Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Beneficio dell'esdebitazione

    Il Giudice ha ritenuto che, essendo il ricorrente ammesso al procedimento di esdebitazione prima della notifica del pignoramento, l'azione coattiva non potesse essere posta in essere. L'esdebitazione comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale.

  • Accolto
    Inesigibilità dei crediti per esdebitazione

    La Corte ha accolto il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento, basandosi sul fatto che il contribuente era stato ammesso al beneficio dell'esdebitazione, rendendo i crediti inesigibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 57
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo