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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 5849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5849/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
18.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alfonso Pontone,
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa De Scianni,
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.12.25, all'esito dell'audizione delle parti, vista la richiesta di sentenza di status, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2025 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 29.07.1998 e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati (10.11.2001) e GA (04.07.2000), chiedeva pronunciarsi Per_1
1 r.g. 5849/2025
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con sentenza non definitiva n.
895/2022 pubbl. il 15/03/2022 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione tra i coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio.
Con propria memoria in data 18.11.2025 anche la resistente, , si costituiva Controparte_1 in giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
2. In data 18.12.2025 le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato e si procedeva alla loro audizione;
all'esito, stante l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare e, considerata la possibilità di una definizione bonaria del procedimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione giudiziale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per verificare la possibilità di un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Salerno in data
29.07.1998 tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] in [...], C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) spese al definitivo;
D) dispone la prosecuzione della causa come separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5849/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
18.12.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alfonso Pontone,
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa De Scianni,
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.12.25, all'esito dell'audizione delle parti, vista la richiesta di sentenza di status, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2025 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con nel comune di Salerno in data 29.07.1998 e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati (10.11.2001) e GA (04.07.2000), chiedeva pronunciarsi Per_1
1 r.g. 5849/2025
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con sentenza non definitiva n.
895/2022 pubbl. il 15/03/2022 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione tra i coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio.
Con propria memoria in data 18.11.2025 anche la resistente, , si costituiva Controparte_1 in giudizio contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, articolava diverse condizioni alle quali pronunziare il divorzio.
2. In data 18.12.2025 le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato e si procedeva alla loro audizione;
all'esito, stante l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare e, considerata la possibilità di una definizione bonaria del procedimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione giudiziale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per verificare la possibilità di un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Salerno in data
29.07.1998 tra , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata il [...] in [...], C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) spese al definitivo;
D) dispone la prosecuzione della causa come separata ordinanza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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