Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026REG.PROV.COLL.
N. 00461/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 461 del 2023, proposto da
Gme s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa prima dall’avvocato Giuseppe Fragapani, poi dall’avvocato Daniele Osnato, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campofranco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Galante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 3230/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campofranco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2026 il Cons. AN IG e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tar LE ha respinto il ricorso proposto da Gme s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento n. 2345/2016 del Comune di Campofranco, che ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dalla società per ottenere il cambio di destinazione d’uso (ricondotto a volumi tecnici) di locali del piano mansarda di un fabbricato, a suo tempo abusivamente realizzati a fini abitativi e in quanto tali già oggetto di un diniego di sanatoria, impugnato avanti allo stesso Tar e rivelatosi legittimo (sentenza n. 547/2014, passata in giudicato). Ha condannato la società alle spese del giudizio in favore del Comune, costituitosi in resistenza.
2. La società ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo l’erroneità della sentenza per: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. 47/1985, trasposto nell’art. 36 del d.P.R. 380/2001; difetto di motivazione; sviamento di potere; eccesso di poter per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti; sviamento di potere; violazione di precedente giudicato. Ha concluso per la riforma della sentenza, con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento del predetto diniego e degli atti connessi, pure gravati.
3. Il Comune di Campofranco si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello, di cui ha sostenuto l’infondatezza.
4. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2025, nel cui ambito la società appellante, come da verbale, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione del gravame, essendo in corso di presentazione una istanza di accertamento di conformità dei locali di che trattasi.
5. Di tanto preso atto, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese del grado, in considerazione della peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
AN IG, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IG | RO VA |
IL SEGRETARIO