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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6176 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.137 c.p.c. del giorno 15/10/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difesa dall'avv. CRISCUOLO FABRIZIO, unitamente agli P.IVA_1 avv.ti BERNARDI ELENA e TROILO GREGORIO;
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA MONTE ACUTO, 49 - 06034 FOLIGNO, presso lo studio dell'avv.
OR ENZO, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1451/2024 emessa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 31/10/2024.
Conclusioni dell'appellante: “- revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, tutti i pagamenti indicati nella premessa dell'atto di citazione in primo grado, come precisati nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. ed indicati nel presente atto di citazione in appello e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso, così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da Controparte_2
[...] allora in bonis, a favore di (C.F.
[...] Controparte_1
) nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione P.IVA_2 alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare Controparte_1 con sede legale in 06038 Spello (PG), via dell'Industria, 7, C.F.
, PEC: , in persona del P.IVA_2 Email_1 legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare ad
[...]
, in persona Controparte_3 ed elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di Euro
388.281,58, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati nella premessa dell'atto di citazione, come precisati nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. ed indicati nell'atto di citazione in appello;
- condannare altresì Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, alla integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste affinché, a parziale modifica delle ordinanze rese in data
10.11.2021 ed in data 07.12.2022, il Giudice:
- voglia ammettere il capitolo di prova orale n. 3), di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata 29.06.2021, con il teste ivi indicato, ribadendo come lo stesso non è affatto valutativo, demandando al teste di riferire su circostanze oggettive (telefonate di ad Controparte_1
ed il loro contenuto), apprese direttamente, senza esprimere alcun Pt_1 giudizio o valutazione, offrendone in subordine la seguente riformulazione: Part
“vero che già dal mese di novembre 2016 e nei mesi successivi
[...] si dolse con i propri diretti referenti sia con l'ufficio Controparte_4 amministrativo di AL S.a.i. s.p.a. dell'omesso o ritardato pagamento delle proprie fatture e sollecitò l'urgente sistemazione dello scaduto?“; Conclusioni dell'appellata: “rigettare l'appello proposto in quanto infondato per i motivi indicati in premessa, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado;
in ogni caso, accogliere le domande svolte in primo grado e precisamente:
1. respingere la domanda avversaria in quanto i pagamenti oggetto di revocatoria rientrano nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma terzo dell'art. 67 RD 267/1942;
r.g. n. 2 2. respingere tutte le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
3. con vittoria di spese e competenze di causa“.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.04.2020
[...]
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_3
Civitavecchia chiedendo di “-revocare e, quindi, Controparte_1 dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale qui rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° e 3° comma, lett. a) legge fallimentare, tutti i pagamenti indicati in premessa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata sub doc. 2), in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da Controparte_2
allora “in bonis”, a favore di
[...] Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) nei sei mesi antecedenti alla data del decreto P.IVA_2 di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare Controparte_1 con sede legale in 06038 Spello (PG), via dell'Industria, 7, C.F.
, PEC: , in persona del P.IVA_2 Email_1 legale rappresentante pro-tempore, a restituire e quindi pagare a
[...]
, in persona Controparte_3 ed elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di Euro
388.281,58, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
- condannare altresì (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla integrale rifusione delle spese processuali”. Diva si costituiva in data 12.03.2021, chiedendo di “
1. respingere la domanda avversaria in quanto i pagamenti oggetto di revocatoria rientrano nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma terzo dell'art. 67 RD 267/1942; 2. respingere tutte le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
3. con vittoria di spese e competenze di causa”. AL S.A.I. aveva promosso il presente giudizio per sentire Parte_4 pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, secondo comma, Legge Fallimentare, l'inefficacia di n. 39 pagamenti per complessivi € 388.281,58
r.g. n. 3 eseguiti a mezzo di n. 9 bonifici a favore di in Controparte_1 quanto eseguiti nel c.d. periodo sospetto (01.11.2016 - 01.05.2017) ad estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, quando il solvens versava in stato di insolvenza e l'accipiens ne era a conoscenza. Escusso il teste indotto dall'attrice, il giudice rinviava la causa all'udienza del 31.10.2024, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, cui le parti provvedevano.
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito:
“[…] - rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la “scientia decotionis” se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte
Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di LI AI che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla società odierna convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, nonostante sia da escludere che il “fornitore medio” legga tutti i quotidiani nazionali contemporaneamente, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo del referendum sul Corriere della Sera del 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro secondo il Persona_1 quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo prestito ponte”. Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di
500.000 euro al giorno (il Giornale agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno -22 dicembre 2016), sono
r.g. n. 4 comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che o tramite il piano industriale predisposto dalla Società
o con l'aiuto del Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata.
Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero” nell'articolo depositato di novembre 2016 riporta la notizia dell'individuazione da parte di LI AI di una strategia utile a coprire le perdite, costituita dalla conversione del bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il Sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in una Pt_1 soluzione anche se ancora non trovata” e il Sole 24 ore del gennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che “prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”.
La non univocità delle notizie, di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi sufficienti il raggiungimento della prova presuntiva.
Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano, prima del
24.4.2017, data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di AL AI, ipotesi liquidatorie e/o incapacità di far fronte ai pagamenti, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati oggettivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza (cfr. Sole 24 ore – 9.12. ; 2017). CP_5 Controparte_6
I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto al quale si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda. Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di AL AI e non riportanti espressamente l'indicazione di una situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi, precisi e concordanti, idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della società convenuta dell'impossibilità dell'AL AI di far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo dei pagamenti in questione.
r.g. n. 5 Ne deriva il rigetto della domanda attorea».
a proposto appello. Parte_5
ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.137
c.p.c. del 15.10.2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene unico motivo:
I) E' rubricato: « […] omessa e/o errata valutazione in fatto e in diritto degli elementi presuntivi offerti da AL AI in A.S. ai fini della prova della cd. scientia decoctionis, in violazione del disposto degli artt.67 l. fall.
e 2727 e 2729 c.c.; vi si sostiene come il Tribunale di Civitavecchia abbia erroneamente ritenuta non raggiunta la prova della “scientia decoctionis” in capo alla convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa (cfr. pag. 5 e ss. sentenza impugnata).
Il giudice di prime cure, pur richiamando correttamente il principio più volte ribadito anche dalla Suprema Corte in materia di “prova per presunzioni” della c.d. scientia decoctionis (cfr. pagg.
3-4 della sentenza impugnata), ne avrebbe fatto erronea applicazione, poiché:
- da un lato, avrebbe omesso di valorizzare e/o valutato erroneamente, sia in fatto che in diritto, i singoli elementi di prova offerti ai fini del ragionamento presuntivo;
- dall'altro lato, avrebbe valutato atomisticamente le circostanze di fatto di cui si è data prova in atti, senza analizzarle nella loro valenza congiunta, come da insegnamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità e, ancor prima, avrebbe omesso e/o erroneamente interpretato le peculiarità del contesto socio-economico in cui la stessa operava.
E ciò, segnatamente, quanto a:
1. omessa, errata e generica valutazione della significatività delle risultanze del bilancio al 31.12.2015;
2. omessa e/o erronea valutazione in fatto e in diritto della risonanza della situazione di inadempimento generalizzato in cui si trovava;
Pt_1
3. erronea valutazione in fatto e in diritto della rilevanza delle notizie di stampa ai fini della prova della scientia decoctionis;
4 errata valutazione del “coinvolgimento statale” e delle vicende storiche della compagnia aerea ai fini dell'esclusione della scientia decoctionis;
r.g. n. 6 5. omessa e/o erronea valorizzazione dei cd. indici diretti di scientia decoctionis.
La pronuncia oggetto di gravame doveva quindi essere integralmente riformata, altresì, nella parte in cui aveva statuito che “anzitutto, la prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria non ha dimostrato la sussistenza del requisito della “scientia decoctionis” – nei termini sopra descritti – atteso che nessuno dei testi escussi ha potuto riferire con certezza circa l'invio di solleciti di pagamento da parte della odierna convenuta nel periodo dal novembre 2016 al maggio 2017. Pertanto, non emerge da tale circostanza la consapevolezza del fornitore dello stato di insolvenza di nel periodo sospetto. Inoltre, parte attrice ha indicato Pt_1 quali indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo volto alla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di
AL S.A.I. s.p.a. nel marzo 2017: - le risultanze del bilancio 2015; - le notizie di stampa allegate” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
L'appello è infondato.
La doglianza di , su cui fonda l'appello promosso, censurando la Pt_1 non corretta valutazione del corredo probatorio da parte del Giudice di prime cure, in ordine all'aspetto di natura soggettiva dell'accipiens, si appalesa non fondata.
In particolare lamenta la appellante che il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato i documenti prodotti, omettendo di valutarli complessivamente, senza calarli nel contesto socio-economico in cui versava la società.
Nel prosieguo della decisione lo stesso Giudice di primo grado aveva ribadito che, in tema di revocatoria, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al creditore potesse essere fornita tramite elementi indiziari, purché caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.
In tal senso, il Giudice richiamava alcuni esempi riconosciuti da consolidata giurisprudenza che, insieme ad altri, possono rappresentare validi elementi indiziari come, ad esempio, le procedure esecutive immobiliari, stante la valenza pubblica attuata tramite la trascrizione del pignoramento.
La valutazione combinata di tutti questi fatti portava ad un'univoca conclusione, condivisibile anche nella presente sede, e cioè che non vi erano elementi per presumere, secondo l'id quod prelunque accidit, che un r.g. n. 7 fornitore potesse avere una reale consapevolezza – usando l'ordinaria diligenza – dello stato di insolvenza di . Pt_1
Siamo in presenza di una serie di elementi fattuali, gravi, precisi e concordanti, che sconfessano l'assunto della attrice, ora appellante. In casi analoghi già questa Corte (vedi ad es. Corte Appello Roma sez. I, sent. del 1° aprile 2021, n.2410) ha rilevato come vi fossero invece diversi altri elementi di segno contrario in ordine ad una imminente interruzione della attività di volo da parte del vettore di bandiera, primo fra tutti la conferma della licenza da parte dell CP_7
Nessun fornitore aveva poi avviato procedure giudiziali e tantomeno esecutive nei confronti di . Sul punto aveva versato in atti Pt_1 Pt_1
(doc. sub V all. II memoria 183 cpc) solo la copia di n. 3 decreti ingiuntivi, di cui due emessi e notificati nel mese di maggio 2017 (in epoca successiva all'ultima fornitura oggetto dei pagamenti revocandi, che risale all'aprile precedente) ed uno soltanto emesso alla fine di febbraio e notificato nel mese di marzo 2017.
Nessuno aveva agito giudizialmente, tant'è che il primo ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato avviato in concomitanza del pagamento dell'ultima fattura oggetto di revoca. La stessa appellante faceva riferimento a dati
“non rassicuranti” o “non tranquillizzanti” (pag. 7) ma ciò non dimostra la consapevolezza della “scientia decotionis”: come indicato dal Giudice di prime cure, e rimarcato anche da per tutto il giudizio di primo grado, CP_1 vi era continuità di gestione con una prospettiva di risanamento.
Non vi era stata sospensione delle licenze di volo e non vi erano procedure esecutive (come rilevato dal Tribunale a pag. 8 sentenza) ma anzi vi era la predisposizione di un nuovo piano industriale approvato dal CDA e, sia l'Organo di revisione, che l'Organo di controllo esprimevano giudizi positivi sul bilancio, proponendo l'approvazione del bilancio 2015, avvenuta a metà anno . CP_5
Il 2015 era stato il primo anno di esercizio ed aveva ricevuto Pt_1 finanziamenti per centinaia di milioni di euro da parte di investitori di primario livello nazionale ed internazionale, con grande evidenza a livello di mezzi di informazione, come indicava la convenuta già con la sua prima difesa.
Nel biennio 2015/2016 vennero rispristinati voli intercontinentali di grande rilievo come quelli per la Repubblica AR CI (Pechino), per l'America Latina (Santiago del Cile e Città del Messico), vennero inserite nuove tratte intercontinentali (come per gli Emirati Arabi Uniti – Shangai –
r.g. n. 8 Cuba), ampliata la flotta, vennero intensificate le rotte interne ed ampliate le destinazioni, venne modificata la livrea, i brand, i servizi prestati, rinnovate e riconfigurate le classi Business Class, Premium Economy e
Classe Economy, venne rafforzata la struttura commerciale e nominato
Management di rilievo internazionale.
Anche a questi investimenti fu data grande evidenza di informazione, come allegava e documentava la odierna appellata nella sua difesa.
Furono emessi bond per 375 mln., con risultati, nel luglio 2015, migliori rispetto alle aspettative del piano industriale, vennero rafforzate le partnership con altri vettori (ad esempio con RL e Virgin Australia), aumentata la qualità dei servizi sia a bordo che a terra. Nel settembre del
2015 furono emesse ulteriori obbligazioni per 116 mln di euro e nel medesimo anno rimborsati finanziamenti importanti, accese nuove linee di credito con Istituti di primaria evidenza etc.; questi sono solo alcuni degli interventi finanziari ed industriali posti in essere, ai quali venne data pubblicità, sia da parte dei mezzi di informazione, sia da parte del management di , sia da parte delle istituzioni, ai più alti livelli. Pt_1
Tutto ciò in esecuzione del piano iniziato appunto nel 2015 con una ricapitalizzazione da 1,76 miliardi di euro ed investimenti della Etihad per
560 mln di euro (con acquisizione del 49% del capitale della nuova
Compagnia).
I dati trovano riscontro nel bilancio anno 2015, nella relazione dei sindaci e nei comunicati effettuati da nel periodo (vedi documentazione Pt_1 prodotta sul punto dalla stessa attrice in revocatoria).
I comunicati stampa di , depositati dal fornitore in allegato alla sua Pt_1 comparsa di costituzione e risposta (vedansi all.ti 2a/2z convenuta in primo grado), confermavano notizie positive come, ad esempio, il comunicato stampa del 29.04.2016 (all. 2s), con il quale pubblicizzò una Pt_1 importante riduzione delle perdite da -580 mln. di euro nel 2014 a -199,1 mln. di euro nel 2015, con una attenzione continua sul controllo dei costi e sull'efficienza e con un investimento di 400 mln. di euro che avrebbe portato benefici significativi tra il e 2020. CP_5
Nel comunicato stampa citato vennero evidenziati i buoni risultati raggiunti e sottolineata la giusta strada intrapresa, che avrebbe portato un utile nel
2017 in esecuzione del piano industriale TRIENNALE di rilancio della
Compagnia.
Rilievo dirimente ha poi il fatto che l non sospese o revocò la CP_7 licenza di esercizio alla compagnia aerea, come sarebbe dovuto avvenire ex r.g. n. 9 artt 5, 8 e 9 comma 1 del Regolamento del Parlamento Europeo 1008/2008, qualora il vettore non fosse stato “più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi “
Proprio la mancata sospensione della licenza ingenerava pertanto per gli operatori del settore dell'aviazione civile, tra cui le imprese fornitrici, una presunzione opposta di solvibilità o comunque di non decozione dell'impresa. In tale quadro è evidente che gli elementi presuntivi addotti dall'appellante circa la sussistenza della “scientia decoctionis” non hanno il carattere di univocità precisione e concordanza di cui all'art 2727 c.c. necessari per ritenere raggiunta la prova della scientia decoctionis in capo all'appellata.
Quindi non solo gli elementi presuntivi allegati da parte appellante non consentono di raggiungere la prova del fatto ignoto indicato dall'allora attrice, e cioè la conoscenza dello stato di insolvenza, ma depongono per l'esatto contrario, e cioè per la dimostrazione dell'inscientia decotionis in capo a CP_1
Va pertanto totalmente disatteso il presente gravame.
Alla stregua di quanto sopra esposto, irrilevanti (ed inammissibili per mancata specificazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti) risultano le istanze istruttorie.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 contro la sentenza n. resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di in data, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta il gravame;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
r.g. n. 10 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 05/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott.Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 11