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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 859/2022 vertente
TRA
, C.F.: elettivamente domiciliato in Grisolia Parte_1 C.F._1
(CS), via Santoro, I Traversa n° 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Campagna, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
ATTORE
e
C.F.: , in persona della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procuratore speciale di elettivamente domiciliata in Bologna, via de' Controparte_1
Poeti n.5, presso lo studio dell'avv. Tommaso Tommesani, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda attrice.
pagina 1 di 8 A pag. 1 e 2 dell'atto di citazione, parte attrice assume: “Il sig. era titolare Parte_1 di un contratto per la fornitura di energia elettrica con la società Enel s.p.a., Servizio elettrico nazionale, con POD n° IT001E809370925. A partire dal mese di luglio 2021 non riceve più la fatturazione per il servizio in parola, e solo successivamente scopre che il suo fornitore di energia elettrica non è più Enel s.p.a., ma bensì una nuova società denominata Il sig. contatta telefonicamente la suddetta Controparte_1 Parte_1 società chiedendo spiegazioni in merito al cambio di gestione e gli viene riferito che si è passati nel mercato a tutela graduata e avendo vinto la gara d'appalto, Controparte_1
è subentrata in automatico ad Enel nella fornitura dell'energia elettrica, garantendo una uguaglianza di prezzi rispetto al precedente fornitore. Il sig. , senza aver mai Pt_1 autorizzato alcun cambio di gestore e senza aver mai firmato alcun contratto, viene posto davanti al fatto compiuto”.
Lamenta l'attore che: “A parità di consumi, rispetto alla fatturazione di Enel dell'anno precedente, l'importo da pagare al nuovo fornitore è notevolmente superiore. Infatti, se nell'anno 2020 con fornitore Enel, Servizio Elettrico Nazionale, la fatturazione di luglio, agosto e settembre era di € 2.596,12; per lo stesso periodo dell'anno, ma nel 2021, la fatturazione di è stata di € 8.309,40”. Controparte_1
In particolare la ha inoltrato al sig. le fatture oggetto Controparte_1 Parte_1 dell'odierno giudizio: - n. 412110238882 del 25.10.2021 scadenza 30.11.2021 relativa al periodo 01.07.2021 al 30.09.2021 di € 8.309,40; - n. 412110516176 del 10.11.2021 scadenza 30.11.2021 relativa al periodo 01.10.2021 al 31.10.2021 di € 1.536,48; - n. 412111811746 del 11.12.2021 scadenza 31.12.2021 relativa al periodo 01.11.2021 al
30.11.2021 di € 1.153,67. Per un totale complessivo di € 10.999,55.
Per tali ragioni ha chiesto al Giudice adito, l'accoglimento della domanda e per l'effetto, nel merito, accertare che nessuna obbligazione di pagamento sussiste in capo al sig.
[...]
nei confronti della società non sussistendo alcun contratto di Pt_1 Controparte_1 fornitura e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ad Parte_1 CP_1
sempre per l'effetto, annullare le fatture n.ri 412110238882, 412110516176 e
[...]
412111811746; in subordine, disporre una congrua riduzione delle predette fatturazioni, per tutte le motivazioni esposte nell'atto introduttivo, con condanna di Controparte_1 al pagamento di spese e competenze professionali, oltre accessori, come per legge.
Costituendosi la società convenuta, ha contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso riportata ed ha chiesto il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “ - respingere le domande formulate dal Sig. nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 8 - accertare il diritto di al pagamento, quale corrispettivo della CP_1 Controparte_1 fornitura di energia elettrica eseguita in favore dell sul Parte_2
POD n. IT001E80937092 nel periodo 01.07.2021 / 30.11.2021, dell'importo di euro
10.999,55 per capitale (oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla scadenza di ogni singola bolletta/fattura al saldo) e, per l'effetto, condannare il Sig.
, titolare firmatario e legale rappresentante dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, al pagamento in favore di di euro 10.999,55 per capitale Pt_1 Controparte_1
(oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla scadenza di ogni singola bolletta/fattura al saldo); - condannare il Sig. alla rifusione di spese e Parte_1 compensi professionali come da D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55 in caso delle modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi;
”.
La domanda è infondata e merita il rigetto.
a) sulla forma scritta del contratto di somministrazione.
A pag. 5 dell'atto di citazione si legge: “Orbene, nel caso che ci occupa, non si è verificato nulla di quanto appena descritto: - Non esiste alcun contratto tra il sig.
[...]
e la società - il sig. non ha mai sottoscritto alcun Pt_1 Controparte_1 Parte_1 contratto;
- non ha mai fornito informazioni sui costi dell'energia e sulle CP_1 condizioni contrattuali, nonostante le ripetute richieste da parte dell'amministratore della società. Il sig. si è ritrovato un nuovo fornitore di energia elettrica senza Parte_1 aver mai sottoscritto alcun contratto o alcuna proposta di acquisto. Inoltre, non è stato messo nelle condizioni di poter scegliere non avendo avuto MAI conoscenza dei costi dell'energia applicati dalla società né tantomeno ha potuto, Controparte_1 rendendosi parte diligente, verificare i costi dalla fatturazione, in quanto la prima è arrivata solo nel mese di novembre, quindi dopo ben 4 mesi dal cambio automatico di fornitore. E' evidente la condotta commercialmente scorretta della convenuta, la quale, se avesse inoltrato la prima fatturazione allo scadere del mese di luglio 2021, vista pagina 3 di 8 l'entità della bolletta, ciò avrebbe indotto il sig. all'immediata cessazione di Parte_1 qualsiasi tipo di rapporto di fornitura con la predetta . Controparte_1
Orbene, a seguito di pubblica procedura concorsuale di cui agli artt. 2 e ss. Allegato C alla deliberazione 24.11.2020 491/2020/R/eel ( si confronti l'allegato 3 di parte convenuta), veniva individuata come esercente il servizio di tutele Controparte_1 graduali per la fornitura di energia elettrica nel territorio (tra l'altro) della Regione Calabria relativamente al periodo 01.07.2021 / 30.06.2024 (si confronti l'allegato 4 di parte convenuta); L'operazione, in questa fase, ha riguardato i soggetti pubblici e le attività commerciali artigianali e di servizio ancora nel mercato di maggior tutela. La definizione tariffaria è stata definita da apposita delibera ministeriale.
Dagli atti di causa emerge che (fornitore aggiudicatario quindi) Controparte_1 procedeva con decorrenza 01.07.2021 all'attivazione in favore dell'impresa individuale della fornitura di energia elettrica in regime di tutele graduali sul POD n. Parte_1
IT001E80937092 (sito in Santa Maria del Cedro, alla via Nazionale n. 153) ad essa impresa individuale riferibile segnalando, tra l'altro, le condizioni Parte_1 economiche applicate al rapporto nonché la facoltà di di richiedere Controparte_1 al Cliente un deposito cauzionale, l'emissione delle bollette in formato elettronico e, in caso di volontà dell'impresa individuale di stipula di contratti di fornitura Parte_1 con operatori del mercato libero, il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento senza preavviso e senza oneri. Ciò è stato dimostrato da parte convenuta con la produzione della pec del 13.07.2021, contenente la c.d. «welcome letter» all'impresa individuale in cui si comunicava : Controparte_1 Parte_1
“Gentile Cliente, con la presente siamo ad inviare comunicazione di attivazione della/e Sua/e fornitura/e di energia elettrica nei Servizi di Ultima Istanza elettrici di cui alle
Leggi n. 125/2007 e n. 127/2017, istitutive rispettivamente del Servizio di Salvaguardia e del Servizio a tutele graduali. I POD oggetto di attivazione sono indicati nel file allegato” (si confrontino gli allegati 5 e 6 di parte convenuta).
L'art. 4, comma 9, Allegato A alla deliberazione 24.11.2020 491/2020/R/eel (TIV –
Testo Integrato Delle Disposizioni Dell'autorità Di Regolazione Per Energia Reti E
Ambiente Per L'erogazione Dei Servizi Di Vendita Dell'energia Elettrica Di Ultima Istanza) statuisce che: “... L'esercente le tutele graduali comunica al cliente finale
l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9 dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel indicando almeno:
pagina 4 di 8 a) che il cliente è servito nel servizio a tutele graduali, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, specificando (i) la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura (ii) la funzione di “ultima istanza” del servizio medesimo (iii) che il motivo di attivazione dello stesso è l'assenza di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato;
b) che l'esercente le tutele graduali, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali indicando (i) il periodo per il quale l'esercente è risultato assegnatario del servizio e (ii) che il soggetto deputato all'erogazione del servizio potrebbe variare in esito alle successive procedure concorsuali”.
Pertanto, alla luce della normativa predetta, non era necessaria la stipula di un contratto con il cliente da effettuarsi in forma scritta. In altri termini nel caso di specie non è riscontrabile alcuna violazione “del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica” come sostiene parte attrice a pag. 6 dell'atto di citazione, atteso che il comportamento della convenuta sostanziatosi nell'invio della pec del 13.07.2021, integra gli estremi dell'esatto adempimento di alle previsioni della Controparte_1 specifica normativa regolamentare di settore per il caso di attivazione della fornitura di energia elettrica in regime di tutele graduali.
Vista la normativa di settore la mancanza del contratto in forma scritta non inficia la corretta instaurazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Le condizioni economiche operate dalla società convenuta erano esposte sulla comunicazione inviata a mezzo pec;
pertanto, l'attore avrebbe potuto in caso di dissenso operare un cambio in tempi brevi dell'operatore in questione.
Sulla contestazione afferente i consumi di energia l'attore non ha provato, ad esempio, a mezzo testi, il cattivo funzionamento del contatore limitandosi ad affermare che “A parità di consumi, rispetto alla fatturazione di Enel dell'anno precedente, l'importo da pagare al nuovo fornitore è notevolmente superiore”; in tal modo non ha fornito alcuna prova liberatoria a lui spettante, concentrando le proprie difese su generiche contestazioni, da ritenersi inconsistenti a fronte della documentazione prodotta dalla controparte.
b) Sulla periodicità dei consumi e sulle condotte commerciali scorrette e abuso di posizione dominante.
pagina 5 di 8 Come già indicato, le condizioni economiche operate dalla società convenuta erano esposte sulla comunicazione inviata a mezzo pec;
pertanto, l'attore avrebbe potuto in caso di dissenso operare una scelta in tempi brevi dell'operatore in questione.
La prima fattura di del 25.10.2021, emessa nei confronti dell'impresa Controparte_1 individuale , riportante il numero n. 412110238882 e, cioè la c.d. fattura di Parte_1 attivazione risulta essere stata emessa nel rispetto delle tempistiche previste dalla specifica normativa di settore, ovvero nell'arco di quarantacinque giorni dall'ultimo giorno di consumo fatturato (30.09.2021).
L'art. 4 comma 2 allegato A alla delibera 463/2016/R/com RA («Testo integrato sulla fatturazione del servizio di vendita al dettaglio») statuisce che: “Ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta”.
Stesso discorso dicasi per le fatture di attivazione.
Debitamente informato del passaggio e dell'attivazione del servizio, l'attore avrebbe potuto contestare tale attivazione ed effettuare il recesso dopo quattordici giorni dall'avvio della somministrazione.
c) Sulle pratiche commerciali scorrette reiterate nel tempo
La normativa prodotta dall'attore a sostegno della sua tesi su eventuali pratiche scorrette operate dalla società convenuta si riferiscono a fattispecie totalmente differenti e quindi inconferenti ai fini del presente giudizio, ossia ad attivazione di forniture non richieste e/o non consapevoli finalizzate all'acquisizione sul mercato libero di clientela rientrante nella definizione di consumatore di cui al d.lgs. 06.09.2005 n. 206) del tutto estranee a quella del presente giudizio, che riguarda invece una attivazione ex lege di un servizio finalizzato a garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica alle piccole imprese / microimprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione per le quali è terminato dal 01.01.2021 il servizio di GG . Pt_3
Il rigetto della domanda rende superfluo l'esame delle ulteriori richieste avanzate da parte attrice.
2. Sulla domanda riconvenzionale.
La domanda è fondata e va accolta.
pagina 6 di 8 La parte convenuta deduce il mancato pagamento da parte dell'attore, quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica eseguita in favore dell'impresa individuale
[...]
, sul POD n. IT001E80937092 nel periodo 01.07.2021 / 30.11.2021, dell'importo Pt_1 di euro 10.999,55 per capitale.
La parte attrice non ha dimostrato, come sarebbe stato su onere, di aver adempiuto al pagamento. Per tale motivo l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di € 10.999,55 per capitale, oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs.
09.10.2002 n. 231 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell'attore alla loro rifusione in favore del convenuto. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino a 26.000,00, con una riduzione del 50% per ciò che attiene alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona del G.I. dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice;
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla e, per l'effetto condanna , legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante dell'impresa individuale , al pagamento in favore Parte_1 di di euro 10.999,55 per capitale, oltre interessi ex artt. 4 e Controparte_1
5 d.lgs. 09.10.2002 n. 231 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo), quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica eseguita in favore dell'impresa individuale sul POD n. IT001E80937092 nel Parte_1 periodo 01.07.2021 / 30.11.2021;
pagina 7 di 8
3. condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.802,50, di cui € 2.538,50 per onorari, ed € 264,00 per spese, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Così deciso in Paola, 24.11.2025
IL GIUDICE dr. Luigi Varrecchione
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