CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 325/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/02/2023 al n. 325/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. NICOLAO RT e dell'avv. CLAUDIA GUIDI che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. ELISABETTA SANTORO e dell'avv. PIER LUIGI SANTORO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ), e Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
(C.F. ), sia in proprio, sia quali membri dell'associazione CodiceFiscale_2 professionale FANUCCI, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLAO
RT e dell'avv. CLAUDIA GUIDI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 744/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 14/07/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 6.06.2025 emessa all'esito dell'udienza del 20.05.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante studio “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Pt_1 previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per le ragioni espresse in atti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disporre la parziale riforma degli impugnati capi della sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Michele
Fornaciari, n. 744/2022, depositata il 14 luglio 2022, nella causa RG N.
1977/2020, mai notificata (cfr. doc. 1) e quindi - In accoglimento del primo proposto motivo di gravame, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia di detta resa sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'istante volta ad ottenere il pagamento in danno della convenuta dei compensi professionali maturati in relazione all'attività svolta e diretta alla presentazione del Piano di Recupero relativo al complesso immobiliare posto in Porcari (LU), Via Forabosco di proprietà della stessa
Conseguentemente, per l'indicata causale, condannare quest'ultima CP_1 in favore di esso concludente al pagamento della somma di Parte_1
€ 99.568,61, o comunque a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche sulla base della svolta CTU e/o a quella somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre accessori di legge ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In accoglimento del secondo proposto motivo di gravame, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della indicata resa sentenza nel capo in cui il Tribunale di Lucca ha detratto l'importo di € 4.771,00 oltre accessori, pacificamente corrisposto ad esso concludente dalla appellata con riferimento al piano di recupero con il corrispettivo liquidatogli di € 9.350,00, sempre oltre accessori per l'espletamento della pratica di accatastamento ed IMU riducendo così la condanna della stessa al CP_1 pagamento in suo favore del minor importo di € 4.579,00, ancora oltre accessori.
Conseguentemente, per le indicate causali, condannare l'appellata al CP_1 pagamento in favore di esso concludente all'ulteriore importo Parte_1 di € 4.771,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Con condanna inoltre della detta appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed integrale refusione delle spese di CTU e di CTP, queste ultime da liquidarsi in conformità a quello dello stesso CTU;
in accoglimento del terzo proposto motivo di gravame, anche nella denegata ed avversata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, in tesi, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della citata sentenza del Tribunale di Lucca (cfr. doc. 01) nella parte in cui esso appellante è stato condannato unitamente agli intervenuti a rifondere alla CP_1 integralmente le spese di lite, così come determinate in € 15.000,00 per compenso del difensore ed € 3.000,00 per spese di CTP, oltre alle spese di CTU come liquidate nella misura concretamente sopportata, oltre alle spese generali, cap ed iva di legge. Conseguentemente disporre la parziale compensazione di tali spese – nella limitata misura che si permette di indicare di 1/3 - ponendo il residuo a carico della stessa o comunque nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, CP_1 con esclusione in ogni caso della refusione delle spese di CTP;
in ipotesi subordinata, condannare l'appellata alla integrale refusione in favore sempre di esso CP_1 concludente delle spese di lite da liquidarsi sulla base dei valori medi dello scaglione di valore ricompreso da € 5.201 ed € 26.000 di cui al DM 140/2012 e successive modifiche secondo il prospetto riportato in parte motiva, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP queste ultime da liquidarsi, come detto, in conformità alle prime. Con condanna in entrambe le ipotesi ed in esito sempre della alla ripetizione CP_1 in favore di esso concludente del maggior indicato importo che le ha già corrisposto in dipendenza della operata spontanea esecuzione, seppur con espressa riserva di appello, della impugnata sentenza di primo grado. Il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Con conferma di tutte le ulteriori statuizioni non oggetto del presente gravame con integrale rigetto quindi dei motivi di appello incidentali anche condizionati proposti dalla con la depositata comparsa CP_1 di costituzione e risposta, in quanto assolutamente infondati sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, sempre ed in ogni caso, del presente grado di giudizio. In via istruttoria, seppur per mero scrupolo difensivo e con riferimento ai gravami incidentali promossi dalla insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale non CP_1 autorizzati dal precedente Giudice, così come articolati con la seconda memoria ex art.
183 comma VI c.p.c. e riproposti all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado: capitoli da intendersi come qui integralmente riportati e trascritti”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Firenze 1.1) In tesi, respingere il primo motivo di appello proposto dallo per le ragioni esposte e per l'effetto confermare sul punto la sentenza Parte_1 di primo grado;
1.2) in via subordinata, nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello dello in accoglimento del Parte_1 motivo di appello incidentale della respingere la domanda attrice per CP_1 difetto di titolarità del credito azionato e conseguente carenza di legittimazione attiva ad causam;
1.3) in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello avversario e di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto dalla comparente, limitare la condanna di alla somma di € 14.903,41 o, in subordine, alla somma di € 18.254,82 al CP_1 lordo dell'acconto di € 4.771,01 versato. 2) respingere il secondo motivo di appello proposto dallo 3.1) respingere il terzo motivo di appello proposto ex Parte_1 adverso;
3.2.) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento di tale motivo, rilevata la soccombenza reciproca, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado tenendo conto dei valori delle domande accolte e rigettate e dell'attività difensiva svolta con riguardo a ciascuna di esse, addebitando comunque le spese di CTU e le spese tecniche allo Parte_1
In proposito si evidenzia che le spese di CTP di controparte, contrariamente a quanto ex adverso richiesto, non potranno esserle riconosciute in difetto di prova del loro pagamento (cfr. Cass. civ., sez. II. Ord. 19.7.2023 n. 21085: “Non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”). 4) In accoglimento del motivo di appello incidentale spiegato da riformare il capo della sentenza CP_1 del Tribunale di Lucca “Sul corrispettivo dell'accatastamento e della pratica IMU” e per
l'effetto rideterminare il dovuto per tali pratiche in complessivi € 4.200,00 oltre accessori (indicato dallo nel proprio progetto di notula) o in € 4.500,00 Parte_1 oltre accessori (stimato dal CTU) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia. Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello incidentale proposto dai convenuti
Sig.ri e (intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di primo CP_2 Controparte_3 grado) per le ragioni esposte alle pagg. 15 e 16 della propria comparsa di costituzione, esposte in replica ad analogo motivo di appello sollevato dallo Con Parte_1 vittoria di onorari e spese di lite del grado di appello”; per parte appellata e appellante incidentale + 1 “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni espresse in atti, accogliere l'appello principale, così come proposto dallo a parziale riforma degli impugnati capi della Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Michele Fornaciari, n. 744/2022, depositata il 14 luglio 2022, nella causa RG N. 1977/2020, mai notificata (cfr. doc. 1). Per
l'effetto con condanna della detta appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio anche in favore di essi concludenti. In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui i detti motivi di appello dovessero essere disattesi, in accoglimento del proposto motivo di gravame incidentale, sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della citata sentenza del Tribunale di Lucca (cfr. doc. 01) nella parte in cui essi concludenti sono stati condannati unitamente allo a Parte_1 rifondere alla integralmente le spese di lite, così come determinate in € CP_1
15.000,00 per compenso del difensore ed € 3.000,00 per spese di CTP, oltre alle spese di CTU come liquidate nella misura concretamente sopportata, oltre alle spese generali, cap ed iva di legge e conseguentemente: - in tesi, condannare la CP_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di essi concludenti, ivi comprese le spese di CTU e CTP;
in ipotesi, disporre la parziale compensazione di tali spese – nella limitata misura che si permettono di indicare in
1/3 - ponendo il residuo a carico della stessa o comunque nella misura CP_1 che verrà ritenuta equa e di giustizia, con esclusione in ogni caso della refusione delle spese di CTP. Comunque con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
- in ipotesi subordinata, condannare l'appellata alla integrale refusione CP_1 in favore sempre di essi concludenti delle spese di lite da liquidarsi sulla base dei valori medi dello scaglione di valore ricompreso da € 5.201 ed € 26.000 di cui al DM
140/2012 e successive modifiche secondo il prospetto riportato in parte motiva. - Con conferma di tutte le ulteriori statuizioni non oggetto del presente gravame con integrale rigetto quindi dei motivi di appello incidentali anche condizionati proposti dalla CP_1
con la depositata comparsa di costituzione e risposta, in quanto
[...] assolutamente infondati sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese, sempre ed in ogni caso, del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo studio tecnico onveniva davanti Pt_1 alla Corte di Appello di Firenze e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 744/22 con la quale il Tribunale di Lucca, ritenuta la propria competenza ex art. 20 c.p.c. e respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione presuntiva, aveva affermato il diritto dello studio professionale al pagamento per le sole prestazioni svolte in favore di relativamente CP_1 all'accatastamento di immobili ed alla pratica per la riduzione IMU;
ritenuto che
il compenso complessivo per l'espletamento di dette attività, sulla base delle condivise considerazioni del CTU, fosse pari ad euro 9350,00 e tenuto conto che era documentato e non contestato il pagamento di un acconto di euro 4771,00, il Tribunale condannava a corrispondere allo studio il restante compenso pari ad euro CP_1 Pt_1
4579,00 oltre interessi ed oneri di legge.
Quanto alle ulteriori richieste di pagamento avanzate dallo studio professionale nei confronti di ed aventi ad oggetto la presentazione di un piano di recupero, CP_1 il Tribunale escludeva che per tale incombente spettasse al detto studio professionale alcun compenso, considerato che il medesimo piano di recupero non era stato approvato sulla base di rilievi analoghi a quelli che avevano già portato al diniego di un precedente simile piano, di talchè non era fin dall'inizio ragionevolmente prospettabile un esito differente dal rigetto del progetto e lo studio non aveva fornito alcuna prova che CP_1 avesse insistito nella detta riproposizione.
[...]
Il primo giudice, in applicazione del principio di soccombenza, condannava quindi lo studio professionale e i due professionisti membri del detto studio, e Controparte_2
intervenuti in giudizio ad adiuvandum, a rifondere le spese di lite in Controparte_3 favore della convenuta Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CP_1
CTU e CTP erano definitivamente poste a carico di studio professionale e professionisti intervenuti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver escluso il compenso professionale per l'espletata attività di presentazione del piano di recupero del complesso immobiliare di proprietà di CP_1 in particolare, errore nell'aver ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento della detta prestazione;
errore nel non aver proceduto alla quantificazione del relativo compenso per complessive euro 104.339,61, da cui detrarre l'acconto versato a tale titolo di euro
4.771,00;
2) erronea detrazione dell'importo di euro 4.771,00 dai compensi riconosciuti per le attività di accatastamento e pratica IMU, visto che il detto acconto era stato versato in relazione alla presentazione del piano di recupero;
errore nell'aver considerato irrilevante l'imputazione del pagamento e violazione dell'art. 112 c.p.c.; mancata considerazione che non aveva chiesto la restituzione della somma né la CP_1 risoluzione del contratto;
3)erronea condanna di attori ed intervenuti alla refusione delle spese di lite, di CTU e
CTP di primo grado in favore di senza considerare che erano stati riconosciuti CP_1
i compensi per due dei tre incarichi conferiti, così che la soccombenza non poteva considerarsi comunque integrale;
errore anche nell'aver parametrato le dette spese in base allo scaglione correlato al valore del petitum, anzichè a quello del decisum; necessità di mutare tale statuizione alla luce dell'accoglimento dei sopramenzionati motivi di appello.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva contestando le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva a sua volta la riforma, in parte condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, per i seguenti motivi:
1)erronea quantificazione del compenso per l'espletamento della pratica IMU e per l'accatastamento degli immobili, in complessive euro 9350,00, importo indicato dal CTU anche per i rilievi propedeutici al piano di recupero e ad altri vari adempimenti, mentre per la pratica di accatastamento era stato indicato il compenso di euro 4200 ed euro
300 per la pratica IMU, per un complessivo importo quindi di euro 4500,00;
2)condizionatamente all'accoglimento del primo motivo di appello principale, rilievo dell'errore consistente nel rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dello Pt_1 professionale in considerazione del fatto che tutte le prestazioni di cui era Pt_1 stato chiesto il pagamento erano state eseguite dall'ing. che all'epoca Controparte_3 del conferimento dell'incarico non faceva parte dell'associazione professionale, che non comprendeva tra i suoi membri un ingegnere, con conseguente nullità dell'incarico avente ad oggetto il piano di recupero allo studio associato che non ricomprendeva una figura professionale necessaria per l'espletamento del detto incombente.
Si costituivano in grado di appello anche e che Controparte_2 Controparte_3 dichiaravano di essere intervenuti in primo grado e di continuare ad intervenire in sede di gravame in adesione delle argomentazioni dello studio Gli stessi Pt_1 proponevano a loro volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea loro condanna a rifondere le spese di lite, CTU e CTP in favore dl CP_1
evidenziando che il loro intervento in primo grado era stato determinato
[...] dall'eccezione di carenza di legittimazione dello studio professionale, sollevata da e che era risultata infondata;
errore nel non aver condannato quest'ultima CP_1
a rifondere loro le spese o, in subordine nel non averle, almeno in parte, compensate.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e il perimetro della decisione – Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che la società era proprietaria di un complesso CP_1 immobiliare sito nel comune di Porcari, via Farabosco, distinto in catasto nel foglio 4 con le particelle 259-263-264 e 582, comprendente tre manufatti e precisamente una piscina con relativi locali accessori, una ex pizzeria, spogliatoi e un manufatto allo stato rustico, oltre ai terreni.
Dalla documentazione in atti emerge quindi che nell'ottobre del 2006 la suddetta area, denominata 'ex piscina era oggetto della variante generale al regolamento CP_1 urbanistico adottata dal comune di Porcari, con la quale, premettendosi che l'ormai risalente complesso ricettivo, dotato di piscina coperta, versava in stato di abbandono ed era privo di caratteristiche architettoniche di pregio, si prospettava una destinazione residenziale, con possibilità di realizzare, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti, unità abitative del tipo 'casa isolata' con architettura rispettosa del paesaggio circostante.
Del pari non contestato è che il detto compendio immobiliare, da anni in stato di degrado, era oggetto di una prima richiesta di un piano di recupero a firma del legale rappresentante di ), depositata in comune l'11.07.2007. CP_1 CP_4
Risulta dalla documentazione in atti che il versamento dei diritti spettanti al comune di
Porcari era effettuato a cura del geom mentre tutte le tavole progettuali Pt_1 allegate alla richiesta risultavano redatte dall'ing La detta proposta di Controparte_3 piano di recupero, che prevedeva la realizzazione di 16 unità abitative dislocate in sei fabbricati bifamiliari di nuova realizzazione, oltre ad un fabbricato con quattro unità abitative ricavate dal preesistente immobile, non veniva approvata: nonostante il rispetto della normativa edilizia del progetto, la conferenza di servizi, in data 8.01.2008, esprimeva parere negativo ritenendo eccessivo il carico urbanistico proposto rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante.
In data 21.04.2010 in persona del suo legale rappresentante, procedeva CP_1 al deposito di una ulteriore richiesta di piano di recupero della medesima area. Anche in questo caso gli elaborati progettuali erano redatti dall'ing il quale Controparte_3 nei mesi successivi provvedeva a sostituire alcuni degli elaborati e ad integrarne altri.
La proposta in oggetto prevedeva la realizzazione di 15 unità abitative dislocate su quattro fabbricati bifamiliari e tre fabbricati unifamiliari di nuova realizzazione, oltre ad un fabbricato con quattro unità abitative ricavate dal recupero dell'edificio preesistente. Con provvedimento in data 31.03.2011 il responsabile del servizio assetto del territorio del comune (arch provvedeva a trasmettere, a Regione Toscana, Provincia di Per_1
Lucca e Ministero dei Beni Culturali, per i previsti pareri, la richiesta di piano di recupero, indirizzando la missiva, per conoscenza, anche a e allo CP_1 Pt_1 Pt_1
(con sede in Porcari, via Romana est 44).
[...]
Con provvedimento in data 20.04.2011 la Regione Toscana richiedeva una serie di integrazioni della pratica al responsabile del procedimento del comune di Porcari (arch
, il quale provvedeva a girare la richiesta allo studio tecnico invitato Per_1 Pt_1 ad allegare quanto richiesto in vista della convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 36 PIT (piano di indirizzo territoriale).
Con missiva datata 2.09.2011 il responsabile del servizio assetto del territorio del comune di Porcari trasmetteva a e allo una copia CP_1 Parte_1 del verbale con cui la Conferenza di Servizi si era espressa negativamente rispetto al detto piano di recupero rilevando che 'esaminato l'inserimento dell'intervento nel contesto del paesaggio, emerge che la nuova soluzione proposta, sia per quanto concerne le volumetrie, che per lo schema distributivo, rimane sostanzialmente invariata rispetto alla soluzione esaminata nella precedente Conferenza di servizi sopra richiamata'. Concludeva quindi evidenziando 'la non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del PIT (piano di indirizzo territoriale, ndr), del Piano di Recupero del complesso edilizio ex Piscina Masada in via Farabosco del Comune di Porcari, tenuto conto dei contenuti della scheda di paesaggio dell'implementazione paesaggistica del
PIT, ambito 14 di Lucca, in coerenza con il precedente parere espresso nella seduta dell'8.01.2008, in quanto la densità e consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante, caratterizzato da aree boscate, aree agricole olivate e presenza di ville isolate con ampi giardini'.
Nelle more del suddetto procedimento e, precisamente, nel giugno del 2011, venivano presentate dallo studio associato le pratiche di accatastamento, Pt_1 aggiornamento catastale e frazionamento degli immobili facenti parte del detto compendio di proprietà di con relazioni tecniche a firma del geom CP_1 CP_2
tutte redatte su carta intestata dello studio tecnico
[...] Pt_1
Infine, risulta che nel febbraio 2018 inviava allo studio tecnico CP_1 Pt_1 copia dell'avviso con cui in data 18.01.2018 il comune di Porcari aveva rilevato una maggiore imposta dovuta dalla società a titolo di IMU per l'anno 2013, invitando a corrispondere la relativa differenza. Lo studio i occupava quindi di predisporre Pt_1 la documentazione a sostegno della domanda con cui chiedeva CP_1 l'applicazione dell'IMU ridotta del 50% in conseguenza dello stato di degrado in cui versavano gli immobili. Nell'istanza, a firma del legale rappresentante della società, era specificato che per ogni chiarimento il comune avrebbe potuto contattare il geom con studio in Porcari, via Romana est 44. Controparte_2
Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, in esito a tale ultima pratica, otteneva la riduzione dell'aliquota IMU anche per gli anni successivi a CP_1 quello in contestazione, ricevendo il rimborso delle maggiori somme corrisposte.
Con raccomandata in data 18.02.2019 redatta su carta intestata dello studio tecnico e sottoscritta sia dal geom sia dall'ing. Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 veniva richiesto a il pagamento delle competenze professionali relative: CP_1 alla redazione del piano di recupero presentato nel 2010, all'accatastamento del complesso immobiliare e alla verifica dell'accertamento IMU relativa all'anno 2013.
Tanto premesso, deve in primo luogo ritenersi coperta da giudicato l'esclusione della prescrizione presuntiva delle suddette pretese creditorie, respinta dal Tribunale e non oggetto di motivi di gravame.
E' invece in questa sede controversa la debenza allo studio professionale del Pt_1 compenso per la redazione del piano di recupero presentato nel 2010 essendo in contestazione l'esatto adempimento in relazione ai 'vizi' della soluzione progettuale adottata che avevano portato alla sua mancata approvazione ed alla conseguente inutilità della relativa pratica per la società committente;
per quanto concerne invece le pratiche relative ad accatastamento degli immobili e verifica dell'importo dell'IMU, è controverso il solo quantum.
Ancorchè condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale proposto dallo studio ha inoltre contestato la legittimazione attiva dello studio Pt_1 CP_1 professionale relativamente alla pretesa creditoria avente ad oggetto il compenso per la redazione del piano di recupero, affermando di aver dato incarico al solo geom e che questo aveva a sua volta gestito la pratica avvalendosi della Controparte_2 collaborazione del proprio figlio, ing. che solo anni più tardi era entrato Controparte_3
a far parte dell'associazione professionale.
2.Il primo motivo di appello principale: il compenso per l'incarico relativo al piano di recupero – Con il primo motivo di gravame lo studio contesta il Pt_1 rigetto della pretesa creditoria avente ad oggetto il compenso per gli adempimenti inerenti la proposizione del piano di recupero risalente al 2010, che il Tribunale ha così motivato: “Dalla prima relazione del ctu emerge che tanto il primo piano di recupero quanto il secondo rispettavano la normativa edilizia in materia e che il motivo del parere contrario della Conferenza dei Servizi, tanto nel primo quanto nel secondo caso, consistette non in una ipotetica contrarietà a tale normativa, bensì nella valutazione, di carattere discrezionale, circa l'eccessiva volumetria rispetto al contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Di questo trattandosi, si tratta dunque di verificare se, in relazione a questa problematica, emersa in occasione della presentazione del primo piano di recupero, il secondo introducesse modifiche significative oppure se, al di là delle differenze di dettaglio fra i due piani, il loro impatto territoriale e paesaggistico fosse sostanzialmente il medesimo. Sulla base della citata relazione del ctu, la risposta
a tale interrogativo deve essere nel secondo senso. Da tale relazione emerge infatti che il secondo progetto, pur implicando una modesta riduzione della volumetria (da m3
7.796,55 a m3 7.576,65), implicasse una superficie coperta addirittura maggiore (da
m2 1.316,09 a m2 1.361,29). E' dunque evidente che, a fronte del motivo del parere negativo sul primo progetto, il secondo non introducesse modifiche sostanziali, tali da far sperare in una differente valutazione da parte della Da ciò Parte_2 consegue che la pretesa dell'attore in merito al corrispettivo di questa attività non può trovare riconoscimento. In questione è infatti un'attività, che, per quanto indubbiamente corrispondente ad un'obbligazione di mezzi e non risultato, risultava già sulla carta verosimilmente destinata all'insuccesso. In contrario non vale il fatto che la convenuta insisteva nella realizzazione di un numero di unità abitative tale da rendere il progetto remunerativo. L'attore avrebbe dovuto infatti far presente che, dato il primo parere negativo, le marginali modifiche ipotizzabili, volendo conservare un numero di unità abitative tali da garantire le remuneratività, non sarebbero state sufficienti a far ragionevolmente sperare in una valutazione di segno diverso. Dopodiché solo se a tal punto la convenuta avesse insistito comunque per provare, l'attore avrebbe titolo per richiedere il pagamento del corrispettivo della propria opera. Di quanto precede non vi
è però prova”.
L'appellante ha in proposito rilevato: a) l'erronea valutazione circa il prevedibile esito negativo della proposta del secondo piano di recupero, stante le sostanziali analogie con il primo, già respinto;
in particolare, mancata valutazione del fatto che il rigetto, del primo piano (e poi anche del secondo) era avvenuto sulla base di valutazioni meramente discrezionali della conferenza di servizi, la cui composizione era suscettibile di mutare da adunanza ad adunanza, con conseguente possibilità di un cambio di indirizzo;
b) la mancata considerazione del fatto che il rigetto del primo piano non conteneva elementi per far escludere che con una differente conformazione delle abitazioni, delle aree destinate a verde e della viabilità, si sarebbe potuto avere un parere positivo;
c) l'omessa valutazione della circostanza che il secondo piano aveva ottenuto la positiva
[... certificazione da parte del responsabile del servizio assetto del territorio del Comune
arch (all 2, 29), il quale era anche uno dei membri della conferenza di Pt_3 Per_1 servizi tenuta ad esprimere il parere;
d) l'omesso rilievo del fatto che il diniego di approvazione del secondo piano era provvedimento che non teneva conto delle modifiche apportare rispetto al precedente progetto e, come tale, sarebbe stato suscettibile di impugnazione.
In proposito va preliminarmente illustrato in cosa consista la proposta di piano di recupero di cui alla L. 457/1978, al quale la pretesa creditoria in esame si riferisce.
Si tratta di uno strumento urbanistico attuativo che serve a riqualificare aree urbane degradate o funzionalmente obsolete individuate in sede di strumento urbanistico generale (PRG). L'obiettivo è rigenerare il tessuto urbano attraverso interventi che migliorino l'esistente, comprendendo la conservazione, il restauro, il risanamento e la riutilizzazione di edifici e porzioni di territorio. Si tratta dunque di un piano che si colloca tra il piano regolatore generale e i permessi edilizi, consentendo di coordinare interventi di carattere materiale (come la ristrutturazione) con esigenze sociali e ambientali.
Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle specifiche norme regionali, la procedura per la sua approvazione è la stessa che si applica per le varianti allo strumento urbanistico comunale, trattandosi di un tipo di piano particolareggiato e, dunque, attuativo.
Tra le varie modalità tramite le quali i piani di recupero possono essere adottati vi è
l'iniziativa dei singoli proprietari delle aree indicate come degradate che, come nel caso in esame, possono presentare una proposta di adozione. In tale caso la procedura prevede la presentazione da parte del proprietario interessato, a mezzo di un tecnico abilitato, di una proposta contenente un progetto di riqualificazione, con i relativi elaborati tecnici e planimetrie dello stato di fatto, nel rispetto delle previsioni del piano operativo comunale;
questa deve ricevere l'approvazione finale del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della conferenza di servizi sugli aspetti paesaggistici e di inserimento nel contesto ambientale.
In proposito il Piano di indirizzo territoriale vigente all'epoca dei fatti prevedeva in particolare all'art. 36 co 2 che “In attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale e nelle more dell'attuazione dell'intesa tra la Regione ed il Ministero dei beni culturali, stipulata ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del d.lgs.
42/2004, i Comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica di detti piani attuativi, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo che, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi con il piano attuativo (…)”.
Dunque, la Conferenza di Servizi era tenuta ad emettere un parere inerente la preliminare adeguatezza della proposta di piano di recupero alle finalità di tutela paesaggistica della zona;
in caso di suo parere negativo l'iter amministrativo era destinato ad interrompersi, a prescindere dalla conformità o meno della proposta alle norme urbanistiche.
In funzione dell'esame del motivo di appello, va quindi richiamato l'orientamento consolidato della Corte di legittimità in punto di obblighi del progettista – cui, seppure con le peculiarità del caso, può essere assimilato il professionista incaricato della redazione di una proposta di piano di recupero - in base al quale il medesimo professionista, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016,
n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257;
Cass. sez. 1, 29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728). Trattandosi di una fase preparatoria, strumentale alla realizzazione dell'opera, il professionista deve assicurare la conformità del proprio progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, nonché assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (cfr. Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez.
3, 09/07/2019, n. 18342). Ciò detto, nel caso in esame è pacifico che la seconda proposta di piano di recupero risalente al 2010 e di cui si discute, si presentasse (così come del resto la prima del
2007) corretta sia dal punto di vista della procedura intrapresa, sia del rispetto della normativa edilizia e urbanistica, come del resto chiarito dal CTU, che ha confermato il rispetto di tutti i parametri, sia quello del volume, sia quello delle altezze delle costruzioni, rilevando unicamente una lieve incongruenza relativamente alla superficie coperta dichiarata, avente uno scarto di mt 2,51 rispetto alle misurazioni riportate nelle tavole (scarto di circa 0,02%).
Il CTU ha osservato come, fermo restando il posizionamento del fabbricato esistente, e l'analoga collocazione nelle due proposte di piano (la prima del 2007 e la seconda del
2010) delle quattro villette bifamiliari, nella prospettazione fatta nel 2010 le due ulteriori villette bifamiliari risultavano sostituite con tre unifamiliari, con riduzione quindi di una unità abitativa (da 16 a 15), con una lieve riduzione del volume progettuale (di appena il 2%), ma con un piccolo aumento della superficie coperta. Nella seconda proposta era stata altresì un po' ridotta l'altezza massima delle costruzioni ed erano state aumentate le aree deputate a parcheggi privati, ancorchè fossero state diminuite le zone a verde, nonché la viabilità sia carrabile, sia pedonale, con aggiunta dell'adeguamento della sede stradale di Farabosco mediante occupazione di porzioni di terreni privati.
La mancata approvazione della proposta di piano di recupero del 2010 è dipesa, come sopra accennato, dal parere negativo della Conferenza di Servizi, che ha ritenuto la 'non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica…', richiamando il parere negativo espresso nel 2008 con riferimento alla precedente proposta di piano di recupero 'in quanto la densità e consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante…'
L'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico ha dunque ritenuto inadeguato, sotto tale profilo, il Piano di Recupero presentato nel 2010 che, seppure modificato sotto alcuni aspetti rispetto a quello del 2007 (es differente viabilità), non è risultato aver superato le precedenti motivazioni di diniego: non si è trattato dunque di una questione di carenza di elaborati progettuali, né di violazione dei parametri fissati dallo strumento urbanistico, bensì della valutazione di un eccessivo carico urbanistico con riferimento alle caratteristiche ambientali dell'area e alle indicazioni contenute nella variante adottata nel 2006, nei medesimi termini in cui era stato già rilevato con riferimento alla precedente proposta di piano di recupero del 2007.
Di seguito l'analisi comparativa delle due proposte di piano di recupero tratta dall'elaborato del CTU: DI RECUPERO 2007 PIANO DI RECUPERO 2010 Per_2
Le tavole 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - allegate ai due progetti sono uguali, in quanto relative allo stato esistente ( disegni e foto ), ai vincoli e alle normative
La Tavola 12 - relazione tecnica illustrativa degli obiettivi del piano, ferma la sua impostazione generale, differisce per le seguenti soluzioni progettuali
6 villette bifamiliari 3 villette monofamiliari
- 1 unità
4 abitazioni 4 villette bifamiliari
TOTALI 16 UNITA' 4 abitazioni
ABITATIVE TOTALI 15 UNITA'
ABITATIVE
Superficie coperta mq Superficie coperta mq
+ mq 45,20
1.316,09 1.361,29
Volume di progetto mc Volume progetto mc
- mc 219,90
7.796,55 7.576,65 * altezza massima ml 6,75 Altezza massima ml 6,40
- - ml 0,35
Parcheggi privati mq 890,00 Parcheggi privati mq 1.080 + mq 190,00
Parcheggi pubblici mq Parcheggi pubblici mq
340,00 312,00
- - mq 28,00
Superficie a verde mq Superficie a verde mq
3.554,00 3.450,00
- - mq 104,00
Viabilità carrabile mq Viabilità carrabile mq
1.330,00 1.152,44
- - mq 177,56
Viabilità pedonale mq Viabilità pedonale mq 36,00 340,00
- - mq 304,00
------------------------------- Marciapiede pubblico mq
---- 94,00
- + mq 94,00
TAVOLA 13 progetto 4 unità derivate dal TAVOLA 13 progetto 4 unità derivate dal fabbricato esistente fabbricato esistente
Mq 261,29 mc 1.763,68 Mq 261,29 mc *
I due progetti differiscono nelle dimensioni esterne, pur avendo una forma pressoché identica, nella suddivisione interna delle abitazioni e nei prospetti. Utilizzando le misure risultanti dalla tavola 13 del
*Si rileva tuttavia che le quote di progetto 2010 si otterrebbe una maggiore superficie di mq 8,02 che porterebbe ad una SC totale di mq contenute nella tavola 13 differiscono da 1.369,31 quelle utilizzate nella tavola 16 per il calcolo delle superfici e dei volumi ( e quindi anche nella tavola 12 ), che sono stati mantenuti uguali a quelli del piano del 2007-
Si osserva in proposito come ancorchè la mancata approvazione della proposta del 2010 non sia risultata legata a carenze tecniche degli elaborati del professionista o a violazione di norme, bensì ad una valutazione, fatta dalla Conferenza di Servizi a proposito dell'impatto paesaggistico delle costruzioni, sussistevano le condizioni affinchè il professionista, usando la diligenza qualificata a lui richiesta, potesse prevedere la reiterazione del parere negativo ricevuto dalla proposta di piano di recupero fatta nel 2007, rispetto alla quale, con la seconda proposta del 2010, erano state apportate modifiche essenzialmente su aspetti di dettaglio (tipo la viabilità), mentre minimi erano i cambiamenti con riferimento all'aspetto critico emerso, ovvero la eccessiva densità urbanistica e consistenza delle volumetrie rispetto al contesto territoriale e alle caratteristiche del paesaggio circostante.
Va in proposito osservato come la discrezionalità del parere espresso dalla Conferenza di Servizi, in quanto organo consultivo di natura tecnica, lungi dal coincidere con una valutazione del tutto svincolata da parametri e presupposti oggettivi, esprime un giudizio di carattere tecnico amministrativo che si colloca all'interno di precise direttive normative e regolamentari (ovvero, nel caso di specie, il Piano di indirizzo territoriale e il piano paesaggistico della Regione Toscana), di talchè la reiterazione del parere negativo già espresso nel 2008 dalla Conferenza di Servizi, a fronte della mancata eliminazione, nel secondo progetto, delle criticità in precedenza chiaramente rilevate, era la naturale, quanto scontata conseguenza dell'applicazione dei parametri di valutazione di impatto ambientale, rimasti ancorati alle medesime direttive e ai medesimi regolamenti. Sul punto si osserva come sia consolidata la giurisprudenza del
Consiglio di Stato secondo cui le decisioni della Pubblica Amministrazione, ovvero dei suoi organi consultivi, in punto di valutazioni di carattere paesaggistico e ambientale, quale bellezza d'insieme, costituiscono tipiche espressioni di discrezionalità tecnica (cfr.
CdS 1470/2006) che, come tale, si limita ad applicare conoscenze specialistiche per accertare la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dalle norme, ovvero la conformità a regole tecniche, senza alcun potere di valutazione di interessi (come invece per la discrezionalità amministrativa c.d. pura, che rappresenta la scelta tra differenti opzioni, comparando i vari interessi).
Quella espressa dalla conferenza di servizi nell'ambito della procedura in esame era pertanto una valutazione espressione di una discrezionalità tecnica, di talchè il professionista, usando la richiesta diligenza, avrebbe potuto e dovuto sapere che anche con riferimento alla seconda proposta di piano di recupero, analogamente a quello che era già accaduto per la prima, sarebbe stata rilevata una incoerenza rispetto al PIT, permanendo la criticità relativa all'eccessivo carico urbanistico in relazione al contesto paesaggistico.
A proposito della responsabilità del professionista per l'attività di progettazione la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che “pur costituendo il progetto un opus preparatorio dell'edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione di problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica” (cfr. Cass. n° 3052/2020, conf. Cass.
n° 18342/2019, Cass. 8014/2012). Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale il professionista che si obbliga alla redazione di una attività progettuale edilizia, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, senza che possa in alcun modo rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226 co I c.c., la firma apposta dal committente nella richiesta, ovvero, in questo caso, nella proposta indirizzata alla
Pubblica amministrazione, ma pur sempre sulla base delle indicazioni tecniche e progettuali del professionista (cfr. Cass. n° 562/2019, Cass. 18342/2019, conf. Cass.
n° 14759/2016).
Ora, nel caso concreto, l'inadeguatezza ambientale della seconda proposta di piano di recupero – così come era avvenuto con la prima – emergeva chiaramente anche dalla semplice lettura della scheda di rilievo n. 1 contenente le "disposizioni dettagliate sulle zone D3 del R.U." del comune di Porcari, che prevedeva al capitolo "considerazioni":
“Nella proposta progettuale, si vuole stimolare la conversione della destinazione d' uso esistente per l' importanza dell' ubicazione del complesso edilizio in oggetto posto in una zona collinare del comune di Porcari dalle significative caratteristiche paesaggistiche”. E ancora di seguito: “nel progetto si potrà realizzare, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti, un complesso residenziale di tipologia a casa isolata che consenta di riappropriarsi del luogo con edifici che abbiano caratteristiche architettoniche contemporanee e rispettose del paesaggio circostante”. Non a caso nella variante generale al R.U. del 2006 erano previste due soluzioni progettuali, entrambe consistenti nella realizzazione di otto edifici unifamiliari disposti intorno ad una ampia piazza privata, con realizzazione di un parcheggio pubblico e un'ampia zona a verde pubblico.
Il fatto che, rispetto a tale prospettazione, 16 unità abitative dislocate in sei fabbricati bifamiliari di nuova costruzione ed uno quadrifamiliare derivante dal recupero dell'esistente, determinassero un carico urbanistico eccessivo rispetto al contesto territoriale delle colline lucchesi, era stato chiaramente espresso dalla conferenza di servizi con il parere del 2008.
L'avere con la proposta di piano di recupero del 2010 ridotto le abitazioni solo di una unità, contraendo le volumetrie solo di circa il 2%, ampliando però la superficie coperta, ancorchè introducendo alcune tipologie abitative più vicine al modello proposto nello strumento urbanistico (3 unifamiliari, ma pur sempre mantenendo la struttura preesistente in cui collocare quattro abitazioni, oltre a quattro costruzioni bifamiliari), ha rappresentato una modifica assolutamente minima rispetto alla proposta del 2007
e, dunque, inidonea a mutare sostanzialmente l'impatto del carico urbanistico come richiesto dalla Conferenza di Servizi.
Il professionista in questione ha dunque negligentemente confidato in un mutamento della sorte della pratica affidandosi unicamente ad un fortuito cambiamento della compagine soggettiva e quindi dell'indirizzo dell'organo deputato al parere, anziché puntare su un effettivo, sostanziale, adeguamento delle unità abitative alle indicazioni che la Conferenza di Servizi aveva già espresso nel 2008, in conformità al contenuto della variante del 2006 di cui si è detto sopra. In tal senso è significativo il passaggio della seduta del 1.09.2011 in cui la Conferenza di Servizi dava atto che “il piano attuativo oggetto di verifica, già in altra soluzione progettuale, era già stato esaminato nella seduta del 18.1.2008 con esito di non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica", rilevando altresì che “la nuova soluzione proposta, sia per quanto concerne le volumetrie che per lo schema distributivo rimane sostanzialmente invariata rispetto alla soluzione esaminata nella precedente sopra Parte_2 richiamata conclusasi con esito di non adeguatezza" ed infine accertando “la non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del PIT ( Piano di Indirizzo Territoriale, strumento regionale di pianificazione territoriale, con valore di Piano Paesaggistico ) in coerenza con il precedente parere espresso nella seduta del 8.1.2008 in quanto la densità e la consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante, caratterizzato da aree boscate, aree agricole olivate e presenza di ville isolate con ampi giardini".
In sostanza, per come condivisibilmente affermato anche dal CTU, le modifiche apportate alla seconda proposta di piano di recupero rispetto alla precedente non erano idonee a modificare il già espresso parere negativo perché non rispondevano ai rilievi già chiaramente esposti dalla Conferenza di Servizi.
Né in senso contrario assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento del professionista, il fatto che il responsabile del settore pianificazione del comune di Porcari in data 31.03.2011 avesse emesso il certificato RUP (ovvero il certificato di regolare esecuzione del progetto, emesso dal responsabile unico del procedimento, ndr) del proposto piano di recupero, atteso che non è in discussione che sussistessero i presupposti per la presentazione del piano attuativo di recupero di un'area in stato di abbandono e che quello proposto nel 2010 fosse assolutamente conforme dal punto di vista edilizio e urbanistico, non essendo stato invece risolto, rispetto al precedente, il cruciale problema della densità urbanistica e dell'impatto paesaggistico dell'elevato numero di abitazioni che si intendeva realizzare.
Deve dunque essere ritenuta negligente la condotta del professionista che ha presentato una proposta di piano di recupero di cui era fin dall'inizio prevedibile il diniego, non essendo la stessa stata adeguata alle indicazioni contenute nel parere negativo dato alla precedente analoga proposta e non essendo stata neppure conformata rispetto alle caratteristiche costruttive auspicate per la zona in esame nella variante al regolamento urbanistico.
In detti termini va ritenuto il grave inadempimento del professionista che ha portato alla completa inutilità per il cliente della proposta di piano di recupero del 2010, così legittimandosi il mancato pagamento da parte della committenza, in accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il primo motivo di appello principale deve quindi essere ritenuto infondato per quanto sopra esposto e la impugnata statuizione confermata.
3.Il secondo motivo di appello incidentale la carenza di legittimazione CP_1 dell'associazione professionale (condizionato all'accoglimento del primo motivo di appello principale) – Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello incidentale di proposto solo CP_1 condizionatamente all'accoglimento dello stesso.
4.Il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale la quantificazione del compenso per pratica di CP_1 accatastamento e pratica IMU – Il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale di parte meritano trattazione congiunta in CP_1 quanto entrambi inerenti alla quantificazione del compenso per gli adempimenti relativi alla pratica di accatastamento e alla pratica IMU.
Per entrambe le suddette prestazioni non è in questa sede contestata - per mancanza di specifici motivi di appello - né l'effettiva compiuta esecuzione degli incombenti, né il conferimento dei relativi incarichi da parte di in favore dell' CP_1 [...]
Parte_4
Ciò che è controverso in proposito è unicamente il quantum del compenso dovuto sotto i seguenti profili: l'appellante principale ha lamentato l'erronea detrazione dell'importo di euro 4700,00 (come da fattura n° 190 del 13.12.2007) che dagli atti risultava essere stato pacificamente corrisposto con riferimento al piano di recupero, non già anche a titolo di acconto per le altre due prestazioni per accatastamento e adeguamento IMU;
si evidenziava conseguentemente che il Tribunale aveva in tal modo operato una sorta di illegittima compensazione tra somme versate per differenti causali, senza che vi fosse stata alcuna previa domanda di restituzione dell'acconto versato per l'espletamento dell'attività relativa al piano di recupero, né tantomeno di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale.
L'appellante incidentale ha invece in proposito contestato l'importo CP_1 indicato dal Tribunale come corrispettivo delle prestazioni relative ad accatastamento e adeguamento IMU (pari a complessive euro 9350,00), evidenziando trattarsi di un errore nella lettura della CTU, laddove tale somma era corrispondente a 'rilievi vari' propedeutici al piano di recupero, mentre sotto la voce 'varie' erano stati indicati i costi della pratica di accatastamento (per complessive euro 4200,00) e della pratica relativa all'IMU (euro 300).
Entrambi i motivi sono da ritenere fondati per come di seguito specificato.
Partendo dall'ultimo, dall'esame della CTU risulta che in effetti l'importo di euro 9350 sia stato indicato dal consulente dell'ufficio come sommatoria di tutta una serie di voci accomunate sotto la dizione 'rilievi e varie' (cfr. pag 26 CTU) di cui solo alcune inerenti le prestazioni del cui pagamento in questa sede si discute, mentre altre inerenti attività propedeutiche alla presentazione del piano di recupero di cui sopra.
In particolare per la pratica IMU è indicato un corrispettivo complessivo di euro 300,00, mentre quanto alla pratica di accatastamento dei fabbricati, alla stessa si riferiscono le seguenti voci: redazione mappale (euro 1200), pratica DACFA con planimetrie ed elaborato planimetrico con relazione (euro 2800), preallineamento catastale (euro 200), per complessive euro 4200,00.
Quanto invece al secondo aspetto, non è contestato che abbia provveduto a CP_1 pagare in favore dell' la fattura n° 190 del Parte_4
13.12.2007 (doc 5 attrice), indicata quale 'acconto' con riferimento alla causale così specificata: 'redazione degli elaborati grafici relativi al piano di recupero relativo al complesso immobiliare ex piscina posto in Porcari, via Forabosco, finalizzato CP_1 alla realizzazione di complesso residenziale compreso rilievi sul posto'.
Appare dunque chiaramente che il suddetto pagamento non costituiva un acconto con riferimento alle pratiche IMU e di accatastamento (considerato che al momento del pagamento non risultavano conferiti neppure i suddetti incarichi), bensì era relativo agli adempimenti inerenti il piano di recupero, peraltro, presumibilmente alla prima delle due proposte presentate e non oggetto della presente controversia (considerato che dalla cronologia degli eventi appare infatti come il pagamento del suddetto acconto non poteva riferirsi al secondo piano di recupero, presentato in data 21.04.2010, mentre appare coerente rispetto all'incarico relativo al primo piano di recupero, di cui alla domanda dell'11.07.2007, con procedimento definito con parere negativo dell'8.01.2008).
Considerato che il primo piano di recupero non è oggetto della presente controversia e che non ha mai richiesto la restituzione di detta somma, la stessa non può CP_1 dunque essere detratta da compensi relativi ad incarichi del tutto disomogenei ed autonomi rispetto a quello per il quale l'acconto è stato corrisposto.
Anche il secondo motivo di appello principale merita pertanto accoglimento nei termini sopra indicati.
Dunque, in accoglimento sia del primo motivo di appello incidentale sia del CP_1 secondo motivo di appello principale, deve riconoscersi in favore dello
[...] un compenso di euro 300,00 per l'espletamento della pratica Controparte_5
IMU e di euro 4200,00 per la pratica di accatastamento, per complessive euro 4500,00 oltre oneri di legge ed interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
5.Il terzo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale CP_6
+ 1: le spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello principale e
[...]
l'unico motivo di appello incidentale e entrambi Controparte_3 Controparte_2 relativi alle spese di lite di primo grado, rimangono assorbiti dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito meglio specificato.
6.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che, alla luce dell'esito complessivo della lite, sono state riconosciuti dovuti in favore dello solo i compensi Pt_1 Pt_1 per due delle tre prestazioni per cui ha agito in giudizio, mentre per il terzo, più articolato e importante degli incombenti, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento di è stato escluso il compenso, sussistono i presupposti per CP_1 una compensazione parziale delle spese di lite in misura di 2/3.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), la soccombenza reciproca, quale presupposto per una compensazione totale o parziale, è configurabile anche in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi: tale ultima ipotesi è appunto quella verificatasi nella fattispecie, ove è stato riconosciuto il compenso solo per due prestazioni su tre. A pesare sull'entità della compensazione (2/3) si è considerato il fatto che la terza prestazione, per la quale è stata accolta l'eccezione di inadempimento e negato il compenso, è quella più ingente e complessa, cui sono state destinate la maggior parte delle energie processuali.
Quanto al restante 1/3 delle spese di lite, lo stesso è posto a carico di parte in CP_1 relazione alla sua prevalente soccombenza.
Stessa regolamentazione deve caratterizzare le spese relative agli intervenuti CP_3
e che si sono costituiti, (in relazione alla proposizione
[...] Controparte_2 dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'associazione professionale sollevata da e respinta dal Tribunale) ad adiuvandum, aderendo alla CP_1 ricostruzione e alle domande proposte da parte dell'associazione professionale.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 1100,01 a € 5200) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese (in particolare: quanto al primo grado;
€ 425 per la fase di studio, € 425 per la fase introduttiva, euro
851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 2552,00, ridotte ad un terzo e dunque ad euro 850,66; quanto al secondo grado: € 536 per la fase di studio, € 536 per la fase introduttiva, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 1923,00, ridotte ad un terzo e dunque ad euro 641,00).
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura di 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale di parte quantifica in euro 300 il compenso da riconoscersi in CP_1 favore dello studio professionale per l'espletamento della pratica IMU ed in Pt_1 euro 4200 il compenso in favore del medesimo studio professionale per la pratica di accatastamento;
per l'effetto condanna a corrispondere in favore dello CP_1
l'importo complessivo di euro 4500,00 oltre oneri di legge Controparte_5 ed interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;
2) respinge e/o dichiara assorbiti nel resto sia l'appello principale sia quelli incidentali, confermando nel resto la sentenza impugnata;
3)dichiara le spese di lite di entrambi i gradi compensate tra tutte le parti in misura di
2/3; condanna a corrispondere in favore sia di studio legale sia CP_1 Pt_1 degli intervenuti + 1, il restante terzo delle spese di lite che si liquida Controparte_2 per ciascuna parte (con riferimento al suddetto 1/3): quanto al primo grado in euro
850,66 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 641,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e
CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in misura di 1/3 ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/02/2023 al n. 325/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. NICOLAO RT e dell'avv. CLAUDIA GUIDI che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. ELISABETTA SANTORO e dell'avv. PIER LUIGI SANTORO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. ), e Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
(C.F. ), sia in proprio, sia quali membri dell'associazione CodiceFiscale_2 professionale FANUCCI, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLAO
RT e dell'avv. CLAUDIA GUIDI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 744/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 14/07/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 6.06.2025 emessa all'esito dell'udienza del 20.05.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante studio “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Pt_1 previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per le ragioni espresse in atti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disporre la parziale riforma degli impugnati capi della sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Michele
Fornaciari, n. 744/2022, depositata il 14 luglio 2022, nella causa RG N.
1977/2020, mai notificata (cfr. doc. 1) e quindi - In accoglimento del primo proposto motivo di gravame, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia di detta resa sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'istante volta ad ottenere il pagamento in danno della convenuta dei compensi professionali maturati in relazione all'attività svolta e diretta alla presentazione del Piano di Recupero relativo al complesso immobiliare posto in Porcari (LU), Via Forabosco di proprietà della stessa
Conseguentemente, per l'indicata causale, condannare quest'ultima CP_1 in favore di esso concludente al pagamento della somma di Parte_1
€ 99.568,61, o comunque a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche sulla base della svolta CTU e/o a quella somma ritenuta equa e/o di giustizia, oltre accessori di legge ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
In accoglimento del secondo proposto motivo di gravame, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della indicata resa sentenza nel capo in cui il Tribunale di Lucca ha detratto l'importo di € 4.771,00 oltre accessori, pacificamente corrisposto ad esso concludente dalla appellata con riferimento al piano di recupero con il corrispettivo liquidatogli di € 9.350,00, sempre oltre accessori per l'espletamento della pratica di accatastamento ed IMU riducendo così la condanna della stessa al CP_1 pagamento in suo favore del minor importo di € 4.579,00, ancora oltre accessori.
Conseguentemente, per le indicate causali, condannare l'appellata al CP_1 pagamento in favore di esso concludente all'ulteriore importo Parte_1 di € 4.771,00, oltre accessori di legge ed interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Con condanna inoltre della detta appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed integrale refusione delle spese di CTU e di CTP, queste ultime da liquidarsi in conformità a quello dello stesso CTU;
in accoglimento del terzo proposto motivo di gravame, anche nella denegata ed avversata ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, in tesi, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della citata sentenza del Tribunale di Lucca (cfr. doc. 01) nella parte in cui esso appellante è stato condannato unitamente agli intervenuti a rifondere alla CP_1 integralmente le spese di lite, così come determinate in € 15.000,00 per compenso del difensore ed € 3.000,00 per spese di CTP, oltre alle spese di CTU come liquidate nella misura concretamente sopportata, oltre alle spese generali, cap ed iva di legge. Conseguentemente disporre la parziale compensazione di tali spese – nella limitata misura che si permette di indicare di 1/3 - ponendo il residuo a carico della stessa o comunque nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, CP_1 con esclusione in ogni caso della refusione delle spese di CTP;
in ipotesi subordinata, condannare l'appellata alla integrale refusione in favore sempre di esso CP_1 concludente delle spese di lite da liquidarsi sulla base dei valori medi dello scaglione di valore ricompreso da € 5.201 ed € 26.000 di cui al DM 140/2012 e successive modifiche secondo il prospetto riportato in parte motiva, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP queste ultime da liquidarsi, come detto, in conformità alle prime. Con condanna in entrambe le ipotesi ed in esito sempre della alla ripetizione CP_1 in favore di esso concludente del maggior indicato importo che le ha già corrisposto in dipendenza della operata spontanea esecuzione, seppur con espressa riserva di appello, della impugnata sentenza di primo grado. Il tutto maggiorato degli interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. - Con conferma di tutte le ulteriori statuizioni non oggetto del presente gravame con integrale rigetto quindi dei motivi di appello incidentali anche condizionati proposti dalla con la depositata comparsa CP_1 di costituzione e risposta, in quanto assolutamente infondati sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, sempre ed in ogni caso, del presente grado di giudizio. In via istruttoria, seppur per mero scrupolo difensivo e con riferimento ai gravami incidentali promossi dalla insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale non CP_1 autorizzati dal precedente Giudice, così come articolati con la seconda memoria ex art.
183 comma VI c.p.c. e riproposti all'atto della precisazione delle conclusioni in primo grado: capitoli da intendersi come qui integralmente riportati e trascritti”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello di Firenze 1.1) In tesi, respingere il primo motivo di appello proposto dallo per le ragioni esposte e per l'effetto confermare sul punto la sentenza Parte_1 di primo grado;
1.2) in via subordinata, nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello dello in accoglimento del Parte_1 motivo di appello incidentale della respingere la domanda attrice per CP_1 difetto di titolarità del credito azionato e conseguente carenza di legittimazione attiva ad causam;
1.3) in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello avversario e di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto dalla comparente, limitare la condanna di alla somma di € 14.903,41 o, in subordine, alla somma di € 18.254,82 al CP_1 lordo dell'acconto di € 4.771,01 versato. 2) respingere il secondo motivo di appello proposto dallo 3.1) respingere il terzo motivo di appello proposto ex Parte_1 adverso;
3.2.) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento di tale motivo, rilevata la soccombenza reciproca, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado tenendo conto dei valori delle domande accolte e rigettate e dell'attività difensiva svolta con riguardo a ciascuna di esse, addebitando comunque le spese di CTU e le spese tecniche allo Parte_1
In proposito si evidenzia che le spese di CTP di controparte, contrariamente a quanto ex adverso richiesto, non potranno esserle riconosciute in difetto di prova del loro pagamento (cfr. Cass. civ., sez. II. Ord. 19.7.2023 n. 21085: “Non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”). 4) In accoglimento del motivo di appello incidentale spiegato da riformare il capo della sentenza CP_1 del Tribunale di Lucca “Sul corrispettivo dell'accatastamento e della pratica IMU” e per
l'effetto rideterminare il dovuto per tali pratiche in complessivi € 4.200,00 oltre accessori (indicato dallo nel proprio progetto di notula) o in € 4.500,00 Parte_1 oltre accessori (stimato dal CTU) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia. Piaccia inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello incidentale proposto dai convenuti
Sig.ri e (intervenuti ad adiuvandum nel giudizio di primo CP_2 Controparte_3 grado) per le ragioni esposte alle pagg. 15 e 16 della propria comparsa di costituzione, esposte in replica ad analogo motivo di appello sollevato dallo Con Parte_1 vittoria di onorari e spese di lite del grado di appello”; per parte appellata e appellante incidentale + 1 “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni espresse in atti, accogliere l'appello principale, così come proposto dallo a parziale riforma degli impugnati capi della Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Michele Fornaciari, n. 744/2022, depositata il 14 luglio 2022, nella causa RG N. 1977/2020, mai notificata (cfr. doc. 1). Per
l'effetto con condanna della detta appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio anche in favore di essi concludenti. In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui i detti motivi di appello dovessero essere disattesi, in accoglimento del proposto motivo di gravame incidentale, sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità, erroneità ed ingiustizia della citata sentenza del Tribunale di Lucca (cfr. doc. 01) nella parte in cui essi concludenti sono stati condannati unitamente allo a Parte_1 rifondere alla integralmente le spese di lite, così come determinate in € CP_1
15.000,00 per compenso del difensore ed € 3.000,00 per spese di CTP, oltre alle spese di CTU come liquidate nella misura concretamente sopportata, oltre alle spese generali, cap ed iva di legge e conseguentemente: - in tesi, condannare la CP_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di essi concludenti, ivi comprese le spese di CTU e CTP;
in ipotesi, disporre la parziale compensazione di tali spese – nella limitata misura che si permettono di indicare in
1/3 - ponendo il residuo a carico della stessa o comunque nella misura CP_1 che verrà ritenuta equa e di giustizia, con esclusione in ogni caso della refusione delle spese di CTP. Comunque con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
- in ipotesi subordinata, condannare l'appellata alla integrale refusione CP_1 in favore sempre di essi concludenti delle spese di lite da liquidarsi sulla base dei valori medi dello scaglione di valore ricompreso da € 5.201 ed € 26.000 di cui al DM
140/2012 e successive modifiche secondo il prospetto riportato in parte motiva. - Con conferma di tutte le ulteriori statuizioni non oggetto del presente gravame con integrale rigetto quindi dei motivi di appello incidentali anche condizionati proposti dalla CP_1
con la depositata comparsa di costituzione e risposta, in quanto
[...] assolutamente infondati sia in fatto che in diritto. - Con vittoria di spese, sempre ed in ogni caso, del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo studio tecnico onveniva davanti Pt_1 alla Corte di Appello di Firenze e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 744/22 con la quale il Tribunale di Lucca, ritenuta la propria competenza ex art. 20 c.p.c. e respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione presuntiva, aveva affermato il diritto dello studio professionale al pagamento per le sole prestazioni svolte in favore di relativamente CP_1 all'accatastamento di immobili ed alla pratica per la riduzione IMU;
ritenuto che
il compenso complessivo per l'espletamento di dette attività, sulla base delle condivise considerazioni del CTU, fosse pari ad euro 9350,00 e tenuto conto che era documentato e non contestato il pagamento di un acconto di euro 4771,00, il Tribunale condannava a corrispondere allo studio il restante compenso pari ad euro CP_1 Pt_1
4579,00 oltre interessi ed oneri di legge.
Quanto alle ulteriori richieste di pagamento avanzate dallo studio professionale nei confronti di ed aventi ad oggetto la presentazione di un piano di recupero, CP_1 il Tribunale escludeva che per tale incombente spettasse al detto studio professionale alcun compenso, considerato che il medesimo piano di recupero non era stato approvato sulla base di rilievi analoghi a quelli che avevano già portato al diniego di un precedente simile piano, di talchè non era fin dall'inizio ragionevolmente prospettabile un esito differente dal rigetto del progetto e lo studio non aveva fornito alcuna prova che CP_1 avesse insistito nella detta riproposizione.
[...]
Il primo giudice, in applicazione del principio di soccombenza, condannava quindi lo studio professionale e i due professionisti membri del detto studio, e Controparte_2
intervenuti in giudizio ad adiuvandum, a rifondere le spese di lite in Controparte_3 favore della convenuta Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CP_1
CTU e CTP erano definitivamente poste a carico di studio professionale e professionisti intervenuti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver escluso il compenso professionale per l'espletata attività di presentazione del piano di recupero del complesso immobiliare di proprietà di CP_1 in particolare, errore nell'aver ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento della detta prestazione;
errore nel non aver proceduto alla quantificazione del relativo compenso per complessive euro 104.339,61, da cui detrarre l'acconto versato a tale titolo di euro
4.771,00;
2) erronea detrazione dell'importo di euro 4.771,00 dai compensi riconosciuti per le attività di accatastamento e pratica IMU, visto che il detto acconto era stato versato in relazione alla presentazione del piano di recupero;
errore nell'aver considerato irrilevante l'imputazione del pagamento e violazione dell'art. 112 c.p.c.; mancata considerazione che non aveva chiesto la restituzione della somma né la CP_1 risoluzione del contratto;
3)erronea condanna di attori ed intervenuti alla refusione delle spese di lite, di CTU e
CTP di primo grado in favore di senza considerare che erano stati riconosciuti CP_1
i compensi per due dei tre incarichi conferiti, così che la soccombenza non poteva considerarsi comunque integrale;
errore anche nell'aver parametrato le dette spese in base allo scaglione correlato al valore del petitum, anzichè a quello del decisum; necessità di mutare tale statuizione alla luce dell'accoglimento dei sopramenzionati motivi di appello.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva contestando le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva a sua volta la riforma, in parte condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, per i seguenti motivi:
1)erronea quantificazione del compenso per l'espletamento della pratica IMU e per l'accatastamento degli immobili, in complessive euro 9350,00, importo indicato dal CTU anche per i rilievi propedeutici al piano di recupero e ad altri vari adempimenti, mentre per la pratica di accatastamento era stato indicato il compenso di euro 4200 ed euro
300 per la pratica IMU, per un complessivo importo quindi di euro 4500,00;
2)condizionatamente all'accoglimento del primo motivo di appello principale, rilievo dell'errore consistente nel rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione dello Pt_1 professionale in considerazione del fatto che tutte le prestazioni di cui era Pt_1 stato chiesto il pagamento erano state eseguite dall'ing. che all'epoca Controparte_3 del conferimento dell'incarico non faceva parte dell'associazione professionale, che non comprendeva tra i suoi membri un ingegnere, con conseguente nullità dell'incarico avente ad oggetto il piano di recupero allo studio associato che non ricomprendeva una figura professionale necessaria per l'espletamento del detto incombente.
