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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2160/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
ZZ CC, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15483/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 0972025000270212
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi contraddistinto con codice identificativo del fascicolo n.
097/2025/000270212 e della procedura n. 09784202500051227001, notificato il 25.08.2025 nonché gli atti prodromici indicati nell'atto stesso di pignoramento che si assumeva non essere stati notificati ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 e gli avvisi di accertamento n.
69723999000042081000, 69723999000021549000, 69723999000036286000, 69724999000036287000,
69723999000036288000, 69723999000074117000, chiedendo, in via cautelare, di voler disporre la sospensione del pignoramento e, nel merito, di dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notificazione e, quindi dell'atto di pignoramento opposto, nonché la nullità per omessa notificazione degli avvisi di accertamento indicati nel pignoramento.
A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che il pignoramento opposto era stato azionato in forza dell'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 riferita a sei “avvisi di accertamento ente” che si assumeva essere stati notificati negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024 ma che detta intimazione non le era mai stata notificata.
Al riguardo, rappresentava che, dopo aver presentato all'AdER un'istanza di accesso agli atti, aveva potuto appurare che la PEC a mezzo della quale l'Agenzia aveva tentato di notificarle l'intimazione non era andata a buon fine in quanto la casella PEC di destinazione (Email_3) era inibita alla ricezione e quindi non le era stata consegnata. Aggiungeva che l'AdER non aveva neppure utilizzato per la notifica altro indirizzo PEC di cui pure era titolare (pec: Email_4), indirizzo che al pari del primo era presente nel registro Inipec. In ogni caso, posta la mancata consegna, in forza dell'art. 6, L.
212/2000 che fa obbligo all'amministrazione finanziaria di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati, l'AdER avrebbe dovuto - quand'anche non vi fosse stato altro indirizzo PEC - notificare l'intimazione in forma cartacea a mezzo posta raccomandata o messo.
La ricorrente deduceva poi che né l'avviso di accertamento ente né gli avvisi indicati nell'atto di pignoramento gli erano stati notificati.
Con memoria depositata il 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva in particolare che, a fronte dell'impossibilità di perfezionare la notifica a mezzo PEC, aveva seguito la procedura prevista dalla legge. Così, dopo aver constato che la notifica tentata all'indirizzo PEC della contribuente risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC),
“Email_3”, non era andata a buon fine perché l'indirizzo non risultava "valido e attivo", aveva attivato la procedura sostitutiva prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che invece era andata a buon fine.
All'udienza del 16 gennaio 2026, le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, notificato in data 25.08.2025, deducendo la nullità dello stesso omessa notifica dell'intimazione di pagamento prodromica n. 09720259013966163000, nonché per la presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi. Quanto alla prima eccezione, la ricorrente ha sostenuto che la notifica a mezzo PEC della suddetta intimazione di pagamento non si era perfezionata di talché il successivo atto di pignoramento doveva ritenersi nullo.
Orbene, costituisce circostanza non controversa che effettivamente l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha tentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 con spedizione dell'atto all'indirizzo PEC della ricorrente (Email_3) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ma il tentativo non andava a buon fine in quanto la casella di posta era “inibita alla ricezione”. A fronte di ciò, l'Agenzia avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973 secondo cui "3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
In realtà, dalla documentazione depositata non risulta che il deposito telematico dell'atto da notificare nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a., la pubblicazione del relativo avviso di avvenuto deposito sul medesimo sito e l'invio di una comunicazione di avvenuta notifica (c.d. "lettera DER
") al domicilio fisico del contribuente sia stata preceduta da un secondo tentativo di consegna, effettuato ad almeno sette giorni di distanza dal primo come prescritto dalla disposizione richiamata.
Occorre poi evidenziare che la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa inviata alla contribuente ed allegata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione non reca alcuna sottoscrizione di tal che non è possibile procedere ad una verifica della persona alla quale il plico è stato consegnato.
A tali elementi - che di per se soli minano la legittimità della procedura di notificazione dell'intimazione di pagamento -, si unisce la mancata produzione in giudizio di tale atto, carenza questa che preclude qualsiasi verifica del suo contenuto e, dunque, la possibilità di appurare sia che la notifica tentata a mezzo PEC si riferiva proprio all'intimazione di pagamento sia che quell'intimazione fosse stata adottata per la riscossione di quanto indicato negli avvisi di accertamento n. 69723999000042081000; 69723999000021549000;
69723999000036286000; 69724999000036287000; 69723999000036288000; 69723999000074117000 richiamati nell'atto di pignoramento.
Conclusivamente, l'atto di pignoramento presso terzi con codice identificativo del fascicolo n.
097/2025/000270212 e della procedura n. 09784202500051227001, notificato il 25.08.2025 deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi Alessandro Clemente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
ZZ CC, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15483/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 0972025000270212
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi contraddistinto con codice identificativo del fascicolo n.
097/2025/000270212 e della procedura n. 09784202500051227001, notificato il 25.08.2025 nonché gli atti prodromici indicati nell'atto stesso di pignoramento che si assumeva non essere stati notificati ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 e gli avvisi di accertamento n.
69723999000042081000, 69723999000021549000, 69723999000036286000, 69724999000036287000,
69723999000036288000, 69723999000074117000, chiedendo, in via cautelare, di voler disporre la sospensione del pignoramento e, nel merito, di dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notificazione e, quindi dell'atto di pignoramento opposto, nonché la nullità per omessa notificazione degli avvisi di accertamento indicati nel pignoramento.
A sostegno della domanda la ricorrente rappresentava che il pignoramento opposto era stato azionato in forza dell'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 riferita a sei “avvisi di accertamento ente” che si assumeva essere stati notificati negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024 ma che detta intimazione non le era mai stata notificata.
Al riguardo, rappresentava che, dopo aver presentato all'AdER un'istanza di accesso agli atti, aveva potuto appurare che la PEC a mezzo della quale l'Agenzia aveva tentato di notificarle l'intimazione non era andata a buon fine in quanto la casella PEC di destinazione (Email_3) era inibita alla ricezione e quindi non le era stata consegnata. Aggiungeva che l'AdER non aveva neppure utilizzato per la notifica altro indirizzo PEC di cui pure era titolare (pec: Email_4), indirizzo che al pari del primo era presente nel registro Inipec. In ogni caso, posta la mancata consegna, in forza dell'art. 6, L.
212/2000 che fa obbligo all'amministrazione finanziaria di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati, l'AdER avrebbe dovuto - quand'anche non vi fosse stato altro indirizzo PEC - notificare l'intimazione in forma cartacea a mezzo posta raccomandata o messo.
La ricorrente deduceva poi che né l'avviso di accertamento ente né gli avvisi indicati nell'atto di pignoramento gli erano stati notificati.
Con memoria depositata il 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Deduceva in particolare che, a fronte dell'impossibilità di perfezionare la notifica a mezzo PEC, aveva seguito la procedura prevista dalla legge. Così, dopo aver constato che la notifica tentata all'indirizzo PEC della contribuente risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC),
“Email_3”, non era andata a buon fine perché l'indirizzo non risultava "valido e attivo", aveva attivato la procedura sostitutiva prevista dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che invece era andata a buon fine.
All'udienza del 16 gennaio 2026, le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, notificato in data 25.08.2025, deducendo la nullità dello stesso omessa notifica dell'intimazione di pagamento prodromica n. 09720259013966163000, nonché per la presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi. Quanto alla prima eccezione, la ricorrente ha sostenuto che la notifica a mezzo PEC della suddetta intimazione di pagamento non si era perfezionata di talché il successivo atto di pignoramento doveva ritenersi nullo.
Orbene, costituisce circostanza non controversa che effettivamente l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha tentato la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720259013966163000 con spedizione dell'atto all'indirizzo PEC della ricorrente (Email_3) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ma il tentativo non andava a buon fine in quanto la casella di posta era “inibita alla ricezione”. A fronte di ciò, l'Agenzia avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall'art. 60 ter del d.p.r. n. 600 del 1973 secondo cui "3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
In realtà, dalla documentazione depositata non risulta che il deposito telematico dell'atto da notificare nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a., la pubblicazione del relativo avviso di avvenuto deposito sul medesimo sito e l'invio di una comunicazione di avvenuta notifica (c.d. "lettera DER
") al domicilio fisico del contribuente sia stata preceduta da un secondo tentativo di consegna, effettuato ad almeno sette giorni di distanza dal primo come prescritto dalla disposizione richiamata.
Occorre poi evidenziare che la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa inviata alla contribuente ed allegata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione non reca alcuna sottoscrizione di tal che non è possibile procedere ad una verifica della persona alla quale il plico è stato consegnato.
A tali elementi - che di per se soli minano la legittimità della procedura di notificazione dell'intimazione di pagamento -, si unisce la mancata produzione in giudizio di tale atto, carenza questa che preclude qualsiasi verifica del suo contenuto e, dunque, la possibilità di appurare sia che la notifica tentata a mezzo PEC si riferiva proprio all'intimazione di pagamento sia che quell'intimazione fosse stata adottata per la riscossione di quanto indicato negli avvisi di accertamento n. 69723999000042081000; 69723999000021549000;
69723999000036286000; 69724999000036287000; 69723999000036288000; 69723999000074117000 richiamati nell'atto di pignoramento.
Conclusivamente, l'atto di pignoramento presso terzi con codice identificativo del fascicolo n.
097/2025/000270212 e della procedura n. 09784202500051227001, notificato il 25.08.2025 deve essere annullato.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi Alessandro Clemente