Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 294/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice nel procedimento n. 294/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
AM REFRIGERAZIONE S.N.C. DI AN RT E RO TE (C.F: 03548730237).
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato AM REFRIGERAZIONE s.n.c. di AN LB e RO EF (C.F: 03548730237), nonché dei soci illimitatamente responsabili LB AN (C.F.: [...]) e EF RO (C.F.: [...])
…oooOooo… letto il ricorso proposto da LB AN e EF RO, sia in proprio, sia in qualità di soci illimitatamente responsabili della società AM REFRIGERAZIONE s.n.c. di AN LB e RO EF per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che i ricorrenti risultano residenti a Verona e la società avere sede legale in Comune di San martino Buon Albergo (VR), via Ponte n. 25;
considerato che
, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. Andrea MARCHESINI, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: per quanto riguarda la società, deve rilevarsi come dalla documentazione prodotta e dalle note a chiarimenti fornite dal gestore della Crisi, emerga il possesso congiunto di requisiti di cui all'art. 2 comma primo lett. d) CCII, posto che la stessa - costituita il 06.12.2005 originariamente in forma di s.r.l., successivamente mutata con il recesso del socio IE AM e la contestuale trasformazione della natura giuridica in società in nome collettivo in data 14.10.2009 - risulta essere sempre stata priva di lavoratori dipendenti ed avere depositato registri iva e dichiarazioni reddituali con valori di importo modesto nel corso degli anni fino al 2021, quando ha cessato la propria attività di fatto, senza più produrre utile;
neppure in relazione al periodo successivo e fino alla attualità, peraltro, risultano valori di attivo patrimoniale e di debiti complessivi superiori alle soglie previste dal citato art. 2 comma primo lett. d) CCII;
neppure sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura liquidatoria i soci illimitatamente responsabili;
attualmente, il ricorrente LB AN risulta svolgere la medesima attività nel settore della installazione riparazione di condizionatori e di attrezzature per la refrigerazione nella società S.A. REFRIGERAZIONI s.r.l.s. dallo stesso costituita nell'anno 2023 e di cui risulta rivestire la qualifica di amministratore unico ed avere goduto di un reddito annuo lordo nell'anno 2023 di € 4.858,00; EF RO, assunto dal mese di marzo 2023 con contratto a tempo determinato presso FOOD SERVICE EUROPANBINO s.r.l., risulta avere subito licenziamento pe giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell'attività, con decorrenza dal 20.09.2024; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, ciascun ricorrente è gravato da una esposizione debitoria, anche tenuto conto della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società, alle quali non sono in grado di ottemperare con le proprie sostanze;
in particolare AM REFRIGERAZIONE s.n.c. di AN LB e RO EF risulta gravata da una esposizione complessiva attesta dal gestore della Crisi nell'importo di € 102.101,52, di cui circa la metà nei confronti dei fornitori, poco meno di trentamila euro nei confronti dell'Erario, oltre ad un debito per finanziamento di € 17.554,45 e ad altri debiti di importo minore;
il socio LB AN risulta esposto per un debito complessivo di € 83.779,57 per debiti di varia natura, tra i quali poco più di ventimila euro verso l'Erario e per quasi quaranta mila euro per debiti alimentari di mantenimento per assegni arretrati di mantenimento della figlia;
EF RO risulta avere un debito personale di € 10.762,76 per tasse e tributi non pagati;
a fronte di tale situazione debitoria, i ricorrenti risulta godere di un patrimonio di valore economico esiguo: la società, priva di beni immobili, risulta proprietaria unicamente di due veicoli;
LB AN risulta proprietario, per la quota di un mezzo, di un immobile ad uso abitativo in Comune di Monteforte di Alpone, in cui attualmente risiede, già colpito da procedura esecutiva nell'ambito della quale è stato stimato un valore di mercato complessivo di circa € 120.000,00 (dunque con un valore della quota personale del socio di circa € 62.500,00); lo stesso è inoltre proprietario di una vettura e di una motocicletta di risalente immatricolazione;
EF RO risulta proprietario per la quota di 1/9 di due immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (C/2, C/6 e C//) in Comune di Verona nonché di due vetture, di cui una in comproprietà con la moglie, parimenti di risalente immatricolazione;
beni che dovranno essere oggetto di stima, ma che si rivelano ictu oculi di modesto valore di mercato;
sicché, all'evidenza, i ricorrenti, con le proprie sostanze, non sono in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;
la relazione del Gestore contiene peraltro l'attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori;
considerato che
i ricorrenti LB AN e EF RO devono essere autorizzati a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, stimate nella somma di € 650,00 al mese, quanto ad LB AN ed in € 600,00 al mese, quanto a EF RO, siccome indicate nella relazione dal Gestore della Crisi;
considerato che
in ragione delle spese familiari stimate dal gestore deve quindi essere determinata dal giudice delegato all'istruzione la quota di stipendi di ciascun ricorrente da escludere dalla liquidazione;
sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l'importo che sarà determinato dal giudice delegato all'istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;
la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
ogni altro bene mobile o immobile dovrà essere posto in liquidazione, compresa la partecipazione societaria di LB AN, previa valutazione di stima del valore di mercato die relativi beni aziendali;
ritenuto che
, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro di ciascun ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, siccome determinato dal giudice delegato, che potrà invece rimanere a disposizione di ciascun ricorrente;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che
l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto peraltro che il Liquidatore deve essere invitato sin da ora a verificare la situazione reddituale aggiornata di ciascun ricorrente, acquisendo altresì copia degli estratti conti bancari, completi di movimentazioni in entrata e in uscita quanto meno dalla data di presentazione del ricorso, nonché provvedendo alla verifica della stima di ogni bene mobile registrato dei ricorrenti, dei beni immobili di EF RO, nonché di ogni altra utilità, compresa la partecipazione societaria di LB AN, in vista della prima relazione al giudice delegato e dei provvedimenti di competenza di questi in ordine alle quote di reddito da escludere dalla liquidazione;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal cd. correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275 comma 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della Crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice;
conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Gestore della Crisi. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275 bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori:
AM REFRIGERAZIONE s.n.c. di AN LB e RO EF (C.F: 03548730237);
LB AN (C.F.: [...]);
EF RO (C.F.: [...])
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Andrea MARCHESINI.
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo che sarà determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro (e l'INPS), su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore: - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
il Liquidatore nello stesso termine provvederà a verificare la situazione reddituale aggiornata di ciascun ricorrente, acquisendo altresì copia degli estratti conti bancari, completi di movimentazioni in entrata e in uscita quanto meno dalla data di presentazione del ricorso, nonché provvedendo alla verifica della stima di ogni bene mobile registrato dei ricorrenti, dei beni immobili di EF RO, nonché di ogni altra utilità, compresa la partecipazione societaria di LB AN, relazionando sul punto al giudice delegato;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e a ciascun ricorrente debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.12.2024.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio