiudizio che la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. CE 261/2004 mira a ristorare.
In considerazione di quanto sopra esposto, la circostanza che la compagnia aerea abbia fornito assistenza per il prolungato ritardo, evitando di lasciare i passeggeri in aeroporto in attesa del nuovo volo, non costituisce esimente per il riconoscimento di detta compensazione. Per tale ragione, l'indennità viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, presumendosi che il ritardo aereo abbia causato disagi (quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza ecc), tali per cui i passeggeri danneggiati, devono provare solo il proprio titolo di imbarco e l'effettivo ritardo (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7010 del 15/03/2024). Entrambi i requisiti possono ritenersi provati per tabulas dalle seguenti circostanze.
I passeggeri, che avevano diritto ad usufruire del volo in contestazione in quanto rientrante in un pacchetto turistico Alpitour stipulato dalla società AMSA Milano per i propri dipendenti, si presentavano all'imbarco dove apprendevano del ritardo del volo. Pur non avendo prodotto in giudizio le relative carte di imbarco (ovvero solo alcune), la compagnia aerea non ha contestato il loro diritto al servizio di volo e, del resto, le prestazioni di assistenza e l'offerta di ospitalità alberghiera in attesa della partenza del nuovo volo, presuppongono il riconoscimento e il diritto dei medesimi passeggeri ad usufruire del servizio, tanto da individuarli nominativamente per il check-in in albergo. CP_7 Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito al diritto degli attori all'imbarco sul volo NO6473 del 21.04.2021 con destinazione AH (Minorca).
Nessun dubbio sussiste in merito al ritardo del volo, confermato anche dalla compagnia aerea la quale, tuttavia, eccepisce la ricorrenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo che, pertanto, a suo dire sarebbe tale da non fondare la richiesta di compensazione pecuniaria. Esaminando le motivazioni del ritardo, emerge, effettivamente, come inizialmente il ritardo sia dovuto alla precedente ritardo del medesimo aeromobile, impiegato su altra tratta e in arrivo dalla Grecia, il quale, a causa delle avverse condizioni meteo, aveva subito una deviazione verso altro aeroporto non previsto dal piano di volo originario (Rodi, invece di . Tale deviazione comportava un ritardo di Per_8
2 ore sul volo in arrivo, ritardo che, seppur al di sotto dei termini di cui al Reg. CE 261/2004, a sua volta comportava un ulteriore e prolungato fermo a causa della chiusura notturna, fino alle ore 6,45 antimeridiane, dell'aeroporto di destinazione finale. Pertanto, l'aeromobile era costretto ad attendere l'apertura dell'aeroporto di destinazione, accumulando il ritardo finale summenzionato. Tali circostanze possono ritenersi provate dalla compagnia aerea la quale, tuttavia, non ha provato alcuna circostanza giustificatrice dell'ulteriore ritardo maturatosi dalla mattina successiva, quando era possibile
– per quanto dedotto ed emerso – ripartire alla volta della destinazione finale stante la riapertura dello pagina 5 di 6 scalo, sino all'effettiva partenza avvenuta alle ore 21.50 dello stesso giorno, risultando un ulteriore ritardo di circa 15 ore in alcun modo giustificato. L'eccepita perdita di slot e l'impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione di volo solo alla sera successiva, non vengono provate costituivano ulteriori circostanze che, se astrattamente idonee a giustificare il ritardo, avrebbero dovuto costituire oggetto di prova da parte del vettore in quanto le precedenti cause di giustificazione (il maltempo e la conseguente deviazione dal piano di volo) avevano cessato di produrre i loro effetti sulla navigazione e non può darsi giustificato anche il ritardo successivo in assenza della deduzione di specifiche circostanze (indisponibilità o saturazione degli slot, indisponibilità di altri aeromobili, etc.) che a loro volta integrino l'esimente di cui all'art. 5, 3° comma,
Reg. cit.. Per quanto concerne, infine, l'eccezione sollevata dalla compagnia relativa alla circostanza che i passeggeri abbiano usufruito di una tariffa speciale agevolata, non accessibile al pubblico ai sensi del art. 3 par. 3 Reg 261/04, occorre osservare che l'ipotesi dell'esimente non ricorre nella specie.
L'art. 3, 3° comma, Reg. n. 261, prevede infatti che “il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”. La ragione della non applicabilità va rinvenuta, dunque, nella gratuità del trasporto o, quantomeno, nella fruizione da parte del passeggero di tariffe agevolate riservate, in ipotesi che il Legislatore europeo ha ritenuto non meritevoli della tutela speciale.
Nel caso di specie la compagnia aerea non ha provato di avere offerto essa stessa ai passeggeri la gratuità
o l'applicazione di una tariffa agevolata limitandosi a dedurre che i passeggeri avevano acquistato dal proprio datore di lavoro un pacchetto turistico ottenendo condizioni di particolare favore. Ciò non integra l'ipotesi invocata atteso che il pacchetto turistico, comprensivo del biglietto aereo, era acquistato dal datore di lavoro presso il tour operator Alpitour S.p.a. e non è noto il trattamento economico riservato all'acquirente. Pertanto, la compagnia aerea non può avvalersi delle agevolazioni concesse dal datore di lavoro ai propri dipendenti, le quali ben possono coesistere con il pagamento a prezzo pieno dei biglietti aerei da parte del datore di lavoro al tour operatore e, in definitiva, alla medesima compagnia.
Per le motivazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e le spese del primo grado di giudizio e del presente, vanno poste a carico della compagnia aerea convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza appellata, condanna la società al CP_73 pagamento, in favore degli attori appellanti, della somma di € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo;
condanna l'appellata al pagamento, in favore dei difensori degli appellanti, antistatari, delle spese di lite, liquidate per il primo grado di giudizio in € 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche) e, per il secondo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche). Busto Arsizio, 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3200/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], c.f. , nato a CP_1 C.F._1 CP_2
Gorgonzola (MI), il 22.09.1967, c.f. , , nata in [...], il C.F._2 CP_3
16.03.1972, c.f. , , nato a [...], il [...], C.F._3 Controparte_4
c.f. , nata a [...], il [...], c.f. C.F._4 CP_5
nato a [...], il [...], c.f. C.F._5 Controparte_6
nato a [...], il [...], c.f. C.F._6 Controparte_7
nato a [...], il 1°.02.1961, c.f. C.F._7 Controparte_8
, nato a [...]ù), il 20.02.1964, c.f. C.F._8 Controparte_9
, nata a [...], il [...], c.f. C.F._9 Parte_1
, nato a [...], [...], c.f. C.F._10 Controparte_10
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._11 Parte_2
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._12 Controparte_11
, nato a [...], il 1°.11.1965, c.f. C.F._13 Parte_3
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._14 Controparte_12
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._15 CP_13 C.F._16
nata a [...] ( MB), il 14.06.1975, c.f. in proprio e Controparte_14 C.F._17 in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore , nata a [...] Persona_1
(MI), il 20.01.2016, c.f. , , nato a [...], il [...], C.F._18 CP_15
c.f. , nata a [...], il [...], c.f. C.F._19 CP_16
nato a [...], il [...], c.f. , C.F._20 CP_17 C.F._21
nata a [...], il [...], c.f. , nato CP_18 C.F._22 Controparte_19
a Rapolla (PZ), il 25.04.1957, c.f. , nata a [...] C.F._23 CP_20
(BA), il 2.08.1961, c.f. , nato a [...], il 1°.06.1955, c.f. C.F._24 Parte_4
, nata a [...], il [...],c.f. C.F._25 CP_21
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._26 CP_22
, nata ad [...], il [...], c.f. C.F._27 CP_23
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._28 Controparte_24
, , nata a [...], l'[...], c.f. , C.F._29 CP_25 C.F._30
, nato a [...], il [...], c.f. , nata Controparte_26 C.F._31 CP_27
a Milano (MI), il 17.01.1961, c.f. nato a [...], il C.F._32 CP_28
16.07.1974, c.f., , nato a [...], il [...], C.F._33 Controparte_29
c.f. nata a [...], il [...], c.f. C.F._34 CP_30
nato a [...], il [...], c.f. C.F._35 CP_31
pagina 1 di 6 , nata a [...], il [...], c.f. C.F._36 CP_32
, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore C.F._37
nato a [...], il [...], c.f. , , Persona_2 C.F._38 Parte_5 nato a [...], il [...], c.f. , nato a C.F._39 Controparte_33
Vimercate (MB), il 10.10.1966, c.f. , nato a [...], il C.F._40 CP_34
10.09.1955, c.f. , , nato a [...], il C.F._41 Parte_6
27.09.1966, c.f. , , nato a [...], il [...], c.f. C.F._42 Controparte_35
, nato a [...], il [...], c.f. , C.F._43 CP_36 C.F._44
, nata il [...], c.f. , in proprio e in qualità di esercenti Parte_7 C.F._45 la potestà genitoriale nei confronti dei minori nato a [...], il [...], c.f. Persona_3
, nata a [...], il [...], c.f. , C.F._46 Per_4 C.F._47
nato a [...], il 1°.3.1956, c.f. nata Parte_8 C.F._48 CP_37
a Pimonte (NA), il 26.09.1958, c.f. , , nato a [...], C.F._49 Controparte_38 il 19.09.1955, c.f. , nata a [...]-Cizzago (BS), il C.F._50 CP_39
17.01.1957, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._51 CP_40
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._52 CP_41
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._53 CP_42
, nato a [...], il [...], c.f. , C.F._54 CP_43 C.F._55
, nata a [...], il [...], c.f. , Controparte_44 C.F._56
nata a [...], il [...], c.f. , nato Parte_9 C.F._57 Parte_10
a Milano (MI), il 28.07.1960, c.f. , nato a [...], il C.F._58 Parte_11
25.04.1973, c.f. , nata ad [...], il [...], C.F._59 Parte_12
c.f. , in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei C.F._60 minori nato a [...], il [...], c.f. , e Persona_5 C.F._61 Parte_13 nata a [...], il [...], c.f. , , nato a [...] C.F._62 Controparte_45
(FG), il 30.06.1960, c.f. , , nata a [...], il [...], C.F._63 CP_46
c.f. , nato in [...], il [...], c.f. C.F._64 Controparte_47
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._65 Controparte_48
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._66 Controparte_49
nato a [...], il [...], c.f. C.F._67 Parte_14
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._68 Parte_15
in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del minore C.F._69
nato a [...], il 1°.1.2010, c.f. , Persona_6 C.F._70 Parte_16
, nato a [...], il [...], c.f. , ,
[...] C.F._71 Controparte_50 nato a [...], il [...], c.f. , nato a [...] C.F._72 Parte_17
Marchesato (KR), il 27.02.1966, c.f. , , nato a [...], C.F._73 Parte_18 il 20.05.1975, c.f. nato a [...], il [...], c.f. C.F._74 Parte_19
, , nato a [...], il [...], c.f. C.F._75 Controparte_51
nata a [...], il [...], c.f. , C.F._76 Controparte_52 C.F._77
, nata a [...], il [...], c.f. , , nato Controparte_53 C.F._78 CP_54
a Siracusa (SR), il 25.10.1961, c.f. , nata a [...], il C.F._79 CP_55
5.4.1964, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._80 CP_56
, nata a [...], il [...], c.f. C.F._81 Controparte_57
, , nato a [...], il [...], c.f. , C.F._82 CP_58 C.F._83
nato a [...], il [...], c.f. , nato a Controparte_59 C.F._84 CP_60
Cernusco sul Naviglio (MI), il 31.10.2003, c.f. , nato a [...] C.F._85 CP_61
Naviglio (MI), il 31.10.2003, c.f. , , nato a [...], il C.F._86 CP_62
06.02.1977, c.f. , , nata a [...], il [...], c.f. C.F._87 Controparte_63
, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei minori C.F._88
pagina 2 di 6 , nato a [...], il [...], c.f. , , nata a Persona_7 C.F._89 Controparte_64
ZO (MI), il 30.04.2010, c.f. nata a [...] C.F._90 Controparte_65
(8MI), il 21.01.1962, c.f. , nata a [...], il C.F._91 Controparte_66
18.08.1973, c.f. , nato a [...], il [...], c.f. C.F._92 Controparte_67
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._93 CP_68
, nato a [...], il [...], c.f. C.F._94 Controparte_69
, nata a [...] V.C. (AV), il 29.04.1968, c.f. C.F._95 Controparte_70
, , nata a [...], il [...], c.f. C.F._96 CP_71 C.F._97
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_72 C.F._98 CP_41 Pt_20 nato a [...], l'[...], c.f. , nata a [...], il C.F._99 Parte_21
20.09.1965, c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CICALA SAVERIO e DEL C.F._100
GAISO VINCENZO ATTORI APPELLANTI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dagli Avv.ti GATTI CP_73 P.IVA_1
EUGENIA NICOLETTA e VILLASCHI GIANLUIGI
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice appellante: Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento di tutte le domande originariamente proposte, così decidere:
• accertata l'assenza di circostanze eccezionali alla base della riprogrammazione aerea del volo NO6473 del 21.09.2019, dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del vettore aereo CP_73 in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine a tale riprogrammazione e al conseguente ritardo aereo all'arrivo subito dagli appellanti;
• per l'effetto, condannare l'appellato vettore aereo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore degli appellanti della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/04 pari, in ragione della lunghezza della tratta aerea operata dal volo oggetto di giudizio, ad euro 250,00 cadauno;
• condannare infine l'appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari. Con riserva di ulteriori eccezioni e deduzioni all'esito dell'eventuale avversa replica.
Nell'interesse di parte convenuta appellata: Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dalla convenuta/appellata, in applicazione della normativa e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: In via principale: accertare e dichiarare che il Giudice di Pace è incorso in un vizio di extrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte di sentenza in cui ha ritenuto non dovuta la pretesa CP_7 compensazione pecuniaria applicando l'art. 3 par. 2 Reg. CE 261/04, eccezione mai sollevata da assumendo i provvedimenti opportuni, comunque con il favore delle spese;
In via concorrente e nel merito: respingere l'appello, infondato ed inammissibile, confermando la sentenza impugnata anche per intervenuta acquiescenza parziale ex art. 329 cpc;
comunque respingere l'appello, infondato e non provato, non risultando dovuta alcuna compensazione pecuniaria in
pagina 3 di 6 applicazione dell'art. 3 par. 3 Reg. CE 261/04, data la gratuità goduta dagli attori e/o la tariffa agevolata, non accessibile al pubblico;
In via istruttoria: ammettere prova per testi sui fatti dedotti nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado ex art. 350 c.p.c.; a teste domiciliato presso la sede di in Somma Tes_1 CP_73
Lombardo (VA), Va della Chiesa n. 68.
Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite, o quantomeno loro compensazione, anche in considerazione del precedente giudizio introdotto avanti questo Tribunale, che per la medesima domanda ha liquidato in favore di € 1.615,00 (ad oggi mai corrisposte). CP_73
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03.09.2024, gli attori proponevano appello avverso la sentenza n. 973/2024, pubblicata in data 19/02/2024, con la quale il Giudice di Pace di Busto Arsizio rigettava la domanda degli attori di riconoscimento della compensazione pecuniaria per ritardo del volo CP_7 NO6473 del 21.09.19 sulla tratta Milano Malpensa-Minorca e li condannava al rimborso delle spese di lite in favore della compagnia aerea Spa.
Nel giudizio di primo grado gli attori deducevano come il volo summenzionato giungeva a destinazione con 23 ore e 17 minuti di ritardo, ricorrendo i presupposti del diritto alla compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7, Reg. n. 261/2004 CE. La convenuta compagnia aerea si era costituita eccependo il ricorrere, nel caso di specie, di circostanze eccezionali che esimevano da responsabilità il vettore, ai sensi dell'art. 5, Reg. n. 261 cit. nonché la non spettanza della compensazione in quanto i passeggeri avevano goduto di una tariffa agevolata non accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, Reg. n. 261 cit., concludendo per il rigetto della domanda attorea. Il Giudice di pace di Busto Arsizio adito aveva rigettato la domanda stessa ritenendo che si fosse verificata una circostanza eccezionale nel volo di rotazione sulla tratta precedente ed in quanto i passeggeri erano stati ampiamente assistiti, non essendo stati costretti a presentarsi all'imbarco.
Avverso tale sentenza gli attori proponevano appello deducendo l'erroneità della sentenza laddove dava rilievo, escludendo il diritto alla compensazione, alla mancata attesa in aeroporto e all'assistenza fornita dalla compagnia nonché la mancata prova, da parte del vettore, della sussistenza delle circostanze eccezionali giustificanti il ritardo del volo.
La compagnia aerea, regolarmente citata, si costituiva in giudizio e, reiterando le medesime difese avanzate in primo grado, chiedeva l'integrale rigetto dell'impugnazione. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, all'udienza del 7.5.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
*** L'appello è fondato e, come tale, merita di essere accolto. Deve premettersi che la finalità della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004 sia quella di risarcire in via forfettaria il danno per la perdita di tempo, pari o superiore alle tre ore, rispetto alla programmazione originaria del volo, oggetto dell'impegno contrattuale del vettore rimasto inesattamente adempiuto. Per avere diritto alla tutela risarcitoria prevista dall'art. 7 non si deve guardare alla considerazione del tempo trascorso o meno in aeroporto, bensì alla circostanza oggettiva del ritardo stesso (o della cancellazione), quali eventi imputabili al vettore aereo.
Come specificato anche dal paragrafo 4.4.6. degli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 emanati dalla Commissione UE: “Per quanto riguarda i «ritardi prolungati», la Corte ha stabilito che i passeggeri vittime di ritardi possono subire un danno analogo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato, consistente in una determinata perdita di tempo. In base al principio della parità di trattamento, i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo di tre ore o più hanno diritto alla stessa compensazione pecuniaria (articolo 7) dei passeggeri il cui volo è stato cancellato. (..) La Corte ne ha dedotto che il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento
pagina 4 di 6 mira a risarcire una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ebbene, in ossequio alla ratio di tutela del passeggero sottesa al Regolamento in esame, deve ritenersi che presupposto del riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria sia non già l'arrivo in aeroporto dei passeggeri all'orario originariamente fissato e l'attesa ivi protrattasi, bensì il mero ritardo prolungato del volo, superiore alle tre ore.
In tal senso, la Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-
432/07) è chiara nel ribadire che il ritardo del volo è rilevante se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all'originario itinerario di viaggio previsto.
Le suddette conclusioni trovano conforto nei principi affermati dalla CGUE, Grande Sezione, nella pronuncia del 23 ottobre 2012 emessa nelle cause riunite C-581/10 e C-629/10.
Ed è proprio nella “perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla programmazione originaria del loro volo” che si sostanzia il pregiudizio che la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Reg. CE 261/2004 mira a ristorare.
In considerazione di quanto sopra esposto, la circostanza che la compagnia aerea abbia fornito assistenza per il prolungato ritardo, evitando di lasciare i passeggeri in aeroporto in attesa del nuovo volo, non costituisce esimente per il riconoscimento di detta compensazione. Per tale ragione, l'indennità viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, presumendosi che il ritardo aereo abbia causato disagi (quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza ecc), tali per cui i passeggeri danneggiati, devono provare solo il proprio titolo di imbarco e l'effettivo ritardo (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7010 del 15/03/2024). Entrambi i requisiti possono ritenersi provati per tabulas dalle seguenti circostanze.
I passeggeri, che avevano diritto ad usufruire del volo in contestazione in quanto rientrante in un pacchetto turistico Alpitour stipulato dalla società AMSA Milano per i propri dipendenti, si presentavano all'imbarco dove apprendevano del ritardo del volo. Pur non avendo prodotto in giudizio le relative carte di imbarco (ovvero solo alcune), la compagnia aerea non ha contestato il loro diritto al servizio di volo e, del resto, le prestazioni di assistenza e l'offerta di ospitalità alberghiera in attesa della partenza del nuovo volo, presuppongono il riconoscimento e il diritto dei medesimi passeggeri ad usufruire del servizio, tanto da individuarli nominativamente per il check-in in albergo. CP_7 Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito al diritto degli attori all'imbarco sul volo NO6473 del 21.04.2021 con destinazione AH (Minorca).
