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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa NA ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1851/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Roberto Laghi
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Parte_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e deducendo: Parte_2 - che il padre era deceduto nel gennaio del 1971 senza lasciare Persona_1
testamento e gli eredi (la vedova e i figli , Controparte_1 Controparte_2
e ) avevano affidato al geometra Parte_2 Parte_1 Per_2
'incarico di dividere i beni relitti, consistenti in vari terreni agricoli, tutti in territorio
[...]
di IA e in particolare:
a) partita 2671, catasto terreno di IA foglio 7 particella 31 in C.da Macchia del Mulino, mq 9660
b) partita 2671, catasto terreni comune di IA foglio 7, particella 48, C.da Macchia del
Mulino, seminativo 2ª classe, ettari 1 e mq 50
c) partita 2675, catasto terreni comune di IA foglio 7, particella 51, località Macchia del
Mulino, seminativo 1ª classe, mq 3380;
- che il tecnico aveva effettuato la divisione materiale, posizionando i picchetti di confine e predisponendo la documentazione necessaria per l'atto notarile, ma era deceduto prima di completare la pratica;
- che gli eredi avevano continuato a godere delle porzioni assegnate, comportandosi come proprietari esclusivi;
- di aver esercitato, per effetto della predetta assegnazione, il possesso sui seguenti beni immobili:
a) Fabbricato sito nel Comune di IA alla C.da – riportato in catasto Parte_3 fabbricati al foglio 7 p.lla 227 sub. 1 – A3 abitazione tipo economico – consistenza vani 7 piano T1;
b) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 249 – consistenza 26 are;
c) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 251 – consistenza 7 are 10 centiare;
d) Terreno agricolo in agro di IA al foglio 7 composto dalle seguenti particelle catastali nn° 119; 253; 91; 247; 78 e 75;
- di aver abitato nel fabbricato assegnatogli e di aver coltivato i terreni, piantando alberi, realizzando recinzioni, effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagando tributi e utenze e sostenendo tutte le spese relative ai predetti beni;
- di aver nel 2007 incaricato il geometra per l'accatastamento dell'abitazione e di CP_3
aver scoperto nel 2016 che il fabbricato e alcuni terreni erano stati sottoposti a sequestro
- 2 - preventivo per problemi giudiziari delle sorelle e e che, in CP_2 Parte_2 particolare, alcuni dei beni sequestrati erano quelli da lui posseduti da oltre trent'anni, di cui alle p.lle 227, 249 e 251.
Tanto premesso l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiararlo proprietario esclusivo per usucapione del fabbricato e dei terreni, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale Civile di Castrovillari, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, produzione, documentazione e conclusione, in accoglimento della presente domanda e per le motivazioni espresse in narrativa:
Dichiarare l'attore proprietario, per intervenuta usucapione, a far Parte_1
tempo dal gennaio 1991 dei seguenti beni:
a) Fabbricato sito nel Comune di IA alla C.da Mazzolino snc – riportato in catasto fabbricati al foglio 7 p.lla 227 sub. 1 – A3 abitazione tipo economico – consistenza vani 7 piano T1;
b) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 249 – consistenza 26 are;
c) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 251 – consistenza 7 are 10 centiare;
d) Terreno agricolo in agro di IA al foglio 7 composto dalle seguenti particelle catastali nn° 119; 253; 91; 247; 78 e 75;
Sentir ordinare al responsabile dell'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, oggi Agenzia del Territorio, ed al Responsabile degli Uffici Catastali le volture, con esonero di responsabilità.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ovviamente in caso di opposizione, oltre rimborso forfettizzato IVA e CAP come per legge.”
Le convenute, seppur ritualmente citata in giudizio, non si sono costituite.
Il Tribunale osserva: in via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute, ritualmente citate e non costituitesi.
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova a tal proposito richiamare il principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia
- 3 - dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/05/2008, n.
12775).
Poiché tale volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari) il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. Sez. II n. 5226 del 12/04/2002).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad allegare di aver da sempre abitato l'immobile per cui è causa, di averlo ristrutturato e di aver pagato le relative tasse, imposte e utenze, nonché di aver coltivato i terreni senza dedurre alcunché in ordine all'esercizio da parte dello stesso di eventuali atti tali da evidenziare la propria inequivoca volontà di possedere i predetti beni ereditari uti dominus e non più uti condominus.
Il fatto che l'attore, risiedendo nell'immobile sia stato il solo ad averne la disponibilità, abbia pagato i relativi tributi e abbia coltivato i terreni, come pur confermato dai testimoni escussi, non indica, infatti, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile, nel senso di esclusione dal compossesso dei comproprietari sulla res comune, prova il cui onere gravava sull'usucapiente (v. Cass. 13921/2002); non può, infatti, ritenersi sufficiente l'allegazione e la prova che questi abbia goduto degli immobili e che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione deduca e dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, allegazione e prova non fornita nel caso di specie.
Non vi è stata, per vero, nella specie alcuna allegazione e prova del fatto che l'attore abbia esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. 10734/2018, Cass. 7221/2009,
Cass. 13921/2002) non essendo a tal fine sufficiente la deduzione di aver goduto degli immobili in via esclusiva, nell'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
- 4 - Non può, infine, assumere rilevanza in senso favorevole alla tesi attorea la circostanza, pur genericamente dedotta, che il godimento esclusivo dei beni oggetto del giudizio sarebbe stato frutto di un accordo intercorso tra gli eredi.
Sul punto deve, in primo luogo, rilevarsi che il predetto accordo, in quanto avente ad oggetto la divisione di beni immobili, richiede la forma scritta ad substantiam (ex art. 1350, n. 11) cod. civ., così che non ne è ammessa la prova per testimoni, salvo l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita incolpevole del documento (artt. 2725 e 2724 n.3) cod. civ.): ne consegue l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in ordine alla conclusione del predetto accordo.
Deve, in secondo luogo, evidenziarsi che ad ogni modo l'accordo tra gli eredi avente a oggetto il godimento frazionato dei beni ereditari, lungi dall' esprimere un'inequivoca volontà delle parti di possedere i beni “uti domini” e non più “uti condomini”, deve essere considerato, al contrario, di per sé espressivo del riconoscimento dell'altrui comproprietà e volto a regolare le modalità di esercizio del compossesso, e quindi irrilevante ai fini dell'usucapione quando lo stesso non sia seguito, come nella specie, da comportamenti il cui compimento da parte dell'attore abbia determinato l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene, inequivocabilmente espressivi dell'intenzione di possedere in via esclusiva.
In definitiva, l'onere di allegazione e prova a carico dell'attore, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova, non fornita nella specie, che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere del tutto incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.
Né, infine, infine l'avvenuta usucapione può essere affermata in base al fatto che i resistenti non si siano costituiti in giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti (arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), né esime chi agisce in giudizio dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto.
A tutto quanto premesso consegue che la domanda deve essere rigettata.
La mancata costituzione in giudizio delle convenute esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
- 5 - Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1851/2019 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia delle convenute;
2. RIGETTA la domanda;
3. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 29/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA ZI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa NA ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1851/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Roberto Laghi
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) Parte_2 C.F._4
CONVENUTE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e deducendo: Parte_2 - che il padre era deceduto nel gennaio del 1971 senza lasciare Persona_1
testamento e gli eredi (la vedova e i figli , Controparte_1 Controparte_2
e ) avevano affidato al geometra Parte_2 Parte_1 Per_2
'incarico di dividere i beni relitti, consistenti in vari terreni agricoli, tutti in territorio
[...]
di IA e in particolare:
a) partita 2671, catasto terreno di IA foglio 7 particella 31 in C.da Macchia del Mulino, mq 9660
b) partita 2671, catasto terreni comune di IA foglio 7, particella 48, C.da Macchia del
Mulino, seminativo 2ª classe, ettari 1 e mq 50
c) partita 2675, catasto terreni comune di IA foglio 7, particella 51, località Macchia del
Mulino, seminativo 1ª classe, mq 3380;
- che il tecnico aveva effettuato la divisione materiale, posizionando i picchetti di confine e predisponendo la documentazione necessaria per l'atto notarile, ma era deceduto prima di completare la pratica;
- che gli eredi avevano continuato a godere delle porzioni assegnate, comportandosi come proprietari esclusivi;
- di aver esercitato, per effetto della predetta assegnazione, il possesso sui seguenti beni immobili:
a) Fabbricato sito nel Comune di IA alla C.da – riportato in catasto Parte_3 fabbricati al foglio 7 p.lla 227 sub. 1 – A3 abitazione tipo economico – consistenza vani 7 piano T1;
b) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 249 – consistenza 26 are;
c) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 251 – consistenza 7 are 10 centiare;
d) Terreno agricolo in agro di IA al foglio 7 composto dalle seguenti particelle catastali nn° 119; 253; 91; 247; 78 e 75;
- di aver abitato nel fabbricato assegnatogli e di aver coltivato i terreni, piantando alberi, realizzando recinzioni, effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagando tributi e utenze e sostenendo tutte le spese relative ai predetti beni;
- di aver nel 2007 incaricato il geometra per l'accatastamento dell'abitazione e di CP_3
aver scoperto nel 2016 che il fabbricato e alcuni terreni erano stati sottoposti a sequestro
- 2 - preventivo per problemi giudiziari delle sorelle e e che, in CP_2 Parte_2 particolare, alcuni dei beni sequestrati erano quelli da lui posseduti da oltre trent'anni, di cui alle p.lle 227, 249 e 251.
Tanto premesso l'attore ha chiesto al Tribunale di dichiararlo proprietario esclusivo per usucapione del fabbricato e dei terreni, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale Civile di Castrovillari, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, produzione, documentazione e conclusione, in accoglimento della presente domanda e per le motivazioni espresse in narrativa:
Dichiarare l'attore proprietario, per intervenuta usucapione, a far Parte_1
tempo dal gennaio 1991 dei seguenti beni:
a) Fabbricato sito nel Comune di IA alla C.da Mazzolino snc – riportato in catasto fabbricati al foglio 7 p.lla 227 sub. 1 – A3 abitazione tipo economico – consistenza vani 7 piano T1;
b) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 249 – consistenza 26 are;
c) Terreno sito nel Comune di IA riportato al catasto terreni al foglio 7 p.lla 251 – consistenza 7 are 10 centiare;
d) Terreno agricolo in agro di IA al foglio 7 composto dalle seguenti particelle catastali nn° 119; 253; 91; 247; 78 e 75;
Sentir ordinare al responsabile dell'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, oggi Agenzia del Territorio, ed al Responsabile degli Uffici Catastali le volture, con esonero di responsabilità.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ovviamente in caso di opposizione, oltre rimborso forfettizzato IVA e CAP come per legge.”
Le convenute, seppur ritualmente citata in giudizio, non si sono costituite.
Il Tribunale osserva: in via preliminare va dichiarata la contumacia delle convenute, ritualmente citate e non costituitesi.
Nel merito il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova a tal proposito richiamare il principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia
- 3 - dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus" (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/05/2008, n.
12775).
Poiché tale volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari) il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comproprietari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (Cass. Sez. II n. 5226 del 12/04/2002).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad allegare di aver da sempre abitato l'immobile per cui è causa, di averlo ristrutturato e di aver pagato le relative tasse, imposte e utenze, nonché di aver coltivato i terreni senza dedurre alcunché in ordine all'esercizio da parte dello stesso di eventuali atti tali da evidenziare la propria inequivoca volontà di possedere i predetti beni ereditari uti dominus e non più uti condominus.
Il fatto che l'attore, risiedendo nell'immobile sia stato il solo ad averne la disponibilità, abbia pagato i relativi tributi e abbia coltivato i terreni, come pur confermato dai testimoni escussi, non indica, infatti, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile, nel senso di esclusione dal compossesso dei comproprietari sulla res comune, prova il cui onere gravava sull'usucapiente (v. Cass. 13921/2002); non può, infatti, ritenersi sufficiente l'allegazione e la prova che questi abbia goduto degli immobili e che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario in usucapione deduca e dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, allegazione e prova non fornita nel caso di specie.
Non vi è stata, per vero, nella specie alcuna allegazione e prova del fatto che l'attore abbia esteso il proprio possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. 10734/2018, Cass. 7221/2009,
Cass. 13921/2002) non essendo a tal fine sufficiente la deduzione di aver goduto degli immobili in via esclusiva, nell'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
- 4 - Non può, infine, assumere rilevanza in senso favorevole alla tesi attorea la circostanza, pur genericamente dedotta, che il godimento esclusivo dei beni oggetto del giudizio sarebbe stato frutto di un accordo intercorso tra gli eredi.
Sul punto deve, in primo luogo, rilevarsi che il predetto accordo, in quanto avente ad oggetto la divisione di beni immobili, richiede la forma scritta ad substantiam (ex art. 1350, n. 11) cod. civ., così che non ne è ammessa la prova per testimoni, salvo l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita incolpevole del documento (artt. 2725 e 2724 n.3) cod. civ.): ne consegue l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in ordine alla conclusione del predetto accordo.
Deve, in secondo luogo, evidenziarsi che ad ogni modo l'accordo tra gli eredi avente a oggetto il godimento frazionato dei beni ereditari, lungi dall' esprimere un'inequivoca volontà delle parti di possedere i beni “uti domini” e non più “uti condomini”, deve essere considerato, al contrario, di per sé espressivo del riconoscimento dell'altrui comproprietà e volto a regolare le modalità di esercizio del compossesso, e quindi irrilevante ai fini dell'usucapione quando lo stesso non sia seguito, come nella specie, da comportamenti il cui compimento da parte dell'attore abbia determinato l'impossibilità per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene, inequivocabilmente espressivi dell'intenzione di possedere in via esclusiva.
In definitiva, l'onere di allegazione e prova a carico dell'attore, vertendosi in una situazione di compossesso, non era limitato a dimostrare una semplice relazione di fatto con la cosa, ma si estendeva anche alla prova, non fornita nella specie, che il suo possesso esclusivo non era dipeso da mera tolleranza degli altri compossessori, ma si era attuato con modalità tali da essere del tutto incompatibile o inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli altri.
Né, infine, infine l'avvenuta usucapione può essere affermata in base al fatto che i resistenti non si siano costituiti in giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti (arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), né esime chi agisce in giudizio dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto.
A tutto quanto premesso consegue che la domanda deve essere rigettata.
La mancata costituzione in giudizio delle convenute esime dalla pronuncia sulle spese relative al giudizio.
P.Q.M.
- 5 - Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1851/2019 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia delle convenute;
2. RIGETTA la domanda;
3. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 29/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa NA ZI
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