Art. 15. (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale) 1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' sostituito dai seguenti:
"Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".
Nota all' art. 15, comma 1 :
L' art. 13 del D.P.R. n. 834/1981 sostituisce l' art. 79 del D.P.R. n. 915/1978 , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo:
"Art. 79 (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale). - E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.
Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente.
All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".
"Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".
Nota all' art. 15, comma 1 :
L' art. 13 del D.P.R. n. 834/1981 sostituisce l' art. 79 del D.P.R. n. 915/1978 , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo:
"Art. 79 (Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale). - E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.
Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo.
Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente.
All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo.
Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati".