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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6403 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 434/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 2.07.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14211/2019 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Principi Parte_1 C.F._1
- Appellante – E
(C.F. e (C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Borda
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio e al fine di accertare la Parte_1 CP_3 Controparte_1 simulazione assoluta e/o la nullità dell'atto di compravendita del 9.05.2008, con cui , CP_3 padre dell'istante, aveva venduto a , coniugata (rectius convivente) con il figlio Controparte_1
, la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, via della Cecchignola n. 245, per il CP_2 prezzo di euro 110.000,00, riservandosi il diritto di usufrutto;
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò le domande attoree. Il primo giudice ritenne che, alla luce di una serie di indicatori, quali la sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore dell'immobile e la mancata prova dell'avvenuto pagamento, le parti avessero voluto porre in essere una donazione in favore della convenuta, trattandosi perciò di una simulazione relativa e non assoluta, esorbitante dalle richieste di parte attrice e pertanto non pronunciata, tenuto conto dell'art. 112 c.p.c. Né ricorreva, ad avviso del giudice, un'ipotesi di illiceità della causa del contratto;
- propose appello per i motivi di seguito scrutinati;
Parte_1
- si costituirono in giudizio e , chiedendo di confermare la sentenza Controparte_1 CP_2 appellata, chiedendo rigettarsi l'appello e con vittoria di spese competenze ed onorari;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.07.2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-in primo luogo, per carichi di ruolo, il presidente del collegio sostituisce quale estensore il relatore;
- Con unico motivo di gravame, l'appellante deduce che non si tratterebbe di simulazione relativa bensì assoluta, in quanto il possesso del bene sarebbe rimasto al “donante”, sicché le parti non avrebbero voluto la produzione di alcun effetto, come comprovato dalla mancata corresponsione del prezzo. Insiste, in subordine, per l'accertamento della simulazione relativa. Lamenta poi che, trattandosi di donazione dissimulata, questa sarebbe nulla per difetto di forma, mancando la presenza dei testimoni alla stipula dell'atto notarile, e che tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio. Contesta, inoltre, la sentenza impugnata per non aver rilevato la illiceità della causa del contratto, concluso in spregio alle norme in materia successoria;
- il motivo è infondato e va rigettato;
- giova in primo luogo ribadire che il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa risiede proprio nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere. Per costante giurisprudenza, “l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa” (cfr. ex plurimis Cass. 19 dicembre 2019, n. 34024);
- ne consegue che, proposta una domanda di accertamento della simulazione assoluta, costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello ai sensi dell'articolo 345, co. 1, c.p.c., la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto, comportando l'accertamento di fatti nuovi e diversi con efficacia di giudicato (arg. ex. Cass. n. 6961/2007);
- allo stesso modo, “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
- di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26243/2014; in termini Cass n. 7367/2023).
- nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, non sono integrati gli estremi di una simulazione assoluta, posto che le parti hanno effettivamente voluto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile. Non assume rilievo dirimente in senso contrario la circostanza che il possesso sia rimasto in capo all'alienante, trattandosi di un effetto tipico della cessione della sola nuda proprietà dell'immobile, con riserva di usufrutto;
- né tantomeno rilevano la sproporzione tra il prezzo pattuito e il reale valore della nuda proprietà dell'immobile, accertato tramite CTU, ovvero le poco chiare modalità di pagamento, indici della volontà delle parti di porre in essere, al più, una simulazione relativa (vendita dissimulante una donazione) o un negotium mixtum cum donationem;
- ne discende che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la domanda, adombrata in appello, tesa ad accertare l'esistenza di una simulazione relativa e la conseguente nullità del contratto dissimulato per difetto di forma;
- parimenti infondate sono le prospettazioni dell'appellante, pure adombrate e in alcun modo argomentate, concernenti il profilo della nullità del contratto per violazione di norme in materia successoria, posto che le norme relative all'intangibilità della legittima non rientrano tra le norme imperative e inderogabili la contrarietà alle quali rende illecito il contratto, sicché nessun problema di illiceità o meno può essere configurato in ordine ad un'attività negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario, attesa altresì l'esistenza di altri e specifici rimedi, quali l'azione di riduzione, apprestati dall'ordinamento a tutela delle ragioni dei legittimari;
- non risulta poi provato che la stipula del contratto sia stata compiuta in frode alla legge, non essendo stati allegati a tal fine neppure elementi presuntivi che lascino intendere lo scopo fraudolento asseritamente perseguito dalle parti;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Dichiara l'appello in parte inammissibile e in parte infondato e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002. Roma, data del deposito Il Presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 434/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 2.07.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14211/2019 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Principi Parte_1 C.F._1
- Appellante – E
(C.F. e (C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Borda
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio e al fine di accertare la Parte_1 CP_3 Controparte_1 simulazione assoluta e/o la nullità dell'atto di compravendita del 9.05.2008, con cui , CP_3 padre dell'istante, aveva venduto a , coniugata (rectius convivente) con il figlio Controparte_1
, la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, via della Cecchignola n. 245, per il CP_2 prezzo di euro 110.000,00, riservandosi il diritto di usufrutto;
- Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò le domande attoree. Il primo giudice ritenne che, alla luce di una serie di indicatori, quali la sperequazione tra il prezzo pattuito e il valore dell'immobile e la mancata prova dell'avvenuto pagamento, le parti avessero voluto porre in essere una donazione in favore della convenuta, trattandosi perciò di una simulazione relativa e non assoluta, esorbitante dalle richieste di parte attrice e pertanto non pronunciata, tenuto conto dell'art. 112 c.p.c. Né ricorreva, ad avviso del giudice, un'ipotesi di illiceità della causa del contratto;
- propose appello per i motivi di seguito scrutinati;
Parte_1
- si costituirono in giudizio e , chiedendo di confermare la sentenza Controparte_1 CP_2 appellata, chiedendo rigettarsi l'appello e con vittoria di spese competenze ed onorari;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.07.2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-in primo luogo, per carichi di ruolo, il presidente del collegio sostituisce quale estensore il relatore;
- Con unico motivo di gravame, l'appellante deduce che non si tratterebbe di simulazione relativa bensì assoluta, in quanto il possesso del bene sarebbe rimasto al “donante”, sicché le parti non avrebbero voluto la produzione di alcun effetto, come comprovato dalla mancata corresponsione del prezzo. Insiste, in subordine, per l'accertamento della simulazione relativa. Lamenta poi che, trattandosi di donazione dissimulata, questa sarebbe nulla per difetto di forma, mancando la presenza dei testimoni alla stipula dell'atto notarile, e che tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio. Contesta, inoltre, la sentenza impugnata per non aver rilevato la illiceità della causa del contratto, concluso in spregio alle norme in materia successoria;
- il motivo è infondato e va rigettato;
- giova in primo luogo ribadire che il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa risiede proprio nel fatto che con la prima si mira soltanto a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere. Per costante giurisprudenza, “l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa” (cfr. ex plurimis Cass. 19 dicembre 2019, n. 34024);
- ne consegue che, proposta una domanda di accertamento della simulazione assoluta, costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello ai sensi dell'articolo 345, co. 1, c.p.c., la domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto, comportando l'accertamento di fatti nuovi e diversi con efficacia di giudicato (arg. ex. Cass. n. 6961/2007);
- allo stesso modo, “la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
- di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26243/2014; in termini Cass n. 7367/2023).
- nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, non sono integrati gli estremi di una simulazione assoluta, posto che le parti hanno effettivamente voluto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile. Non assume rilievo dirimente in senso contrario la circostanza che il possesso sia rimasto in capo all'alienante, trattandosi di un effetto tipico della cessione della sola nuda proprietà dell'immobile, con riserva di usufrutto;
- né tantomeno rilevano la sproporzione tra il prezzo pattuito e il reale valore della nuda proprietà dell'immobile, accertato tramite CTU, ovvero le poco chiare modalità di pagamento, indici della volontà delle parti di porre in essere, al più, una simulazione relativa (vendita dissimulante una donazione) o un negotium mixtum cum donationem;
- ne discende che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la domanda, adombrata in appello, tesa ad accertare l'esistenza di una simulazione relativa e la conseguente nullità del contratto dissimulato per difetto di forma;
- parimenti infondate sono le prospettazioni dell'appellante, pure adombrate e in alcun modo argomentate, concernenti il profilo della nullità del contratto per violazione di norme in materia successoria, posto che le norme relative all'intangibilità della legittima non rientrano tra le norme imperative e inderogabili la contrarietà alle quali rende illecito il contratto, sicché nessun problema di illiceità o meno può essere configurato in ordine ad un'attività negoziale preordinata allo scopo di ledere le future ragioni del legittimario, attesa altresì l'esistenza di altri e specifici rimedi, quali l'azione di riduzione, apprestati dall'ordinamento a tutela delle ragioni dei legittimari;
- non risulta poi provato che la stipula del contratto sia stata compiuta in frode alla legge, non essendo stati allegati a tal fine neppure elementi presuntivi che lascino intendere lo scopo fraudolento asseritamente perseguito dalle parti;
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Dichiara l'appello in parte inammissibile e in parte infondato e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 3.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002. Roma, data del deposito Il Presidente est. (dr. G. Casaburi)