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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/07/2024, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'11.7.2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6037/2020 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Pastore e Raffaella Nadia Coppola ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Unità Italiana n. 77 - Pal. , giusta procura alle liti in atti Pt_2
RICORRENTE contro
, titolare dell'omonimo salone di parrucchiere Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2020 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto titolare di un salone di Controparte_1 parrucchieri in Caserta alla via Roma 94; di essere stata assunta con decorrenza dal 18.5.2020 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 25 ore settimanali e con mansioni di parrucchiera e di addetta alle operazioni di cassa e inquadramento nel III livello del CCNL Org_1
– di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 8.00 alle 19.00 dal martedì al Org_2 sabato;
di aver percepito la retribuzione netta indicata in busta paga, inferiore a quanto spettante in ragione del full time osservato e del lavoro straordinario svolto, anche alla luce del dettato di cui all'art. 36 Cost.; di non aver mai percepito l'indennità di cassa;
alla cessazione del rapporto del
6.10.2020, intervenuta per dismissioni, di non aver percepito i ratei di tredicesima maturati e il TFR né l'indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il datore di lavoro per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive in ragione del maggiore orario svolto e delle spettanze maturate quantificate in complessivi € 4.928,43 di cui € 4.512,34 per differenze su minimi tabellari per orario full-time, lavoro straordinario, indennità di cassa, ratei 13° mensilità, festività, permessi e ferie maturati e non goduti ed € 416,09 a titolo di TFR, calcolato anche sulle differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Pur ritualmente citato in giudizio non si costituiva il convenuto di cui va dichiarata Controparte_1 la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi, all'udienza dell'11.7.2024, udite le conclusioni della parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, si pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati e nei limiti di seguito indicati.
Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti ed in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga e dal modulo di recesso, la ricorrente ha prestato attività di lavoro alle dipendenze del convenuto dal 18.5.2020 al 6.10.2020 con mansioni di parrucchiera ed inquadramento nel terzo livello del CCNL e Org_1 Org_2
Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto pari a 25 ore settimanali dal martedì al sabato.
La ricorrente ha infatti dedotto di aver svolto attività lavorativa dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con circa 30 minuti di pausa pranzo.
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale espletata mediante l'escussione di due testi deve affermarsi che non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla parte ricorrente in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario.
I testi escussi, quali clienti del salone di parrucchiere ove la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, non hanno confermato la prospettazione attorea, non potendo validamente riferire in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 9.6.2022, al riguardo si è limitata a dichiarare Testimone_1 quanto di seguito riportato: “ADR Mi recavo una volta a settimana. Il giorno variava. In genere andavo durante la settimana e non durante il fine settimana per motivi di tempo. ADR Spesso andavo di mattina, sempre su appuntamento. La ricorrente era una presenza costante. Le altre dipendenti credo facessero turni diversi ma lei c'era sempre. Quindi mi è capitato di vederla sia quando sono andata di mattina sia quando andavo di pomeriggio […] ADR Non so riferire di preciso gli orari del negozio. Io andavo quando potevo alle 9,00 oppure alle 16,00. Io raramente sono andata nel fine settimana ma credo che nel fine settimana il negozio osservasse un orario continuato”.
È evidente dalla lettura del verbale che la dichiarazione della teste, frequentatrice occasionale del salone di parrucchieri, non può assumere alcun rilievo sul piano probatorio. Non può poi tralasciarsi che le dichiarazioni rese dalla teste sono del tutto generiche, non puntuali ed equivoche in quanto compatibili anche con l'orario indicato nel contratto di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono in relazione all'altra teste escussa all'udienza del 9.3.2023,
, la quale ha dichiarato: “ADR Io andavo circa tre volte al mese, di sabato di Testimone_2 regola. Mi recavo di mattina. […] ADR Di regola mi recavo verso le 9.30 del mattino”.
Pertanto, siffatte dichiarazioni non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento. Ne consegue che, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto fossero stati effettivamente superati, per cui va rigettata la domanda relativa al lavoro straordinario.
Non possono riconoscersi le ulteriori somme a titolo di indennità sostitutiva di permessi e ferie in quanto alcun elemento di prova è desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi né dalla documentazione prodotta.
Come è noto, a norma dell'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare il mancato godimento di permessi e delle ferie, allorché domandi il relativo compenso.
Nel caso di specie il quadro probatorio risulta del tutto carente. Infatti, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa in un periodo che avrebbe invece dovuto essere periodo non lavorato perché destinato al godimento di permessi e ferie maturati.
I testi, quali clienti, non potevano essere a conoscenza dei periodi di ferie e dei permessi fruiti dalla lavoratrice né è sufficiente la documentazione costituita dalle buste paga in atti, non essendo versata la busta paga relativa alle ultime spettanze da cui poteva desumersi il numero residuo di ferie e permessi maturati e non fruiti.
Deve essere ugualmente rigettata la domanda diretta al riconoscimento del diritto della lavoratrice all'indennità di cassa riconosciuta secondo la previsione del CCNL di categoria, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, per l'attività di “cassiere”.
Infatti, anche a voler ritenere integralmente applicabile al rapporto di cui è causa il CCNL di categoria, richiamato in realtà nel contratto di lavoro solo in via parametrica ai fini retributivi ed in assenza di prova dell'adesione del convenuto datore di lavoro al contratto in questione, deve evidenziarsi che la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cassa spetta esclusivamente al
“cassiere” e quindi non può essere riconosciuta in favore della ricorrente in quanto la stessa, all'esito dell'istruttoria, non risulta essere la cassiera presso il salone di parrucchieri. Si ribadisce che i testi di parte ricorrente escussi non hanno potuto validamente riferire - in quanto clienti del salone di parrucchieri - in ordine all'adibizione della ricorrente in modo costante alle attività di cassa. Inoltre, soltanto la prima teste escussa ha genericamente riferito che la ricorrente svolgeva anche le operazioni di cassa.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento della retribuzione di ottobre 2020 per i giorni lavorati sino alla cessazione del rapporto, non essendo stata data alcuna prova contraria.
Va poi riconosciuto il diritto ai ratei di tredicesima mensilità ed il diritto al TFR, trattandosi di istituti di fonte legale e contrattuale.
In ordine alle spettanze retributive in questione, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le somme a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2020, i ratei di 13° mensilità (come previsto nel contratto di lavoro) e gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte convenuta va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, possono essere posti a base del calcolo i conteggi prodotti dalla ricorrente riformulati dal giudicante, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., mediante l'eliminazione delle somme non dovute, tenuto conto del rapporto intercorso tra le parti in causa, nonché delle buste paga in atti e delle previsioni del contratto di lavoro e del CCNL di categoria applicabile quale parametro di riferimento ai fini retributivi.
Quindi, il convenuto va in definitiva condannato al pagamento della complessiva somma di € 830,00 di cui € 334,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della stessa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del DM 55/2015 come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
2) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 830,00 di cui € 334,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 641,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11.7.2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza dell'11.7.2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6037/2020 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Pastore e Raffaella Nadia Coppola ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Unità Italiana n. 77 - Pal. , giusta procura alle liti in atti Pt_2
RICORRENTE contro
, titolare dell'omonimo salone di parrucchiere Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2020 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto titolare di un salone di Controparte_1 parrucchieri in Caserta alla via Roma 94; di essere stata assunta con decorrenza dal 18.5.2020 in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale per 25 ore settimanali e con mansioni di parrucchiera e di addetta alle operazioni di cassa e inquadramento nel III livello del CCNL Org_1
– di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 8.00 alle 19.00 dal martedì al Org_2 sabato;
di aver percepito la retribuzione netta indicata in busta paga, inferiore a quanto spettante in ragione del full time osservato e del lavoro straordinario svolto, anche alla luce del dettato di cui all'art. 36 Cost.; di non aver mai percepito l'indennità di cassa;
alla cessazione del rapporto del
6.10.2020, intervenuta per dismissioni, di non aver percepito i ratei di tredicesima maturati e il TFR né l'indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il datore di lavoro per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive in ragione del maggiore orario svolto e delle spettanze maturate quantificate in complessivi € 4.928,43 di cui € 4.512,34 per differenze su minimi tabellari per orario full-time, lavoro straordinario, indennità di cassa, ratei 13° mensilità, festività, permessi e ferie maturati e non goduti ed € 416,09 a titolo di TFR, calcolato anche sulle differenze retributive, come da conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Pur ritualmente citato in giudizio non si costituiva il convenuto di cui va dichiarata Controparte_1 la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova per testi, all'udienza dell'11.7.2024, udite le conclusioni della parte ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, si pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati e nei limiti di seguito indicati.
Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti ed in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga e dal modulo di recesso, la ricorrente ha prestato attività di lavoro alle dipendenze del convenuto dal 18.5.2020 al 6.10.2020 con mansioni di parrucchiera ed inquadramento nel terzo livello del CCNL e Org_1 Org_2
Oggetto del presente giudizio è innanzitutto l'accertamento dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto pari a 25 ore settimanali dal martedì al sabato.
La ricorrente ha infatti dedotto di aver svolto attività lavorativa dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con circa 30 minuti di pausa pranzo.
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale espletata mediante l'escussione di due testi deve affermarsi che non può ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla parte ricorrente in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario.
I testi escussi, quali clienti del salone di parrucchiere ove la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, non hanno confermato la prospettazione attorea, non potendo validamente riferire in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 9.6.2022, al riguardo si è limitata a dichiarare Testimone_1 quanto di seguito riportato: “ADR Mi recavo una volta a settimana. Il giorno variava. In genere andavo durante la settimana e non durante il fine settimana per motivi di tempo. ADR Spesso andavo di mattina, sempre su appuntamento. La ricorrente era una presenza costante. Le altre dipendenti credo facessero turni diversi ma lei c'era sempre. Quindi mi è capitato di vederla sia quando sono andata di mattina sia quando andavo di pomeriggio […] ADR Non so riferire di preciso gli orari del negozio. Io andavo quando potevo alle 9,00 oppure alle 16,00. Io raramente sono andata nel fine settimana ma credo che nel fine settimana il negozio osservasse un orario continuato”.
È evidente dalla lettura del verbale che la dichiarazione della teste, frequentatrice occasionale del salone di parrucchieri, non può assumere alcun rilievo sul piano probatorio. Non può poi tralasciarsi che le dichiarazioni rese dalla teste sono del tutto generiche, non puntuali ed equivoche in quanto compatibili anche con l'orario indicato nel contratto di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono in relazione all'altra teste escussa all'udienza del 9.3.2023,
, la quale ha dichiarato: “ADR Io andavo circa tre volte al mese, di sabato di Testimone_2 regola. Mi recavo di mattina. […] ADR Di regola mi recavo verso le 9.30 del mattino”.
Pertanto, siffatte dichiarazioni non possono essere poste a fondamento del proprio convincimento. Ne consegue che, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto fossero stati effettivamente superati, per cui va rigettata la domanda relativa al lavoro straordinario.
Non possono riconoscersi le ulteriori somme a titolo di indennità sostitutiva di permessi e ferie in quanto alcun elemento di prova è desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi né dalla documentazione prodotta.
Come è noto, a norma dell'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare il mancato godimento di permessi e delle ferie, allorché domandi il relativo compenso.
Nel caso di specie il quadro probatorio risulta del tutto carente. Infatti, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa in un periodo che avrebbe invece dovuto essere periodo non lavorato perché destinato al godimento di permessi e ferie maturati.
I testi, quali clienti, non potevano essere a conoscenza dei periodi di ferie e dei permessi fruiti dalla lavoratrice né è sufficiente la documentazione costituita dalle buste paga in atti, non essendo versata la busta paga relativa alle ultime spettanze da cui poteva desumersi il numero residuo di ferie e permessi maturati e non fruiti.
Deve essere ugualmente rigettata la domanda diretta al riconoscimento del diritto della lavoratrice all'indennità di cassa riconosciuta secondo la previsione del CCNL di categoria, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, per l'attività di “cassiere”.
Infatti, anche a voler ritenere integralmente applicabile al rapporto di cui è causa il CCNL di categoria, richiamato in realtà nel contratto di lavoro solo in via parametrica ai fini retributivi ed in assenza di prova dell'adesione del convenuto datore di lavoro al contratto in questione, deve evidenziarsi che la domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cassa spetta esclusivamente al
“cassiere” e quindi non può essere riconosciuta in favore della ricorrente in quanto la stessa, all'esito dell'istruttoria, non risulta essere la cassiera presso il salone di parrucchieri. Si ribadisce che i testi di parte ricorrente escussi non hanno potuto validamente riferire - in quanto clienti del salone di parrucchieri - in ordine all'adibizione della ricorrente in modo costante alle attività di cassa. Inoltre, soltanto la prima teste escussa ha genericamente riferito che la ricorrente svolgeva anche le operazioni di cassa.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento della retribuzione di ottobre 2020 per i giorni lavorati sino alla cessazione del rapporto, non essendo stata data alcuna prova contraria.
Va poi riconosciuto il diritto ai ratei di tredicesima mensilità ed il diritto al TFR, trattandosi di istituti di fonte legale e contrattuale.
In ordine alle spettanze retributive in questione, come è noto, incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova dell'adempimento.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Mutuando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le somme a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2020, i ratei di 13° mensilità (come previsto nel contratto di lavoro) e gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Ne consegue, pertanto, che, in parziale accoglimento della domanda, parte convenuta va condannata al pagamento delle suddette spettanze in ragione di quanto accertato nella presente sede.
Quanto alla quantificazione delle somme dovute, possono essere posti a base del calcolo i conteggi prodotti dalla ricorrente riformulati dal giudicante, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., mediante l'eliminazione delle somme non dovute, tenuto conto del rapporto intercorso tra le parti in causa, nonché delle buste paga in atti e delle previsioni del contratto di lavoro e del CCNL di categoria applicabile quale parametro di riferimento ai fini retributivi.
Quindi, il convenuto va in definitiva condannato al pagamento della complessiva somma di € 830,00 di cui € 334,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del decisum, della non complessità della stessa e dello svolgimento dell'istruttoria, ai sensi del DM 55/2015 come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
2) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di della somma di € 830,00 di cui € 334,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 641,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11.7.2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine