Articolo 1 della Legge 28 aprile 1967, n. 262
Versione
31 maggio 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 , e' cosi' modificato:
"La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio. Nel caso di candidature presentate in piu' di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato".

Entrata in vigore il 31 maggio 1967
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