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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2077 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30/05/2024, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), difesa dall'Avv. VINTI STEFANO (c.f.
[...] P.IVA_1
), unitamente all'Avv. CORSINI FEDERICA C.F._1
( ) VIA EMILIA 88 00187 ROMA;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. CIAVARELLA CP_1 P.IVA_2
ANTONIO (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 20977/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 31/10/2019.
Conclusioni dell'appellante: “nel merito, accogliere il presente appello in ragione della manifesta illogicità, erroneità ed incompletezza della sentenza n.
20977/2019 emessa il 29 ottobre 2019 e depositata il successivo 31 ottobre 2019 dal
Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, e conseguentemente le domande formulate in primo grado da nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado Parte_1
r.g. n. 1 nonché nei successivi atti difensivi e segnatamente: “i) accertare e dichiarare la non debenza, nel caso di specie, da parte della del canone di occupazione del Parte_1
suolo pubblico, ricorrendo un'ipotesi di esenzione rientrante tra quelle previste dell'art. 19, co. 1, lett. n), del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) o in subordine della lett. o) del succitato art. 19, co. 1, del
Regolamento, e comunque considerando anche la natura aerea dei ponteggi, nonché per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
ii) con integrale vittoria delle spese del presente giudizio". • in ogni caso, condannare l'appellata al pagamento CP_1
delle spese, dei diritti, degli onorari e delle spese generali per il doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, rigettare le domande di parte appellante in quanto improcedibili, inammissibili oltre che nel merito infondate sia in fatto che diritto e, comunque, sfornite di supporto probatorio confermando per l'effetto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
aveva richiesto l'annullamento del provvedimento di Parte_1 [...]
del 23 febbraio 2015, prot. n. 27899, col quale era stata respinta l'istanza di CP_1
esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per i lavori di messa in sicurezza d'urgenza di un immobile sito in alla Via Carlo Felice, n. 69. CP_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda di condannandola al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1
Secondo il primo giudice l'ipotesi di esenzione invocata dall'attrice era riferibile al solo caso in cui un immobile sia soggetto a deterioramento ovvero costituisca una situazione di pericolo in relazione ad un evento di forza maggiore (si pensi, ad esempio, ad un evento sismico, ad un esplosione, ad imprevisti ed eccezionali eventi atmosferici, ecc.). L'art. 19 del Regolamento “OSP e COSAP” di in definitiva, CP_1
disciplina ipotesi eccezionali collegate a circostanze imprevedibili.
Nella fattispecie dette condizioni non ricorrevano perché la documentazione esibita dall'interessata denotava che i primi fenomeni di dissesto dell'edificio furono constatati, come attestato anche dalla relazione del 27 luglio 2004 della CA d'TA
(all'epoca proprietaria dello stabile) già nel 2002, ed era stato redatto un progetto di r.g. n. 2 consolidamento dal quale emergevano i fenomeni di deterioramento;
prosegue il tribunale: “la stessa CA d'TA, nel 2004, aveva proceduto a sgomberare l'intero stabile in occasione delle verifiche di cui sopra e, pertanto, la società , al Pt_1 momento dell'acquisto dello stabile nel 2013, era pienamente consapevole delle condizioni in cui lo stabile versava ed avrebbe dovuto procedere ad un tempestivo e programmato intervento di risanamento. Deve escludersi, pertanto, che possa trattarsi di causa forza maggiore …. Né la circostanza che le cause di dissesto si siano maturate durante il precedente periodo di gestione dell'immobile da parte della CA d'TA consente di ritenere tale inerzia, addebitabile al dante causa dell'opponente, causa di forza maggiore o un onere imprevisto, rientrando nel potere dovere dell'acquirente verificare lo stato manutentivo dell'immobile e dovendosi dolere lo stesso di eventuali vizi occulti solo con il proprio dante causa. La circostanza che tale inconsapevolezza abbia impedito la messa in sicurezza dell'immobile non può senz'altro rientrare nelle cause di esenzione di cui all'art. 9 lett. n). Di dette circostanze il competente
[...]
ha dato ampia motivazione nella nota prot. n. 27899 del 23.02.2015 CP_2 avverso la quale l'odierna attrice aveva interposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio.
Né può confondersi, come fa l'attrice in riassunzione, il concetto di “urgenza” (cioè a dire “quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione dei lavori” così come previsto dall'art. 11 del regolamento COSAP) con il concetto di “forza maggiore” (cioè
a dire una fatto e/o un evento imprevedibile).”.
Parte_1
ha proposto appello.
[...]
ha resistito al gravame. CP_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Coi motivi di appello sono riproposti gli argomenti, disattesi dal primo giudice, che a parere dell'appellante giustificavano l'accoglimento della domanda di esenzione.
Invoca, cioè, l'art. 19 del regolamento OSP e COSAP che manda esenti dal canone, tra le altre:
n) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
o) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione,
r.g. n. 3 limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;
Sostiene l'appellante che ricorressero i presupposti della lett. n) e cioè la necessità di intervenire per esigenze di protezione civile (degrado esterno dell'immobile con pericolo di caduta di intonaco e infissi); l'impossibilità per di eseguire Parte_1
i lavori di messa in sicurezza a causa di un evento di forza maggiore ossia l'occupazione abusiva dello stabile nella sua interezza (residenze, negozi, parti comuni, accessi) da parte di terzi.
Allega l'appellante che “…i primi dissesti dell'edificio oggetto di controversia erano già stati contestati nel 2002 dalle Amministrazioni preposte alla dante causa,
CA d'TA, tanto che quest'ultima nel corso dell'anno 2004, all'esito delle verifiche eseguite, aveva invitato coloro che vi abitavano legittimamente a lasciare lo stabile svuotandolo completamente. Rimasto libero l'immobile veniva quindi nel medesimo anno (ossia nel 2004) occupato abusivamente da terzi. La è divenuta poi Parte_1
proprietaria dello stabile sito in alla Via Carlo Felice, n. 69, con atto notarile CP_1
del 15 ottobre 2013, avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, subentrando alla CA
d'TA precedente proprietaria. Solo all'esito di tale subentro (intervenuto nell'anno
2014) e avendone titolo, la medesima società ha avuto modo di constatare che non era possibile accedervi in ragione della occupazione abusiva dei terzi già posta in essere e che era, pertanto, impossibile effettuarne la gestione ed in particolare gli interventi necessari al fine di assicurare la sicurezza dello stesso atteso che era emerso un dissesto statico interno all'edificio rispetto al quale era indispensabile intervenire.”.
L'occupazione dolosa dell'edificio ad opera di terzi, inoltre, configurava l'ipotesi della forza maggiore esclusa dal tribunale.
L'occupazione abusiva , infatti, aveva “obbligato la a mantenere i ponteggi Pt_1
ben oltre i tempi ordinari necessari per compiere le attività di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile. Si consideri al riguardo che la ha chiesto l'esenzione dal Pt_1
pagamento della COSAP proprio in ragione del perdurare della permanenza dei ponteggi a terra, protrattasi per ben due anni, per ragioni estranee alla propria volontà
a fronte di un periodo assai inferiore rispetto a quello richiesto in via ordinaria per
l'inizio e l'ultimazione delle suddette attività Ciò che risulta confermato dalla documentazione di ultimazione dei lavori eseguiti sull'immobile della una volta Pt_1 avvenuta la liberazione del bene, per i quali sono stati impiegati solo 64 gg. per l'intero edificio. Se, dunque, la avesse avuto la possibilità di eseguire le opere in tali Pt_1 tempistiche il costo, a titolo COSAP, per i ponteggi a terra sarebbe stato pari a soli €
r.g. n. 4 32.461,71 (doc. D) di gran lunga più contenuto di quello relativo ad un periodo di due anni. Per tali ragioni, il mancato accoglimento della richiesta di esenzione da parte della amministrazione, ove confermato anche in appello, determinerebbe per la Pt_1
un obbligo di pagamento non solo di abnorme entità, ma anche del tutto contrario a qualsivoglia principio di equità e giustizia.
L'occupazione, in ragione dell'inerzia perpetrata dall'Amministrazione, si era protratta sino all'anno 2019 quando la in data 20 febbraio, ottenne la Parte_1 liberazione dell'immobile a fronte della messa a disposizione degli occupanti di unità abitative alternative di sua proprietà.
senza contestare che l'immobile fosse stato per lungo tempo CP_1
occupato abusivamente da terzi, ha rimarcato che la consapevolezza della società di detta situazione all'atto del suo acquisto escludeva l'imprevedibilità dell'intervento e quindi l'esenzione invocata.
Rileva la Corte quanto segue.
L'odierna appellante, con la seconda memoria ex art. 183 cpc in prime cure, aveva depositato la denuncia dell'8 aprile 2015 colla quale invocava il sequestro penale dell'edificio occupato abusivamente da soggetti riuniti in un movimento per la casa denominato “Action”; la denuncia del 15 marzo 2016 colla quale si segnalava la sottrazione di mantovane e l'impedimento al lavoro degli operai da parte degli occupanti;
la richiesta del 5 aprile 2016 rivolta al Prefetto, al Questore, al Commissario
Straordinario per di far cessare l'occupazione illecita. CP_1
Documentazione che comprova l'estrema difficoltà incontrata nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile per l'impedimento frapposto da terzi, il che aveva determinato l'occupazione coi ponteggi del suolo pubblico per un periodo molto prolungato.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ravvisare la “forza maggiore” quale evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà del contribuente, nell'occupazione abusiva di un immobile, sia pure per escludere la decadenza da un beneficio fiscale (Cass. Civ., sez. VI , 18/04/2019 , n. 10936).
In epoca piuttosto recente, con sentenza n., 2282/2024, la Corte d'Appello di
Milano ha condannato il al risarcimento del danno in favore di Controparte_3
una società proprietaria di uno stabile per lungo tempo abusivamente occupato da terzi e r.g. n. 5 non sgomberato dalle pubbliche autorità nonostante provvedimenti giurisdizionali in tal senso.
L'occupazione abusiva di un edificio ad opera di terzi, per un periodo prolungato e nell'inerzia delle autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico (inteso quale regolare svolgimento della vita sociale in una comunità) integra, anche agli effetti qui considerati, l'ipotesi della forza maggiore non relegabile alla sola eventualità delle calamità naturali.
Ne consegue che doveva farsi applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 19 del regolamento OSP e COSAP che dispensa dal canone, tra le altre, le: n) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati.
La domanda dell'appellante doveva pertanto essere accolta e la sentenza impugnata merita di essere riformata sul punto, tenuto conto che il contraddittore mai ha allegato la pretestuosità dell'impedimento alla ristrutturazione dello stabile addotto dalla società proprietaria.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del tribunale di Roma n.
20977/2019 dichiara non dovuto da parte della il canone di occupazione Parte_1
del suolo pubblico, esenzione già oggetto del diniego deciso con il provvedimento di del 23 febbraio 2015, prot. n. 27899; CP_1
b) condanna al rimborso in favore dell'appellante delle spese di CP_1
lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 30/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6