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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI VI, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 901/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Gaeta, Lungomare Parte_1
Caboto Vico 15 n. 2, presso lo studio dell'Avv. Mario Paone che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Carello in Cassino (FR), Via G. Puccini 3 e rappresentata e difesa dall'avv.to
IM HK, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e 441bis c.p.c., depositato in cancelleria il
29.4.2023, ha agito in giudizio impugnando il Parte_1 licenziamento disciplinare intimatogli dalla con Controparte_1 lettera del 15.12.2022 e preceduto da contestazione disciplinare consegnata a mano in data 1.12.2022.
1 Il ricorrente ha esposto, in punto di fatto, di essere titolare del diritto al godimento dei permessi ex l. 104/1992 per l'assistenza al disabile
[...] dal 29.4.2019, il quale a decorrere da fine 2021 si è trovato nella Per_1 condizione di non avere fissa abitazione e pertanto ha alternato la propria dimora in un camper parcheggiato in Gianola di Formia o presso la casa del ricorrente, ove ha soggiornato dal settembre 2022 fino al marzo 2023, soggetto in gravi condizioni cliniche e sostanzialmente allettato o comunque seduto in poltrona o in carrozzina e bisognoso di assistenza continua.
Con riferimento al tenore della contestazione disciplinare, il ricorrente ha dedotto, già in sede di giustificazioni nel procedimento disciplinare, la violazione dei principi di chiarezza ed immediatezza della contestazione,
l'assenza di specificità della stessa e dell'indicazione di riferimenti probatori, chiedendo consegna della documentazione probatoria posta alla base della stessa contestazione e sostenendo di essere stato insieme al proprio assistito nelle giornate oggetto della contestazione.
L' , all'esito del procedimento e respinte le giustificazioni proposte, Pt_2 ha dunque adottato il provvedimento di licenziamento per giusta causa impugnato.
A fondamento della propria azione, la parte ricorrente ha dunque sostenuto, in via preliminare, la nullità del licenziamento per difetto di specificità e tempestività della contestazione, oltre che per l'omessa consegna della documentazione probatoria alla base del licenziamento, e nel merito l'insussistenza della giusta causa di recesso, per avere l'azienda travisato i fatti dichiarati dallo stesso in sede disciplinare e non Pt_1 aver provato le circostanze poste alla base della contestazione e in particolare che il ricorrente non si sarebbe recato presso il suo assistito.
Ha dunque argomentato in merito al distorto utilizzo da parte del datore di lavoro di controllo tramite attività investigativa e agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, per cui l'eventuale abuso dei permessi ex legge
104 va considerato esclusivamente in relazione al turno di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare.
2 Ha poi sostenuto di aver effettivamente trascorso con l'assistito i periodi oggetto della contestazione, accompagnandolo con la sua autovettura nello svolgimento di attività anche funzionali alla socializzazione, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità abbia spesso chiarito che il soggetto che usufruisce dei permessi non deve necessariamente prestare una tipologia di assistenza predeterminata e che il datore di lavoro non può sindacare le modalità con cui l'assistenza è prestata, deducendo da ultimo il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, considerando l'assenza di precedenti disciplinari.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate, sia preliminari che di merito, riconoscere e dichiarare il licenziamento comminato al sig. con lettera Parte_1 datata 15 dicembre 2022, nullo, illegittimo, inefficace, o annullarlo per effetto delle causali tutte di cui alle superiori premesse. Di conseguenza, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla reintegra del sig. nel proprio posto di lavoro, con le Parte_1 medesime mansioni e qualifica. Condannare altresì la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque in misura non inferiore alla misura massima di legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, accessori di legge, interessi legali e rivalutazione Il tutto con vittoria di compenso professionale, Iva, Cpa e spese forfetarie, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha preliminarmente dedotto le esigenze che hanno spinto l'azienda ad operare controlli sui dipendenti assenti per malattia o per fruire di permessi ex l.
104/1992, evidenziando anche come tale attività abbia spesso dimostrato l'abuso nella fruizione degli istituti, e ha descritto i fatti posti alla base del licenziamento impugnato, riprendendo il tenore della contestazione
3 disciplinare con riferimento alle attività svolte dal ricorrente nelle giornate del 10 e 19 ottobre e 5 e 24 novembre 2022, contrastanti con gli obblighi derivanti dalla fruizione dei permessi ex l. 104/1992 e accertate a fronte del controllo commissionato ad agenzia investigativa.
Ha sostenuto dunque la legittimità del licenziamento, non avendo il ricorrente accudito il disabile nei giorni di permesso Persona_1 riconosciuto a tale fine e avendo invece compiuto attività del tutto estranee alla cura e assistenza dello stesso, ed essendo tale comportamento idoneo a costituire giusta causa di recesso.
Ha poi dedotto la tempestività della contestazione disciplinare, stante il breve lasso di tempo trascorso tra la ricezione della relazione investigativa
(25 novembre) e la contestazione disciplinare (1° dicembre), e la specificità della stessa, essendo indicati nella lettera tutti i luoghi e i fatti oggetto di contestazioni. Ha da ultimo richiesto, in via subordinata, la conversione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo e dedotto l'inapplicabilità della tutela reale ex art. 18 comma 4 l. 300/1970 a fronte della sussistenza del fatto contestato.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata istruita in via documentale e per testimoni e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
****
La domanda non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'assenza di specificità
e tempestività della contestazione disciplinare avanzata.
Come emerge dalla documentazione in atti, con lettera del 1° dicembre del 2022 la resistente ha avanzato a una contestazione Pt_1 disciplinare del seguente tenore: “In data 28 settembre 2022 Lei comunicava
4 che nelle giornate del 1°, 10 e 19 ottobre e 15 e 24 novembre 2022 avrebbe usufruito dei permessi ex L. 104/1992 per assistere la persona interessata.
Tuttavia siamo venuti a conoscenza del fatto che nei predetti giorni Lei non si
è mai recato presso l'abitazione dell'assistito ed anzi nelle giornate del 10 e
19 ottobre e del 15 e 24 novembre Lei si è recato verso le ore 7.00 del mattino preso il distributore di carburante ed autolavaggio sito in Gaeta, Via G.
Buonomo, 63. Lei, nei giorni del 10 e 19 ottobre e del 15 e 24 novembre 2022, presso tale distributore ha svolto le mansioni tipiche di tale attività ovvero ha erogato carburante ai clienti, ha incassato il corrispettivo per i rifornimenti e dare il resto, si è occupato del lavaggio delle autovetture ed ivi è rimasto svolgendo tali attività fino a circa le ore 20.00.
Lei pertanto, non solo non ha utilizzato i permessi ex L. 104/92 per
l'assistenza alla persona interessata, dalla quale mai si è recato, ma addirittura li ha utilizzati per svolgere un'attività lavorativa durante l'assenza dal Suo posto di lavoro presso la nostra società.
Quindi, Lei non ha correttamente usufruito dei permessi ex L. 104/92, percependo la relativa indennità indebitamente.
Il Suo comportamento ha comportato quantomeno la violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà nonché i doveri di correttezza e buona fede contrattuale cui Lei è tenuto. Pertanto, al di là dei rilievi penali per i quali ci si riserva ogni azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto Lavoratori
e dell'art. 50 del CCNL di riferimento, Le contestiamo i fatti sopra evidenziati ed attendiamo le Sue giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della presente con avvertenza che in difetto saranno presi gli opportuni provvedimenti. Nel contempo, Le comunichiamo che, vista la gravità dei comportamenti contestati, Lei è sospeso dalla prestazione, fino all'esito del presente procedimento disciplinare.
Così chiarito il contenuto della contestazione disciplinare, va ribadito in punto di diritto che, come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cr. Cass. n. 6889 del 20/03/2018, Cass. n. 3820 del
07/02/2022 e Cass. n. 30271 del 14/10/2022), il giudice di merito nell'apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della
5 contestazione deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
Applicando tali principi nel caso di specie, la contestazione mossa deve ritenersi sufficientemente specifica, per ciò che attiene ai fatti contestati – la mancata prestazione di assistenza al disabile a fronte dello svolgimento di attività lavorativa e comunque estranea a tale assistenza e in assenza dell'assistito – nonché ai luoghi e ai tempi in cui gli stessi si sarebbero realizzati – con indicazione dell'orario dalle 7:00 alle 20:00, dei singoli giorni e del luogo, l'autolavaggio/distributore in Gaeta, via G. Buonomo, 63, dove il ricorrente avrebbe prestato le attività diverse da quelle previste per l'assistenza.
Emergono dunque tutti gli elementi necessari per garantire il diritto di difesa del ricorrente, che ha avuto piena contezza del merito dei fatti contestati, e ha potuto prendere specifica posizione – tanto in sede di giustificazioni scritte quanto in sede giudiziaria – sugli addebiti contestati.
Con riferimento alla valutazione della tardività, va chiarito che in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, con apprezzamento rimesso al giudice del merito ed operato alla luce delle circostanze del caso di specie (Cass. n. 281 del 12/01/2016).
Può inoltre richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del
6 lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (Cass. n. 10069 del 17/05/2016).
Nel caso di specie, è emerso dagli atti che l'azienda ha ricevuto il rapporto investigativo, su cui ha fondato la propria contestazione il 25 novembre, e in ogni caso, pur considerando l'ultima delle condotte contestate del 24 novembre, e considerando che tra questa e l'effettiva contestazione operata il 1 dicembre è trascorsa soltanto una settimana, la contestazione può ritenersi pienamente tempestiva (vista peraltro l'omessa deduzione della presenza di termini più brevi pattuiti in sede collettiva) e non emergono ragioni che rendano tale breve lasso di tempo idoneo (anche considerando la prima condotta contestata, pari a un mese e venti giorni dal 10 ottobre dal 1° dicembre) a comprimere le garanzie a cui il procedimento disciplinare
è preposto.
Le censure articolate nel ricorso vanno dunque disattese sul punto.
***
Con riferimento alla successiva censura articolata in via preliminare, relativa alla mancata consegna di documentazione probatoria da parte del datore di lavoro, deve ritenersi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30079/2024 ) che “l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla
7 controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. n. 27093 del 2018; Cass. n. 23304 del 2010)”.
Nel caso di specie, pur avendo avanzato espressa istanza di Pt_1 visionare la documentazione investigativa alla base della contestazione sollevata, deve ritenersi che la stessa non fosse effettivamente necessaria o indispensabile per consentire alla parte un'adeguata difesa, alla luce della sufficiente specificità dei fatti contestati e dell'esaustività della contestazione, come sopra chiarito.
Di conseguenza, alcun obbligo di esibire tale documentazione già nel procedimento disciplinare deve ritenersi sussistente nel caso di specie, e sul punto la censura va disattesa, salvo comunque l'onere del datore di lavoro di fornire nel presente giudizio idonea prova della giusta causa di licenziamento addotta.
***
Per quanto attiene al merito della pretesa, va preliminarmente chiarito, con riferimento alle modalità utilizzate per acquisire le informazioni poste alla base della contestazione, che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n.
21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022), il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2023, che cita la giurisprudenza precedente), e che, ad esempio, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma “sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo legge n. 104 del 1992” (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024).
8 Dunque, premessa la legittimità dell'utilizzo del controllo tramite investigatori per l'accertamento dell'illecito disciplinare contestato al ricorrente, occorre esaminare gli esiti dell'istruttoria per verificare l'assolvimento dell'onere della prova gravante sul datore di lavoro.
La parte resistente ha prodotto documentazione attestante la relazione investigativa redatta dall'agenzia True S.r.l., (autorizzata come da provvedimento della prefettura di Avellino poi acquisito agli atti -anche ai sensi dell'art. 421c.p.c. – i cui estremi sono richiamati nella relazione) con indicazione delle risultanze dei controlli svolti sul ricorrente e sull'assistito,
e con allegazione di fotografie a supporto di quanto affermato. Le fotografie indicate nella relazione ritraggono il ricorrente presso l'attività di distributore di benzina e autolavaggio, intento nel lavaggio di auto, in interazioni con clienti e titolari. In alcuna delle fotografie indicate è invece ritratto l'assistito.
Il ricorrente è ritratto altresì alla guida dell'autovettura/furgone con il logo dell'attività, e con altri soggetti sempre diversi dall'assistito.
I dipendenti dell'agenzia investigativa che hanno eseguito i controlli sono stati escussi come testimoni, e hanno confermato la natura dei controlli effettuati, di aver direttamente visto il ricorrente presente, per i giorni della contestazione, presso l'attività di distributore di benzina nell'arco dell'intera giornata, dalle 8 del mattino fino alle 20, salvo brevi momenti in cui lo stesso
è rientrato in casa, e di non aver mai visto con lui l'assistito Per_1
(considerando che gli stessi hanno confermato di non averlo visto da solo).
In particolare, il teste , autore dell'osservazione e titolare Testimone_1 della licenza prefettizia per lo svolgimento dell'attività di investigazione privata tramite la società True S.r.l., ha dichiarato: “Io ho direttamente osservato per più giorni, 10 e 19 ottobre e 15 e 24 novembre, come ho indicato nella relazione, il ricorrente recarsi con un furgone bianco con due insegne laterali “Dany car wash” presso il distributore di carburante e autolavaggio indicato nella relazione (Gaeta Lungomare Caboto). In queste occasioni non ho visto alcuna persona riconducibile ad un assistito con lui. Preciso che
9 l'ultimo giorno si è recato presso l'autolavaggio con un mezzo Pt_1 diverso (mercedes bianca).
Ho assistito al ricorrente che svolgeva attività di lavaggio di auto, pulizia tappetini etc., e in alcune occasioni anche di effettuare rifornimento carburante. La permanenza del ricorrente presso il distributore e autolavaggio è stata continuativa dalle 7 del mattino fino a circa le 8 della sera”.
Il medesimo teste ha poi confermato di aver svolto il controllo insieme al collega , l'assenza di altri soggetti riconducibili Testimone_2 all'assistito con durante le osservazioni, il fatto che Pt_1 Pt_1 uscisse di casa sempre da solo e non avesse compiuto tragitti diversi da quelli descritti nella relazione, oltre all'effettiva riconducibilità delle foto indicate nella relazione a quelle scattate durante le osservazioni.
Anche l'ulteriore teste, , ha confermato le risultanze Testimone_2 delle osservazioni e di avervi provveduto personalmente insieme a Tes_1 evidenziando le attività osservate e la rispondenza delle fotografie indicate nella relazione a quelle inserite nella relazione. I testi hanno inoltre chiarito di aver organizzato il servizio a mezzo di un terzo addetto, , che Tes_3 non ha osservato uscire o entrare nessun soggetto dalla dimora dell'assistito in S. Giorgio a Liri, dimora che risulta tale anche dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente (ordinanza di divieto di avvicinamento alla casa coniugale, in cui viene indicato come elettivamente Per_1 domiciliato presso l'indirizzo utilizzato per le osservazioni).
Per quanto attiene all'evidenza documentale, pur non essendo la relazione sottoscritta e non essendo le fotografie recanti data certa, deve senza dubbio riconoscersi un valore probatorio alla relazione e alle evidenze fotografiche, nei termini della libera apprezzabilità delle stesse, considerando che ritraggono pacificamente presso l'attività di Pt_1 distributore carburante e autolavaggio, e che lo ritraggono intento nelle diverse attività descritte.
Deve dunque ritenersi sufficientemente resa la prova, a fronte delle coerenti dichiarazioni dei testimoni che hanno direttamente operato le
10 osservazioni e delle fotografie prodotte in atti, dei fatti posti alla base della contestazione.
Non valgono a costituire prova contraria gli elementi istruttori offerti dalla parte ricorrente, con particolare riferimento ai testi escussi. Infatti, i testi e hanno confermato la presenza ricorrente di Tes_4 Tes_5 Pt_1 presso l'attività, pur sostenendo di averlo visto con l'assistito ma Per_1 non hanno reso dichiarazioni sufficientemente specifiche in merito alla presenza o meno di con lui nelle giornate oggetto della Per_1 contestazione. Peraltro, i testi confermano che deambulava con Per_1
l'aiuto di una sedia a rotelle, e non descrivono di momenti particolarmente prolungati di una sua permanenza presso l'attività, peraltro poco verosimile, considerando che l'attività non costituisce un luogo particolarmente adatto a fini ricreativi (si tratta di un lavaggio auto al bordo di una strada), considerando inoltre che i testi riferiscono di un bar presente nei paraggi ma dall'altro lato della strada, oltre alla presenza di alcune sedie riservati ai clienti in attesa ( “Davanti al lavaggio ci sono delle sedie, per aspettare, ma alle spalle c'è un bar dove pure spesso ci recavamo” ; “la maggior parte del tempo la passiamo al bar adiacente”).
Può, da ultimo, valorizzarsi anche la posizione contraddittoria della parte ricorrente, che da un lato ha descritto nel ricorso l'assistito quale persona allettata e bisognevole di cure continue, residente presso la propria abitazione, dall'altro ha sostenuto che lo stesso fosse senza fissa dimora e abitasse da solo in un camper, ove lo avrebbe raggiunto in determinate fasce orarie (secondo quanto sostenuto in sede di giustificazioni).
Lo stesso ricorrente non ha comunque, in ogni caso, chiaramente esposto in che luoghi e tempi si sarebbe esplicitata l'attività di assistenza ad Per_1 nei giorni oggetto della contestazione, se accompagnandolo presso i propri amici all'attività di autolavaggio o se accudendolo presso il proprio domicilio.
Di conseguenza, alla luce delle risultanze documentali e delle testimonianze concordi e coerenti dei soggetti che hanno osservato il ricorrente nei giorni oggetto della contestazione, e anche in considerazione
11 dell'assenza di elementi a prova contraria e di una compiuta allegazione in merito all'effettiva assistenza prestata, deve ritenersi esaustivamente resa in giudizio la prova dei fatti contestati.
***
Per quanto attiene alla valutazione disciplinare di tale condotta, deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa o comunque la permanenza in un luogo diverso dall'abitazione dell'assistito, in assenza di quest'ultimo,
e adoperandosi in attività completamente estranee all'assistenza e non connesse a esigenze dell'assistito, per l'intero arco della giornata (dalle 7 alle 20) nei giorni di assenza dal lavoro richiesti ex l. 104/1992 configura una condotta disciplinarmente rilevante, e tale da costituire giusta causa di licenziamento.
Tale valutazione è suffragata dalla recente e costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2157 del 30/01/2025, per cui l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato) considerando che l'uso del permesso ex l. per esigenze diverse da Numer_1 quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata non è ammesso dalla norma stessa, e costituisce un abuso del diritto e una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro
(che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo.
Per ciò che attiene all'accertamento dell'assenza del nesso di causalità tra la fruizione del permesso e l'assistenza al disabile, risulta evidente, dai fatti accertati e contestati, che il ricorrente abbia svolto in tutte le giornate oggetto della contestazione, e dunque in modo reiterato e ripetuto per 4 giorni, attività totalmente estranee dalla funzione di cura e assistenza del
12 familiare per la quasi totalità della giornata, senza dunque lasciar intendere alcuna effettiva assistenza svolta, peraltro neanche puntualmente allegata nel ricorso introduttivo o nelle giustificazioni proposte.
Il licenziamento disciplinare irrogato deve dunque ritenersi assistito da giusta causa, alla luce dell'infondatezza di tutti i motivi sollevati dalla parte ricorrente, e proporzionato alla gravità dell'illecito disciplinare contestato e la domanda va integralmente respinta.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia e tenuto conto della qualità delle parti e dell'attività difensiva espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore della che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Cassino il 07/10/2025
IL GIUDICE
GI VI
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