Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1972/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 769/2024 del Tribunale di Prato e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Cresti del foro Parte_1
di Prato;
APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Paganelli del foro CP_1
di APPELLATA Pt_1
e nei confronti
MINISTERO in persona del Procuratore Generale della CP_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 7.2.2025, sulle seguenti conclusioni delle parti
Per <1) dichiarare la separazione personale dei coniugi …; 2) Pt_1
escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a proprio carico nei confronti della
sig.ra non sussistendone i presupposti;
3) in ogni caso con vittoria CP_1
1
entrambi i gradi di giudizio>>.
Per DA: <rigettare l'appello formulato nell'interesse del signor
[...]
confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese Pt_1
di lite, diritti, onorari e rimborso forfettario Cap e Iva del presente grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste per la richiesta di prova testimoniale nonchè
interrogatorio formale del convenuto già svolta in primo grado e non accolta>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 769/2024, il Tribunale di Lucca, provvedendo sulla domanda di separazione personale tra i coniugi (1969) e Parte_1
(1972), uniti in matrimonio il 12.12.2018 in regime di CP_1
comunione legale, senza che dall'unione fossero nati figli, considerato:
- che la , dipendente della società del marito con un reddito CP_1
mensile di € 1.500, dalla fine del 2023 aveva subito una consistente modifica reddituale a livello di retribuzione mensile con prognosi di giustificato abbandono dell'attività lavorativa;
- che dalla documentazione contabile si rilevavano ingenti spostamenti patrimoniali posti in essere da entrambi i coniugi che lasciavano presumere che il marito percepisse redditi superiori a quelli dichiarati, considerato altresì che il manifestava anche una certa Pt_1
capacità di spesa, pagando € 1.500 mensili per il mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio;
- che il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale era da reputarsi medio – alto;
- che, di conseguenza, date le diseguali condizioni lavorative e reddituali dei due coniugi, la ragionevolezza dell'intendimento della ricorrente di cessare l'attuale attività lavorativa alle dipendenze CP_1
del marito e tenuto conto del tenore di vita matrimoniale, era da riconoscersi alla moglie un assegno di mantenimento di € 250 mensili;
2 - poste tali premesse il tribunale di Lucca, dichiarata la separazione dei coniugi, poneva a carico del l'assegno di € 250 mensile in Pt_1
favore della , oltre rivalutazione Istat su base annua, CP_1
condannandolo alla refusione delle spese in favore della ricorrente che compensava per un terzo.
La sentenza era pubblicata il 18.6.2024.
Con ricorso depositato il 9.10.2024 roponeva appello, Parte_1
impugnando il riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo rammentava che l'unione coniugale era durata cinque anni e la separazione era stata decisa dalla che non aveva CP_1
inteso aderire ad alcuna soluzione conciliativa, rifiutando anche il percorso di mediazione familiare intrapreso su iniziativa del Allegava che Pt_1
la percepiva mensilmente € 1.500/1700, oltre all'importo di € 400 CP_1
mensili per il minore (figlio del fratello della parte Persona_1
appellata) collocato presso i coniugi dal Tribunale per i Minorenni ed all'importo di € 350 mensili per il mantenimento della figlia (peraltro già
35enne) nata da precedente matrimonio. Allegava che la aveva CP_1
continuato a svolgere l'attività di massaggiatrice professionista operando sia a domicilio (abitazioni private, B&B, strutture alberghiere) sia adibendo una stanza dell'abitazione familiare a tale attività, in tal modo percependo,
almeno durante il periodo estivo, circa 300/400 euro al giorno. Essa era inoltre proprietaria esclusiva dell'immobile sito in via del Ponte Pt_1
Guasperini e di taluni terreni, nonché della auto e Persona_2
comproprietaria, insieme al marito, di un camper, dalla cui vendita erano stati ripartiti circa 27mila euro per ciascun coniuge. Allegava di percepire circa 2000 euro mensili e di avere in uso una Fiat Doblò del padre e di pagare, per il mantenimento dei tre figli avuti da un precedente matrimonio, la somma di € 1.500 mensili. I saldi dei propri conti correnti
3 erano relativamente esigui (euro 1.120 ed euro 2.051) e non disponeva affatto della capacità reddituale erroneamente ritenuta dal primo giudice.
Ciò posto, impugnava la statuizione con la quale il primo Parte_1
giudice aveva reputato sussistente un peggioramento della condizione economico – reddituale della , la cui scelta di cessare l'attività CP_1
lavorativa era stata asseritamente collegata a presunte violenze psicologiche, mai dimostrate. Illustrava che la si era rivolta ad un Pt_1
centro antiviolenza ed aveva fatto domanda di congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere, cessando poi di lavorare presso la società del marito per scelta unilaterale. Illustrava che in realtà alcuna violenza era stata posta in essere né era debitamente documentata (se non sul “riferito”
della paziente) per cui le iniziative assunte dalla erano meramente CP_1
strumentali. Faceva poi rilevare che la continuava a svolgere CP_1
l'attività di massaggiatrice come dichiarato dalla stessa anche in udienza e che essa aveva donato somme rilevanti alla figlia (euro 13.000) e del nipote
(euro 10.000); Per_3
2) col secondo motivo contestava di godere di una condizione reddituale e patrimoniale superiore a quella della moglie, rimarcando che le somme, pari a complessivi 195mila euro, risultanti dalla documentazione bancaria, a lui donate dai propri genitori, erano state in parte utilizzate per l'acquisto della casa coniugale intestata alla moglie e del camper e, per la restante parte, destinate all'acquisto della casa della figlia Per_4
Cosicché egli poteva mantenersi vivendo presso l'abitazione del padre che gli garantiva vitto ed alloggio;
3) col terzo motivo contestava che il tenore di vita della famiglia fosse medio alto, come genericamente ritenuto dal primo giudice, senza di ciò vi fosse prova adeguata;
4) infine, col quarto motivo faceva rilevare che non vi era alcuna sproporzione patrimoniale e reddituale dei coniugi, considerato che esso
4 era tenuto al mantenimento di tre figli nati dal primo matrimonio Pt_1
e che la continuava a svolgere l'attività di massaggiatrice. CP_1
Chiedeva che, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse revocato l'assegno di mantenimento. In via istruttoria chiedeva prova per testi per dimostrare che la svolgeva, anche durante il matrimonio, CP_1
l'attività di massaggiatrice.
Si costituiva allegando che la scelta di cessare l'attività CP_1
lavorativa alle dipendenze della società del marito era giustificata dalle violenze psicologiche subite, perché il marito non accettava la separazione ed era giunto a portare via in modo clandestino innumerevoli oggetti che arredavano la casa coniugale e perfino i cassetti della cucina, il tavolo da pranzo e gli armadi della camera da letto, come accertato dal tribunale di
Lucca in sede possessoria. Inoltre, le dimissioni per giusta causa non erano state accettate dalla società del marito che aveva proceduto a contestazioni disciplinari, impedendo ad essa anche la percezione della CP_1 Pt_2
che solo attualmente veniva versata per l'importo di € 850 mensili. Quanto
alla erogazione di 13.000 euro alla figlia allegava che si trattava di un contributo dato da entrambi i coniugi per consentirle di aprire una propria attività, mentre l'altro bonifico di euro 10.000 riguardava lo storno in favore della figlia trentenne dell'assegno che il padre continuava ad erogarle.
Ribadiva che il marito, oltre a darle 150mila euro per l'acquisto della casa,
a lei intestata, aveva comprato un camper, avente un valore di 60.000 euro e, durante il matrimonio, le aveva comperato una Jeep di circa 30mila euro,
in tal modo manifestando una ingente disponibilità di denaro, come era dimostrato anche dal fatto che sul conto corrente del marito erano sempre circolate somme considerevoli e mai inferiori a 100mila euro, potendo egli permettersi anche di sostenere un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili per i figli di primo letto. Quanto all'attività di massaggiatrice allegava di averla interrotta per volontà del marito già durante il
5 matrimonio con conseguente perdita di contatti e clienti. Ciò rendeva, a suo dire, difficile riprendere detta attività anche perché essa era CP_1
occupata dall'attività di assistenza del piccolo affidatole dal Persona_1
Tribunale per i Minorenni. Concludeva per il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa apponendovi il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.2.2025,
all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I quattro motivi di appello svolti dal sono trattati Pt_1
congiuntamente siccome connessi.
Essi sono infondati.
Insegna la Suprema Corte che: < In tema di separazione personale dei
coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del
coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non
economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia
durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle
consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi
occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti
processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria>> (v. ex multis Cass.
22616/2022).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questa Corte che l'istruttoria esperita in primo grado mediante l'acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti consenta di ritenere sussistente un'effettiva sperequazione nelle condizioni reddituali delle parti tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , che ha diritto a mantenere il medesimo tenore di CP_1
vita goduto in costanza di matrimonio.
6 Attualmente la ha cessato la sua attività lavorativa alle CP_1
dipendenze della società del marito e, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, tale stato di disoccupazione può reputarsi incolpevole. Al di là della problematica inerente ad atteggiamenti di prevaricazione e di violenza domestica (di natura psicologica) da parte del vi è da Pt_1
rilevare la comprensibile difficoltà per la moglie di continuare a lavorare nella società gestita dal marito in presenza di una accesa conflittualità tra le parti, attestata anche dalle molteplici contestazioni disciplinari sollevate dal nei confronti della e dagli atti relativi all'azione Pt_1 CP_1
possessoria da quest'ultima intrapresa nei confronti del coniuge per l'asportazione di mobili e suppellettili dalla casa coniugale.
Lo stato di disoccupazione della DA non pare eliso dalla circostanza che essa sia munita di una capacità di lavoro come massaggiatrice, attività senz'altro svolta prima del matrimonio.
Tale attività – quand'anche proseguita anche durante la convivenza matrimoniale come sostenuto dal e contestato dalla – Pt_1 CP_1
può, infatti, reputarsi residuale, tenuto conto del fatto che la parte appellata ha lavorato con continuità come dipendente della società del coniuge per un periodo di tempo rilevante e sufficiente a determinare una perdita di clientela e di contatti per poterla proficuamente ricominciare o proseguire nell'immediatezza della separazione. Inoltre, essa, a differenza che in passato, deve provvedere anche al minore presso di Persona_1
lei collocato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze.
Se da una parte è vero che la , proprietaria dell'abitazione CP_1
coniugale acquistata con denaro del marito che gliel'ha intestata, e non deve, quindi, sostenere l'onere di canoni di locazione per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, dall'altra vi è da rilevare che analoga condizione è ravvisabile pure con riguardo al che vivendo con il Pt_1
7 padre, ha allegato che è quest'ultimo a provvedere alle sue esigenze di vitto e di alloggio.
A differenza della , l'appellante continua a svolgere la CP_1
propria attività imprenditoriale e dispone di una capacità reddituale che,
come già evidenziato dal primo giudice, è certamente superiore a quella dichiarata (di circa € 2.000 mensili). Ciò è desumibile dalla sua capacità di spesa, provvedendo egli regolarmente al mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio mediante il pagamento di un assegno mensile di €
1.500, cui ha fatto seguito anche la donazione ai medesimi figli della metà
della ex casa coniugale ove essi vivono con la madre.
Ingenti sono state, inoltre, le erogazioni sostenute dal il Pt_1
quale, oltre a mettere a disposizione della la somma di € 150.000 CP_1
per l'acquisto della casa coniugale a lei intestata, ha proceduto all'acquisto di un camper avente un valore (non controverso) di circa € 60.000 e di autovetture (beni recentemente venduti con la ripartizione di circa € 27.000
in favore di ciascun coniuge) ed ha donato alla figlia la somma di Per_4
€ 70.000 per l'acquisto di una casa. Del tutto indimostrato è che le risorse economiche per provvedere a tali pagamenti derivino da donazioni ricevute dai genitori (se non per importi di scarso rilievo: v. infra), per cui deve ritenersi che egli, dall'attività imprenditoriale svolta, percepisca entrate ben superiori rispetto all'importo di € 2.000 mensili.
Considerato che
i coniugi si sono sposati nel 2018 e che quindi i pagamenti di cui si è dato atto si sono verificati in un arco temporale relativamente breve, reputa questa Corte fondato ritenere che le risorse economiche dell'appellante siano maggiori di quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esibite in atti, come, peraltro risulta anche dagli estratti conto bancari in atti (v. ad es.
il conto presso la BNL, intestato al che nel solo periodo dal Pt_1
4.1.2021 al 31.3.2021 registra entrate per € 82.944,36 e uscite per € 13.901,04
con un saldo attivo di € 88.976,25, mentre nel periodo dal 1°.
7.2021 al
8 30.9.2021 registra entrate per 40.000,00 ed un saldo finale di € 133.772,23;
mentre il conto presso Intesa San Paolo, parimenti intestato al Pt_1
registra un saldo attivo di € 27.508 al 31.12.2021 ecc.). I medesimi estratti conto riportano poi, in modo non del tutto chiaro, saldi ben inferiori dal
2022 in poi, ossia dall'inizio della crisi coniugale, senza che tuttavia il abbia dato atto di contrazioni dell'attività di impresa da lui svolta Pt_1
e nonostante che l'anno 2021, ove le movimentazioni riguardano somme maggiori, fosse ancora interessato alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19.
Né, del resto, il ha specificatamente contestato Pt_1
l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui dalla movimentazione bancaria esibita da ambedue le parti si rilevano “ingenti spostamenti patrimoniali, cospicui movimenti in denaro con prelievi e versamenti su vari conti correnti”, senza offrire una ricostruzione alternativa valida e supportata da idonei elementi di prova che renda conto di tali disponibilità economiche.
Infatti, non vi è alcuna evidenza probatoria del fatto che tali risorse siano pervenute al dai suoi genitori, non risultando tale Pt_1
circostanza documentata in atti se non per l'importo di € 10.000 versato sul conto del con bonifico ordinato da ossia per un Pt_1 Parte_3
importo che non giustifica in alcun modo i pagamenti di cui si è dato atto.
E comunque, quand'anche volesse ritenersi (ma così non è) che i genitori abbiano erogato al circa € 195.000 a titolo di donazione, Pt_1
non appare verosimile che tali somme siano state interamente spese dall'appellante in donazioni alla seconda moglie ed alla figlia, considerato che il a suo dire, dispone di un reddito relativamente modesto di Pt_1
€ 2.000 mensili col quale dover far fronte al mantenimento dei figli del precedente matrimonio per € 1.500,00.
9 Ne consegue che va condiviso anche in questa sede l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui vi è, quanto meno allo stato e rebus
sic stantibus, una rilevante sproporzione reddituale tra i coniugi i quali,
durante la convivenza matrimoniale, disponevano di risorse economiche di rilievo e tali per cui il loro tenore di vita poteva fondatamente ritenersi medio – alto.
Pertanto, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo, in base ai parametri minimi delle vigenti tariffe forensi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 9.10.2024, avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Lucca n. 769/2024, pubblicata in data 18.6.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore di che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, CP_1
Iva e Cpa.
Firenze, 13.2.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
10 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11