Nessun dubbio sussiste in merito al ritardo del volo, confermato anche dalla compagnia aerea la quale, tuttavia, eccepisce la ricorrenza di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo che, pertanto, a suo dire sarebbe tale da non fondare la richiesta di compensazione pecuniaria. Esaminando le motivazioni del ritardo, emerge, effettivamente, come inizialmente il ritardo sia dovuto alla precedente ritardo del medesimo aeromobile, impiegato su altra tratta e in arrivo dalla Grecia, il quale, a causa delle avverse condizioni meteo, aveva subito una deviazione verso altro aeroporto non previsto dal piano di volo originario (Rodi, invece di . Tale deviazione comportava un ritardo di Per_8
2 ore sul volo in arrivo, ritardo che, seppur al di sotto dei termini di cui al Reg. CE 261/2004, a sua volta comportava un ulteriore e prolungato fermo a causa della chiusura notturna, fino alle ore 6,45 antimeridiane, dell'aeroporto di destinazione finale. Pertanto, l'aeromobile era costretto ad attendere l'apertura dell'aeroporto di destinazione, accumulando il ritardo finale summenzionato. Tali circostanze possono ritenersi provate dalla compagnia aerea la quale, tuttavia, non ha provato alcuna circostanza giustificatrice dell'ulteriore ritardo maturatosi dalla mattina successiva, quando era possibile
– per quanto dedotto ed emerso – ripartire alla volta della destinazione finale stante la riapertura dello pagina 5 di 6 scalo, sino all'effettiva partenza avvenuta alle ore 21.50 dello stesso giorno, risultando un ulteriore ritardo di circa 15 ore in alcun modo giustificato. L'eccepita perdita di slot e l'impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione di volo solo alla sera successiva, non vengono provate costituivano ulteriori circostanze che, se astrattamente idonee a giustificare il ritardo, avrebbero dovuto costituire oggetto di prova da parte del vettore in quanto le precedenti cause di giustificazione (il maltempo e la conseguente deviazione dal piano di volo) avevano cessato di produrre i loro effetti sulla navigazione e non può darsi giustificato anche il ritardo successivo in assenza della deduzione di specifiche circostanze (indisponibilità o saturazione degli slot, indisponibilità di altri aeromobili, etc.) che a loro volta integrino l'esimente di cui all'art. 5, 3° comma,
Reg. cit.. Per quanto concerne, infine, l'eccezione sollevata dalla compagnia relativa alla circostanza che i passeggeri abbiano usufruito di una tariffa speciale agevolata, non accessibile al pubblico ai sensi del art. 3 par. 3 Reg 261/04, occorre osservare che l'ipotesi dell'esimente non ricorre nella specie.
L'art. 3, 3° comma, Reg. n. 261, prevede infatti che “il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico”. La ragione della non applicabilità va rinvenuta, dunque, nella gratuità del trasporto o, quantomeno, nella fruizione da parte del passeggero di tariffe agevolate riservate, in ipotesi che il Legislatore europeo ha ritenuto non meritevoli della tutela speciale.
Nel caso di specie la compagnia aerea non ha provato di avere offerto essa stessa ai passeggeri la gratuità
o l'applicazione di una tariffa agevolata limitandosi a dedurre che i passeggeri avevano acquistato dal proprio datore di lavoro un pacchetto turistico ottenendo condizioni di particolare favore. Ciò non integra l'ipotesi invocata atteso che il pacchetto turistico, comprensivo del biglietto aereo, era acquistato dal datore di lavoro presso il tour operator Alpitour S.p.a. e non è noto il trattamento economico riservato all'acquirente. Pertanto, la compagnia aerea non può avvalersi delle agevolazioni concesse dal datore di lavoro ai propri dipendenti, le quali ben possono coesistere con il pagamento a prezzo pieno dei biglietti aerei da parte del datore di lavoro al tour operatore e, in definitiva, alla medesima compagnia.
Per le motivazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e le spese del primo grado di giudizio e del presente, vanno poste a carico della compagnia aerea convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza appellata, condanna la società al CP_73 pagamento, in favore degli attori appellanti, della somma di € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo;
condanna l'appellata al pagamento, in favore dei difensori degli appellanti, antistatari, delle spese di lite, liquidate per il primo grado di giudizio in € 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche) e, per il secondo grado, in € 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. e marche). Busto Arsizio, 2 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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