TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
S. Epicoco
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti R. Bauer e F. Leone CP_2
Resistente
Oggetto: Iscrizione elenchi anni 2018 e 2019
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data 28.4.2022 e 29.4.2022 due note con le quali aveva CP_2
comunicato il disconoscimento delle giornate di lavoro prestate negli anni 2018 e 2019 alle dipendenze della Parte_2
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato per 57 giornate nell'anno 2018 e per 52 giornate nell'anno 2019 secondo le modalità descritte in ricorso, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad essere iscritta nell'elenco nominativo del comune di residenza per le giornate di lavoro effettivamente svolte e originariamente riconosciute dall' . CP_3
CP_ Si costitutiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, richiamando a tal fine le risultanze del verbale unico di accertamento allegato al proprio fascicolo. Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
1 Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione
è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
In particolare, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, in quanto l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli – come noto- svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_2
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9,
D.Lgs. n. 375/1993 (il che induce a disattendere l'eccezione formulata dalla ricorrente al punto 7 dell'atto introduttivo del giudizio, tenuto conto peraltro che l'accertamento ispettivo, per quel che rileva nel presente, giudizio ha riguardato anche la posizione dell'istante).
Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (si vedano in argomento Cass., 11.2.2016, n. 2739 e Cass., 26.7.2017,
n. 18605).
Applicando tali principi alla fattispecie che occupa, reputa il giudicante che - all'esito dell'istruttoria orale – siano emersi elementi idonei a comprovare le circostanze di fatto allegate in ricorso limitatamente all'anno 2018.
2 Ed invero, le allegazioni attoree concernenti la tipologia di attività svolta dall'istante nella suddetta annualità, l'osservanza di un preciso orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del titolare dell'azienda, la pattuizione di una retribuzione prestabilita, le modalità di corresponsione della stessa, l'ubicazione dei fondi sono state confermate da tutti i testi escussi che hanno dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente nell'anno 2018 ; e , queste ultime prive di Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 interesse anche di mero fatto all'esito del giudizio, atteso che aveva già Testimone_1
ottenuto allorquando è stata sentita come teste – come dalla medesima dichiarato- sentenza di accoglimento della domanda di reiscrizione per le giornate denunciate dalla laddove la teste non aveva giudizi pendenti nei confronti Parte_3 Tes_2 dell' non avendo subìto il disconoscimento delle giornate denunciate nell'anno CP_2
2018 dalla suddetta società).
Il contribuito orale fornito dai suindicati testi consente di accertare la fondatezza della domanda attorea tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere reiscritta per il numero di giornate ab origine riconosciute nell'anno 2018.
D'altronde dal verbale in atti risulta che “Come emerge dall'esame del quadro F delle denunce aziendali la società:
✓ stipulava in data 08.05.2021 un contratto di affitto di fondo rustico con il sig. Pt_4
con decorrenza dall'08.05.2018 al 31.12.2018. In data 01.03.2019 veniva stipulato
[...]
un nuovo contratto con il sig. inerente le medesime particelle con decorrenza Parte_4
dal 01.03.2019 al 27.01.2020. A conferma della cessazione della disponibilità dei terreni da parte della società oggetto dell'accertamento soccorre la consultazione della banca dati AGEA dalla quale emerge che a far data dal 01.02.2020 tali terreni sono condotti da altro soggetto;
✓ stipulava in data 13.02.2019 un contratto di affitto di fondo rustico con la CP_4
(P.Iva ) con decorrenza dal 14.02.2019 al 13.08.2019. In data 06.08.2019 P.IVA_1
veniva stipulato un nuovo contratto con la inerente le medesime particelle CP_4
con decorrenza dal 14.08.2019 al 15.02.2020.
Alla luce delle considerazioni finora esposte ed applicando i parametri delle tabelle ettaro colturali allegate alla Delibera della Giunta Regionale della Puglia del
28/07/1997, frutto delle valutazioni effettuate dagli appositi Uffici degli Ispettorati
Provinciali dell'Agricoltura e dell'Assessorato all'Agricoltura, indicativi per stabilire la consistenza aziendale e calcolare la manodopera necessaria per portare a termine tutte le fasi colturali, si rileva che le giornate di manodopera denunciate dall'impresa
3 sono esorbitanti rispetto al reale fabbisogno. Inoltre, si evidenzia che si tratta di tabelle elaborate nel 1997 che necessariamente non tengono conto del livello di meccanizzazione.
Si evidenzia, altresì, che la società pur denunciando la suddetta Controparte_5
manodopera, per contro, non ha provveduto a versare alcuna contribuzione in favore dei propri dipendenti, nemmeno le quote a carico degli stessi e da questa illecitamente trattenute”.
Ebbene, a parere di chi scrive - stante la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo (seppur in misura inferiore rispetto a quella dichiarata) – le contraddizioni rilevate in sede ispettiva, con riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente, per come riassunte dall'ispettrice Elefante, non appaiono tali da giustificare il provvedimento di disconoscimento, trattandosi di elementi non dirimenti a fronte del contributo orale fornito dai testi escussi in relazione all'anno
2018.
A differenti conclusioni deve però giungersi per quel che concerne le giornate di lavoro dichiarate nell'anno 2019, atteso che nessuno dei testi ha fornito elementi a riprova della fondatezza della domanda formulata con riferimento alla suddetta annualità.
Né peraltro - a fronte dell'assenza di qualsivoglia emergenza istruttoria dalla quale desumere, in maniera sufficientemente certa, l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente nell'anno 2019 - potrebbe attribuirsi esclusivo rilievo alle risultanze delle denunce Mag, atteso che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito dell'attività di vigilanza e controllo espletata dagli organi a ciò deputati, i documenti dell'azienda– la cui realtà operativa risulti del tutto o gravemente irregolare – non possono costituire ex se un efficace elemento di contrasto probatorio, idoneo a comprovare la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto dell'istante all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 57 giornate nell'anno 2018, con rigetto della domanda formulata in relazione all'anno 2019.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½; la residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della CP_2
soccombenza.
P.Q.M.
4 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_2
1. dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per 57 giornate nell'anno 2018;
2. rigetta la domanda con riferimento all'anno 2019;
CP_
3. compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 5.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
5