CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/01/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2576/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche -
Direzione Entrate Tributarie, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 14 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: la erroneità della base imponibile, con particolare riferimento al calcolo della superficie oggetto di tassazione e al calcolo del numero degli occupanti;
la prescrizione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue. L'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è sito in Indirizzo_1, acquistato dal ricorrente in data 16.06.1982 (Rep. 207422 Rogito Notaio Nominativo_1), identificato al tempo nel Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_1 con Vani 4.5 pari ad una superficie di m.q.113 (v. all. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente forniva prova documentale che il predetto immobile, in data 04.11.2022, era oggetto di frazionamento, con pratica n. RM0483046 (v. all. 3 del fascicolo di parte ricorrente), attraverso la quale, sono state create due diverse unità immobiliari: a) Unità immobiliare residua post frazionamento, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_2
di vani 4 pari ad una superficie catastale di m.q. 78 (doc. 2).;
b) Unità immobiliare derivante dal frazionamento, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_3
con vani 1, pari ad una superficie catastale di m.q. 20; il precitato immobile è stato poi alienato in data 30.11.2022 a Rogito Notaio Notaio_2 con Repertorio 37439. L'Amministrazione precisava che, ad esito dei controlli svolti a seguito dell'istanza di autotutela del ricorrente, rideterminava la pretesa in ragione delle variazioni catastali riguardanti gli immobili oggetto di accertamento, rilevando che il sub. Indirizzo_2 veniva a formale esistenza soltanto in data 04.11.2022 dalla soppressione del sub. Indirizzo_4. Di contro, l'Ente rigettava le altre richieste del contribuente sul numero degli occupanti, sulla prescrizione e sul calcolo delle sanzioni.
Pertanto, l'Ente medesimo emetteva provvedimento di rettifica (v. all. 4 al fascicolo di parte resistente) portante la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti, calcolati considerando per tutto il periodo in contestazione (01.01.2018 al 04.11.2022), mq 90 relativi al solo sub. 15 (80% della superficie catastale, v. all. 5 al fascicolo di parte resistente) e n. 3 occupanti;
come può evincersi, l'Amministrazione ha inoltre provveduto al ricalcolo di interessi e sanzioni, sulla base della rettifica della superficie imponibile.
Sulla base di quanto appena riferito, non sussistono ulteriori questioni sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. 112401488691: quindi, si conferma la correttezza della pretesa così come rideterminata.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione alte annualità 2018/2019, sostenendo che la notifica dell'Atto impugnato era intervenuta — per la contestazione relativa a tali periodi di imposta — oltre i termini di cui all'articolo 2948 c.c. e all'art. 1 c.161 L.296/2006.
In realtà, come già motivato da Roma Capitale all'esito dell'istanza di autotutela (v. all. 3 al fascicolo di parte resistente), in materia Ta.Ri., il termine ultimo per sanare la violazione di omessa dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce (art. 1, commi 684 e 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147); inoltre, l'Amministrazione può accertare la violazione entro la fine del quinto anno successivo. Conseguentemente, nel caso dell'annualità 2018, il termine per sanare la violazione era il
30.6.2019 e l'Amministrazione può accertare la violazione fino al 31.12.2024.
Alla luce della normativa richiamata, deve osservarsi come la notifica dell'Avviso, perfezionatasi il 14.01.2024, interveniva nei termini prescritti a pena di prescrizione e decadenza.
Come riconosciuto da questa Corte ai fini di altri giudizi instaurati avverso avvisi di accertamento emessi per omessa dichiarazione Ta.Ri. del 2018 e notificati nel 2024: "Quanto alla prescrizione, invocata per il solo
2018. si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Alla luce della normativa richiamata, si osserva che il pagamento relativo al 2018 può essere effettuato fino al 2019. Inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie. l'avviso è stato notificato nel 2024 e la prescrizione non si è maturata." (ex multis CGT I O Roma Sent. 7014/11/2025 depositata il
23.05.2025).
Parte ricorrente contestava altresì il quantum della pretesa in relazione al numero occupanti (n. 3).
Nel caso che ci occupa bisogna prescindere dalla circostanza che il ricorrente non è residente nell'immobile oggetto di tassazione, mentre – come previsto dai Regolamenti Ta.Ri. all'epoca vigenti – va considerato il
“numero medio”, ossia il numero da attribuire in tutti i casi in cui si faccia riferimento alle utenze domestiche non residenti.
Nello specifico, l'art. 13, co. 4 Deliberazione Ass. Capitolina 16 settembre 2020. n. 116, stabilisce quanto segue: "Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze
è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa."
Parte ricorrente lamentava altresì, in modo del tutto generico ed insussistente, la non tassabilità dell'immobile de quo, che sosteneva essere stato scarsamente utilizzato durante il periodo in contestazione e quindi improduttivo di rifiuti.
Anche tale censura è infondata, poiché ai fini della quantificazione della tassa non si tiene conto del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto;
invece, ai sensi dell'art. 4 del previgente Regolamento Ta.Ri.
(adottato con D.A.C. 116 del 2020, vigente fino al 31.12.2022) si consideravano suscettibili di produrre rifiuti urbani "i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento".
Parte ricorrente, da ultimo, contestava inoltre il calcolo delle sanzioni irrogate.
Come già rilevato, l'Amministrazione rettificava l'Avviso considerando la minore superficie di 90 mq, rideterminando per l'effetto anche le sanzioni applicate sulla base della "nuova" superficie imponibile.
Ebbene, le sanzioni irrogate venivano legittimamente calcolate già in origine e correttamente rideterminate poi considerando la violazione di "omessa dichiarazione con evasione totale della tassa rifiuti" e sulla scorta delle disposizioni di cui ai D.lgs. 471 , 472 e 473 del 1997, dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale e dell'art.25 del Regolamento Ta.Ri. dell'Ente.
Come correttamente precisato dall'Ente, le sanzioni sono state determinate (e poi ricalcolate, v. all. 4 al fascicolo di parte resistente) applicando il cumulo giuridico, prendendo la violazione più grave (cioè, considerando l'annualità con l'importo evaso più elevato al netto degli interessi al suo 100%) e moltiplicandola per il 300% in quanto la contestazione riguardava più di tre annualità..
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2576/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488691 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche -
Direzione Entrate Tributarie, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 14 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: la erroneità della base imponibile, con particolare riferimento al calcolo della superficie oggetto di tassazione e al calcolo del numero degli occupanti;
la prescrizione.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue. L'immobile oggetto dell'avviso di accertamento è sito in Indirizzo_1, acquistato dal ricorrente in data 16.06.1982 (Rep. 207422 Rogito Notaio Nominativo_1), identificato al tempo nel Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_1 con Vani 4.5 pari ad una superficie di m.q.113 (v. all. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Il ricorrente forniva prova documentale che il predetto immobile, in data 04.11.2022, era oggetto di frazionamento, con pratica n. RM0483046 (v. all. 3 del fascicolo di parte ricorrente), attraverso la quale, sono state create due diverse unità immobiliari: a) Unità immobiliare residua post frazionamento, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_2
di vani 4 pari ad una superficie catastale di m.q. 78 (doc. 2).;
b) Unità immobiliare derivante dal frazionamento, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio Indirizzo_3
con vani 1, pari ad una superficie catastale di m.q. 20; il precitato immobile è stato poi alienato in data 30.11.2022 a Rogito Notaio Notaio_2 con Repertorio 37439. L'Amministrazione precisava che, ad esito dei controlli svolti a seguito dell'istanza di autotutela del ricorrente, rideterminava la pretesa in ragione delle variazioni catastali riguardanti gli immobili oggetto di accertamento, rilevando che il sub. Indirizzo_2 veniva a formale esistenza soltanto in data 04.11.2022 dalla soppressione del sub. Indirizzo_4. Di contro, l'Ente rigettava le altre richieste del contribuente sul numero degli occupanti, sulla prescrizione e sul calcolo delle sanzioni.
Pertanto, l'Ente medesimo emetteva provvedimento di rettifica (v. all. 4 al fascicolo di parte resistente) portante la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti, calcolati considerando per tutto il periodo in contestazione (01.01.2018 al 04.11.2022), mq 90 relativi al solo sub. 15 (80% della superficie catastale, v. all. 5 al fascicolo di parte resistente) e n. 3 occupanti;
come può evincersi, l'Amministrazione ha inoltre provveduto al ricalcolo di interessi e sanzioni, sulla base della rettifica della superficie imponibile.
Sulla base di quanto appena riferito, non sussistono ulteriori questioni sulla legittimità dell'avviso di accertamento n. 112401488691: quindi, si conferma la correttezza della pretesa così come rideterminata.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione alte annualità 2018/2019, sostenendo che la notifica dell'Atto impugnato era intervenuta — per la contestazione relativa a tali periodi di imposta — oltre i termini di cui all'articolo 2948 c.c. e all'art. 1 c.161 L.296/2006.
In realtà, come già motivato da Roma Capitale all'esito dell'istanza di autotutela (v. all. 3 al fascicolo di parte resistente), in materia Ta.Ri., il termine ultimo per sanare la violazione di omessa dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce (art. 1, commi 684 e 685 della legge 27 dicembre 2013, n. 147); inoltre, l'Amministrazione può accertare la violazione entro la fine del quinto anno successivo. Conseguentemente, nel caso dell'annualità 2018, il termine per sanare la violazione era il
30.6.2019 e l'Amministrazione può accertare la violazione fino al 31.12.2024.
Alla luce della normativa richiamata, deve osservarsi come la notifica dell'Avviso, perfezionatasi il 14.01.2024, interveniva nei termini prescritti a pena di prescrizione e decadenza.
Come riconosciuto da questa Corte ai fini di altri giudizi instaurati avverso avvisi di accertamento emessi per omessa dichiarazione Ta.Ri. del 2018 e notificati nel 2024: "Quanto alla prescrizione, invocata per il solo
2018. si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Alla luce della normativa richiamata, si osserva che il pagamento relativo al 2018 può essere effettuato fino al 2019. Inoltre, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie. l'avviso è stato notificato nel 2024 e la prescrizione non si è maturata." (ex multis CGT I O Roma Sent. 7014/11/2025 depositata il
23.05.2025).
Parte ricorrente contestava altresì il quantum della pretesa in relazione al numero occupanti (n. 3).
Nel caso che ci occupa bisogna prescindere dalla circostanza che il ricorrente non è residente nell'immobile oggetto di tassazione, mentre – come previsto dai Regolamenti Ta.Ri. all'epoca vigenti – va considerato il
“numero medio”, ossia il numero da attribuire in tutti i casi in cui si faccia riferimento alle utenze domestiche non residenti.
Nello specifico, l'art. 13, co. 4 Deliberazione Ass. Capitolina 16 settembre 2020. n. 116, stabilisce quanto segue: "Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti, ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti, lo stato di fatto dei locali sia non occupato per il sussistere delle condizioni di cui al comma 3. Per tali utenze
è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre, salvo prova contraria sull'effettivo numero di occupanti nell'unità abitativa."
Parte ricorrente lamentava altresì, in modo del tutto generico ed insussistente, la non tassabilità dell'immobile de quo, che sosteneva essere stato scarsamente utilizzato durante il periodo in contestazione e quindi improduttivo di rifiuti.
Anche tale censura è infondata, poiché ai fini della quantificazione della tassa non si tiene conto del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto;
invece, ai sensi dell'art. 4 del previgente Regolamento Ta.Ri.
(adottato con D.A.C. 116 del 2020, vigente fino al 31.12.2022) si consideravano suscettibili di produrre rifiuti urbani "i locali e le aree predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli anche dotati o dotabili di un'utenza attiva o attivabile ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento".
Parte ricorrente, da ultimo, contestava inoltre il calcolo delle sanzioni irrogate.
Come già rilevato, l'Amministrazione rettificava l'Avviso considerando la minore superficie di 90 mq, rideterminando per l'effetto anche le sanzioni applicate sulla base della "nuova" superficie imponibile.
Ebbene, le sanzioni irrogate venivano legittimamente calcolate già in origine e correttamente rideterminate poi considerando la violazione di "omessa dichiarazione con evasione totale della tassa rifiuti" e sulla scorta delle disposizioni di cui ai D.lgs. 471 , 472 e 473 del 1997, dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale e dell'art.25 del Regolamento Ta.Ri. dell'Ente.
Come correttamente precisato dall'Ente, le sanzioni sono state determinate (e poi ricalcolate, v. all. 4 al fascicolo di parte resistente) applicando il cumulo giuridico, prendendo la violazione più grave (cioè, considerando l'annualità con l'importo evaso più elevato al netto degli interessi al suo 100%) e moltiplicandola per il 300% in quanto la contestazione riguardava più di tre annualità..
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti