Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/3/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_1 C.F._1
GHEZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU) - Antraccoli, via
Romana n. 1740B, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato FRANCO DI Parte_2 C.F._2
RICCIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza della
Magione n.6, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza entro 15 gg dalla domanda di trasferimento;
2) Affidamento figli e frequentazioni: a) I figli minori della coppia e Persona_1 Per_2
sono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con
[...] collocamento paritario e mantenimento della sola residenza anagrafica dei minori presso la madre.
B) n ordine alle frequentazioni ordinarie tra i minori e i genitori le parti stabiliscono il seguente calendario di massima: i figli resteranno con la madre nei giorni di LUNEDI - MERCOLEDI E
GIOVEDI mentre il padre li prenderà il MARTEDI POMERIGGIO all'uscita di scuola, li terrà con sé
1
VENERDI pomeriggio all'uscita di scuola e trascorreranno con il padre anche tutta la giornata del
SABATO inclusa la cena e il pernattamento. LA DOMENICA, vi sarà alternanza settimanale tra i genitori, con accordi da raggiungere di volta in volta sul trasporto dei figli dalla casa del padre a quella della madre. Il calendario delle frequentazioni è stabilito in funzione degli impegni di lavoro di entrambi i genitori . Le eventuali variazioni dovranno essere concordate per iscritto tramite messaggistica istantanea sulle utenze cellulari dei genitori, ma in linea di massima, fatta eccezione per quelle modifiche approvate da entrambi, il calendario delle frequentazioni dovrà rimanere quello stabilito. Entrambi i genitori, per ragioni personali o di lavoro potranno sempre avvalersi dell'accudimento dei nonni ( materni e paterni).
C) Quando i figli saranno ammalati potranno fare la convalescenza col genitore presso cui si trovano al momento dell'insorgenza della malattia, specialmente in casi di attacco febbrile, con possibilità per l'altro genitore di fargli visita e/o di recuperare i giorni perduti previo accordo tra le parti. Il genitore accudente dovrà sempre informare l'altro delle condizioni di salute del figlio ed entrambi dovranno attenersi alla somministrazione delle terapie mediche prescritte, concordando eventuali visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici, ove necessari per indicazione medica ricevuta dal pediatra o successivamente dal medico di base.
D) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti significativi con gli ascendenti ( nonni) e parenti dell'uno e dell'altro genitore.
E) In ordine alle festività principali Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto, varrà in generale il criterio dell'alternanza annuale, salvi diversi accordi tra i genitori da raggiungersi di anno in anno, con congruo anticipo;
si prevede che nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali sia rispettato il calendario ordinario delle frequentazioni, salvi diversi accordi dei genitori, cercando di trascorrere pari tempo se possibile durante le vacanze con entrambi i genitori.
F) Per quanto riguarda il periodo estivo extra scolastico i genitori si accordano affinchè i figli trascorrano una settimana intera con il padre e una con la madre, attuando tale alternanza settimana dalla fine della scuola ( metà giugno) fino all'inizio dell'anno scolastico successivo ( metà settembre) salvo modifiche da apportare di comune accordo. Ciascun genitore nella propria settimana estiva potrà decidere di far frequentare ai figli un campo solare con spese a proprio carico. Nel corso dell'anno ciascun genitore ha diritto di tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, per svolgere periodi di vacanza con gli stessi, e se tali settimane saranno collocate nel periodo estivo dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. I compleanni dei bambini saranno gestiti di volta in volta di comune accordo dai genitori che - se possibile- presenzieranno entrambi all'unica festa, oppure, qualora ciò non fosse possibile saranno liberi di organizzare autonomamente feste separate. E così per ogni altro evento relativo alla vita dei figli
(comunione, cresima o altra forma di festeggiamento).
3) La casa coniugale in cui attualmente risiedono i minori, per cui sussiste regolare contratto di locazione intestato alla madre, resterà affidata a quest'ultima, che provvederà a corrispondere il canone mensile di locazione e le spese per le utenze. Dopo la separazione il Sig si è trasferito Pt_2 presso l'abitazione della propria madre in Pietrasanta Via I Maggio 2022 e la sua residenza dalla casa coniugale è in corso di cancellazione.
4) Il ordine al mantenimento dei figli minori, in ragione delle frequentazioni stabilite improntate all'accudimento paritario dei figli minori, e tenuto conto delle rispettive capacità reddituali ed
2 economiche i genitori dichiarano di voler attuare il regime del mantenimento diretto ordinario per entrambi i figli provvedendo ciascuno alle esigenze dei figli per il tempo in cui li avrà presso di sé, con rinuncia reciproca ad ogni pretesa di contribuzione economica per il mantenimento ordinario dei figli.
5) In ordine alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli queste saranno ripartite al 50% tra i genitori, segnatamente per spese straordinarie dovranno intendersi spese scolastiche in generale, per rette, libri e materiale scolastico, per trasporti e mense, per la partecipazione a gite o vacanze studio, spese mediche mutuabili (ticket) e/o private urgenti, spese farmaceutiche, spese per cure dentistiche e ortodontiche, spese oculistiche, spese per supporti psicologici al minore, spese per eventuale baby sitter in caso di indisponibilità contemporanea di genitori o parenti, spese per corsi sportivi o per esigenze ricreative, comprese eventuali attrezzature, abbigliamento o dotazioni particolari e comunque tutte quelle spese ricomprese nel Protocollo del Tribunale di Lucca del
7/10/2020 attualmente vigente. I genitori dichiarano espressamente di voler includere tra le spese straordinarie le spese relative al servizio di mensa scolastica dei figli. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori dovranno essere comunicate a mezzo mail o messaggistica da un genitore all'altro e qualora non pervenga opposizione entro 3 gg la spesa si intenderà approvata dall'altro genitore. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà con bonifico bancario dietro presentazione del documento giustificativo di spesa o al più tardi nei 15 gg successivi alla richiesta di rimborso corredata dal giustificativo nei limiti del possibile.
6) Assegno unico per i figli a carico: i genitori concordano che le somme spettanti invece per l'assegno unico per i figli a carico saranno percepite unicamente dalla madre collocataria dei minori e il padre espressamente rinuncia alla parte di propria spettanza con la sottoscrizione del presente atto. Le spese sostenute per i figli saranno portate in detrazione dalla madre sulla propria dichiarazione dei redditi o modello 730;
7) Ogni diversa questione ad oggi non affrontata sarà disciplinata dai coniugi in via pattizia in separata sede, o in difetto sarà risolta secondo le previsioni di legge.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni aspetto economico tra loro pendente e di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro, dichiarando di non avanzare alcuna reciproca pretesa di mantenimento o altri diritti derivanti dal matrimonio.
9) L'accordo ivi raggiunto entrerà in vigore e dovrà essere attuato tra le parti già a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, salvi altri termini diversamente stabiliti
10) Le spese per la redazione del presente ricorso congiunto saranno interamente compensate tra le parti
11) Si chiede al Tribunale di voler provvedere alla trasmissione della sentenza di divorzio all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pietrasanta per ogni opportuna trascrizione e annotazione
12) Entrambe le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di cui all'art 473 bis n 51 di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 5/9/2018, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
14/10/2018) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2
3 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Pietrasanta (LU) in data 5/9/2018, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 25, Parte 1, dell'Anno 2018;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4