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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/09/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6433/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6433/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CORVI FEDERICA, l'avv. RISPOLI RAFFAELE e l'avv. TATARELLA Parte_1 LORENZO, oggi sostituiti dall'avv. MIANI TIZIANA
Per 'avv. RIGO CATERINA. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'amministratore unico ing. con sede a Tribano (Pd) in Parte_1 Controparte_2
viale Francia n. 9, p.i. , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli P.IVA_1
avvocati Raffaele Rispoli, Lorenzo Tatarella e Federica Corvi del Foro di Milano;
opponente
contro
:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale a Forette di Vigasio (Vr) in via dell'Artigianato n. 4, elettivamente domiciliata presso l'avv.
Caterina Rigo del Foro di Verona che la rappresenta e difende;
opposta
iscritta al n. 6433/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1998/24 emesso dal Tribunale di Verona il 30.08.2024, per un'importo di € 11.329,63, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 11.329,63 per il mancato pagamento di fatture emesse per la fornitura e posa di imballaggi alla società opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto da in favore di Parte_1
chiedendo da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Controparte_1
chiedendo il rigetto di ogni domanda contro la stessa proposta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Rilevato che la parte opposta aveva richiesto di rigettarsi l'opposizione e per l'effetto, di confermarsi il decreto Ingiuntivo n. 1998/2024, ovvero, in ogni caso, richiedeva di condannarsi in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di la Controparte_1
somma di € 11.329,63 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 cod. civ., dalla domanda al saldo,
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, chiedeva altresì, di pagina 3 di 6 condannare la al risarcimento dei danni a favore della ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 96, comma 1, c.p.c. pari alla somma che verrà ritenuta di Giustizia, liquidata in via equitativa,
e/o di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari
All'udienza del 23 luglio 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione delle seguenti testi:
- fratello del legale rappresentante e dipendente della società opposta con Testimone_1
mansioni di responsabile ufficio amministrativo.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 13.06.2025.
Cap.1) confermo e riconosco il doc. 2;
cap.2) confermo e riconosco il doc. 1;
cap.3) confermo, abbiamo effettuato un intervento per l'imballaggio di due giorni;
cap.11) confermo, ho chiamato parecchie volte, sia io che la segretaria;
cap.12) confermo, sono stato io a ricevere la comunicazione;
- dipendente della società opposta dal febbraio 2020, con mansioni di Testimone_2
magazziniere ed operaio.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 13.06.2025.
Cap.4) confermo e riconosco il doc.8;
cap.5) confermo era presente anche lui;
cap.6) confermo e riconosco il doc. 5;
cap.7) confermo;
cap.8) confermo e riconosco le foto di cui al doc.4;
cap.9) confermo;
pagina 4 di 6 cap.10) confermo.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver consegnato il materiale e di aver svolto l'intervento di imballaggio, nei tempi e nei modi concordati tra le parti.
Di contro la società opponente, non ha fornito alla sua opposizione alcun supporto probatorio, e non ha neppure esplicitato, al momento dell'esecuzione dei lavori, alcuna contestazione in ordine alla fornitura dei materiali e allo svolgimento delle operazioni di imballaggio, contestazioni formalizzate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Da ciò, può affermarsi che l'opposizione aveva solamente fini dilatori e, quindi, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta di € 1.000,00 equitativamente determinati.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona della legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
pagina 5 di 6 condanna la società opponente al pagamento di € 1.000,00 in favore della società opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso, in Verona, il 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6433/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CORVI FEDERICA, l'avv. RISPOLI RAFFAELE e l'avv. TATARELLA Parte_1 LORENZO, oggi sostituiti dall'avv. MIANI TIZIANA
Per 'avv. RIGO CATERINA. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona dell'amministratore unico ing. con sede a Tribano (Pd) in Parte_1 Controparte_2
viale Francia n. 9, p.i. , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli P.IVA_1
avvocati Raffaele Rispoli, Lorenzo Tatarella e Federica Corvi del Foro di Milano;
opponente
contro
:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale a Forette di Vigasio (Vr) in via dell'Artigianato n. 4, elettivamente domiciliata presso l'avv.
Caterina Rigo del Foro di Verona che la rappresenta e difende;
opposta
iscritta al n. 6433/24 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1998/24 emesso dal Tribunale di Verona il 30.08.2024, per un'importo di € 11.329,63, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 6 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 11.329,63 per il mancato pagamento di fatture emesse per la fornitura e posa di imballaggi alla società opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto da in favore di Parte_1
chiedendo da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Controparte_1
chiedendo il rigetto di ogni domanda contro la stessa proposta, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Rilevato che la parte opposta aveva richiesto di rigettarsi l'opposizione e per l'effetto, di confermarsi il decreto Ingiuntivo n. 1998/2024, ovvero, in ogni caso, richiedeva di condannarsi in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di la Controparte_1
somma di € 11.329,63 oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 cod. civ., dalla domanda al saldo,
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, chiedeva altresì, di pagina 3 di 6 condannare la al risarcimento dei danni a favore della ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 96, comma 1, c.p.c. pari alla somma che verrà ritenuta di Giustizia, liquidata in via equitativa,
e/o di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari
All'udienza del 23 luglio 2025, veniva assunta la prova orale con l'escussione delle seguenti testi:
- fratello del legale rappresentante e dipendente della società opposta con Testimone_1
mansioni di responsabile ufficio amministrativo.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 13.06.2025.
Cap.1) confermo e riconosco il doc. 2;
cap.2) confermo e riconosco il doc. 1;
cap.3) confermo, abbiamo effettuato un intervento per l'imballaggio di due giorni;
cap.11) confermo, ho chiamato parecchie volte, sia io che la segretaria;
cap.12) confermo, sono stato io a ricevere la comunicazione;
- dipendente della società opposta dal febbraio 2020, con mansioni di Testimone_2
magazziniere ed operaio.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 13.06.2025.
Cap.4) confermo e riconosco il doc.8;
cap.5) confermo era presente anche lui;
cap.6) confermo e riconosco il doc. 5;
cap.7) confermo;
cap.8) confermo e riconosco le foto di cui al doc.4;
cap.9) confermo;
pagina 4 di 6 cap.10) confermo.
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver consegnato il materiale e di aver svolto l'intervento di imballaggio, nei tempi e nei modi concordati tra le parti.
Di contro la società opponente, non ha fornito alla sua opposizione alcun supporto probatorio, e non ha neppure esplicitato, al momento dell'esecuzione dei lavori, alcuna contestazione in ordine alla fornitura dei materiali e allo svolgimento delle operazioni di imballaggio, contestazioni formalizzate solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Da ciò, può affermarsi che l'opposizione aveva solamente fini dilatori e, quindi, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta di € 1.000,00 equitativamente determinati.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la in persona della legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Parte_1
alla società opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
pagina 5 di 6 condanna la società opponente al pagamento di € 1.000,00 in favore della società opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Così deciso, in Verona, il 9 settembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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