Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 2160
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sospensione cautelare

    La Corte ha ritenuto sussistere i presupposti per la definizione del contenzioso in forma semplificata, accogliendo implicitamente la richiesta cautelare in quanto ha poi annullato l'atto di pignoramento.

  • Accolto
    Omessa notifica intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione non abbia seguito la procedura corretta per la notifica dell'intimazione di pagamento, omettendo un secondo tentativo di consegna a distanza di almeno sette giorni dal primo e non producendo in giudizio l'atto di pignoramento, impedendo la verifica del suo contenuto e dei presupposti della riscossione.

  • Accolto
    Omessa notifica avvisi di accertamento

    La mancata produzione in giudizio degli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha impedito la verifica della loro esistenza e notifica, contribuendo all'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 2160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2160
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo