Articolo 17 della Legge 12 agosto 1974, n. 370
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 settembre 1974
Art. 17. (Modificazione dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1973, n. 3)
Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali erano gia' iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1973, n.
Entrata in vigore il 8 settembre 1974