Si costituivano in grado di appello anche e che Controparte_2 Controparte_3 dichiaravano di essere intervenuti in primo grado e di continuare ad intervenire in sede di gravame in adesione delle argomentazioni dello studio Gli stessi Pt_1 proponevano a loro volta appello incidentale per il seguente motivo:
1)erronea loro condanna a rifondere le spese di lite, CTU e CTP in favore dl CP_1
evidenziando che il loro intervento in primo grado era stato determinato
[...] dall'eccezione di carenza di legittimazione dello studio professionale, sollevata da e che era risultata infondata;
errore nel non aver condannato quest'ultima CP_1
a rifondere loro le spese o, in subordine nel non averle, almeno in parte, compensate.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 6.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e il perimetro della decisione – Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione che la società era proprietaria di un complesso CP_1 immobiliare sito nel comune di Porcari, via Farabosco, distinto in catasto nel foglio 4 con le particelle 259-263-264 e 582, comprendente tre manufatti e precisamente una piscina con relativi locali accessori, una ex pizzeria, spogliatoi e un manufatto allo stato rustico, oltre ai terreni.
Dalla documentazione in atti emerge quindi che nell'ottobre del 2006 la suddetta area, denominata 'ex piscina era oggetto della variante generale al regolamento CP_1 urbanistico adottata dal comune di Porcari, con la quale, premettendosi che l'ormai risalente complesso ricettivo, dotato di piscina coperta, versava in stato di abbandono ed era privo di caratteristiche architettoniche di pregio, si prospettava una destinazione residenziale, con possibilità di realizzare, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti, unità abitative del tipo 'casa isolata' con architettura rispettosa del paesaggio circostante.
Del pari non contestato è che il detto compendio immobiliare, da anni in stato di degrado, era oggetto di una prima richiesta di un piano di recupero a firma del legale rappresentante di ), depositata in comune l'11.07.2007. CP_1 CP_4
Risulta dalla documentazione in atti che il versamento dei diritti spettanti al comune di
Porcari era effettuato a cura del geom mentre tutte le tavole progettuali Pt_1 allegate alla richiesta risultavano redatte dall'ing La detta proposta di Controparte_3 piano di recupero, che prevedeva la realizzazione di 16 unità abitative dislocate in sei fabbricati bifamiliari di nuova realizzazione, oltre ad un fabbricato con quattro unità abitative ricavate dal preesistente immobile, non veniva approvata: nonostante il rispetto della normativa edilizia del progetto, la conferenza di servizi, in data 8.01.2008, esprimeva parere negativo ritenendo eccessivo il carico urbanistico proposto rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante.
In data 21.04.2010 in persona del suo legale rappresentante, procedeva CP_1 al deposito di una ulteriore richiesta di piano di recupero della medesima area. Anche in questo caso gli elaborati progettuali erano redatti dall'ing il quale Controparte_3 nei mesi successivi provvedeva a sostituire alcuni degli elaborati e ad integrarne altri.
La proposta in oggetto prevedeva la realizzazione di 15 unità abitative dislocate su quattro fabbricati bifamiliari e tre fabbricati unifamiliari di nuova realizzazione, oltre ad un fabbricato con quattro unità abitative ricavate dal recupero dell'edificio preesistente. Con provvedimento in data 31.03.2011 il responsabile del servizio assetto del territorio del comune (arch provvedeva a trasmettere, a Regione Toscana, Provincia di Per_1
Lucca e Ministero dei Beni Culturali, per i previsti pareri, la richiesta di piano di recupero, indirizzando la missiva, per conoscenza, anche a e allo CP_1 Pt_1 Pt_1
(con sede in Porcari, via Romana est 44).
[...]
Con provvedimento in data 20.04.2011 la Regione Toscana richiedeva una serie di integrazioni della pratica al responsabile del procedimento del comune di Porcari (arch
, il quale provvedeva a girare la richiesta allo studio tecnico invitato Per_1 Pt_1 ad allegare quanto richiesto in vista della convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 36 PIT (piano di indirizzo territoriale).
Con missiva datata 2.09.2011 il responsabile del servizio assetto del territorio del comune di Porcari trasmetteva a e allo una copia CP_1 Parte_1 del verbale con cui la Conferenza di Servizi si era espressa negativamente rispetto al detto piano di recupero rilevando che 'esaminato l'inserimento dell'intervento nel contesto del paesaggio, emerge che la nuova soluzione proposta, sia per quanto concerne le volumetrie, che per lo schema distributivo, rimane sostanzialmente invariata rispetto alla soluzione esaminata nella precedente Conferenza di servizi sopra richiamata'. Concludeva quindi evidenziando 'la non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del PIT (piano di indirizzo territoriale, ndr), del Piano di Recupero del complesso edilizio ex Piscina Masada in via Farabosco del Comune di Porcari, tenuto conto dei contenuti della scheda di paesaggio dell'implementazione paesaggistica del
PIT, ambito 14 di Lucca, in coerenza con il precedente parere espresso nella seduta dell'8.01.2008, in quanto la densità e consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante, caratterizzato da aree boscate, aree agricole olivate e presenza di ville isolate con ampi giardini'.
Nelle more del suddetto procedimento e, precisamente, nel giugno del 2011, venivano presentate dallo studio associato le pratiche di accatastamento, Pt_1 aggiornamento catastale e frazionamento degli immobili facenti parte del detto compendio di proprietà di con relazioni tecniche a firma del geom CP_1 CP_2
tutte redatte su carta intestata dello studio tecnico
[...] Pt_1
Infine, risulta che nel febbraio 2018 inviava allo studio tecnico CP_1 Pt_1 copia dell'avviso con cui in data 18.01.2018 il comune di Porcari aveva rilevato una maggiore imposta dovuta dalla società a titolo di IMU per l'anno 2013, invitando a corrispondere la relativa differenza. Lo studio i occupava quindi di predisporre Pt_1 la documentazione a sostegno della domanda con cui chiedeva CP_1 l'applicazione dell'IMU ridotta del 50% in conseguenza dello stato di degrado in cui versavano gli immobili. Nell'istanza, a firma del legale rappresentante della società, era specificato che per ogni chiarimento il comune avrebbe potuto contattare il geom con studio in Porcari, via Romana est 44. Controparte_2
Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, in esito a tale ultima pratica, otteneva la riduzione dell'aliquota IMU anche per gli anni successivi a CP_1 quello in contestazione, ricevendo il rimborso delle maggiori somme corrisposte.
Con raccomandata in data 18.02.2019 redatta su carta intestata dello studio tecnico e sottoscritta sia dal geom sia dall'ing. Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 veniva richiesto a il pagamento delle competenze professionali relative: CP_1 alla redazione del piano di recupero presentato nel 2010, all'accatastamento del complesso immobiliare e alla verifica dell'accertamento IMU relativa all'anno 2013.
Tanto premesso, deve in primo luogo ritenersi coperta da giudicato l'esclusione della prescrizione presuntiva delle suddette pretese creditorie, respinta dal Tribunale e non oggetto di motivi di gravame.
E' invece in questa sede controversa la debenza allo studio professionale del Pt_1 compenso per la redazione del piano di recupero presentato nel 2010 essendo in contestazione l'esatto adempimento in relazione ai 'vizi' della soluzione progettuale adottata che avevano portato alla sua mancata approvazione ed alla conseguente inutilità della relativa pratica per la società committente;
per quanto concerne invece le pratiche relative ad accatastamento degli immobili e verifica dell'importo dell'IMU, è controverso il solo quantum.
Ancorchè condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale proposto dallo studio ha inoltre contestato la legittimazione attiva dello studio Pt_1 CP_1 professionale relativamente alla pretesa creditoria avente ad oggetto il compenso per la redazione del piano di recupero, affermando di aver dato incarico al solo geom e che questo aveva a sua volta gestito la pratica avvalendosi della Controparte_2 collaborazione del proprio figlio, ing. che solo anni più tardi era entrato Controparte_3
a far parte dell'associazione professionale.
2.Il primo motivo di appello principale: il compenso per l'incarico relativo al piano di recupero – Con il primo motivo di gravame lo studio contesta il Pt_1 rigetto della pretesa creditoria avente ad oggetto il compenso per gli adempimenti inerenti la proposizione del piano di recupero risalente al 2010, che il Tribunale ha così motivato: “Dalla prima relazione del ctu emerge che tanto il primo piano di recupero quanto il secondo rispettavano la normativa edilizia in materia e che il motivo del parere contrario della Conferenza dei Servizi, tanto nel primo quanto nel secondo caso, consistette non in una ipotetica contrarietà a tale normativa, bensì nella valutazione, di carattere discrezionale, circa l'eccessiva volumetria rispetto al contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Di questo trattandosi, si tratta dunque di verificare se, in relazione a questa problematica, emersa in occasione della presentazione del primo piano di recupero, il secondo introducesse modifiche significative oppure se, al di là delle differenze di dettaglio fra i due piani, il loro impatto territoriale e paesaggistico fosse sostanzialmente il medesimo. Sulla base della citata relazione del ctu, la risposta
a tale interrogativo deve essere nel secondo senso. Da tale relazione emerge infatti che il secondo progetto, pur implicando una modesta riduzione della volumetria (da m3
7.796,55 a m3 7.576,65), implicasse una superficie coperta addirittura maggiore (da
m2 1.316,09 a m2 1.361,29). E' dunque evidente che, a fronte del motivo del parere negativo sul primo progetto, il secondo non introducesse modifiche sostanziali, tali da far sperare in una differente valutazione da parte della Da ciò Parte_2 consegue che la pretesa dell'attore in merito al corrispettivo di questa attività non può trovare riconoscimento. In questione è infatti un'attività, che, per quanto indubbiamente corrispondente ad un'obbligazione di mezzi e non risultato, risultava già sulla carta verosimilmente destinata all'insuccesso. In contrario non vale il fatto che la convenuta insisteva nella realizzazione di un numero di unità abitative tale da rendere il progetto remunerativo. L'attore avrebbe dovuto infatti far presente che, dato il primo parere negativo, le marginali modifiche ipotizzabili, volendo conservare un numero di unità abitative tali da garantire le remuneratività, non sarebbero state sufficienti a far ragionevolmente sperare in una valutazione di segno diverso. Dopodiché solo se a tal punto la convenuta avesse insistito comunque per provare, l'attore avrebbe titolo per richiedere il pagamento del corrispettivo della propria opera. Di quanto precede non vi
è però prova”.
L'appellante ha in proposito rilevato: a) l'erronea valutazione circa il prevedibile esito negativo della proposta del secondo piano di recupero, stante le sostanziali analogie con il primo, già respinto;
in particolare, mancata valutazione del fatto che il rigetto, del primo piano (e poi anche del secondo) era avvenuto sulla base di valutazioni meramente discrezionali della conferenza di servizi, la cui composizione era suscettibile di mutare da adunanza ad adunanza, con conseguente possibilità di un cambio di indirizzo;
b) la mancata considerazione del fatto che il rigetto del primo piano non conteneva elementi per far escludere che con una differente conformazione delle abitazioni, delle aree destinate a verde e della viabilità, si sarebbe potuto avere un parere positivo;
c) l'omessa valutazione della circostanza che il secondo piano aveva ottenuto la positiva
[... certificazione da parte del responsabile del servizio assetto del territorio del Comune
arch (all 2, 29), il quale era anche uno dei membri della conferenza di Pt_3 Per_1 servizi tenuta ad esprimere il parere;
d) l'omesso rilievo del fatto che il diniego di approvazione del secondo piano era provvedimento che non teneva conto delle modifiche apportare rispetto al precedente progetto e, come tale, sarebbe stato suscettibile di impugnazione.
In proposito va preliminarmente illustrato in cosa consista la proposta di piano di recupero di cui alla L. 457/1978, al quale la pretesa creditoria in esame si riferisce.
Si tratta di uno strumento urbanistico attuativo che serve a riqualificare aree urbane degradate o funzionalmente obsolete individuate in sede di strumento urbanistico generale (PRG). L'obiettivo è rigenerare il tessuto urbano attraverso interventi che migliorino l'esistente, comprendendo la conservazione, il restauro, il risanamento e la riutilizzazione di edifici e porzioni di territorio. Si tratta dunque di un piano che si colloca tra il piano regolatore generale e i permessi edilizi, consentendo di coordinare interventi di carattere materiale (come la ristrutturazione) con esigenze sociali e ambientali.
Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle specifiche norme regionali, la procedura per la sua approvazione è la stessa che si applica per le varianti allo strumento urbanistico comunale, trattandosi di un tipo di piano particolareggiato e, dunque, attuativo.
Tra le varie modalità tramite le quali i piani di recupero possono essere adottati vi è
l'iniziativa dei singoli proprietari delle aree indicate come degradate che, come nel caso in esame, possono presentare una proposta di adozione. In tale caso la procedura prevede la presentazione da parte del proprietario interessato, a mezzo di un tecnico abilitato, di una proposta contenente un progetto di riqualificazione, con i relativi elaborati tecnici e planimetrie dello stato di fatto, nel rispetto delle previsioni del piano operativo comunale;
questa deve ricevere l'approvazione finale del consiglio comunale, previa acquisizione del parere della conferenza di servizi sugli aspetti paesaggistici e di inserimento nel contesto ambientale.
In proposito il Piano di indirizzo territoriale vigente all'epoca dei fatti prevedeva in particolare all'art. 36 co 2 che “In attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale e nelle more dell'attuazione dell'intesa tra la Regione ed il Ministero dei beni culturali, stipulata ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del d.lgs.
42/2004, i Comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica di detti piani attuativi, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo che, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi con il piano attuativo (…)”.
Dunque, la Conferenza di Servizi era tenuta ad emettere un parere inerente la preliminare adeguatezza della proposta di piano di recupero alle finalità di tutela paesaggistica della zona;
in caso di suo parere negativo l'iter amministrativo era destinato ad interrompersi, a prescindere dalla conformità o meno della proposta alle norme urbanistiche.
In funzione dell'esame del motivo di appello, va quindi richiamato l'orientamento consolidato della Corte di legittimità in punto di obblighi del progettista – cui, seppure con le peculiarità del caso, può essere assimilato il professionista incaricato della redazione di una proposta di piano di recupero - in base al quale il medesimo professionista, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016,
n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257;
Cass. sez. 1, 29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728). Trattandosi di una fase preparatoria, strumentale alla realizzazione dell'opera, il professionista deve assicurare la conformità del proprio progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, nonché assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (cfr. Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez.
3, 09/07/2019, n. 18342). Ciò detto, nel caso in esame è pacifico che la seconda proposta di piano di recupero risalente al 2010 e di cui si discute, si presentasse (così come del resto la prima del
2007) corretta sia dal punto di vista della procedura intrapresa, sia del rispetto della normativa edilizia e urbanistica, come del resto chiarito dal CTU, che ha confermato il rispetto di tutti i parametri, sia quello del volume, sia quello delle altezze delle costruzioni, rilevando unicamente una lieve incongruenza relativamente alla superficie coperta dichiarata, avente uno scarto di mt 2,51 rispetto alle misurazioni riportate nelle tavole (scarto di circa 0,02%).
Il CTU ha osservato come, fermo restando il posizionamento del fabbricato esistente, e l'analoga collocazione nelle due proposte di piano (la prima del 2007 e la seconda del
2010) delle quattro villette bifamiliari, nella prospettazione fatta nel 2010 le due ulteriori villette bifamiliari risultavano sostituite con tre unifamiliari, con riduzione quindi di una unità abitativa (da 16 a 15), con una lieve riduzione del volume progettuale (di appena il 2%), ma con un piccolo aumento della superficie coperta. Nella seconda proposta era stata altresì un po' ridotta l'altezza massima delle costruzioni ed erano state aumentate le aree deputate a parcheggi privati, ancorchè fossero state diminuite le zone a verde, nonché la viabilità sia carrabile, sia pedonale, con aggiunta dell'adeguamento della sede stradale di Farabosco mediante occupazione di porzioni di terreni privati.
La mancata approvazione della proposta di piano di recupero del 2010 è dipesa, come sopra accennato, dal parere negativo della Conferenza di Servizi, che ha ritenuto la 'non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica…', richiamando il parere negativo espresso nel 2008 con riferimento alla precedente proposta di piano di recupero 'in quanto la densità e consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante…'
L'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico ha dunque ritenuto inadeguato, sotto tale profilo, il Piano di Recupero presentato nel 2010 che, seppure modificato sotto alcuni aspetti rispetto a quello del 2007 (es differente viabilità), non è risultato aver superato le precedenti motivazioni di diniego: non si è trattato dunque di una questione di carenza di elaborati progettuali, né di violazione dei parametri fissati dallo strumento urbanistico, bensì della valutazione di un eccessivo carico urbanistico con riferimento alle caratteristiche ambientali dell'area e alle indicazioni contenute nella variante adottata nel 2006, nei medesimi termini in cui era stato già rilevato con riferimento alla precedente proposta di piano di recupero del 2007.
Di seguito l'analisi comparativa delle due proposte di piano di recupero tratta dall'elaborato del CTU: DI RECUPERO 2007 PIANO DI RECUPERO 2010 Per_2
Le tavole 1 - 2 - 3 - 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - allegate ai due progetti sono uguali, in quanto relative allo stato esistente ( disegni e foto ), ai vincoli e alle normative
La Tavola 12 - relazione tecnica illustrativa degli obiettivi del piano, ferma la sua impostazione generale, differisce per le seguenti soluzioni progettuali
6 villette bifamiliari 3 villette monofamiliari
- 1 unità
4 abitazioni 4 villette bifamiliari
TOTALI 16 UNITA' 4 abitazioni
ABITATIVE TOTALI 15 UNITA'
ABITATIVE
Superficie coperta mq Superficie coperta mq
+ mq 45,20
1.316,09 1.361,29
Volume di progetto mc Volume progetto mc
- mc 219,90
7.796,55 7.576,65 * altezza massima ml 6,75 Altezza massima ml 6,40
- - ml 0,35
Parcheggi privati mq 890,00 Parcheggi privati mq 1.080 + mq 190,00
Parcheggi pubblici mq Parcheggi pubblici mq
340,00 312,00
- - mq 28,00
Superficie a verde mq Superficie a verde mq
3.554,00 3.450,00
- - mq 104,00
Viabilità carrabile mq Viabilità carrabile mq
1.330,00 1.152,44
- - mq 177,56
Viabilità pedonale mq Viabilità pedonale mq 36,00 340,00
- - mq 304,00
------------------------------- Marciapiede pubblico mq
---- 94,00
- + mq 94,00
TAVOLA 13 progetto 4 unità derivate dal TAVOLA 13 progetto 4 unità derivate dal fabbricato esistente fabbricato esistente
Mq 261,29 mc 1.763,68 Mq 261,29 mc *
I due progetti differiscono nelle dimensioni esterne, pur avendo una forma pressoché identica, nella suddivisione interna delle abitazioni e nei prospetti. Utilizzando le misure risultanti dalla tavola 13 del
*Si rileva tuttavia che le quote di progetto 2010 si otterrebbe una maggiore superficie di mq 8,02 che porterebbe ad una SC totale di mq contenute nella tavola 13 differiscono da 1.369,31 quelle utilizzate nella tavola 16 per il calcolo delle superfici e dei volumi ( e quindi anche nella tavola 12 ), che sono stati mantenuti uguali a quelli del piano del 2007-
Si osserva in proposito come ancorchè la mancata approvazione della proposta del 2010 non sia risultata legata a carenze tecniche degli elaborati del professionista o a violazione di norme, bensì ad una valutazione, fatta dalla Conferenza di Servizi a proposito dell'impatto paesaggistico delle costruzioni, sussistevano le condizioni affinchè il professionista, usando la diligenza qualificata a lui richiesta, potesse prevedere la reiterazione del parere negativo ricevuto dalla proposta di piano di recupero fatta nel 2007, rispetto alla quale, con la seconda proposta del 2010, erano state apportate modifiche essenzialmente su aspetti di dettaglio (tipo la viabilità), mentre minimi erano i cambiamenti con riferimento all'aspetto critico emerso, ovvero la eccessiva densità urbanistica e consistenza delle volumetrie rispetto al contesto territoriale e alle caratteristiche del paesaggio circostante.
Va in proposito osservato come la discrezionalità del parere espresso dalla Conferenza di Servizi, in quanto organo consultivo di natura tecnica, lungi dal coincidere con una valutazione del tutto svincolata da parametri e presupposti oggettivi, esprime un giudizio di carattere tecnico amministrativo che si colloca all'interno di precise direttive normative e regolamentari (ovvero, nel caso di specie, il Piano di indirizzo territoriale e il piano paesaggistico della Regione Toscana), di talchè la reiterazione del parere negativo già espresso nel 2008 dalla Conferenza di Servizi, a fronte della mancata eliminazione, nel secondo progetto, delle criticità in precedenza chiaramente rilevate, era la naturale, quanto scontata conseguenza dell'applicazione dei parametri di valutazione di impatto ambientale, rimasti ancorati alle medesime direttive e ai medesimi regolamenti. Sul punto si osserva come sia consolidata la giurisprudenza del
Consiglio di Stato secondo cui le decisioni della Pubblica Amministrazione, ovvero dei suoi organi consultivi, in punto di valutazioni di carattere paesaggistico e ambientale, quale bellezza d'insieme, costituiscono tipiche espressioni di discrezionalità tecnica (cfr.
CdS 1470/2006) che, come tale, si limita ad applicare conoscenze specialistiche per accertare la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dalle norme, ovvero la conformità a regole tecniche, senza alcun potere di valutazione di interessi (come invece per la discrezionalità amministrativa c.d. pura, che rappresenta la scelta tra differenti opzioni, comparando i vari interessi).
Quella espressa dalla conferenza di servizi nell'ambito della procedura in esame era pertanto una valutazione espressione di una discrezionalità tecnica, di talchè il professionista, usando la richiesta diligenza, avrebbe potuto e dovuto sapere che anche con riferimento alla seconda proposta di piano di recupero, analogamente a quello che era già accaduto per la prima, sarebbe stata rilevata una incoerenza rispetto al PIT, permanendo la criticità relativa all'eccessivo carico urbanistico in relazione al contesto paesaggistico.
A proposito della responsabilità del professionista per l'attività di progettazione la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che “pur costituendo il progetto un opus preparatorio dell'edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione di problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica” (cfr. Cass. n° 3052/2020, conf. Cass.
n° 18342/2019, Cass. 8014/2012). Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale il professionista che si obbliga alla redazione di una attività progettuale edilizia, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, senza che possa in alcun modo rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226 co I c.c., la firma apposta dal committente nella richiesta, ovvero, in questo caso, nella proposta indirizzata alla
Pubblica amministrazione, ma pur sempre sulla base delle indicazioni tecniche e progettuali del professionista (cfr. Cass. n° 562/2019, Cass. 18342/2019, conf. Cass.
n° 14759/2016).
Ora, nel caso concreto, l'inadeguatezza ambientale della seconda proposta di piano di recupero – così come era avvenuto con la prima – emergeva chiaramente anche dalla semplice lettura della scheda di rilievo n. 1 contenente le "disposizioni dettagliate sulle zone D3 del R.U." del comune di Porcari, che prevedeva al capitolo "considerazioni":
“Nella proposta progettuale, si vuole stimolare la conversione della destinazione d' uso esistente per l' importanza dell' ubicazione del complesso edilizio in oggetto posto in una zona collinare del comune di Porcari dalle significative caratteristiche paesaggistiche”. E ancora di seguito: “nel progetto si potrà realizzare, attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti, un complesso residenziale di tipologia a casa isolata che consenta di riappropriarsi del luogo con edifici che abbiano caratteristiche architettoniche contemporanee e rispettose del paesaggio circostante”. Non a caso nella variante generale al R.U. del 2006 erano previste due soluzioni progettuali, entrambe consistenti nella realizzazione di otto edifici unifamiliari disposti intorno ad una ampia piazza privata, con realizzazione di un parcheggio pubblico e un'ampia zona a verde pubblico.
Il fatto che, rispetto a tale prospettazione, 16 unità abitative dislocate in sei fabbricati bifamiliari di nuova costruzione ed uno quadrifamiliare derivante dal recupero dell'esistente, determinassero un carico urbanistico eccessivo rispetto al contesto territoriale delle colline lucchesi, era stato chiaramente espresso dalla conferenza di servizi con il parere del 2008.
L'avere con la proposta di piano di recupero del 2010 ridotto le abitazioni solo di una unità, contraendo le volumetrie solo di circa il 2%, ampliando però la superficie coperta, ancorchè introducendo alcune tipologie abitative più vicine al modello proposto nello strumento urbanistico (3 unifamiliari, ma pur sempre mantenendo la struttura preesistente in cui collocare quattro abitazioni, oltre a quattro costruzioni bifamiliari), ha rappresentato una modifica assolutamente minima rispetto alla proposta del 2007
e, dunque, inidonea a mutare sostanzialmente l'impatto del carico urbanistico come richiesto dalla Conferenza di Servizi.
Il professionista in questione ha dunque negligentemente confidato in un mutamento della sorte della pratica affidandosi unicamente ad un fortuito cambiamento della compagine soggettiva e quindi dell'indirizzo dell'organo deputato al parere, anziché puntare su un effettivo, sostanziale, adeguamento delle unità abitative alle indicazioni che la Conferenza di Servizi aveva già espresso nel 2008, in conformità al contenuto della variante del 2006 di cui si è detto sopra. In tal senso è significativo il passaggio della seduta del 1.09.2011 in cui la Conferenza di Servizi dava atto che “il piano attuativo oggetto di verifica, già in altra soluzione progettuale, era già stato esaminato nella seduta del 18.1.2008 con esito di non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica", rilevando altresì che “la nuova soluzione proposta, sia per quanto concerne le volumetrie che per lo schema distributivo rimane sostanzialmente invariata rispetto alla soluzione esaminata nella precedente sopra Parte_2 richiamata conclusasi con esito di non adeguatezza" ed infine accertando “la non adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del PIT ( Piano di Indirizzo Territoriale, strumento regionale di pianificazione territoriale, con valore di Piano Paesaggistico ) in coerenza con il precedente parere espresso nella seduta del 8.1.2008 in quanto la densità e la consistenza delle volumetrie previste risulta eccessiva rispetto al contesto territoriale e paesaggistico circostante, caratterizzato da aree boscate, aree agricole olivate e presenza di ville isolate con ampi giardini".
In sostanza, per come condivisibilmente affermato anche dal CTU, le modifiche apportate alla seconda proposta di piano di recupero rispetto alla precedente non erano idonee a modificare il già espresso parere negativo perché non rispondevano ai rilievi già chiaramente esposti dalla Conferenza di Servizi.
Né in senso contrario assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'inadempimento del professionista, il fatto che il responsabile del settore pianificazione del comune di Porcari in data 31.03.2011 avesse emesso il certificato RUP (ovvero il certificato di regolare esecuzione del progetto, emesso dal responsabile unico del procedimento, ndr) del proposto piano di recupero, atteso che non è in discussione che sussistessero i presupposti per la presentazione del piano attuativo di recupero di un'area in stato di abbandono e che quello proposto nel 2010 fosse assolutamente conforme dal punto di vista edilizio e urbanistico, non essendo stato invece risolto, rispetto al precedente, il cruciale problema della densità urbanistica e dell'impatto paesaggistico dell'elevato numero di abitazioni che si intendeva realizzare.
Deve dunque essere ritenuta negligente la condotta del professionista che ha presentato una proposta di piano di recupero di cui era fin dall'inizio prevedibile il diniego, non essendo la stessa stata adeguata alle indicazioni contenute nel parere negativo dato alla precedente analoga proposta e non essendo stata neppure conformata rispetto alle caratteristiche costruttive auspicate per la zona in esame nella variante al regolamento urbanistico.
In detti termini va ritenuto il grave inadempimento del professionista che ha portato alla completa inutilità per il cliente della proposta di piano di recupero del 2010, così legittimandosi il mancato pagamento da parte della committenza, in accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Il primo motivo di appello principale deve quindi essere ritenuto infondato per quanto sopra esposto e la impugnata statuizione confermata.
3.Il secondo motivo di appello incidentale la carenza di legittimazione CP_1 dell'associazione professionale (condizionato all'accoglimento del primo motivo di appello principale) – Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello incidentale di proposto solo CP_1 condizionatamente all'accoglimento dello stesso.
4.Il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale la quantificazione del compenso per pratica di CP_1 accatastamento e pratica IMU – Il secondo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale di parte meritano trattazione congiunta in CP_1 quanto entrambi inerenti alla quantificazione del compenso per gli adempimenti relativi alla pratica di accatastamento e alla pratica IMU.
Per entrambe le suddette prestazioni non è in questa sede contestata - per mancanza di specifici motivi di appello - né l'effettiva compiuta esecuzione degli incombenti, né il conferimento dei relativi incarichi da parte di in favore dell' CP_1 [...]
Parte_4
Ciò che è controverso in proposito è unicamente il quantum del compenso dovuto sotto i seguenti profili: l'appellante principale ha lamentato l'erronea detrazione dell'importo di euro 4700,00 (come da fattura n° 190 del 13.12.2007) che dagli atti risultava essere stato pacificamente corrisposto con riferimento al piano di recupero, non già anche a titolo di acconto per le altre due prestazioni per accatastamento e adeguamento IMU;
si evidenziava conseguentemente che il Tribunale aveva in tal modo operato una sorta di illegittima compensazione tra somme versate per differenti causali, senza che vi fosse stata alcuna previa domanda di restituzione dell'acconto versato per l'espletamento dell'attività relativa al piano di recupero, né tantomeno di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale.
L'appellante incidentale ha invece in proposito contestato l'importo CP_1 indicato dal Tribunale come corrispettivo delle prestazioni relative ad accatastamento e adeguamento IMU (pari a complessive euro 9350,00), evidenziando trattarsi di un errore nella lettura della CTU, laddove tale somma era corrispondente a 'rilievi vari' propedeutici al piano di recupero, mentre sotto la voce 'varie' erano stati indicati i costi della pratica di accatastamento (per complessive euro 4200,00) e della pratica relativa all'IMU (euro 300).
Entrambi i motivi sono da ritenere fondati per come di seguito specificato.
Partendo dall'ultimo, dall'esame della CTU risulta che in effetti l'importo di euro 9350 sia stato indicato dal consulente dell'ufficio come sommatoria di tutta una serie di voci accomunate sotto la dizione 'rilievi e varie' (cfr. pag 26 CTU) di cui solo alcune inerenti le prestazioni del cui pagamento in questa sede si discute, mentre altre inerenti attività propedeutiche alla presentazione del piano di recupero di cui sopra.
In particolare per la pratica IMU è indicato un corrispettivo complessivo di euro 300,00, mentre quanto alla pratica di accatastamento dei fabbricati, alla stessa si riferiscono le seguenti voci: redazione mappale (euro 1200), pratica DACFA con planimetrie ed elaborato planimetrico con relazione (euro 2800), preallineamento catastale (euro 200), per complessive euro 4200,00.
Quanto invece al secondo aspetto, non è contestato che abbia provveduto a CP_1 pagare in favore dell' la fattura n° 190 del Parte_4
13.12.2007 (doc 5 attrice), indicata quale 'acconto' con riferimento alla causale così specificata: 'redazione degli elaborati grafici relativi al piano di recupero relativo al complesso immobiliare ex piscina posto in Porcari, via Forabosco, finalizzato CP_1 alla realizzazione di complesso residenziale compreso rilievi sul posto'.
Appare dunque chiaramente che il suddetto pagamento non costituiva un acconto con riferimento alle pratiche IMU e di accatastamento (considerato che al momento del pagamento non risultavano conferiti neppure i suddetti incarichi), bensì era relativo agli adempimenti inerenti il piano di recupero, peraltro, presumibilmente alla prima delle due proposte presentate e non oggetto della presente controversia (considerato che dalla cronologia degli eventi appare infatti come il pagamento del suddetto acconto non poteva riferirsi al secondo piano di recupero, presentato in data 21.04.2010, mentre appare coerente rispetto all'incarico relativo al primo piano di recupero, di cui alla domanda dell'11.07.2007, con procedimento definito con parere negativo dell'8.01.2008).
Considerato che il primo piano di recupero non è oggetto della presente controversia e che non ha mai richiesto la restituzione di detta somma, la stessa non può CP_1 dunque essere detratta da compensi relativi ad incarichi del tutto disomogenei ed autonomi rispetto a quello per il quale l'acconto è stato corrisposto.
Anche il secondo motivo di appello principale merita pertanto accoglimento nei termini sopra indicati.
Dunque, in accoglimento sia del primo motivo di appello incidentale sia del CP_1 secondo motivo di appello principale, deve riconoscersi in favore dello
[...] un compenso di euro 300,00 per l'espletamento della pratica Controparte_5
IMU e di euro 4200,00 per la pratica di accatastamento, per complessive euro 4500,00 oltre oneri di legge ed interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
5.Il terzo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale CP_6
+ 1: le spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello principale e
[...]
l'unico motivo di appello incidentale e entrambi Controparte_3 Controparte_2 relativi alle spese di lite di primo grado, rimangono assorbiti dalla nuova regolamentazione delle spese processuali conseguente alla riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito meglio specificato.
6.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che, alla luce dell'esito complessivo della lite, sono state riconosciuti dovuti in favore dello solo i compensi Pt_1 Pt_1 per due delle tre prestazioni per cui ha agito in giudizio, mentre per il terzo, più articolato e importante degli incombenti, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento di è stato escluso il compenso, sussistono i presupposti per CP_1 una compensazione parziale delle spese di lite in misura di 2/3.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
32061 del 31 ottobre 2022), la soccombenza reciproca, quale presupposto per una compensazione totale o parziale, è configurabile anche in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi: tale ultima ipotesi è appunto quella verificatasi nella fattispecie, ove è stato riconosciuto il compenso solo per due prestazioni su tre. A pesare sull'entità della compensazione (2/3) si è considerato il fatto che la terza prestazione, per la quale è stata accolta l'eccezione di inadempimento e negato il compenso, è quella più ingente e complessa, cui sono state destinate la maggior parte delle energie processuali.
Quanto al restante 1/3 delle spese di lite, lo stesso è posto a carico di parte in CP_1 relazione alla sua prevalente soccombenza.
Stessa regolamentazione deve caratterizzare le spese relative agli intervenuti CP_3
e che si sono costituiti, (in relazione alla proposizione
[...] Controparte_2 dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'associazione professionale sollevata da e respinta dal Tribunale) ad adiuvandum, aderendo alla CP_1 ricostruzione e alle domande proposte da parte dell'associazione professionale.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 1100,01 a € 5200) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese (in particolare: quanto al primo grado;
€ 425 per la fase di studio, € 425 per la fase introduttiva, euro
851 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 2552,00, ridotte ad un terzo e dunque ad euro 850,66; quanto al secondo grado: € 536 per la fase di studio, € 536 per la fase introduttiva, € 851 per la fase decisoria, per complessive euro 1923,00, ridotte ad un terzo e dunque ad euro 641,00).
Sulla base dei medesimi presupposti le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura di 1/3 ciascuna.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale di parte quantifica in euro 300 il compenso da riconoscersi in CP_1 favore dello studio professionale per l'espletamento della pratica IMU ed in Pt_1 euro 4200 il compenso in favore del medesimo studio professionale per la pratica di accatastamento;
per l'effetto condanna a corrispondere in favore dello CP_1
l'importo complessivo di euro 4500,00 oltre oneri di legge Controparte_5 ed interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;
2) respinge e/o dichiara assorbiti nel resto sia l'appello principale sia quelli incidentali, confermando nel resto la sentenza impugnata;
3)dichiara le spese di lite di entrambi i gradi compensate tra tutte le parti in misura di
2/3; condanna a corrispondere in favore sia di studio legale sia CP_1 Pt_1 degli intervenuti + 1, il restante terzo delle spese di lite che si liquida Controparte_2 per ciascuna parte (con riferimento al suddetto 1/3): quanto al primo grado in euro
850,66 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 641,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e
CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in misura di 1/3 ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni