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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente
NZ MA, EL
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11784202300002817001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117201700039337466000 CUT 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
CONCLUDE
perché l'On. le Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia, contrariis reiectis, accogliere le citate doglianze, e, per l'effetto:
per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, nessuna esclusa:
In via preliminare
- sospendere l'esecutività dell'impugnato atto di pignoramento, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione.
Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inesigibilità dei crediti richiesti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con l'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di pignoramento per cui è causa.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: non ricorrendo gravi motivi né i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, rigettare l'apodittica, immotivata e generica istanza avversaria di sospensione dell'atto impugnato nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversaria domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 27/02/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta in atti che il ricorrente sia stato ammesso al procedimento di esdebitazione, in data 21.10.2023 e, nonostante tale circostanza, l'Agente della Riscossione ha notificato alla ricorrente l'atto di pignoramento per cui è causa.
L'anno di riferimento del debito di cui all'avviso di accertamento oggetto del provvedimento opposto è il 2016, trattasi di debiti di natura erariale contratti dalla contribuente in un periodo antecedente al decreto di dichiarazione di chiusura del fallimento della Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1 e Nominativo_1 nonché di Ricorrente_1 e Nominativo_1 personalmente, decreto datato 13.12.2018.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso per esdebitazione ammetteva l'odierna ricorrente al
“beneficio della esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente in sede di ripartizione finale dell'attivo e per l'effetto dichiara tali crediti inesigibili”
Come è noto l'art. 278 Legge Fallimentare dispone che “L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.
Tale beneficio si sostanzia in una dichiarazione di inesigibilità resa dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura o, secondo quanto previsto dall'art. 281 comma 1 Legge Fallimentare, quando siano decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura e previa istanza del debitore, dei crediti che non hanno trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in quanto l'azione coattiva promossa da parte resistente non poteva essere posta in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 a favore di parte ricorrente ed a carico di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento opposto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 2.000,00.
Così deciso in Varese il 24/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Mauro Renzi Dott. Giuseppe Fazio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FAZIO GIUSEPPE, Presidente
NZ MA, EL
COSENTINO NICOLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 11784202300002817001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9313C00297/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117201700039337466000 CUT 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
CONCLUDE
perché l'On. le Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia, contrariis reiectis, accogliere le citate doglianze, e, per l'effetto:
per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, nessuna esclusa:
In via preliminare
- sospendere l'esecutività dell'impugnato atto di pignoramento, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione.
Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inesigibilità dei crediti richiesti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con l'atto di pignoramento opposto e, per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza dell'atto di pignoramento per cui è causa.
Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: non ricorrendo gravi motivi né i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, rigettare l'apodittica, immotivata e generica istanza avversaria di sospensione dell'atto impugnato nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversaria domanda in quanto tardiva ed inammissibile nonché in quanto infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni depositate in data 27/02/2024 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta in atti che il ricorrente sia stato ammesso al procedimento di esdebitazione, in data 21.10.2023 e, nonostante tale circostanza, l'Agente della Riscossione ha notificato alla ricorrente l'atto di pignoramento per cui è causa.
L'anno di riferimento del debito di cui all'avviso di accertamento oggetto del provvedimento opposto è il 2016, trattasi di debiti di natura erariale contratti dalla contribuente in un periodo antecedente al decreto di dichiarazione di chiusura del fallimento della Società_1 s.n.c. di Ricorrente_1 e Nominativo_1 nonché di Ricorrente_1 e Nominativo_1 personalmente, decreto datato 13.12.2018.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso per esdebitazione ammetteva l'odierna ricorrente al
“beneficio della esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente in sede di ripartizione finale dell'attivo e per l'effetto dichiara tali crediti inesigibili”
Come è noto l'art. 278 Legge Fallimentare dispone che “L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni”.
Tale beneficio si sostanzia in una dichiarazione di inesigibilità resa dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura o, secondo quanto previsto dall'art. 281 comma 1 Legge Fallimentare, quando siano decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura e previa istanza del debitore, dei crediti che non hanno trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in quanto l'azione coattiva promossa da parte resistente non poteva essere posta in essere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 a favore di parte ricorrente ed a carico di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dichiarando l'inefficacia del pignoramento opposto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 2.000,00.
Così deciso in Varese il 24/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Mauro Renzi Dott. Giuseppe Fazio