CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1869/2020 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti FERRI FRANCESCO e PAGLIA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Viale
Trento Trieste n. 87 presso i predetti difensori.
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. IUNGANO CANIO, elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Castelli n. 6
MODENA presso il difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, rispettivamente, in data 12 e 29 settembre 2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Bologna, chiedendo, ex art. 2932 c.c., disporsi Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica degli accordi negoziali tra gli stessi intercorsi e rimasti inadempiuti per fatto imputabile al convenuto, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno conseguentemente patito.
In particolare, l'attore esponeva che : 1) in data 28 ottobre 2013, le parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale l' avrebbe ceduto al le CP_1 Parte_1
proprie quote di partecipazione al capitale sociale della società Tecniche Immobiliari
s.r.l. dietro il corrispettivo di € 450.000,00 da corrispondersi ratealmente in contanti ovvero, in alternativa, mediante il trasferimento di alcuni immobili di nuova costruzione, descritti in atti;
2) in data 24 luglio 2015, le parti avevano poi predisposto una scrittura privata – a detta del - novativa delle precedenti pattuizioni, ove veniva Parte_1
stabilito che il cessionario le quote avrebbe estinto il proprio debito attraverso il pagamento della somma di € 18.750,00 e il trasferimento, a favore del cedente, dei seguenti immobili :
A) immobile cd. “dei Pakistani” al prezzo di 330.000,00 euro;
B) 3 unità abitative facenti parte dell'immobile cd. “Via Bai” da ristrutturare, al prezzo di 101.250,00 euro.
Lamentava, quindi, l'attore che l si era, però, rifiutato di comparire innanzi al CP_1
notaio per la stipula degli atti di compravendita dei suddetti immobili, rendendosi così inadempiente alle obbligazioni come sopra assunte, con conseguente danno per il cedente.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, contestando la fondatezza delle deduzioni e allegazioni avversarie, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore.
In particolare, l asseriva di vantare nei confronti del un credito di € CP_1 Parte_1
450.000,00 in forza della suddetta cessione di quote societarie e, al riguardo, sosteneva pagina 2 di 13 che la successiva scrittura privata del 24 luglio 2015 era una mera puntuazione ovvero un atto propedeutico rispetto ad un successivo contratto preliminare, nullo per mancanza di causa, in ogni caso, non suscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c.
Nelle more, su ricorso proposto dall ex artt. 633 e segg. c.p.c., il Tribunale di CP_1
Bologna ingiungeva al il pagamento in favore del ricorrente della somma di Parte_1
450.000,00 a titolo di corrispettivo della suddetta cessione di quote sociali.
Avverso tale provvedimento monitorio, il proponeva opposizione, deducendo Parte_1
l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria in ragione del successivo accordo che prevedeva il pagamento del prezzo mediante cessione di immobili e il pagamento della residua somma di 18.750,00 euro.
Nel giudizio di opposizione così promosso, si costituiva l chiedendo il rigetto CP_1
delle domande ex adverso formulate e la conferma del decreto ingiuntivo.
Successivamente, previa riunione delle suddette cause, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1194/2020, resa in data 8.9.2020, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta da confermando il suddetto decreto ingiuntivo. Parte_1
In particolare, il Giudice di primo grado affermava che l'obbligazione a carico del di corrispondere all la somma di 450.000,00 euro a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo della cessione delle quote della società Tecniche Immobiliari s.r.l., derivava, per tabulas, dalla scrittura privata denominata “Cessione di partecipazione”, rilevando come la successiva scrittura privata del 24 luglio 2015 non fosse idonea a supportare la pretesa di esecuzione in forma specifica, data la sua natura di mera minuta o puntuazione.
Al riguardo, precisava che le stesse parti avevano attribuito a tale ultima scrittura valenza di mera puntuazione, non integrante gli estremi di un contratto preliminare e, per ciò, non suscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c., in quanto, per esplicita dichiarazione delle parti, necessitava ancora di un ulteriore accordo definitivo, pagina 3 di 13 consistente nella redazione di una successiva scrittura privata da formalizzare entro il 30 settembre 2015, nonché di successivi atti pubblici notarili relativi alle cessioni immobiliari da sottoscrivere nella predetta data o in altra successiva, e ciò in ragione del fatto che gli elementi essenziali dell'accordo (individuazione e identificazione catastale degli immobili;
soggetti terzi proprietari degli immobili;
gravami sui beni ancora da estinguere) erano stati ivi delineati solo in modo sommario.
Escludeva, inoltre, che la scrittura del 24 luglio 2015 avesse valenza novativa, di per sé idonea a superare i precedenti accordi, come, peraltro, stabilito dalla clausola D.
Rigettava, infine, la pretesa risarcitoria avanzata dal in assenza di Parte_1
qualsivoglia inadempimento ascrivibile a controparte.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Controparte_1
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
Il dopo aver dichiarato di “accettare” l'impugnata sentenza nella parte in cui Parte_1
era stata rigettata la sua domanda ex art. 2932 cc, ha svolto tre distinti motivi di gravame concernenti : 1) natura della scrittura 24/7/2015 e sua efficacia;
2) comportamento delle parti e adempimenti;
3) risarcimenti conseguenti.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo, “in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 1194/2020 pubbl. il 8/9/2020 (G.U. Dott.ssa Paola Matteucci) per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e di merito riformare la sentenza citata totalmente e, conseguentemente, accogliere le conclusioni così formulate: “in riforma della sentenza n. 1194/2020 del Tribunale di Bologna accertare e dichiarare che la scrittura privata del 24/7/2015 contiene una transazione novativa sulla quale si è formato giudicato in base alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1047/2018 del
7/6/2018 mai appellata e comunque trattandosi almeno di cosiddetta puntuazione vincolante. Accertata la validità della offerta di adempimento del Sig. Parte_1
dichiarare inadempiente e per effetto della mora del creditore Controparte_1 dichiarare che nulla altro è dovuto allo stesso oltre la somma di € 101.250,00 pari al valore dell'immobile abbattuto per terremoto e dell'immobile cosiddetto Dei Pakistani pagina 4 di 13 ora censito al Catasto di Bologna al Foglio 95, part. 17, sub. 3-18-20-22-57-58-21.
Condannare a risarcire a i danni conseguenti Controparte_1 Parte_1 all'inadempimento del creditore nella misura di €100.000,00 o quella minore ritenuta di giustizia da compensarsi parzialmente con la somma di cui al punto precedente. Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare a restituire tutte le Controparte_1
somme percepite avvalendosi della provvisoria esecutorietà dello stesso ad oggi ammontanti ad € 564.367,49. Voglia in ogni caso respingere la domanda riconvenzionale dell'appellato , avente ad oggetto gli interessi legali Controparte_1 maggiorati di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., per essere la stessa stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello e, dunque, tardivamente. Voglia infine condannare alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”. Controparte_1
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito in Controparte_1 giudizio e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig.
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
1194/2020 emessa dal Tribunale di Bologna in data 08.09.2020. In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di non confermare la sentenza n. 1194/2020 emessa dal Tribunale di Bologna in data
08.09.2020 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 243/17, salvo gravame, accertare e dichiarare che il sig. in forza delle ragioni e causali Controparte_1 esposte, è creditore nei confronti dell'opponente della somma di € 450.000,00 o altra, maggiore e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia e pertanto condannare il sig.
[...]
a pagare in favore del sig. il predetto importo. In via Parte_1 Controparte_1
ulteriormente subordinata: voglia questa Ecc.ma Corte, confermata la sentenza n.
1194/20 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 243/17, dichiarare che il tasso degli interessi da applicare al titolo esecutivo risultano essere gli interessi moratori di cui al D.
Lgs 231/2002 a decorrere dalla data del dovuto (30.06.2016) al saldo;
ovvero, in estremo subordine, l'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 C.c. dalla data della domanda giudiziale (16.11.2016) al saldo effettivo. Condannare il sig. Parte_1
pagina 5 di 13 al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 comma I e III c.p.c. per la somma che verrà determinata in via equitativa. In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte ed articolate nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI nr. 2 c.p.c. depositate in entrambi i procedimenti, che qui si intendono richiamate ed integralmente ritrascritte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio nonché della fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, iva e CPA”.
Con memoria del 29 maggio 2024, a seguito del decesso dell'originario procuratore, si è costituito il nuovo difensore dell'appellato, facendo proprie le difese ed eccezioni già svolte.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 25 giugno 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Eccezione di inammissibilità dell'atto di appello
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello “principale”, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal convenuto di inammissibilità del CP_1
gravame avversario per asserita mutatio libelli, ex art. 345 c.p.c.
L'eccezione in esame è infondata.
Al riguardo, la Corte ritiene che, seppur vi sia stata una formale modifica delle conclusioni rassegnate dall'odierno appellante rispetto a quelle rassegnate in primo grado per effetto della rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c., il nucleo sostanziale delle richieste avanzate dal sia rimasto invariato. Parte_1
Come noto, si configura una domanda nuova, quando, tra le domande proposte in successione, vi è divergenza di uno dei seguenti elementi: personae, petitum o causa petendi.
Nel caso di specie, il dopo aver, come detto, rinunciato espressamente alla Parte_1
domanda ex art. 2932 c.c., ha, in concreto, chiesto, anche in sede di appello, il pagina 6 di 13 riconoscimento del proprio diritto di estinguere il debito contratto nei confronti dell mediante il pattuito adempimento alternativo, ponendo a sostegno della CP_1
così modificata istanza le ragioni di diritto, gli elementi di fatto e il petitum già svolti a supporto della originaria domanda di cui al citato art. 2932 c.c., sicchè la contestata modifica va piuttosto ricondotta nell'ambito di una ammissibile emendatio libelli.
Ad ogni modo, la questione come sopra posta dall'appellato è, comunque, priva di sostanziale rilevanza, in quanto la Corte ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante “principale” siano, nel merito, infondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Natura della scrittura 24/7/2015 e sua efficacia
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità Parte_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la scrittura privata del 24 luglio 2015 in termini di mera puntuazione, escludendone l'efficacia obbligatoria per le parti.
Infatti, Il giudice di primo grado ha rilevato che la suddetta scrittura era priva dei requisiti necessari per essere qualificata come contratto preliminare di cessione di beni immobili per indeterminatezza della loro individuazione e indicazione, riconoscendole la natura, come detto, di semplice puntuazione vincolante soltanto con riferimento ai profili per cui l'accordo era stato già irrevocabilmente raggiunto.
L'appellante, in particolare, ha censurato la sentenza in esame laddove ha disconosciuto la natura transattiva e novativa della scrittura del 24/7/2015, assumendo, al riguardo, che il Giudice, in conformità alla clausola D, avrebbe dovuto considerare se e quali clausole ivi previste avessero già natura obbligatoria tra le parti e costituissero, per le stesse, un obbligo a stipulare il contratto definitivo anche per i restanti profili.
La menzionata clausola D stabiliva che il cessionario accettava la prestazione CP_1
alternativa (cessione degli immobili e pagamento del residuo prezzo), come già previsto nell'atto notarile di cessione del 2013 (doc. 21), con il quale le parti avevano precisato i pagina 7 di 13 termini della vendita immobiliare e avevano specificato che l'indicazione catastale degli immobili era impossibile essendo gli stessi in corso di edificazione.
Il ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato Parte_1
ritenuto caducato il più recente accordo per intervenuta scadenza del termine, evidenziando come la scrittura prevedesse, invece, che entro il 30 settembre 2015 le parti avrebbero dovuto concludere il preliminare e non i rogiti, sicchè il termine non avrebbe potuto essere considerato come essenziale, atteso che, nella scrittura integrativa, era espressamente previsto per tale adempimento il termine di luglio 2018.
Secondo l'appellante, esisterebbe, inoltre, prova del fatto che il cessionario si CP_1
era volontariamente sottratto alla sottoscrizione dei rogiti già a fine 2015, come si evincerebbe dallo scambio epistolare in cui l'avv. Zanni comunicava l'indisponibilità dell a presentarsi dal Notaio per il suddetto incombente (docc. 23, 24 e 25). CP_1
Il primo motivo è infondato.
Come esposto in premessa, il ha anzitutto dichiarato di accettare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda ex art. 2932 c.c., ma, nonostante ciò, ha chiesto accertarsi la sussistenza in capo all dell'obbligo di CP_1
concludere la promessa cessione con le modalità di pagamento già concordate e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte ritiene, in primo luogo, che la scrittura del luglio 2015 sia priva di effetto novativo giuridicamente vincolante: l'adempimento dell'obbligazione gravante sul cessionario mediante cessione di immobili anziché a mezzo di pagamento in contanti, avrebbe dovuto, infatti, essere formalizzato con successivo accordo definitivo non formalizzato entro la scadenza prevista (clausola P).
Come noto, la differenza tra contratto preliminare e mera puntuazione consiste proprio nell'efficacia cogente dell'atto e, in particolare, non possono essere considerati preliminari gli accordi parziali, caratterizzati, cioè, dalla formazione di un consenso esclusivamente su taluni elementi del futuro contratto e dall'attribuzione alla prosecuzione delle trattative del compito di procedere alla loro determinazione definitiva.
pagina 8 di 13 Come precisato dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta"
o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate (Cass. n.
11126/2024).
Nel caso di specie, gli immobili oggetto della suddetta prestazione alternativa non erano stati catastalmente individuati e, inoltre, non erano neppure di proprietà dello stesso il quale, in tal modo, non aveva creato le condizioni per adempiere Parte_1
regolarmente e puntualmente alla propria obbligazione.
Al contrario, il preliminare richiede un superiore grado di determinazione o determinatezza del proprio contenuto, che deve coincidere con quello del definitivo, contraddistinguendosi per la volontà di rinviare a un secondo momento l'effetto traslativo.
Ne consegue che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, la scrittura privata in esame non attribuiva al il diritto di estinguere la propria Parte_1 obbligazione attraverso l'alternativa prestazione della vendita immobiliare, restando, invece, a suo carico, l'obbligo di corrispondere il pattuito prezzo in contanti oggetto di ingiunzione da parte dell'odierno appellato.
- Comportamento delle parti e adempimenti
Con il secondo motivo, lamenta la contrarietà ai doveri di correttezza e Parte_1
buona fede del comportamento tenuto dall' il quale, come dimostrato dai CP_1
documenti prodotti in causa, si era obbligato ad accettare, in pagamento della pattuita cessione di quote, taluni immobili anziché la predeterminata somma di danaro, a fronte dell'impegno assunto dal cessionario le quote di procurare al cedente la proprietà degli immobili indicati nella scrittura del 24 luglio 2015.
Il Giudice di primo grado ha, invece, ritenuto il inadempiente agli obblighi Parte_1
assunti verso controparte, in quanto avrebbe cercato di evitare il pagamento della somma pagina 9 di 13 dovuta, invocando la facoltà, alternativa, di adempiere mediante il trasferimento, in data
6 giugno 2016, di taluni beni immobili – peraltro non ancora di sua proprietà - senza tener conto del fatto che il già a dicembre 2015, aveva invitato, ma Parte_1
infruttuosamente, controparte a presentarsi dinanzi al Notaio.
Circa il fatto che gli immobili oggetto della suddetta prestazione alternativa non fossero di proprietà del cessionario le quote alle date sopra indicate, va rilevato come il invochi la disciplina dettata dall'art. 1478 c.c. in tema di vendita di cosa Parte_1
altrui, sostenendo che l' in quanto socio-agente immobiliare, fosse CP_1
perfettamente consapevole del fatto che gli immobili erano intestati a società nella Contro disponibilità dello stesso cessionario e che la cessione dell'immobile della alla sig.ra era ininfluente, in ragione del fatto che, da un lato, quest'ultima era da Per_1
anni la sua compagna e convivente, e, dall'altro, che la cessione da ultimo menzionata aveva avuto ad oggetto solo una porzione dell'immobile che, per le restanti parti, era pienamente disponibile.
Lamenta, inoltre, il che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto che Parte_1
la cessione alla sig.ra era stata comunque conclusa solo dopo il rifiuto opposto Per_1 dall e quando la presente causa era stata già promossa. CP_1
Il secondo motivo, oltre che privo di rilievo dato il rigetto del primo motivo per le ragioni in precedenza esposte, è, in ogni caso, infondato.
Accertato l'inadempimento del non è fondatamente ravvisabile nella Parte_1 condotta negoziale dell' alcuna contrarietà ai doveri di correttezza e buona CP_1
fede, atteso che il cessionario le quote non aveva neppure adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di liberare gli immobili oggetto di prestazione alternativa dai gravami pregiudizievoli.
Il infatti, avrebbe dovuto dapprima attivarsi per procurare a se stesso la Parte_1
proprietà degli immobili da trasferire, in pagamento, all' circostanza, però, CP_1
non concretizzatasi tanto è vero che, alla data del 13 ottobre 2016, alcuni di detti beni, come sopra esposto, sono stati venduti dalla società . CP_2 Controparte_3
Le suddette circostanze di fatto hanno reso profondamente incerto il buon esito dell'operazione e, quindi, hanno giustificato sia la mancata comparizione dell' CP_1
pagina 10 di 13 presso il Notaio per la stipula dei trasferimenti immobiliari, sia la pretesa avanzata dallo stesso appellato di ottenere il prezzo della cessione delle quote sociali mediante il pagamento della somma originariamente concordata.
- Risarcimenti conseguenti
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta di aver subìto un danno alla propria immagine professionale e commerciale, avendo lo stesso trattato e ottenuto, inutilmente, da terzi la disponibilità a procurare all la proprietà dei suddetti immobili promessi, e, CP_1
inoltre, per avere vanamente incaricato il Notaio per la stipula dei rogiti, subendo, peraltro, l'iniziativa esecutiva di controparte.
Anche il terzo motivo è infondato, alla luce delle motivazioni che hanno portato al rigetto dei motivi precedentemente delibati.
Oltretutto, come affermato dalla Suprema Corte, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno all'immagine, è necessario provare fatti da cui si evinca la sua concreta sussistenza e non futilità.
Ove si ricorra a presunzioni semplici, spetta al giudice accertare l'idoneità degli elementi presuntivi secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n. 3428/2018).
Nel caso di specie, il oltre che risultare inadempiente, si è, in parte qua, Parte_1
limitato ad allegare, ma in modo del tutto generico, un danno all'immagine senza, però, offrire, sul punto, alcun riscontro probatorio circa l'an ed il quantum risarcitorio.
- Interessi moratori
L'appellato, a sua volta, per il caso di conferma della sentenza di primo grado, ha chiesto, in via, quindi, di appello incidentale, il riconoscimento di interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 o, in subordine, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c.
L'appello incidentale così formulato è infondato.
Infatti, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore ingiungente aveva testualmente domandato l'applicazione degli “interessi legali”, senza ulteriore e migliore specificazione. pagina 11 di 13 Come di recente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, a fronte della domanda di pagamento degli interessi di legge, ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c. e non a quelli previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Cass. SS.UU., n. 12974/2024).
Nel caso di specie, l'originario decreto monitorio n. 243/2017, poi confermato dalla sentenza oggetto di impugnazione, aveva ingiunto al il pagamento della sorte Parte_1
capitale, maggiorata da interessi “come da domanda”, e, per ciò, da interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c.
- Condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellato ha altresì chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria in considerazione della, a suo dire, palese parziale novità e, quindi, inammissibilità dell'impugnazione, oltre che per il comportamento processuale tenuto da quest'ultimo.
Anche questa domanda è infondata.
Infatti, perché ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata, occorre dimostrare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma sopra citata e, in particolare, l'abuso del processo e la natura meramente dilatoria e defatigatoria delle esperite azioni.
Nel caso di specie, ancorchè infondati, i motivi di appello e, quindi, le relative domande, per le ragioni sopra esposte, non risultano manifestamente pretestuose e, quindi, espressione di un uso abusivo e strumentale del processo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata anche in puto di spese processuali di primo grado.
Per quel che concerne, invece, le spese del presente grado di giudizio, si ritiene che, in ragione della reciproca e sostanzialmente paritetica soccombenza delle parti, le relative spese di lite vadano integralmente compensate.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, nel caso di specie, stante l'integrale rigetto del gravame principale e di quello incidentale, pagina 12 di 13 ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico di entrambe le parti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonchè l'appello incidentale proposto Parte_1 da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1194, resa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna in data 8 settembre 2020.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
e tenuti entrambi, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, Parte_1 Controparte_1
come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1869/2020 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti FERRI FRANCESCO e PAGLIA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Viale
Trento Trieste n. 87 presso i predetti difensori.
APPELLANTE contro
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. IUNGANO CANIO, elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Castelli n. 6
MODENA presso il difensore.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, rispettivamente, in data 12 e 29 settembre 2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti al Tribunale di Bologna, chiedendo, ex art. 2932 c.c., disporsi Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica degli accordi negoziali tra gli stessi intercorsi e rimasti inadempiuti per fatto imputabile al convenuto, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno conseguentemente patito.
In particolare, l'attore esponeva che : 1) in data 28 ottobre 2013, le parti avevano raggiunto un accordo in forza del quale l' avrebbe ceduto al le CP_1 Parte_1
proprie quote di partecipazione al capitale sociale della società Tecniche Immobiliari
s.r.l. dietro il corrispettivo di € 450.000,00 da corrispondersi ratealmente in contanti ovvero, in alternativa, mediante il trasferimento di alcuni immobili di nuova costruzione, descritti in atti;
2) in data 24 luglio 2015, le parti avevano poi predisposto una scrittura privata – a detta del - novativa delle precedenti pattuizioni, ove veniva Parte_1
stabilito che il cessionario le quote avrebbe estinto il proprio debito attraverso il pagamento della somma di € 18.750,00 e il trasferimento, a favore del cedente, dei seguenti immobili :
A) immobile cd. “dei Pakistani” al prezzo di 330.000,00 euro;
B) 3 unità abitative facenti parte dell'immobile cd. “Via Bai” da ristrutturare, al prezzo di 101.250,00 euro.
Lamentava, quindi, l'attore che l si era, però, rifiutato di comparire innanzi al CP_1
notaio per la stipula degli atti di compravendita dei suddetti immobili, rendendosi così inadempiente alle obbligazioni come sopra assunte, con conseguente danno per il cedente.
Si costituiva in giudizio il convenuto e, contestando la fondatezza delle deduzioni e allegazioni avversarie, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore.
In particolare, l asseriva di vantare nei confronti del un credito di € CP_1 Parte_1
450.000,00 in forza della suddetta cessione di quote societarie e, al riguardo, sosteneva pagina 2 di 13 che la successiva scrittura privata del 24 luglio 2015 era una mera puntuazione ovvero un atto propedeutico rispetto ad un successivo contratto preliminare, nullo per mancanza di causa, in ogni caso, non suscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c.
Nelle more, su ricorso proposto dall ex artt. 633 e segg. c.p.c., il Tribunale di CP_1
Bologna ingiungeva al il pagamento in favore del ricorrente della somma di Parte_1
450.000,00 a titolo di corrispettivo della suddetta cessione di quote sociali.
Avverso tale provvedimento monitorio, il proponeva opposizione, deducendo Parte_1
l'illegittimità della pretesa creditoria avversaria in ragione del successivo accordo che prevedeva il pagamento del prezzo mediante cessione di immobili e il pagamento della residua somma di 18.750,00 euro.
Nel giudizio di opposizione così promosso, si costituiva l chiedendo il rigetto CP_1
delle domande ex adverso formulate e la conferma del decreto ingiuntivo.
Successivamente, previa riunione delle suddette cause, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1194/2020, resa in data 8.9.2020, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta da confermando il suddetto decreto ingiuntivo. Parte_1
In particolare, il Giudice di primo grado affermava che l'obbligazione a carico del di corrispondere all la somma di 450.000,00 euro a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo della cessione delle quote della società Tecniche Immobiliari s.r.l., derivava, per tabulas, dalla scrittura privata denominata “Cessione di partecipazione”, rilevando come la successiva scrittura privata del 24 luglio 2015 non fosse idonea a supportare la pretesa di esecuzione in forma specifica, data la sua natura di mera minuta o puntuazione.
Al riguardo, precisava che le stesse parti avevano attribuito a tale ultima scrittura valenza di mera puntuazione, non integrante gli estremi di un contratto preliminare e, per ciò, non suscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c., in quanto, per esplicita dichiarazione delle parti, necessitava ancora di un ulteriore accordo definitivo, pagina 3 di 13 consistente nella redazione di una successiva scrittura privata da formalizzare entro il 30 settembre 2015, nonché di successivi atti pubblici notarili relativi alle cessioni immobiliari da sottoscrivere nella predetta data o in altra successiva, e ciò in ragione del fatto che gli elementi essenziali dell'accordo (individuazione e identificazione catastale degli immobili;
soggetti terzi proprietari degli immobili;
gravami sui beni ancora da estinguere) erano stati ivi delineati solo in modo sommario.
Escludeva, inoltre, che la scrittura del 24 luglio 2015 avesse valenza novativa, di per sé idonea a superare i precedenti accordi, come, peraltro, stabilito dalla clausola D.
Rigettava, infine, la pretesa risarcitoria avanzata dal in assenza di Parte_1
qualsivoglia inadempimento ascrivibile a controparte.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, Controparte_1
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
Il dopo aver dichiarato di “accettare” l'impugnata sentenza nella parte in cui Parte_1
era stata rigettata la sua domanda ex art. 2932 cc, ha svolto tre distinti motivi di gravame concernenti : 1) natura della scrittura 24/7/2015 e sua efficacia;
2) comportamento delle parti e adempimenti;
3) risarcimenti conseguenti.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo, “in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 1194/2020 pubbl. il 8/9/2020 (G.U. Dott.ssa Paola Matteucci) per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale e di merito riformare la sentenza citata totalmente e, conseguentemente, accogliere le conclusioni così formulate: “in riforma della sentenza n. 1194/2020 del Tribunale di Bologna accertare e dichiarare che la scrittura privata del 24/7/2015 contiene una transazione novativa sulla quale si è formato giudicato in base alla sentenza del Tribunale di Modena n. 1047/2018 del
7/6/2018 mai appellata e comunque trattandosi almeno di cosiddetta puntuazione vincolante. Accertata la validità della offerta di adempimento del Sig. Parte_1
dichiarare inadempiente e per effetto della mora del creditore Controparte_1 dichiarare che nulla altro è dovuto allo stesso oltre la somma di € 101.250,00 pari al valore dell'immobile abbattuto per terremoto e dell'immobile cosiddetto Dei Pakistani pagina 4 di 13 ora censito al Catasto di Bologna al Foglio 95, part. 17, sub. 3-18-20-22-57-58-21.
Condannare a risarcire a i danni conseguenti Controparte_1 Parte_1 all'inadempimento del creditore nella misura di €100.000,00 o quella minore ritenuta di giustizia da compensarsi parzialmente con la somma di cui al punto precedente. Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare a restituire tutte le Controparte_1
somme percepite avvalendosi della provvisoria esecutorietà dello stesso ad oggi ammontanti ad € 564.367,49. Voglia in ogni caso respingere la domanda riconvenzionale dell'appellato , avente ad oggetto gli interessi legali Controparte_1 maggiorati di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., per essere la stessa stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello e, dunque, tardivamente. Voglia infine condannare alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio”. Controparte_1
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si è costituito in Controparte_1 giudizio e, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo “in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig.
e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
1194/2020 emessa dal Tribunale di Bologna in data 08.09.2020. In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di non confermare la sentenza n. 1194/2020 emessa dal Tribunale di Bologna in data
08.09.2020 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 243/17, salvo gravame, accertare e dichiarare che il sig. in forza delle ragioni e causali Controparte_1 esposte, è creditore nei confronti dell'opponente della somma di € 450.000,00 o altra, maggiore e/o minore, che verrà ritenuta di giustizia e pertanto condannare il sig.
[...]
a pagare in favore del sig. il predetto importo. In via Parte_1 Controparte_1
ulteriormente subordinata: voglia questa Ecc.ma Corte, confermata la sentenza n.
1194/20 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 243/17, dichiarare che il tasso degli interessi da applicare al titolo esecutivo risultano essere gli interessi moratori di cui al D.
Lgs 231/2002 a decorrere dalla data del dovuto (30.06.2016) al saldo;
ovvero, in estremo subordine, l'applicazione degli interessi ex art. 1284 comma 4 C.c. dalla data della domanda giudiziale (16.11.2016) al saldo effettivo. Condannare il sig. Parte_1
pagina 5 di 13 al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 comma I e III c.p.c. per la somma che verrà determinata in via equitativa. In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte ed articolate nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI nr. 2 c.p.c. depositate in entrambi i procedimenti, che qui si intendono richiamate ed integralmente ritrascritte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio nonché della fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15%, iva e CPA”.
Con memoria del 29 maggio 2024, a seguito del decesso dell'originario procuratore, si è costituito il nuovo difensore dell'appellato, facendo proprie le difese ed eccezioni già svolte.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 25 giugno 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Eccezione di inammissibilità dell'atto di appello
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello “principale”, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione, sollevata dal convenuto di inammissibilità del CP_1
gravame avversario per asserita mutatio libelli, ex art. 345 c.p.c.
L'eccezione in esame è infondata.
Al riguardo, la Corte ritiene che, seppur vi sia stata una formale modifica delle conclusioni rassegnate dall'odierno appellante rispetto a quelle rassegnate in primo grado per effetto della rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c., il nucleo sostanziale delle richieste avanzate dal sia rimasto invariato. Parte_1
Come noto, si configura una domanda nuova, quando, tra le domande proposte in successione, vi è divergenza di uno dei seguenti elementi: personae, petitum o causa petendi.
Nel caso di specie, il dopo aver, come detto, rinunciato espressamente alla Parte_1
domanda ex art. 2932 c.c., ha, in concreto, chiesto, anche in sede di appello, il pagina 6 di 13 riconoscimento del proprio diritto di estinguere il debito contratto nei confronti dell mediante il pattuito adempimento alternativo, ponendo a sostegno della CP_1
così modificata istanza le ragioni di diritto, gli elementi di fatto e il petitum già svolti a supporto della originaria domanda di cui al citato art. 2932 c.c., sicchè la contestata modifica va piuttosto ricondotta nell'ambito di una ammissibile emendatio libelli.
Ad ogni modo, la questione come sopra posta dall'appellato è, comunque, priva di sostanziale rilevanza, in quanto la Corte ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante “principale” siano, nel merito, infondati e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Natura della scrittura 24/7/2015 e sua efficacia
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità Parte_1
dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha qualificato la scrittura privata del 24 luglio 2015 in termini di mera puntuazione, escludendone l'efficacia obbligatoria per le parti.
Infatti, Il giudice di primo grado ha rilevato che la suddetta scrittura era priva dei requisiti necessari per essere qualificata come contratto preliminare di cessione di beni immobili per indeterminatezza della loro individuazione e indicazione, riconoscendole la natura, come detto, di semplice puntuazione vincolante soltanto con riferimento ai profili per cui l'accordo era stato già irrevocabilmente raggiunto.
L'appellante, in particolare, ha censurato la sentenza in esame laddove ha disconosciuto la natura transattiva e novativa della scrittura del 24/7/2015, assumendo, al riguardo, che il Giudice, in conformità alla clausola D, avrebbe dovuto considerare se e quali clausole ivi previste avessero già natura obbligatoria tra le parti e costituissero, per le stesse, un obbligo a stipulare il contratto definitivo anche per i restanti profili.
La menzionata clausola D stabiliva che il cessionario accettava la prestazione CP_1
alternativa (cessione degli immobili e pagamento del residuo prezzo), come già previsto nell'atto notarile di cessione del 2013 (doc. 21), con il quale le parti avevano precisato i pagina 7 di 13 termini della vendita immobiliare e avevano specificato che l'indicazione catastale degli immobili era impossibile essendo gli stessi in corso di edificazione.
Il ha altresì impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato Parte_1
ritenuto caducato il più recente accordo per intervenuta scadenza del termine, evidenziando come la scrittura prevedesse, invece, che entro il 30 settembre 2015 le parti avrebbero dovuto concludere il preliminare e non i rogiti, sicchè il termine non avrebbe potuto essere considerato come essenziale, atteso che, nella scrittura integrativa, era espressamente previsto per tale adempimento il termine di luglio 2018.
Secondo l'appellante, esisterebbe, inoltre, prova del fatto che il cessionario si CP_1
era volontariamente sottratto alla sottoscrizione dei rogiti già a fine 2015, come si evincerebbe dallo scambio epistolare in cui l'avv. Zanni comunicava l'indisponibilità dell a presentarsi dal Notaio per il suddetto incombente (docc. 23, 24 e 25). CP_1
Il primo motivo è infondato.
Come esposto in premessa, il ha anzitutto dichiarato di accettare la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda ex art. 2932 c.c., ma, nonostante ciò, ha chiesto accertarsi la sussistenza in capo all dell'obbligo di CP_1
concludere la promessa cessione con le modalità di pagamento già concordate e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte ritiene, in primo luogo, che la scrittura del luglio 2015 sia priva di effetto novativo giuridicamente vincolante: l'adempimento dell'obbligazione gravante sul cessionario mediante cessione di immobili anziché a mezzo di pagamento in contanti, avrebbe dovuto, infatti, essere formalizzato con successivo accordo definitivo non formalizzato entro la scadenza prevista (clausola P).
Come noto, la differenza tra contratto preliminare e mera puntuazione consiste proprio nell'efficacia cogente dell'atto e, in particolare, non possono essere considerati preliminari gli accordi parziali, caratterizzati, cioè, dalla formazione di un consenso esclusivamente su taluni elementi del futuro contratto e dall'attribuzione alla prosecuzione delle trattative del compito di procedere alla loro determinazione definitiva.
pagina 8 di 13 Come precisato dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta"
o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate (Cass. n.
11126/2024).
Nel caso di specie, gli immobili oggetto della suddetta prestazione alternativa non erano stati catastalmente individuati e, inoltre, non erano neppure di proprietà dello stesso il quale, in tal modo, non aveva creato le condizioni per adempiere Parte_1
regolarmente e puntualmente alla propria obbligazione.
Al contrario, il preliminare richiede un superiore grado di determinazione o determinatezza del proprio contenuto, che deve coincidere con quello del definitivo, contraddistinguendosi per la volontà di rinviare a un secondo momento l'effetto traslativo.
Ne consegue che, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, la scrittura privata in esame non attribuiva al il diritto di estinguere la propria Parte_1 obbligazione attraverso l'alternativa prestazione della vendita immobiliare, restando, invece, a suo carico, l'obbligo di corrispondere il pattuito prezzo in contanti oggetto di ingiunzione da parte dell'odierno appellato.
- Comportamento delle parti e adempimenti
Con il secondo motivo, lamenta la contrarietà ai doveri di correttezza e Parte_1
buona fede del comportamento tenuto dall' il quale, come dimostrato dai CP_1
documenti prodotti in causa, si era obbligato ad accettare, in pagamento della pattuita cessione di quote, taluni immobili anziché la predeterminata somma di danaro, a fronte dell'impegno assunto dal cessionario le quote di procurare al cedente la proprietà degli immobili indicati nella scrittura del 24 luglio 2015.
Il Giudice di primo grado ha, invece, ritenuto il inadempiente agli obblighi Parte_1
assunti verso controparte, in quanto avrebbe cercato di evitare il pagamento della somma pagina 9 di 13 dovuta, invocando la facoltà, alternativa, di adempiere mediante il trasferimento, in data
6 giugno 2016, di taluni beni immobili – peraltro non ancora di sua proprietà - senza tener conto del fatto che il già a dicembre 2015, aveva invitato, ma Parte_1
infruttuosamente, controparte a presentarsi dinanzi al Notaio.
Circa il fatto che gli immobili oggetto della suddetta prestazione alternativa non fossero di proprietà del cessionario le quote alle date sopra indicate, va rilevato come il invochi la disciplina dettata dall'art. 1478 c.c. in tema di vendita di cosa Parte_1
altrui, sostenendo che l' in quanto socio-agente immobiliare, fosse CP_1
perfettamente consapevole del fatto che gli immobili erano intestati a società nella Contro disponibilità dello stesso cessionario e che la cessione dell'immobile della alla sig.ra era ininfluente, in ragione del fatto che, da un lato, quest'ultima era da Per_1
anni la sua compagna e convivente, e, dall'altro, che la cessione da ultimo menzionata aveva avuto ad oggetto solo una porzione dell'immobile che, per le restanti parti, era pienamente disponibile.
Lamenta, inoltre, il che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto che Parte_1
la cessione alla sig.ra era stata comunque conclusa solo dopo il rifiuto opposto Per_1 dall e quando la presente causa era stata già promossa. CP_1
Il secondo motivo, oltre che privo di rilievo dato il rigetto del primo motivo per le ragioni in precedenza esposte, è, in ogni caso, infondato.
Accertato l'inadempimento del non è fondatamente ravvisabile nella Parte_1 condotta negoziale dell' alcuna contrarietà ai doveri di correttezza e buona CP_1
fede, atteso che il cessionario le quote non aveva neppure adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di liberare gli immobili oggetto di prestazione alternativa dai gravami pregiudizievoli.
Il infatti, avrebbe dovuto dapprima attivarsi per procurare a se stesso la Parte_1
proprietà degli immobili da trasferire, in pagamento, all' circostanza, però, CP_1
non concretizzatasi tanto è vero che, alla data del 13 ottobre 2016, alcuni di detti beni, come sopra esposto, sono stati venduti dalla società . CP_2 Controparte_3
Le suddette circostanze di fatto hanno reso profondamente incerto il buon esito dell'operazione e, quindi, hanno giustificato sia la mancata comparizione dell' CP_1
pagina 10 di 13 presso il Notaio per la stipula dei trasferimenti immobiliari, sia la pretesa avanzata dallo stesso appellato di ottenere il prezzo della cessione delle quote sociali mediante il pagamento della somma originariamente concordata.
- Risarcimenti conseguenti
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta di aver subìto un danno alla propria immagine professionale e commerciale, avendo lo stesso trattato e ottenuto, inutilmente, da terzi la disponibilità a procurare all la proprietà dei suddetti immobili promessi, e, CP_1
inoltre, per avere vanamente incaricato il Notaio per la stipula dei rogiti, subendo, peraltro, l'iniziativa esecutiva di controparte.
Anche il terzo motivo è infondato, alla luce delle motivazioni che hanno portato al rigetto dei motivi precedentemente delibati.
Oltretutto, come affermato dalla Suprema Corte, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno all'immagine, è necessario provare fatti da cui si evinca la sua concreta sussistenza e non futilità.
Ove si ricorra a presunzioni semplici, spetta al giudice accertare l'idoneità degli elementi presuntivi secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n. 3428/2018).
Nel caso di specie, il oltre che risultare inadempiente, si è, in parte qua, Parte_1
limitato ad allegare, ma in modo del tutto generico, un danno all'immagine senza, però, offrire, sul punto, alcun riscontro probatorio circa l'an ed il quantum risarcitorio.
- Interessi moratori
L'appellato, a sua volta, per il caso di conferma della sentenza di primo grado, ha chiesto, in via, quindi, di appello incidentale, il riconoscimento di interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 o, in subordine, a quello previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c.
L'appello incidentale così formulato è infondato.
Infatti, con il ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore ingiungente aveva testualmente domandato l'applicazione degli “interessi legali”, senza ulteriore e migliore specificazione. pagina 11 di 13 Come di recente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, a fronte della domanda di pagamento degli interessi di legge, ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna ulteriore specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1, c.c. e non a quelli previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Cass. SS.UU., n. 12974/2024).
Nel caso di specie, l'originario decreto monitorio n. 243/2017, poi confermato dalla sentenza oggetto di impugnazione, aveva ingiunto al il pagamento della sorte Parte_1
capitale, maggiorata da interessi “come da domanda”, e, per ciò, da interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c.
- Condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellato ha altresì chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria in considerazione della, a suo dire, palese parziale novità e, quindi, inammissibilità dell'impugnazione, oltre che per il comportamento processuale tenuto da quest'ultimo.
Anche questa domanda è infondata.
Infatti, perché ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata, occorre dimostrare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma sopra citata e, in particolare, l'abuso del processo e la natura meramente dilatoria e defatigatoria delle esperite azioni.
Nel caso di specie, ancorchè infondati, i motivi di appello e, quindi, le relative domande, per le ragioni sopra esposte, non risultano manifestamente pretestuose e, quindi, espressione di un uso abusivo e strumentale del processo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata anche in puto di spese processuali di primo grado.
Per quel che concerne, invece, le spese del presente grado di giudizio, si ritiene che, in ragione della reciproca e sostanzialmente paritetica soccombenza delle parti, le relative spese di lite vadano integralmente compensate.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, nel caso di specie, stante l'integrale rigetto del gravame principale e di quello incidentale, pagina 12 di 13 ricorrono anche le condizioni di legge per porre a carico di entrambe le parti la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonchè l'appello incidentale proposto Parte_1 da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1194, resa dal Controparte_1
Tribunale di Bologna in data 8 settembre 2020.
DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
DICHIARA
e tenuti entrambi, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, Parte_1 Controparte_1
come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13