TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1422 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
1) n. a RAVENNA (RA) il 05/05/1968 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]n. 20, PORTOGRUARO;
con l'Avv. DEPICOLZUANE MATTEO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a PORTOGRUARO (VE) il 19/02/1972 (C.F. Controparte_1
); residente in [...], 26/C, PORTOGRUARO;
C.F._2 con l'Avv. MAMPRIN SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali il 22/11/1997 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Fossalta di Portogruaro, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1997; atto n. 57; parte II;
serie A)
separati consensualmente all'udienza del 7/3/2023 avanti al Presidente del Tribunale di Pordenone, come da decreto di omologa del 16/03/2023
con i seguenti figli:
- nata il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in Fossalta di Portogruaro in Parte_1 Controparte_1 data 22 novembre 1997 e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto comune al n. 21, Parte II – Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Fossalta di Portogruaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei propri pubblici registri anagrafici;
2- la casa coniugale, sita in Portogruaro in via Trieste n. 26/C, viene assegnata a
[...]
, e i figli e coabiteranno con la madre nei momenti di Controparte_1 Per_1 Pt_2 pausa dalle lezioni universitarie e sino a sopraggiunta autosufficienza economica;
3- potrà visitare i figli liberamente e, previo preavviso nella casa di Via Parte_1
Trieste n. 26/C;
4- il mantenimento dei figli verrà sostenuto integralmente dal padre, sino a sopraggiunta autosufficienza economica:
- corrisponderà a ciascun figlio l'importo di € 600,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento, versandoli direttamente su carta di debito a ciascuno assegnata;
- sosterrà inoltre l'integralità delle spese straordinarie – tra le quali si Parte_1 annoverano tasse universitarie, canoni di locazione presso le sedi universitarie, le spese per libri di testo universitari, spese mediche, sportive e ludico-ricreative;
5- i coniugi, dato atto della reciproca indipendenza economica, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6- I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, si dichiarano soddisfatti dalle pattuizioni economiche ivi previste e rinunciano sin da ora a reciproche pretese economiche diverse o ulteriori rispetto a quelle qui concordate, avendo definito tra loro tutte le ulteriori questioni patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FOSSALTA DI PORTOGRUARO il 22/11/1997 tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa integralmente le spese del procedimento;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 1997 atto n. 21 parte II serie A).
Così deciso in Pordenone, l' 8/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da:
1) n. a RAVENNA (RA) il 05/05/1968 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]n. 20, PORTOGRUARO;
con l'Avv. DEPICOLZUANE MATTEO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) n. a PORTOGRUARO (VE) il 19/02/1972 (C.F. Controparte_1
); residente in [...], 26/C, PORTOGRUARO;
C.F._2 con l'Avv. MAMPRIN SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali il 22/11/1997 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Fossalta di Portogruaro, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 1997; atto n. 57; parte II;
serie A)
separati consensualmente all'udienza del 7/3/2023 avanti al Presidente del Tribunale di Pordenone, come da decreto di omologa del 16/03/2023
con i seguenti figli:
- nata il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in Fossalta di Portogruaro in Parte_1 Controparte_1 data 22 novembre 1997 e trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto comune al n. 21, Parte II – Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Fossalta di Portogruaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei propri pubblici registri anagrafici;
2- la casa coniugale, sita in Portogruaro in via Trieste n. 26/C, viene assegnata a
[...]
, e i figli e coabiteranno con la madre nei momenti di Controparte_1 Per_1 Pt_2 pausa dalle lezioni universitarie e sino a sopraggiunta autosufficienza economica;
3- potrà visitare i figli liberamente e, previo preavviso nella casa di Via Parte_1
Trieste n. 26/C;
4- il mantenimento dei figli verrà sostenuto integralmente dal padre, sino a sopraggiunta autosufficienza economica:
- corrisponderà a ciascun figlio l'importo di € 600,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento, versandoli direttamente su carta di debito a ciascuno assegnata;
- sosterrà inoltre l'integralità delle spese straordinarie – tra le quali si Parte_1 annoverano tasse universitarie, canoni di locazione presso le sedi universitarie, le spese per libri di testo universitari, spese mediche, sportive e ludico-ricreative;
5- i coniugi, dato atto della reciproca indipendenza economica, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6- I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, si dichiarano soddisfatti dalle pattuizioni economiche ivi previste e rinunciano sin da ora a reciproche pretese economiche diverse o ulteriori rispetto a quelle qui concordate, avendo definito tra loro tutte le ulteriori questioni patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FOSSALTA DI PORTOGRUARO il 22/11/1997 tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa integralmente le spese del procedimento;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 1997 atto n. 21 parte II serie A).
Così deciso in Pordenone, l' 8/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa