Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4881/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a mera n. 8 con l'Avv. Sabrina Orsini, presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_3
C.F._3
nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_4
maggiorenne ma non economicamente indipendente C.F._4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile
2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità pagina 1 di 6
1. La LI minore è affidata ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso e Pt_3 con impegno dei genitori ad assumere insieme le decisioni più importanti relative al suo futuro e alla sua crescita, con specifico riferimento alle decisioni inerenti salute, educazione e istruzione. Pertanto, le decisioni quotidiane e quelle relative alla ordinaria amministrazione verranno prese dal singolo genitore con cui si troverà la LI in quel momento, mentre tutte le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere condivise e prese dai genitori congiuntamente.
2. La LI minore , unitamente alla EL , vivrà con la madre presso la casa Pt_3 Pt_4 familiare di Milano, Via Crivelli n. 26, ove attualmente risiedono, che sarà assegnata alla RA
in qualità di genitore collocatario sino alla raggiunta indipendenza economica dell'ultima LI Pt_2
o sino a che l'ultima LI convivrà con la madre (eventuali periodi di studio in altra sede, ove dovessero comportare periodici rientri a casa, non saranno considerati cambiamento di residenza stabile).
3. Il signor sempre salvo differenti e migliori accordi fra i genitori, terrà con sé la Pt_1 LI minorenne , unitamente alla EL nel frattempo appena divenuta maggiorenne Pt_3 Pt_4 secondo accordi diretti, nel rispetto dei loro desideri ed impegni e indicativamente:
• a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
• infrasettimanalmente: per una o due sere infrasettimanali;
• per metà delle vacanze natalizie (indicativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni, dandosi atto che i genitori concorderanno per tempo la divisione delle vacanze di Natale 2025/2026 ai fini della decorrenza delle alternanze per gli anni successivi;
• per metà dei complessivi periodi di vacanza estiva di luglio e agosto, dandosi atto che le figlie staranno con la madre per l'altra metà del tempo, nel rispetto degli accordi che i genitori raggiungeranno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
• in occasione delle vacanze Pasquali, o dei giorni di sospensione scolastica previsti in occasione del carnevale, ad anni alterni;
• in occasione dei cosiddetti ponti previsti dal calendario scolastico o delle altre festività, nel rispetto dell'ordinaria alternanza dei fine settimana.
4. Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie e corrispondendo Pt_1 Pt_3 Pt_4 alla RA , a far data dal mese di aprile 2025, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 mediante bonifico bancario a valuta fissa, sul conto alla stessa intestato, la somma mensile pari ad € 900,00 (vale a dire € 450,00 per LI), annualmente rivalutabile ex indici Istat-costo vita (prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025).
5. Il Signor a titolo di contributo integrativo al mantenimento delle figlie: Pt_1
a) provvederà alla copertura diretta e integrale delle spese di abbigliamento, parrucchiere, estetista, nonché delle uscite serali e taxi connessi per il rientro a casa delle figlie, nel rispetto degli accordi dallo stesso direttamente raggiunti con e , e ciò anche attraverso la ricarica delle Pt_4 Pt_3 carte prepagate in uso alle ragazze o attraverso le modalità comunque concordate tra padre e figlie;
b) provvederà alla copertura delle spese di utilizzo e riparazione dell'auto, nei periodi in cui fosse utilizzata anche dalla madre nell'interesse delle figlie (es: per la vacanza estiva in Sardegna).
Diversamente, ciascuna delle parti terrà a proprio carico il carburante e si farà diretto carico dei costi pagina 2 di 6 per il personale utilizzo del mezzo;
c) provvederà alla copertura dei costi connessi alle riparazioni straordinarie della casa
(elettricista/idraulico) provvedendo la Signora alla manutenzione ordinaria;
Pt_2
d) contribuirà ai costi della locazione della casa in Sardegna per la vacanza estiva mediante il versamento alla Signora o al locatore direttamente, nell'interesse delle figlie, dell'importo di € Pt_2
1.000,00. Il residuo costo della locazione sarà a diretto e integrale carico della madre, così come il costo del viaggio di andata e ritorno;
e) terrà a proprio diretto e integrale carico le spese condominiali anche ordinarie (oltre a quelle straordinarie, come per legge) della ex casa familiare di Milano, Via Crivelli n. 26;
f) terrà a proprio diretto e integrale carico i costi delle utenze della ex casa familiare di Milano,
Via Crivelli n. 26, entro il tetto di spesa massimo di cui ai costi dell'anno 2024; g) terrà a proprio diretto e integrale carico i costi connessi all'assicurazione casa, alla TARI e
IMU della ex casa familiare di Milano, Via Crivelli n. 26;
h) terrà a proprio carico i costi, comprensivi di contributi e 13° mensilità, della colf attualmente a servizio della famiglia, e che si dividerà tra l'abitazione materna e quella paterna.
6. Il Signor a titolo di contributo integrativo al mantenimento delle figlie, terrà a Pt_1 proprio diretto e integrale carico, in quanto previamente concordate, le spese extra delle stesse, nel rispetto delle linee guida di cui al Protocollo delle spese di Milano, qui di seguito ritrascritte:
⁃ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
⁃ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
⁃ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
⁃ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
⁃ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 3 di 6 lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. La RA acconsente sin d'ora che la LI minorenne , con la EL , Pt_2 Pt_3 Pt_4 accompagnate dal padre, possano usufruire della casa di Roma di sua proprietà per le vacanze in periodi da concordare tra i genitori.
8. I genitori concordano che la residenza delle figlie sia mantenuta, come oggi, a Milano in Via
Crivelli n. 26 - ove parimenti il Signor manterrà la propria residenza ai fini anagrafici, pur Pt_1 avendo egli già modificato il proprio domicilio - e che eventuali opportunità di spostamento, nell'interesse delle figlie, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
9. I genitori concordano che i documenti validi ai fini dell'espatrio della LI minorenne Pt_3 vengano rinnovati col consenso di entrambi i genitori e che gli espatri vengano autorizzati esplicitamente da entrambi i genitori per iscritto.
10. Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 68 LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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