Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/01/2026, n. 925
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità base imponibile - calcolo superficie

    L'amministrazione ha rideterminato la pretesa considerando una superficie di 90 mq, corrispondente all'80% della superficie catastale del sub. 15, per il periodo dal 01.01.2018 al 04.11.2022. La Corte ha confermato la correttezza della pretesa così come rideterminata.

  • Rigettato
    Erroneità base imponibile - calcolo occupanti

    L'amministrazione ha considerato 3 occupanti, in linea con la normativa per le utenze domestiche non residenti, salvo prova contraria. La Corte ha ritenuto corretto questo criterio.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso, avvenuta il 14.01.2024, rientrasse nei termini di decadenza previsti dalla legge (entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di riferimento).

  • Rigettato
    Non tassabilità immobile per scarso utilizzo

    La Corte ha confermato che ai fini della TARI non si considera la quantità di rifiuti effettivamente prodotta, ma la suscettibilità di produrre rifiuti in base all'utilizzo o alla dotazione di utenze attive o arredamento.

  • Rigettato
    Calcolo delle sanzioni

    Le sanzioni sono state legittimamente calcolate in origine e poi rideterminate dall'amministrazione a seguito della rettifica della superficie imponibile, applicando il cumulo giuridico per più di tre annualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/01/2026, n. 925
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 925
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo